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RENTRI, Decreto Direttoriale n. 210/2026

RENTRI: cosa cambia con il Decreto Direttoriale n. 210/2026

Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, operativo dal 5 agosto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

Il Decreto interviene quindi su entrambi gli strumenti previsti dal RENTRI, sostituendo di fatto le precedenti istruzioni del D.D. 251/2023. Non si tratta solo di correzioni formali: alcune modifiche incidono concretamente sulle procedure utilizzate dalle aziende.

Il cambiamento assume particolare rilevanza considerando che, dal 16 settembre 2026, per le imprese obbligate termina la possibilità di utilizzare il FIR cartaceo in alternativa a quello digitale. Dalla stessa data trovano inoltre applicazione le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR.

Cosa cambia per il registro cronologico

L’Allegato 1 aggiorna le modalità di gestione del registro, ormai inserito pienamente nel sistema digitale RENTRI.

Il D.D. 210/2026 ribadisce che, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli profili, dal 13 febbraio 2026 il registro è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente tramite il servizio delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda le rettifiche. Il Decreto stabilisce come correggere una registrazione effettuata sul vecchio registro cartaceo dopo il passaggio al digitale e chiarisce che è possibile rettificare più volte una registrazione originaria, ma non una precedente rettifica.

Viene chiarita anche la gestione dell’esito del conferimento che, per i soggetti interessati, deve essere sempre compilato. Se l’esito viene inserito successivamente tramite rettifica, la data da indicare è quella in cui la rettifica viene effettivamente effettuata e non quella di fine trasporto.

In presenza di più destinatari, vengono inoltre stabilite regole precise per la data di fine trasporto, il peso verificato a destino e la causale di eventuale respingimento.

Un altro cambiamento riguarda i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale: scompare dalle istruzioni la precedente indicazione secondo cui tali quantità concorrevano al calcolo del deposito temporaneo.

Per gli impianti, inoltre, lo stoccaggio istantaneo diventa una vera registrazione, numerata progressivamente su base annua e trasmessa al RENTRI come le altre registrazioni. Tale registrazione non è soggetta a rettifica.

Vengono infine inseriti alcuni piccoli chiarimenti o correzioni sulla descrizione del rifiuto, stato fisico, trasporti transfrontalieri, quantità gestite da trasportatori e intermediari e alcune tabelle di riferimento.

Cosa cambia per il FIR

L’Allegato 2 interviene invece sul Formulario di Identificazione del Rifiuto.

Un primo cambiamento riguarda la disposizione dei dati: nel campo 8 vengono ora indicati conducente, data e ora di inizio trasporto, mentre il campo 9 contiene targhe e percorso. Le aziende che utilizzano software o procedure interne basate sulla precedente struttura dovranno quindi aggiornarle.

Viene inoltre chiarito che:

  • il FIR cartaceo può essere stampato fronte-retro;
  • i formulari non devono necessariamente essere utilizzati nell’ordine in cui sono stati vidimati;
  • per i codici EER diversi da quelli terminanti in “99” è possibile aggiungere una descrizione del rifiuto;
  • disporre di una pesa non comporta automaticamente l’obbligo di dichiarare il peso verificato in partenza;
  • per i rifiuti aeriformi e per i trasporti in cisterna vengono definite specifiche modalità di compilazione.

Particolare attenzione va riservata ai casi di respingimento, accettazione parziale e cambio del destinatario.

Vengono inoltre precisate le modalità di gestione di trasbordi, soste tecniche, cambio conducente e trasporti ferroviari.

Infine, viene sospesa la compilazione della sezione “Tratta marittima”, in attesa di nuove disposizioni, in caso di trasporto intermodale.

Se il trasporto dal produttore o detentore al destinatario avviene con un’unica tratta marittima, il FIR non deve accompagnare il rifiuto a condizione che l’unità locale produttrice sia iscritta al RENTRI e che il trasporto sia accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa sul trasporto marittimo.

Cosa devono fare le aziende?

Il D.D. 210/2026 non rivoluziona i modelli, ma modifica diverse modalità operative.

Per questo le aziende dovrebbero verificare che siano aggiornati:

  • software e gestionali;
  • procedure per registro e FIR;
  • modalità di rettifica;
  • gestione di respingimenti e cambi di destinazione;
  • responsabilità delle persone che compilano e sottoscrivono i documenti.

Il cambiamento non è solo digitale: è operativo.

Con il RENTRI, le informazioni e le operazioni diventano sempre più tracciabili: errori, omissioni o procedure non correttamente aggiornate possono quindi essere più facilmente rilevati e, nei casi previsti dalla normativa, comportare contestazioni o sanzioni.

Per questo non basta sapere che la normativa è cambiata: è importante verificare che procedure, software e persone siano davvero pronti a gestire correttamente il nuovo sistema.

La tua azienda ha già fatto questa verifica?

Gruppo Remark può aiutarti a individuare eventuali criticità prima che diventino problemi, accompagnandoti nell’aggiornamento delle procedure RENTRI, del registro cronologico e del FIR digitale.

Contattaci per capire cosa cambia concretamente nella tua azienda e quali adeguamenti conviene fare subito.

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