# Gruppo Remark > Admin Email: tecnici@seo-business.it ## Articoli ### Decreto-legge 116/2025: più responsabilità e meno tolleranza verso gli illeciti ambientali Il 2025 segna una svolta importante per la tutela dell’ambiente in Italia.Con il Decreto-legge n. 116 dell’8 agosto 2025, il Governo ha deciso di inasprire in modo significativo le pene per chi abbandona, gestisce o traffica rifiuti in modo illecito.Una scelta dettata non solo dalla necessità di contrastare i reati ambientali, ma anche dalla condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che ha riconosciuto la mancanza di adeguata protezione dei cittadini esposti ai roghi tossici nella Terra dei Fuochi. In altre parole, si è voluto dare un segnale forte: la tutela dell’ambiente non è più un tema rimandabile, ma una priorità nazionale. Perché questo decreto è così importante Il decreto nasce con tre obiettivi chiari: Colpire chi abbandona rifiuti, soprattutto quando lo fa utilizzando veicoli o mezzi industriali; Regolare meglio la gestione e la spedizione illegale dei rifiuti, anche pericolosi; Finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, con particolare attenzione alle aree più colpite dal degrado. In sintesi, non si tratta solo di punire, ma anche di prevenire e riparare: due parole che descrivono bene la nuova filosofia di fondo del decreto. Le novità più rilevanti per cittadini e imprese Le modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) e al d.lgs. 231/2001 cambiano profondamente lo scenario per chi opera nel settore ambientale.Le sanzioni aumentano, le responsabilità si allargano e le imprese sono chiamate ad adottare un approccio più rigoroso e strutturato. Abbandono e combustione dei rifiuti Per l’abbandono di rifiuti non pericolosi le multe salgono da 1.500 a 18.000 euro, con sospensione della patente fino a 4 mesi se l’abbandono avviene con un veicolo.Ma se il gesto comporta un rischio per la salute o per l’ambiente, può trasformarsi in reato penale con reclusione fino a 5 anni e 6 mesi. E nei casi più gravi, come l’abbandono o la combustione di rifiuti pericolosi, le pene possono arrivare a 6 o 7 anni di carcere, soprattutto se l’evento si verifica in un sito contaminato o causa danni a persone o ecosistemi. In sostanza, oggi anche ciò che poteva sembrare una “semplice violazione amministrativa” può avere conseguenze penali molto serie. Gestione, trasporto e traffico illecito Le novità più rilevanti riguardano anche chi gestisce rifiuti senza le dovute autorizzazioni.In questi casi si rischia la reclusione fino a 5 anni, la confisca dei mezzi utilizzati, la sospensione o cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali, e la sospensione della patente. Le spedizioni illegali di rifiuti oltre i confini nazionali — fenomeno purtroppo frequente — vengono punite con la reclusione da 1 a 5 anni, con pene più severe per i rifiuti pericolosi o se il reato avviene nell’ambito di un’attività d’impresa. Quando è l’impresa a rispondere Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’art. 259-bis, che introduce una “aggravante dell’attività d’impresa”. Se il reato viene commesso nell’ambito di un’attività organizzata o aziendale, le pene aumentano di un terzo.Ma non è tutto: si estendono anche le responsabilità amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie più alte e possibili interdizioni dall’attività. In parole semplici, le aziende sono chiamate a fare un salto di qualità nella gestione dei rischi:non basta “rispettare la norma”, serve dimostrare di avere un sistema di controllo efficace. Videosorveglianza e controlli più smart Il decreto punta anche a rendere i controlli più efficienti.Per esempio, oggi è possibile accertare le violazioni tramite immagini di videosorveglianza, anche per piccoli rifiuti come mozziconi o scontrini.Un segnale chiaro: ogni gesto conta, e anche i comportamenti apparentemente minori contribuiscono al degrado ambientale. Un quadro normativo che cambia il modo di fare impresa Con l’entrata in vigore del D.L. 116/2025, la gestione dei rifiuti non è più solo un adempimento tecnico, ma un vero e proprio tema di governance aziendale.Le imprese devono oggi valutare attentamente i propri processi, aggiornare le procedure, rivedere i Modelli Organizzativi 231 e investire in formazione e sensibilizzazione del personale. La parola d’ordine diventa responsabilità: verso l’ambiente, verso la comunità e verso se stessi. L’impegno di Gruppo Remark In questo scenario, Gruppo Remark è al fianco delle aziende per aiutarle a orientarsi tra norme, controlli e buone pratiche.Da oltre trent’anni lavoriamo per costruire una cultura della sicurezza e della sostenibilità, accompagnando le imprese italiane nel percorso verso una gestione più consapevole e conforme. Il nostro team affianca i clienti nel: verificare la conformità normativa in materia ambientale; aggiornare i Modelli Organizzativi 231 secondo le nuove disposizioni; formare i dipendenti sulle corrette procedure di gestione dei rifiuti; e implementare sistemi di monitoraggio ambientale integrati con gli standard ISO. Perché crediamo che la sostenibilità non sia solo un obbligo, ma una scelta di valore.Una scelta che tutela l’ambiente, rafforza la reputazione dell’impresa e crea fiducia con clienti, fornitori e territorio. 💬 Vuoi capire come adeguare la tua azienda al D.L. 116/2025? Chiedi maggiori informazioni sul nostro Global Service Ambiente. Gruppo Remark è pronto a supportarti nel rendere la tua azienda più sicura, conforme e sostenibile. ### Adeguamento ADR 2025: molte novità in campo Adeguamento ADR 2025 Con l’emanazione del Dm Infrastrutture 13 febbraio 2025, è stato stabilito l’aggiornamentodelle disposizioni in campo di ADR, la norma che regolamenta il trasporto delle merci pericolosesu stradaL’aggiornamento avviene ogni 2 anni, negli anni dispari e le novità entrano in vigore a decorreredal 1° gennaio ma diventano pienamente operative solo il successivo 1° luglio, quando ha termineil periodo transitorio di adeguamento (durante il quale può essere applicata la normativa tecnicaprevigente).Tra le tante modifiche introdotte con l'edizione Adr 2025 si trovano: numerose novità per le batterie al litio (ed in generale sui sistemi di accumulo di energia) nuove disposizioni che facilitano il trasporto dei rifiuti in imballaggi interni e sui rifiuti contenentiamianto in fibre respirabili l’integrazione della disposizione speciale (Ds) 650 sui residui di pitture ad acqua classificate Un3082. Nuova classificazione del piombo secondo il Regolamento CLP con effetti sull'ADR Col Regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023, il 1° settembre 2025 è entrata invigore una nuova classificazione del piombo secondo il Regolamento CLP, con effetti concreti sullagestione e il trasporto dei materiali che lo contengono. Per molte aziende questo comporta un cambiamento importante: alcuni rifiuti e materiali contenentipiombo sono diventati soggetti alle disposizioni dell’ADR (Accordo europeo sul trasporto dimerci pericolose su strada). Cosa prevede la nuova classificazione del piobo? La modifica normativa riguarda la classificazione del piombo e delle miscele che locontengono. In particolare:1) Le miscele solide contenenti più dello 0.25% di piombo2) Le miscele in polvere (diametro delle particelle inferiore a 1 mm) che contengono più dello0.025% di piombosono considerate PERICOLOSE PER L’AMBIENTE ACQUATICO in quanto il Piombo è unasostanza notoriamente nota per la sua tossicità e persistenza nell’ambiente.Questa nuova classificazione ha impatti diretti sul trasporto: i materiali che rientrano nei nuovicriteri dovranno essere gestiti secondo le norme ADR, Classe 9 - UN 3077, che disciplinano iltrasporto delle sostanze pericolose per l’ambiente. Quali materiali e quali ambienti sono coinvolti? Non tutti i materiali contenenti piombo rientrano automaticamente nella normativa ADR.Molto dipende, infatti, dalla forma fisica del materiale e dalla percentuale di piombo presente.Queste indicazioni si applicano a miscele, leghe e rifiuti contenenti