Il 12 agosto 2026 diventerà operativo il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), che, con adempimenti successivi, ridisegnerà l’attuale normativa sugli imballaggi.
Il Regolamento attribuisce responsabilità dirette non solo ai produttori di imballaggi, ma anche agli importatori, ai distributori e, più in generale, a tutte le imprese che immettono sul mercato prodotti imballati.
Diventerà necessario verificare la conformità degli imballaggi acquistati dai propri fornitori e, in molti casi, redigere la documentazione prevista dal Regolamento stesso: gli operatori economici dovranno rafforzare il controllo della filiera documentale e dei fornitori.
Soggetti interessati
A diversi livelli, tutte le aziende sono interessate dal nuovo Regolamento.
In particolare, il PPWR è applicato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e identifica i seguenti soggetti e relativi adempimenti:
FABBRICANTE
È il soggetto che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, compresi coloro che fanno progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale (in questo caso, ad esclusione delle microimprese).
Il fabbricante è generalmente il soggetto che effettua le fasi finali di trasformazione degli imballaggi e li riempie con il proprio prodotto, per poi immettere l’imballaggio o il prodotto imballato sul mercato dell’Unione; di norma, è il soggetto che si occupa del riempimento, che spesso è il titolare del marchio del prodotto.
Su questo soggetto ricadono i principali obblighi documentali. Prima di immettere l’imballaggio o il prodotto sul mercato, dal 12 Agosto 2026 il fabbricante è tenuto a:
- Valutare la conformità degli imballaggi al Regolamento.
- Predisporre la documentazione tecnica.
- Redigere la Dichiarazione di Conformità.
- Apporre sull’imballaggio tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
- Riportare sull’imballaggio il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, oltre ai propri recapiti.
IMPORTATORE
È il soggetto che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un Paese Terzo.
Prima di immettere un imballaggio sul territorio dell’Unione, gli importatori sono tenuti a verificare che:
- Il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e redatto la relativa documentazione tecnica.
- L’imballaggio sia etichettato conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
- L’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti.
- Il fabbricante abbia apposto i propri riferimenti sull’imballaggio.
È tenuto inoltre a riportare sull’imballaggio il proprio nome o marchio registrato, oltre ai propri recapiti.
DISTRIBUTORE
È il soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.
Prima di immettere un imballaggio sul mercato, i distributori si assicurano che:
- Il produttore (come definito dal Regolamento) sia iscritto al Registro dei Produttori (obbligo non ancora operativo alla data del 12 Agosto 2026).
- L’imballaggio sia etichettato conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
- Il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato i propri obblighi.
Attenzione ai PFAS
Dal 12 agosto 2026 entrano inoltre in vigore specifiche restrizioni sugli imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS oltre i limiti fissati dal Regolamento.
Le aziende del settore alimentare dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori specifiche attestazioni sulla conformità dei materiali.
Cosa non cambia ancora
Molte delle novità del Regolamento non si applicano ancora dal 12 agosto 2026, ma diventeranno operative in momenti successivi. Tra queste, ad esempio:
- la nuova etichettatura armonizzata degli imballaggi;
- gli obblighi di marcatura digitale;
- alcuni requisiti specifici che dipendono da futuri atti della Commissione europea.
Cosa consiglia Remark
È opportuno che le aziende avviino fin da subito una verifica interna che comprenda:
- la mappatura degli imballaggi utilizzati;
- l’individuazione dei fornitori interessati;
- la raccolta della documentazione di conformità per ogni imballaggio;
- la verifica degli imballaggi dei prodotti importati;
Di seguito alcuni passaggi che ti aiuteranno ad affrontare la novità:
1. Individua tutti gli imballaggi che la tua azienda utilizza o immette sul mercato e crea un elenco.
2. Identifica chi è il soggetto responsabile per ciascun imballaggio (fabbricante, produttore o importatore).
3. Richiedi ai fornitori la documentazione di conformità; se il fabbricante è la tua azienda, attivati per predisporre tutti i documenti richiesti.
4. Adegua le procedure di acquisto e validazione dei fornitori.
5. Se utilizzi imballaggi destinati al contatto con alimenti, verifica il rispetto delle restrizioni sui PFAS.
Per agevolare la comprensione della nuova norma, il Consorzio Nazionale Imballaggi ha predisposto una sezione dedicata al PPWR, visitabile a questo link.
Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale. Contattaci!





