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RENTRI e FIR prorogati

RENTRI e FIR digitale: prorogato il termine per l’utilizzo esclusivo del formulario digitale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27 febbraio 2026, n. 26, entrata in vigore il 1° marzo 2026, sono state introdotte alcune modifiche rilevanti al percorso di attuazione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

La norma, che converte il Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), interviene in particolare sulle tempistiche della digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, introducendo alcune proroghe che interessano direttamente le imprese. 

Proroga del FIR digitale: nuova scadenza al 15 settembre 2026 

La principale novità riguarda il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

La legge stabilisce che fino al 15 settembre 2026 i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a utilizzare il formulario cartaceo, mantenendo la possibilità di emetterlo e conservarlo nel formato tradizionale. 

Di conseguenza: 

  • il FIR cartaceo rimane pienamente valido dal punto di vista giuridico
  • le imprese possono scegliere se utilizzare il formulario cartaceo oppure quello digitale
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo del formato digitale viene quindi posticipato al 15 settembre 2026

Si apre così una fase transitoria, compresa tra il 13 febbraio e il 15 settembre 2026, in cui le aziende possono gestire la tracciabilità dei rifiuti seguendo un sistema a “doppio binario”, adottando il digitale oppure continuando temporaneamente con il cartaceo. 

Sanzioni prorogate per la trasmissione dei dati al RENTRI 

Un’altra modifica significativa riguarda il sistema sanzionatorio. 

All’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato introdotto il comma 10-bis, che rinvia al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi

Questo significa che, durante il periodo transitorio: 

  • sono sospese le sanzioni legate alla mancata o incompleta trasmissione digitale dei dati dei formulari; 
  • resta comunque attivo il sistema RENTRI, che continua a rappresentare il riferimento normativo per la tracciabilità dei rifiuti. 

È importante sottolineare che la proroga riguarda esclusivamente la trasmissione dei dati, mentre le sanzioni relative alla compilazione errata del formulario restano pienamente in vigore, sia per il formato cartaceo sia per quello digitale. 

Un periodo transitorio per accompagnare la digitalizzazione 

La scelta del legislatore nasce dall’esigenza di consentire una transizione più graduale verso la digitalizzazione completa del sistema di tracciabilità dei rifiuti, disciplinato dal Regolamento RENTRI (D.M. 4 aprile 2023, n. 59)

Nella fase iniziale di operatività del sistema sono infatti emerse alcune difficoltà tecniche e organizzative. Il 13 febbraio 2026, primo giorno di obbligo del FIR digitale per tutte le categorie di imprese, il portale RENTRI ha registrato un incidente di servizio nazionale che ha temporaneamente reso indisponibili diversi servizi, tra cui: 

  • emissione dei formulari digitali; 
  • gestione dei registri; 
  • procedure di iscrizione. 

Il Ministero dell’Ambiente ha quindi attivato procedure di emergenza che hanno consentito il ritorno temporaneo al formato cartaceo. 

È importante precisare che la proroga non è stata introdotta a causa di questi disservizi, poiché l’iter parlamentare era già stato avviato prima del 13 febbraio. Tuttavia, la fase iniziale di funzionamento del sistema ha evidenziato la necessità di un periodo di stabilizzazione tecnica e organizzativa

Altre proroghe previste dal Decreto Milleproroghe 

La legge di conversione introduce anche ulteriori interventi in ambito ambientale. 

Tra i principali: 

  • Geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto di rifiuti pericolosi 
    Il termine a partire dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene rinviato al 30 giugno 2026. Sarà l’Albo a definire tempistiche e modalità operative per l’installazione dei dispositivi. 
  • Iscrizione al RENTRI 
    Viene abrogata la disposizione che prevedeva un possibile aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per enti o imprese con più di 50 dipendenti e per altri soggetti diversi dai produttori iniziali. 
  • Riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura 
    Il termine entro il quale regioni e province autonome possono autorizzare il riutilizzo delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti già in esercizio al 15 aprile 2023 viene prorogato al 31 dicembre 2026. Contestualmente viene prevista l’abrogazione del DM 12 giugno 2003 n. 185 a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo DPR previsto dall’art. 99 del D.Lgs. 152/2006. 
  • Recupero energetico nei cementifici 
    È prorogata al 31 dicembre 2026 la norma transitoria che consente, per gli impianti di produzione di cemento autorizzati al recupero di rifiuti “R1”, di considerare vincolante il solo quantitativo massimo annuo di utilizzo, anche quando le autorizzazioni prevedono limiti temporali inferiori. 

Restano invece confermate tutte le altre disposizioni ambientali ed energetiche già previste dal decreto-legge. 

Cosa cambia per le imprese 

Dal punto di vista operativo, la proroga consente alle aziende di continuare a lavorare con il sistema attuale senza interruzioni. 

Il formulario cartaceo può essere utilizzato fino al 15 settembre 2026, mentre il FIR digitale resta già disponibile per chi ha scelto di adottarlo

Questo periodo rappresenta quindi una fase utile per: 

  • verificare la propria posizione rispetto agli obblighi di iscrizione al RENTRI; 
  • adattare gradualmente le procedure interne; 
  • testare l’emissione e la gestione dei formulari digitali; 
  • formare il personale sulle nuove modalità operative. 

La direzione intrapresa dalla normativa resta comunque chiara: la tracciabilità dei rifiuti sarà progressivamente gestita in modalità digitale

Un’opportunità per organizzarsi meglio 

La proroga al 15 settembre 2026 offre alle imprese alcuni mesi aggiuntivi per completare l’adeguamento al nuovo sistema. 

Non si tratta di un cambiamento della riforma, ma di un tempo ulteriore per prepararsi con maggiore gradualità alla digitalizzazione della gestione documentale dei rifiuti. 

Utilizzare questo periodo per strutturare procedure più efficienti e integrate con il sistema RENTRI può aiutare le aziende a trasformare un adempimento normativo in un miglioramento della gestione e della tracciabilità dei rifiuti

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