piombo (es. torniture, bavedi stampaggio, spezzoni di barra, billette di ottone, fanghi di lavorazione)Le categorie aziendali maggiormente interessate sono: Produzione, uso e commercializzazione di piombo e sue leghe Recupero, gestione e trattamento di rottami metallici (rifiuti o materiali End of Waste) Filiera del trasporto su strada: speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori,destinatari Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di piombo o miscele contenenti piombo Tra i settori che saranno maggiormente coinvolti rientra sicuramente quello dellaproduzione di leghe metalliche tra cui l’ottone che in commercio supera lo 0.25% di piomboi cui scarti di lavorazione molto spesso saranno rifiuti di tipo ecotossico (H411 tossicitàcronica per l’ambiente acquatico di livello 2) sottoposti a normativa ADR e classificati inclasse 9 ADR con attribuzione del numero ONU 3077 MATERIE PERICOLOSE PERL’AMBIENTE DI TIPO SOLIDO Materiali esclusi dall'ADR Gli articoli, intesi come prodotti con forma, superficie e design definiti che non rilascianosostanze pericolose, sono esenti: ad esempio bulloni, viti o componenti finiti. Invece, trucioli,polveri o granuli grezzi sono miscele soggette alla normativa ADR se superano le soglie di piombo. Se la tua azienda produce scarti, residui o lavorazioni che generano torniture o spezzoni, è moltoprobabile che tu debba adeguarti all’ADR. Cosa devi fare per metterti in regola? Se rientri tra le realtà coinvolte, sarà necessario: Verifica dei materiali: individuazione delle miscele soggette a classificazione ambientale. Aggiornamento delle Schede di Sicurezza (SDS) in conformità al CLP aggiornato. La nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose La compilazione dei DDT/FIR ai sensi ADR La preparazione di idonei imballaggi e della loro etichettatura L’allestimento e la segnalazione degli automezzi La formazione del personale Il trasporto effettuato da personale in possesso di “patentino ADR” Attenzione anche al trasporto alla rinfusa: in questi casi il carico deve essere semprecoperto e non deve esserci alcuna perdita, anche parziale. ConclusioniOltre alle novità apportate dall’aggiornamento ADR 2025, l’entrata in vigore del Regolamentodelegato (UE) 2024/197 e della nuova classificazione armonizzata del piombo dal 1° settembre2025 rappresenta un passaggio normativo rilevante per la protezione ambientale e la sicurezza deltrasporto.È vivamente consigliato avviare immediatamente una analisi aziendale, valutando le soglieapplicabili, aggiornando documentazione e processi e predisponendo la formazione e le nomineADR necessarie, per garantire la piena conformità e ridurre i rischi operativi e legali. Tieniti aggiornato col nostro corso multiaziendale del 14 Ottobre , che servirà anche adassolvere agli obblighi di formazione obbligatoria per le imprese che effettuano spedizioniin regime di ADR di merci (tra cui i rifiuti) pericolose. ### Ordinanze Caldo 2025: Stop ai lavori all’aperto nelle ore critiche L’importanza della valutazione del rischio microclima per lavorazioni in ambienti non condizionati  Con l’arrivo dell’estate e il susseguirsi di giornate ad alto rischio termico, 13 Regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna e Lombardia e Veneto , tra il 30 e il 1 luglio hanno adottato misure straordinarie per tutelare i lavoratori esposti alle alte temperature.   Dal 2 luglio 2025, sono infatti in vigore le Ordinanze Caldo, che vietano l’attività lavorativa all’aperto nelle fasce orarie più critiche (12:30–16:00) nei giorni in cui il portale Worklimate segnala un livello di rischio “alto” e lavoro intenso.  Settori coinvolti nelle Ordinanze Caldo  Il provvedimento riguarda tutte le attività che comportano lavoro fisico intenso sotto il sole, nei seguenti comparti:  Cantieri edili e affini  Agricoltura e florovivaismo  Piazzali della logistica (adibiti in modo permanente al deposito merci): solo per la regione Emilia Romagna. Per piazzali della  logistica,  in attesa di chiarimenti ufficiali dalla Regione,  si intendono aree destinate in cui aziende del settore logistico svolgono attività in modo continuativo (picking manuale, carico e scarico). Sono pertanto da escludersi i piazzali esterni delle aziende ove i lavoratori svolgono attività di carico e scarico dei materiali. Sono inoltre escluse dal provvedimento le aziende di logistica che svolgono attività permanente in ambienti coperti.  Il divieto vale indipendentemente dal tipo di contratto o ruolo e si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti nelle condizioni previste.  Effetti del caldo sulla salute: cosa monitorare I principali rischi legati al caldo intenso includono: Dermatite da sudore: Quando si suda troppo, possono comparire irritazioni cutanee con prurito e piccole bolle, specialmente in zone come collo, ascelle, inguine o sotto il seno.Cosa fare: Spostarsi in un luogo fresco e asciutto. Evitare creme e unguenti che potrebbero peggiorare l’irritazione. Crampi da calore: Sono dolori muscolari che arrivano dopo un’eccessiva sudorazione, causati dalla perdita di sali minerali.Cosa fare: Bere acqua con sali minerali o integratori. Se necessario, consultare un medico. Un massaggio può aiutare a ridurre il dolore. Squilibri idrominerali: Quando si suda tanto senza bere abbastanza, si rischia una disidratazione con perdita di sali. I sintomi includono stanchezza, irritabilità, sonnolenza, bocca secca, pressione bassa.Cosa fare: Far bere subito molta acqua e, in caso di sudorazione abbondante, reintegrare anche con sali minerali. Se i sintomi peggiorano, contattare un medico o chiamare i soccorsi. Esaurimento da calore: Succede quando il corpo non riesce più a regolare bene la temperatura, soprattutto sotto sforzo. Si manifesta con mal di testa, nausea, forte sudorazione, debolezza, confusione.Cosa fare: Portare subito la persona in un luogo fresco, farla bere acqua a piccoli sorsi, alleggerire l’abbigliamento e rinfrescare il corpo. Se i sintomi non migliorano, serve assistenza medica. Colpo di calore È la situazione più pericolosa: il corpo non riesce più a raffreddarsi e la temperatura corporea supera i 40°C. La pelle diventa secca, la persona può avere confusione mentale, svenimenti, fino allo shock. Cosa fare: Chiamare subito il 112/118. Nell’attesa, spostare il lavoratore all’ombra, togliere gli indumenti in eccesso, bagnare con acqua fredda il corpo e creare ventilazione. In tutti i casi, è fondamentale intervenire tempestivamente con idratazione, spostamento in luoghi freschi e, nei casi gravi, allertare il 112/118. Cosa prevedono le Ordinanze Caldo  Approvate a livello regionale, le Ordinanze impongono lo stop temporaneo delle attività all’aperto nelle ore più calde, solo nei giorni in cui il rischio climatico è elevato secondo le mappe pubblicate quotidianamente dal portale pubblico worklimate.  Il portale riesce con 3 giorni di preavviso ad indicare le giornate a rischio di stress termico elevato, in funzione dell’attività fisica svolta ( intensa o moderata).   L’obiettivo è ridurre concretamente il rischio di colpi di calore, disidratazione, affaticamento e incidenti, proteggendo i lavoratori più esposti. Sarebbe utile fare un approfondimento ( io metterei la tabella delle linee guida è fatta molto bene e pratica , per capirci questa )   Se avete personale all’aperto rientrante nei settori sopra richiamati — dovrete:  Sospendere l’attività tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni di allerta  Pianificare interventi alternativi o rimodulare i turni  Garantire misure di prevenzione: idratazione, zone ombreggiate, pause frequenti  Monitorare i bollettini ufficiali, tramite Worklimate o l’app “Caldo e Salute”  Perché è importante per la tua azienda  Tutelare la salute dei lavoratori, riducendo esposizione al rischio termico  Evitare sanzioni per mancato rispetto dell’ordinanza, anche penali  Organizzare meglio il lavoro: prevenire disservizi, ritardi e infortuni significa anche contenere i costi  Le aziende sono inoltre tenute ad aggiornare i propri DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) e POS (Piani Operativi di Sicurezza), integrando valutazioni e misure specifiche sul rischio da calore.  Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni  Il 19 giugno 2025 sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, con schede operative specifiche per i settori:  Agricoltura  Edilizia  Logistica  Le linee guida invitano tutte le imprese a rivedere l’organizzazione del lavoro nei periodi più caldi, con particolare attenzione ai soggetti fragili, ai DPI e all’informazione del personale.  Cosa potete fare da subito Consultate quotidianamente il bollettino ufficiale o l’app “Caldo e Salute” , in modo particolare per i lavoratori all’aperto.   Svolgere per tutti gli ambienti di lavoro una valutazione del rischio qualora rientrate in una delle seguenti casistiche.  Collaborate con il nostro team per riprogrammare attività all’aperto negli orari più sicuri  Sensibilizzate il personale sull’importanza della prevenzione  Contattateci per:  Aggiornare il DVR e predisporre un Protocollo Ondate di Calore  Verificare l’efficacia delle prassi già in uso  Coinvolgere il Medico Competente nella gestione dei lavoratori fragili  Organizzare correttamente i lavori a rischio calore e radiazioni solari   Ordinanze Caldo: la sicurezza al primo posto Le Ordinanze Caldo non sono solo un obbligo normativo, ma uno strumento di prevenzione fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e responsabile.   Gruppo Remark è al fianco delle imprese per affrontare al meglio questo periodo critico, con soluzioni concrete e supporto tecnico mirato.  ### Rischio o pericolo? La differenza che dovresti conoscere Nel mondo della sicurezza sul lavoro, ci sono parole che abbiamo sentito decine di volte. Ma spesso le conosciamo solo in apparenza. “Rischio” e “pericolo” sono due tra queste. Le usiamo quasi come fossero sinonimi, nella convinzione che “rischioso” significhi semplicemente “pericoloso” e viceversa. In realtà, sono concetti molto diversi. E saperli distinguere fa la differenza tra una valutazione efficace e una sottovalutazione che può costare cara.  Chi lavora in azienda, chi gestisce un reparto produttivo, chi ogni giorno prende decisioni che riguardano impianti, persone, processi… dovrebbe partire proprio da qui.  Cos’è davvero un pericolo?  Un pericolo è la presenza di qualcosa che può causare un danno. È una fonte di potenziale lesione o malattia, indipendentemente dal fatto che il danno si verifichi davvero. In altre parole, il pericolo è una caratteristica insita in una luogo,  un’attrezzatura, un impianto , una sostanza, un comportamento.  Facciamo qualche esempio concreto, di quelli che ogni azienda potrebbe incontrare:  Un tornio senza protezioni sugli organi in movimento. Anche se nessuno si è mai fatto male, è oggettivamente pericoloso.  Un detergente industriale con simbolo corrosivo, lasciato aperto in un locale tecnico.  Un quadro elettrico aperto, con fili scoperti, vicino alla zona carico/scarico merci.  Un oggetto pesante   Un tetto senza parapetto  Questi sono tutti pericoli, anche in assenza di incidenti. Perché? Perché in ciascuno di questi casi esiste la possibilità concreta che qualcosa vada storto, con conseguenze potenzialmente gravi.  E allora, cos’è il rischio?  Il rischio è qualcosa di diverso. È la probabilità che un pericolo si trasformi in un danno reale, e la gravità di quel danno.  Il rischio nasce dall’interazione tra il pericolo, il contesto operativo e i comportamenti delle persone, in un rapporto di causa- effetto  Riprendiamo uno degli esempi sopra: un detergente corrosivo. È pericoloso di per sé. Ma il rischio dipenderà da come viene gestito. Se il contenitore è chiuso, ben etichettato, conservato lontano dai passaggi, usato con guanti e occhiali di protezione da personale formato, allora il rischio è contenuto. Ma se quel prodotto viene utilizzato senza DPI, travasato in bottiglie anonime o lasciato su un banco di lavoro, allora il rischio – e quindi la probabilità di un incidente – aumenta drasticamente.  Il pericolo non cambia, ma il rischio sì, e dipende da noi.  Esempi tratti dalla quotidianità aziendale  Chi lavora in produzione, in logistica, in manutenzione, conosce bene certe dinamiche. Proviamo a immaginare alcune scene comuni:  In un’azienda metalmeccanica  C’è una smerigliatrice in officina, perfettamente funzionante, ma il carter protettivo viene rimosso “per lavorare meglio”. Il pericolo è noto: l’abrasione ad alta velocità può causare ferite profonde. Il rischio aumenta nel momento in cui l’operatore, magari stanco o sotto pressione per i tempi di consegna, lavora senza protezioni. Bastano pochi secondi di disattenzione per trasformare il pericolo in un danno.  In un’azienda alimentare  La cella frigorifera viene lavata ogni settimana con prodotti sanificanti. Il pavimento, però, resta bagnato e scivoloso per ore. Il pericolo è la scivolosità. Il rischio dipenderà dalla presenza o meno di segnaletica, dall’uso di scarpe antiscivolo, dal comportamento dei lavoratori che entrano e escono dalla cella.  In una piccola azienda artigiana  Un collaboratore sale su uno sgabello per prendere una scatola da uno scaffale alto. La scala è un pericolo. L’uso della scala (in termini di frequenza e modalità)  aumenta il rischio di caduta.  In un ufficio amministrativo  Una ciabatta multipresa sovraccaricata, magari nascosta sotto una scrivania, collegata a stampanti, monitor e computer. Il pericolo elettrico esiste. Se l’impianto è vecchio, non verificato, e non si fa attenzione ai “carichi” che la presa può sopportare, il rischio di corto circuito  o incendio da sovracorrenti  aumenta.  Perché saper distinguere tra rischio e pericolo è così importante?  Perché ogni strategia di prevenzione – dalla valutazione dei rischi alla formazione, fino alla scelta delle misure tecniche e organizzative – parte proprio da questa distinzione.  Un errore comune è pensare che, in assenza di infortuni, non ci sia rischio. Ma la mancata consapevolezza del rischio è essa stessa un rischio. Perché porta a sottovalutare i segnali, a trascurare le manutenzioni, a ignorare quei “piccoli gesti quotidiani” che nel tempo diventano condizioni o comportamenti insicuri.  Un cavo che penzola, una scaffalatura instabile, una soglia rialzata… quanti incidenti nascono da situazioni “nate così” e mai più riviste?  Capire che il pericolo è costante ma il rischio è modificabile, ci aiuta a ragionare in termini di prevenzione, non solo di reazione.  La sicurezza nasce dalla consapevolezza  La sicurezza sul lavoro non si costruisce solo con i cartelli, le norme e le procedure. Si costruisce con la capacità di osservare, di porsi domande, di non dare mai nulla per scontato. Chi lavora in azienda ogni giorno ha un ruolo attivo. Può segnalare, suggerire, adottare comportamenti responsabili. Ma solo riconoscendo i pericoli, è in grado di  valutare correttamente i rischi ad essi correlati.   In conclusione  Il pericolo è ovunque. Ma non è inevitabile. Il rischio, invece, possiamo valutarlo, contenerlo, gestirlo. Ed è proprio lì che la sicurezza diventa qualcosa di reale, concreto, quotidiano.  Ecco perché distinguere tra pericolo e rischio non è solo una definizione da manuale: è il primo passo per prendersi cura delle persone, dell’ambiente di lavoro, e dell’impresa stessa.  Perché nessuna attività è troppo piccola per preoccuparsi della sicurezza. Ma ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza.  ### TARI e Rifiuti urbani: il 30 giugno è una data chiave Se gestisci un’impresa, c’è una data che riguarda la TARI, che merita davvero di essere evidenziata in agenda: il 30 giugno. A prima vista potrebbe sembrare solo una delle tante scadenze amministrative che affollano il calendario aziendale, ma in realtà rappresenta una scelta strategica con impatti economici tangibili. Entro quella data infatti, le aziende che intendono affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati devono comunicare la loro scelta al Comune o al gestore del servizio pubblico; tale scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2026. Chi è coinvolto?  Tutte le aziende che producono rifiuti urbani possono fare questa scelta. Ma non si tratta solo di un'opzione, è anche un diritto normativo introdotto dal D.lgs. 116/2020, che ha modificato in modo sostanziale le definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali a partire dal 1° gennaio 2021. Un cambiamento che ha aperto nuove possibilità, ma che comporta anche nuove responsabilità. Le imprese interessate devono attivarsi per tempo: la comunicazione da inviare al Comune non è solo un modulo da compilare, ma un atto che apre la porta alla possibilità di gestire in autonomia – attraverso operatori privati autorizzati – tutti o parte dei propri rifiuti urbani.  Casi possibili  Le strade percorribili non sono tante, ma ciascuna comporta implicazioni specifiche:  L’azienda conferisce TUTTI i rifiuti urbani a OPERATORI PRIVATI: In questo caso, l’impresa può richiedere l’esenzione totale della quota variabile della TARI. Questo significa che continuerà a pagare solo la quota fissa, legata alla superficie e all’uso dei locali, ma potrà ridurre sensibilmente l’importo complessivo della tassa. Attenzione, però: questa scelta comporta anche la rimozione dei cassonetti comunali e l’obbligo di gestire integralmente e autonomamente tutti i rifiuti (compresi organico e indifferenziato), ovviamente con costi a carico dell’azienda e affidandosi esclusivamente a operatori privati autorizzati.  L’azienda conferisce SOLO UNA PARTE dei rifiuti a OPERATORI PRIVATI e il resto al SERVIZIO PUBBLICO: In questo scenario, l’impresa ha comunque diritto a una riduzione proporzionale della quota variabile della TARI. Questo le permette di continuare a utilizzare il servizio comunale per alcune frazioni (come l’organico o l’indifferenziato), mentre per le altre dovrà dimostrare di gestirle tramite operatori privati. Anche qui, è fondamentale che i rifiuti gestiti privatamente non vengano più conferiti al servizio pubblico, ma siano sempre avviati al recupero con soggetti autorizzati.  L’azienda conferisce TUTTI i rifiuti al SERVIZIO PUBBLICO: È la scelta più semplice e non richiede nessuna comunicazione. Tuttavia, non dà accesso ad alcuna riduzione della TARI. Resta valida per chi non intende cambiare le modalità di gestione, ma è importante sapere che rinuncia così alla possibilità di risparmio.  Quanto dura la scelta fatta?  Una volta effettuata, la scelta resta valida per due anni. Durante questo periodo, l’azienda deve essere in grado di dimostrare l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti urbani mediante documentazione tracciabile, come i formulari di trasporto, i contratti con gli operatori o i report periodici. La documentazione è essenziale per non perdere il diritto all’esenzione o alla riduzione e deve essere conservata con cura per eventuali controlli.  E se non si dichiara nulla?  Non sono previste sanzioni in caso di mancata comunicazione entro il 30 giugno. Tuttavia, c’è un rischio importante da considerare: non si potrà richiedere in seguito alcuna esclusione o riduzione della quota variabile della TARI, nemmeno se si dimostrerà di aver avviato a recupero parte dei rifiuti con operatori privati. In altre parole, l’opportunità si perde, e non sarà più possibile recuperarla retroattivamente.  Hai dubbi o vuoi un supporto concreto?  Verificare la propria posizione TARI può non essere semplice, soprattutto alla luce delle novità normative e delle implicazioni operative di ogni scelta. Se non sai da dove cominciare o vuoi essere certo di fare la scelta giusta per la tua azienda, Remark è al tuo fianco. Siamo pronti a supportarti nella gestione degli adempimenti ambientali e nella redazione della documentazione necessaria per cogliere questa opportunità. Scrivici o chiamaci: insieme possiamo trasformare un obbligo in una strategia di risparmio sostenibile.  Vuoi verificare la posizione TARI della tua azienda ma non sai come fare? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale. Contattaci! ### Vuoi migliorare il tuo Rating ESG? Inizia dal fotovoltaico Nel panorama attuale, investire nella sostenibilità e nelle soluzioni basate sul fotovoltaico non è solo una scelta etica, ma un vero e proprio vantaggio competitivo. I mercati, le istituzioni finanziarie e persino i clienti finali valutano sempre più le aziende anche in base al loro impatto ambientale e sociale. Per le PMI italiane si apre oggi una straordinaria opportunità: il nuovo incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sostiene l’autoproduzione di energia attraverso impianti fotovoltaici per autoconsumo. Un investimento che non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce direttamente al miglioramento del rating ESG della tua impresa, sempre più importante in ottica di finanziabilità e competitività. Perché il fotovoltaico è strategico per la sostenibilità L’adozione di impianti fotovoltaici rappresenta una delle soluzioni più efficaci e accessibili per le imprese che vogliono diventare protagoniste della transizione ecologica.Passare al fotovoltaico non significa solo installare dei pannelli solari: significa scegliere un modello di sviluppo più efficiente, resiliente e in linea con le nuove aspettative di mercato. Questo tipo di investimento consente di ottenere vantaggi concreti come: Un risparmio energetico tangibile, che riduce la dipendenza dai fornitori esterni e protegge l’azienda dalle fluttuazioni del costo dell’energia; Una maggiore indipendenza operativa, grazie alla possibilità di abbinare sistemi di accumulo e gestire in autonomia la propria energia; Una riduzione reale delle emissioni di CO₂, con effetti positivi sull’ambiente e sull’immagine pubblica dell’impresa; Un miglioramento del rating ESG, grazie all’impatto misurabile e positivo sulla componente ambientale della valutazione. Tutto ciò si traduce in una reputazione aziendale più forte, maggiore attrattività per investitori e partner, e nuove opportunità di business in mercati che richiedono sempre più impegni concreti in termini di sostenibilità. In un contesto economico in continua evoluzione, investire nel fotovoltaico oggi vuol dire prepararsi al futuro con una strategia solida, misurabile e duratura. Incentivi per impianti fotovoltaici: un’opportunità concreta per le PMI Il bando prevede un contributo a fondo perduto per le PMI che realizzano impianti fotovoltaici per l’autoconsumo immediato (ed eventualmente differito con sistemi di accumulo). Le spese ammissibili vanno da 30.000 € a 1.000.000 €, con contributi fino al: 40% per le piccole imprese 30% per le medie imprese 50% per la diagnosi energetica ex ante L’incentivo può riguardare anche sistemi di accumulo e tecnologie digitali strettamente collegate all’impianto fotovoltaico.È un’occasione concreta per rendere la propria azienda più efficiente, autonoma e sostenibile. Le domande potranno essere presentate dal 4 aprile al 17 giugno 2025, con procedura a graduatoria. Il legame tra fotovoltaico e rating ESG Nel contesto attuale, sempre più imprese stanno integrando la sostenibilità nei propri modelli di business. Ma non basta dichiarare buone intenzioni: oggi a fare la differenza è ciò che si fa, non solo ciò che si dice.E tra le azioni più concrete e misurabili c’è proprio l’adozione di un impianto fotovoltaico come fonte principale per il proprio fabbisogno energetico. Questo tipo di intervento incide direttamente sulla componente “E” (Environmental) del rating ESG, migliorandone il punteggio attraverso: la riduzione delle emissioni inquinanti; l’efficientamento dei consumi energetici aziendali; la tracciabilità dell’impegno ambientale, che può essere dimostrato con dati concreti e facilmente comunicabile. Un rating ESG più elevato rafforza la reputazione aziendale e può generare benefici reali anche sul piano economico e strategico: Accesso agevolato a finanziamenti e bandi dedicati Maggior fiducia da parte di istituti di credito e stakeholder Valore aggiunto nella selezione da parte di clienti e talenti In sintesi: scegliere il fotovoltaico non è solo una mossa responsabile, ma una leva di posizionamento competitivo a tutti gli effetti. Come possiamo aiutarti concretamente? Gruppo Remark, insieme ai partner specializzati di B. Creative, è al tuo fianco per guidarti passo dopo passo nell’accesso al bando: dalla diagnosi energetica iniziale fino alla gestione completa delle pratiche di finanziamento. ? Contattaci oggi stesso e scopri come trasformare il fotovoltaico in un investimento sostenibile e vantaggioso, capace di generare valore reale per la tua impresa e migliorare il tuo rating ESG. ### Piano di miglioramento: il segreto per rendere efficace il DVR Se oggi accadesse un infortunio nella tua azienda, potresti dire con certezza di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo?  Questa è una domanda scomoda, ma necessaria.Perché quando si parla di sicurezza sul lavoro, la vera differenza non la fa solo il rispetto delle norme, ma la capacità di anticipare i problemi e pianificare le soluzioni.  In questo senso, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è un semplice adempimento burocratico. È – o dovrebbe essere – uno strumento vivo, utile, strategico. E dentro al DVR c’è una parte troppo spesso trascurata, che invece è centrale: il Piano di Miglioramento.  Il cuore nascosto del DVR: il piano di miglioramento  All’interno del DVR, il Piano di Miglioramento rappresenta la volontà dell’azienda di non fermarsi a una fotografia dell’esistente, ma di evolversi.È la parte che risponde alla domanda: “Cosa possiamo fare di più per rendere questo luogo di lavoro più sicuro?”  Non si tratta di un elenco vago di buoni propositi. È un piano d’azione, con priorità, tempi, responsabilità e risorse dedicate. Quando è ben fatto, diventa un vero alleato del datore di lavoro e della struttura organizzativa.  Un buon Piano di Miglioramento dovrebbe indicare con chiarezza:  Le criticità emerse nella valutazione dei rischi  Gli interventi da mettere in atto per ridurle  Le tempistiche previste  I responsabili dell’attuazione  Le risorse (economiche, umane, organizzative) dedicate  Come riconoscere un DVR fatto bene  Un DVR efficace si riconosce facilmente: parla davvero dell’azienda, descrive i reparti, le mansioni, i processi. È costruito su misura, aggiornato, dettagliato.  In particolare, ecco gli elementi che lo rendono realmente utile:  Analisi dei pericoli presenti dei reparti, sostanze, impianti, attrezzature e azioni svolte in azienda adeguata alla complessità aziendale  Individuazione dei rischi ad essi correlati ed adeguata valutazione  Misure di prevenzione e protezione già in atto ben documentate  Indicazione chiara di ciò che va ancora fatto  Piano di Miglioramento concreto, con scadenze e responsabilità  Firma e coinvolgimento di tutte le figure della sicurezza  Adeguato alle evoluzioni dell’azienda (nuove attività, nuove attrezzature, modifiche organizzative)  Come riconoscere invece un DVR insufficiente  Un DVR non aggiornato, generico o “preconfezionato” è un segnale d’allarme. Spesso appare composto da frasi standard, riferimenti vaghi e valutazioni di rischio approssimative.  I segnali di un DVR debole:  Linguaggio generico, che potrebbe valere per qualsiasi azienda  Valutazioni superficiali, con rischi sottovalutati o ignorati  Assenza di un vero Piano di Miglioramento  Nessun riferimento a evoluzioni aziendali recenti  Manca l’indicazione dei soggetti responsabili delle azioni correttive  Dal documento alla strategia: perché serve un cambio di prospettiva sul piano di miglioramento Trattare il DVR come un obbligo da archiviare è un errore che molte aziende commettono.Un DVR completo, aggiornato e orientato al miglioramento continuo è invece una risorsa potente, in grado di proteggere l’organizzazione non solo dal punto di vista normativo, ma anche da eventi critici che possono compromettere la salute delle persone e la stabilità del business.  E il Piano di Miglioramento è la prova concreta dell’impegno dell’azienda verso una sicurezza attiva, non passiva.  La vera domanda è: il tuo DVR ti sta davvero proteggendo?  Molti imprenditori sono convinti di essere in regola, ma pochi si chiedono se il loro DVR sia realmente uno strumento utile e strategico.  Se vuoi capire se il tuo DVR è adeguato o se manca proprio quel tassello fondamentale che è il Piano di Miglioramento, siamo a disposizione per un’analisi tecnica e personalizzata.Bastano pochi passaggi per trasformare un documento statico in un vero piano di prevenzione e tutela aziendale.  ### MUD 2025: Scadenza posticipata al 28 giugno Il 28 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 29 gennaio 2025, che introduce il nuovo modello per la presentazione della Dichiarazione MUD 2025, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nel 2024. Una delle novità più rilevanti riguarda lo slittamento della scadenza: la pubblicazione tardiva del decreto ha posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione dal 30 aprile 2025 al 28 giugno 2025. Un respiro di sollievo per molte imprese, ma anche un’opportunità per organizzarsi meglio e rispettare gli obblighi normativi senza affanni. Leggi qui il testo del DPCM 29/01/2025. Quali sono le principali novità del MUD 2025? Tra gli aggiornamenti più significativi del nuovo modello, spicca l’allineamento del calcolo del numero di dipendenti per determinare l’obbligo di presentazione alla modalità già prevista dal D.M. 59/2023 (RENTRI). Chi deve presentare la Dichiarazione MUD 2025? L’obbligo di presentazione riguarda le seguenti categorie: Aziende che effettuano attività di raccolta e trasporto professionale di rifiuti; Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento; Produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Aziende con più di dieci dipendenti, se produttrici di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da trattamento delle acque o da abbattimento fumi; Consorzi e sistemi riconosciuti; Gestori del servizio pubblico di raccolta. Chi è esonerato dalla Dichiarazione MUD? Sono esclusi dall’obbligo: Gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile; Le aziende che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi; Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti; Imprese e enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, esclusi quelli indicati alle lettere c), d) e g); Attività con codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi. Come presentare la Dichiarazione MUD 2025? La dichiarazione si compone di sei comunicazioni, che devono essere trasmesse: Telematicamente, attraverso il portale dedicato; Via PEC, solo nei casi espressamente previsti. Affidati agli esperti: Remark ti supporta nella compilazione del MUD 2025 Il MUD è un adempimento cruciale, ma spesso complesso e soggetto a continui aggiornamenti normativi. Gruppo Remark offre consulenza specializzata per aiutare enti e imprese a presentare la dichiarazione in modo corretto e senza rischi di sanzioni. Contattaci ora per ricevere supporto personalizzato! ### Le nuove responsabilità del Medico Competente  Ti sei mai chiesto come i cambiamenti normativi possano impattare direttamente sulla tua azienda? Le nuove modifiche al Decreto Legislativo 81/08, introdotte con la Legge n. 205/2024 (il cosiddetto “Collegato Lavoro”), portano con sé un’evoluzione importante della sorveglianza sanitaria e delle responsabilità del Medico Competente. Un cambiamento che potrebbe sembrare solo burocratico, ma che in realtà ha ricadute dirette sull’operatività quotidiana delle aziende.  Uno sguardo d’insieme alle novità relative al medico competente Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, la legge introduce diverse novità per il mondo del lavoro. Alcune di queste riguardano l’organizzazione istituzionale della sicurezza, come:  Commissione Interpelli: nuova composizione con esperti di profilo giuridico.  Relazione annuale sulla sicurezza: il Ministero del Lavoro sarà obbligato a relazionare ogni anno alle Camere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  Verifica periodica per i Medici Competenti: una revisione dei requisiti formativi per rimanere iscritti nell’elenco ministeriale.  Questi interventi mirano a creare un sistema più trasparente e strutturato. Ma la vera svolta riguarda il ruolo del Medico Competente e la sorveglianza sanitaria, elementi fondamentali per il benessere aziendale e la continuità operativa.  Le modifiche che impattano sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente  Il cambiamento più rilevante riguarda l’art. 41 del D.Lgs. 81/08, che disciplina le visite mediche per i lavoratori. Due punti emergono con forza:  Visita di rientro dopo assenza prolungata  Prima, chi rientrava dopo 60 giorni consecutivi di assenza per malattia doveva obbligatoriamente sottoporsi a visita medica.  Ora, spetta al Medico Competente decidere se sia necessaria o meno.  Se il medico ritiene che non sia necessaria, dovrà comunque esprimere un giudizio di idoneità alla mansione.  Cosa significa in pratica? Il medico ha ora più autonomia, ma anche maggiore responsabilità nel valutare il lavoratore senza necessariamente visitarlo. Questa scelta potrebbe velocizzare il rientro in servizio, ma richiede al medico una valutazione ancora più scrupolosa.  Ma non è solo la visita di rientro a subire un cambiamento. Anche la fase preventiva viene influenzata da una nuova logica.  Prescrizione di esami in visita preventiva  Il Medico Competente deve ora tenere conto degli esami clinici già effettuati dal lavoratore in precedenza.  Se gli esami risultano compatibili con le esigenze della visita, potranno essere evitati test ripetitivi.  Impatto pratico: Questa misura potrebbe ridurre i costi per le aziende e migliorare l’efficienza delle visite mediche, ma impone al medico un’analisi più approfondita della documentazione sanitaria. Non basta più un semplice iter standardizzato: ogni caso deve essere valutato con un approccio personalizzato.  Questi aggiornamenti delineano un nuovo quadro nella gestione della sicurezza sul lavoro. Ma quali sono le implicazioni pratiche per le aziende?  Un cambiamento nella logica della sorveglianza sanitaria  Con queste nuove disposizioni, la gestione della sicurezza sul lavoro diventa meno automatica e più basata sulla valutazione specifica dei singoli casi. Il Medico Competente diventa un vero decisore strategico, con un ruolo chiave nell’equilibrio tra la tutela della salute e la necessità aziendale di continuità operativa.  Ma questo cambiamento porta con sé delle domande importanti:  I medici avranno gli strumenti adeguati per prendere queste decisioni con consapevolezza?  Le aziende sapranno adattarsi a un sistema meno “meccanico” e più basato sulle valutazioni individuali?  Questo cambiamento porterà davvero a una maggiore efficienza, o rischia di creare incertezze?  Un’azienda che comprende questi nuovi scenari e si prepara per tempo avrà un enorme vantaggio competitivo. Ma come trasformare queste novità in un’opportunità per la tua impresa?  Un nuovo scenario per la sorveglianza sanitaria: opportunità o complessità? Le nuove regole del Collegato Lavoro rappresentano più di una semplice modifica normativa. Esso prosegue la modifica normativa  ( 3 modifica in due anni ) con  un nuovo approccio alla sorveglianza sanitaria, che sta ridisegnando e responsabilizzando il Medico competente.  Resta inteso che queste modifiche normative ,  se ben gestite dall’azienda , sono un possibile strumento di flessibilità nella gestione della sorveglianza sanitaria mentre dubbio appare il potenziale beneficio che dovrebbe verificarsi. Appare molto importante soprattutto per le aziende ove la valutazione del rischio individua elevati rischi per la salute , un uso più significativo della visita preassuntiva a tutela dell’organizzazione sopratutto in un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico. Aggiornarsi è fondamentale! La sicurezza sul lavoro è in continua evoluzione e restare al passo con le normative è l’unico modo per garantire un ambiente sano, conforme e privo di rischi.  E tu, sei pronto a trasformare queste novità in un’opportunità per la tua azienda?  ### Ambienti confinati: tutto quello che devi sapere sulla UNI 11958 Il 14 novembre 2024 ha segnato un momento significativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro con l’entrata in vigore della nuova norma UNI 11958:2024. Questa normativa, intitolata “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, rappresenta un passo avanti importante per garantire una maggiore tutela ai lavoratori che operano in contesti particolarmente rischiosi.   Un passo avanti per la sicurezza degli ambienti confinati Nonostante le normative precedenti, gli incidenti in ambienti confinati continuano a verificarsi con una frequenza preoccupante, spesso con conseguenze drammatiche. La UNI 11958:2024 nasce proprio con l’obiettivo di colmare le lacune esistenti e fornire linee guida più dettagliate per affrontare i rischi specifici di questi spazi. Grazie a questa norma, sarà più semplice individuare i pericoli, valutare i rischi e adottare misure di prevenzione efficaci, contribuendo così a ridurre il numero di incidenti sul lavoro.  Cosa cambia con la nuova norma?  La UNI 11958:2024 introduce criteri chiari per la gestione in sicurezza delle attività svolte in ambienti confinati. Tra i punti principali troviamo una nuova definizione e  classificazione di questi ambienti e l’identificazione precisa dei rischi presenti.  I datori di lavoro, così come i responsabili della sicurezza, avranno ora una guida più chiara per individuare i potenziali pericoli e stabilire procedure operative adeguate. La nuova norma fornisce anche indicazioni sulla scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, aspetti fondamentali per garantire la sicurezza di chi lavora in questi contesti.  Un nuovo modo di definire gli ambienti confinati  Un aspetto innovativo della UNI 11958:2024 è la definizione ufficiale di ambiente confinato. Fino ad oggi, non esisteva una descrizione univoca e condivisa di questi spazi, in ambito UNI , ne nel decreto legislativo 81.    Ora, invece, viene chiarito che un ambiente confinato è “uno spazio circoscritto, non progettato per la presenza continuativa di un lavoratore, con accessi limitati e condizioni potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza”.  La parte più innovativa della norma specifica è relativa all’estensione del campo di applicazione. Infatti la norma si applica  anche agli ambienti assimilabili, ovvero quegli spazi che, pur non rientrando formalmente nella definizione, presentano caratteristiche e rischi analoghi.  Cosa devono fare le aziende?  Per le aziende e gli RSPP, l’entrata in vigore della UNI 11958:2024 rappresenta un’opportunità per aggiornare le proprie procedure e adottare strumenti più efficaci nella gestione della sicurezza di questo rischio tanto insidioso.   La formazione dei lavoratori diventa ancora più cruciale, soprattutto per coloro che operano direttamente all’interno degli spazi confinati.  Per questo motivo, è consigliabile partecipare a corsi di formazione specifici e a seminari di approfondimento, che permettano di acquisire le competenze necessarie per applicare correttamente le nuove disposizioni e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.  Verso un futuro più sicuro nei luoghi di lavoro L’entrata in vigore della UNI 11958:2024 rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro confinati e sospetti di inquinamento . Grazie a criteri più chiari e a una definizione dettagliata delle procedure da seguire, si riducono alcuni spazi di ambiguità lasciati dal testo unico e dal DPR 177/11.   Ora più che mai, le aziende sono chiamate a adottare un approccio competente e integrato per affrontare questo difficile rischio. Per maggiori informazioni o per una valutazione specifica, contattaci alla mail info@grupporemark.it ### La gestione dei gas di scarico diesel in officina: sfide e soluzioni  Hai mai pensato a quanto siano invisibili ma letali i gas di scarico diesel che si accumulano in un'officina meccanica? Ogni giorno, questi nemici silenziosi mettono a rischio la salute dei lavoratori e compromettono l’ambiente, ma esistono soluzioni efficaci per affrontarli.  La gestione dei gas di scarico dei motori diesel rappresenta una sfida complessa e fondamentale per le officine meccaniche moderne. Questi gas, identificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni per l’uomo, costituiscono una miscela complessa di composti chimici che possono avere effetti devastanti sulla salute umana e sull’ambiente. Con l’inasprirsi delle normative a livello nazionale ed europeo, è diventato imperativo per le officine sviluppare una consapevolezza maggiore e adottare misure preventive rigorose per tutelare sia i lavoratori . Non è solo una questione di rispetto delle regole, ma anche di responsabilità verso le generazioni future.  Il problema: esposizione professionale e rischi dei gas di scarico diesel Le officine meccaniche sono veri e propri laboratori di innovazione e problem-solving, non esageriamo…. ma nascondono anche insidie invisibili legate ai gas di scarico di motori diesel. Attività comuni come collaudi, manutenzione e controllo delle emissioni comportano spesso il funzionamento di motori accesi in ambienti chiusi o scarsamente ventilati. In queste condizioni, i lavoratori sono esposti a particelle pericolose e sostanze tossiche, tra cui il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e alla famiglia di composti organici aromatici che prendono il nome di idrocarburi policiclici aromatici che costituiscono il particolato incombusto del fumo emesso dal motore.  Questa esposizione non è priva di conseguenze: può causare problemi respiratori, malattie cardiovascolari e, nel lungo termine, patologie gravi come il cancro ai polmoni. Ignorare il problema significa mettere a rischio non solo la salute dei dipendenti, ma anche la reputazione e la sostenibilità dell’attività.  Campionamento e analisi: l’Importanza di metodologie corrette  Una gestione efficace inizia dalla conoscenza: analizzare e comprendere i livelli di esposizione ai gas di scarico è il primo passo verso la prevenzione.   Di recente la UE e l’italia hanno recepito i nuovi limite di esposizione occupazionale per i gas di scarico dei motori diesel di fatto ormai certi cancerogeni per l’uomo. Il tema è alquanto complesso perché tale inquinante è ovviamente una miscela complessa di sostanze chimiche diffuse in modo pressochè ubiquitario ma con una concentrazione molto variabile in funzione del zone di Italia  (nord , sud) , del contesto geografico (citta, montagna) e della collocazione dell’azienda (zona ad alto o basso traffico e inquinamento veicolare). Il normatore ha introdotto per lo studio dell’agente cancerogeno un marker, cioè un indicatore del livello della presenza di questa miscela di agenti cancerogeni che rappresenta abbastanza bene l’esposizione e cioè il Carbonio Elementare.   Tecniche come il campionamento del carbonio elementare (CE) offrono strumenti preziosi per monitorare e quantificare le emissioni. Questi dati non sono solo numeri, ma la base per prendere decisioni informate.  Tali dati possono ed in alcuni casi devono essere incrociati con valori di esposizione biologica per verificare quanto effettivamente tali inquinanti vengano assimilati e metabolizzati dall’organismo.  Seguire standard internazionali, come la norma UNI EN 689:2019, è essenziale per confrontare le esposizioni rilevate con i limiti stabiliti dagli enti preposti. Solo attraverso un approccio scientifico e metodologico si può comprendere l’entità del rischio e pianificare interventi mirati ed efficaci.  P Soluzioni pratiche per la prevenzione dai gas di scarico diesel  La prevenzione si basa su un approccio sistematico, riassunto dal principio STOP: Sostituzione, Misure Tecniche, Misure Organizzative e Protezione Personale.  Misure Tecniche: L’installazione di sistemi di ventilazione e aspirazione localizzata è cruciale per catturare i gas di scarico alla fonte, riducendo significativamente l’esposizione. Tuttavia, non basta installare questi sistemi: è fondamentale effettuare una manutenzione regolare per garantire il loro funzionamento ottimale nel tempo.  Misure Organizzative: Separare le aree di lavoro con alta esposizione, ridurre il numero di lavoratori coinvolti in operazioni rischiose e sviluppare procedure operative specifiche sono strategie che possono fare la differenza. Ad esempio, definire turni di lavoro che limitino l’esposizione prolungata è una misura semplice ma efficace.  Protezione Personale: Quando l’eliminazione del rischio non è possibile, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano l’ultima linea di difesa. Maschere filtranti e altri strumenti devono essere scelti con attenzione e utilizzati correttamente, dopo una formazione adeguata, ma sono in grado di gestire solo una parte del problema.  La formazione: chiave per una sicurezza efficace  Una componente spesso sottovalutata, ma fondamentale, è la formazione continua del personale. La sicurezza non si ottiene solo attraverso tecnologie avanzate o procedure dettagliate: sono le persone a fare la differenza. Ogni lavoratore deve essere pienamente consapevole dei rischi connessi ai gas di scarico di motori diesel e delle misure di prevenzione da adottare.  È importante redigere istruzioni operative chiare e intuitive, in grado di guidare anche i nuovi assunti nel rispetto delle procedure. Inoltre, promuovere una cultura della sicurezza, attraverso corsi e aggiornamenti periodici, aiuta a creare un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.  conclusioni  La gestione sicura dei gas di scarico dei motori diesel non è solo un obbligo normativo, ma un atto di responsabilità verso i lavoratori, l’ambiente e la società nel suo complesso. Implementare misure preventive efficaci, investire in formazione e promuovere una cultura della sicurezza non solo proteggono la salute, ma migliorano anche la qualità del lavoro e la reputazione dell’azienda.  Affrontare questa sfida significa contribuire a un futuro più sostenibile, dove le officine meccaniche non sono solo luoghi di innovazione tecnica, ma anche esempi di eccellenza in sicurezza e rispetto ambientale.  Se desideri ulteriori approfondimenti su metodologie di campionamento e strategie di prevenzione applicabili alla tua realtà aziendale, contattaci. ### Patente a crediti: le informazioni da conoscere sulla decurtazione La patente a crediti per le aziende operanti nei cantieri temporanei o mobili è una delle innovazioni più significative introdotte negli ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro. Non è semplicemente un nuovo obbligo burocratico, ma una prima tappa verso una qualifica delle imprese che misura oggettivamente il grado di attenzione dell’azienda al tema della sicurezza sul lavoro.  Il sistema di decurtazione della patente a punti Il sistema della patente a punti come dice il termine mutuato dal codice della strada misura mediante un sistema dinamico a punti il “livello di sicurezza dell’azienda”. Questo sistema assegna a ogni azienda un punteggio iniziale di 30 crediti: che può crescere a seguito di comportamenti virtuosi, ma può anche diminuire a causa di violazioni.   In pratica, ogni passo falso ha comunque il suo costo. Il sistema di decurtazione è dettagliato e ogni violazione è pesata in base alla gravità. Alcune infrazioni possono sembrare piccole, ma nel loro insieme possono avere un impatto devastante sul punteggio della patente. Tra le infrazioni più gravi troviamo:  Infortunio mortale: La perdita di 20 crediti, insieme a sanzioni pesantissime, riflette la gravità di un evento che colpisce non solo l’azienda, ma anche la vita dei lavoratori e delle loro famiglie. In questi casi, il cantiere potrebbe essere immediatamente sospeso e l’azienda deve affrontare severe conseguenze legali e reputazionali.  Infortunio con inabilità permanente assoluta: Una violazione che comporta una decurtazione di 15 crediti, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive in ogni aspetto delle attività lavorative.  Malattia professionale causata da violazioni delle norme di sicurezza: Un caso che porta alla perdita di 10 crediti, con implicazioni che possono danneggiare sia il punteggio della patente che la reputazione aziendale.  Questi eventi mettono in evidenza come la negligenza nella sicurezza non solo danneggi i lavoratori, ma rischi di compromettere l’intera operatività dell’impresa.  Responsabilità di controllo La trasparenza è un altro pilastro fondamentale della patente a crediti. Tutte le informazioni relative al punteggio e ai provvedimenti adottati sono disponibili sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accesso al portale è riservato a specifiche figure professionali, ma le responsabilità principali per il controllo della patente spettano al responsabile dei lavori o, negli enti pubblici, al responsabile unico del procedimento. Queste figure sono quelle tenute a verificare il possesso e lo stato della patente da parte delle aziende coinvolte. Altre figure, come i rappresentanti per la sicurezza (RLS e RLST) e i coordinatori per la sicurezza, possono accedere ai dati, ma senza responsabilità diretta di controllo. Questo sistema di accesso mirato garantisce che le informazioni siano utilizzate per scopi legittimi e nel rispetto delle funzioni di ciascun soggetto.  Revoca e sospensione della patente La patente può però essere revocata o sospesa in circostanze specifiche. La revoca è prevista principalmente durante la fase di iscrizione, nel caso in cui vengano presentate dichiarazioni false sulla sussistenza dei requisiti. Questo controllo, di natura amministrativa, è finalizzato a verificare la veridicità delle informazioni fornite al momento della domanda. L’ispettorato del lavoro ha la facoltà di perseguire penalmente chi ha dichiarato il falso, con pene che possono arrivare fino a sei anni di reclusione. Se, però, nel frattempo l’azienda ha regolarizzato la propria posizione, la patente non viene revocata, anche se il reato di falso resta perseguibile.  Per quanto riguarda la sospensione, si tratta di un atto che può essere adottato immediatamente da un ispettore di polizia giudiziaria nel caso di infortuni gravi. Questa sospensione ha un impatto notevole: comporta l’interruzione immediata di tutte le attività dell’azienda, non solo nel cantiere specifico, ma in ogni cantiere aperto. È una misura molto forte, che in passato era comminata solo in sede giudiziaria, ma che oggi può essere decisa direttamente dagli ispettori competenti.  Opportunità di recupero dei punti Se un’azienda perde crediti, il sistema della patente a crediti offre comunque opportunità di recupero. Questo percorso è gestito da una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INAIL e INL, che valuta diversi fattori, tra cui:  La formazione svolta: Devono essere organizzati corsi specifici sia per i responsabili delle violazioni che per i lavoratori coinvolti.  Investimenti in sicurezza: Ad esempio, l’acquisto di nuove tecnologie o dispositivi di protezione avanzati, o l’adozione di certificazioni come la ISO 45001.  Pratiche virtuose: Come l’asseverazione di un Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza (MOG) o la partecipazione a programmi di prevenzione.  Inoltre, il sistema premia le aziende che mantengono uno standard elevato di sicurezza con un incremento automatico del punteggio: ogni due anni senza decurtazioni viene aggiunto un credito, fino a un massimo di 20 crediti aggiuntivi.  L’applicazione della legge presenta comunque ancora numerose ombre. In particolare, è importante precisare che i punti vengono effettivamente decurtati solo a seguito di una sentenza passata in giudicato, il che significa che possono trascorrere anni prima che una violazione incida sul punteggio della patente.   Nel frattempo, l’azienda ha la possibilità di incrementare i propri punti attraverso azioni virtuose, creando una fotografia del punteggio spesso sfalsata rispetto alla realtà attuale dell’azienda.   Tale aspetto dovrà sicuramente essere oggetto di una integrazione normativa per non rendere vano il sistema di qualifica.  In conclusione, il sistema della patente a crediti è una soluzione interessante, nata inizialmente per i cantieri, ma che potrebbe essere estesa in futuro a tutte le aziende. Serve a distinguere le imprese più virtuose dal punto di vista della sicurezza, premiando chi investe realmente nella tutela dei lavoratori.  Il sistema dovrà sicuramente essere rivisto, ma un primo passo verso un nuovo approccio alla sicurezza è stato posto.  Vuoi avere maggiori informazioni? Scrivici a info@grupporemark.it e richiedi la nostra tabella di decurtazione dei punti. ### Rischio chimico nell’industria dell’abbigliamento Nel mondo della produzione di abbigliamento, il rischio chimico è spesso un aspetto sottovalutato. A differenza di industrie chimiche tradizionali, le fabbriche di abbigliamento potrebbero non apparire come un ambiente a rischio, eppure ogni fase della lavorazione può coinvolgere sostanze chimiche che, se non gestite adeguatamente, possono rappresentare una minaccia per la salute dei lavoratori. In particolare, tinture, trattamenti di finitura, solventi e sostanze per la lavorazione dei tessuti possono esporre il personale al contatto diretto o ai vapori di agenti chimici tossici, irritanti e agenti cancerogeni, mettendo in pericolo anche l’ambiente circostante.  Esploriamo i principali rischi chimici presenti nell’industria dell’abbigliamento e le soluzioni per una gestione efficace e sicura.  Tinture e coloranti nei tessuti in microfibra  Uno dei maggiori rischi chimici nell’industria dell’abbigliamento riguarda i processi di tintura e colorazione, specialmente nei calzifici e nella produzione di tessuti in microfibra. Per ottenere tessuti di colori brillanti e durevoli, si utilizzano sostanze chimiche come aniline, coloranti azoici e metalli pesanti, che possono avere effetti tossici e allergenici. Queste sostanze chimiche, se inalate o assorbite attraverso la pelle, possono causare irritazioni, problemi respiratori e, in alcuni casi, danni al sistema nervoso.  Soluzione: Garantire una ventilazione adeguata nelle aree di tintura è fondamentale per ridurre l’esposizione ai vapori tossici. Inoltre, la scelta di coloranti meno tossici e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti e maschere, possono ridurre il rischio per i lavoratori.  Polveri vegetali: il rischio respiratorio invisibile  Un rischio importante e spesso trascurato nelle fabbriche di abbigliamento è quello delle polveri vegetali rilasciate durante la lavorazione di tessuti come cotone, lana e seta. Queste polveri possono diffondersi nell’aria e, se inalate dai lavoratori, causare problemi respiratori e, a lungo termine, condizioni croniche come asma e bronchiti.  Soluzione: Utilizzare sistemi di aspirazione nelle aree di lavorazione e fornire DPI adeguati come maschere filtranti per il personale esposto alle polveri. La pulizia regolare delle postazioni e delle attrezzature è fondamentale per ridurre la concentrazione di polveri nell’aria e proteggere la salute respiratoria dei lavoratori.  Finiture e trattamenti speciali: antimacchia, antimicrobici e non solo  Per migliorare le proprietà dei tessuti, molti capi di abbigliamento subiscono trattamenti speciali che li rendono antimacchia, idrorepellenti, antimicrobici e antistatici. Questi processi spesso comportano l’utilizzo di sostanze chimiche come formaldeide, resine e composti fluorurati (PFAS), noti per essere persistenti nell’ambiente e pericolosi per la salute umana.  Soluzione: Limitare l’utilizzo di trattamenti chimici non essenziali e prediligere alternative eco-compatibili quando possibile può ridurre l’esposizione. Inoltre, è importante formare i lavoratori sull’uso sicuro di queste sostanze, integrando procedure di emergenza e linee guida sulla corretta manipolazione.  Lavorazione dei tessuti e additivi chimici  Durante la lavorazione dei tessuti, possono essere utilizzati additivi chimici, tra cui solventi, agenti sbiancanti e ammorbidenti, per migliorare l’aspetto e la qualità del tessuto. Solventi come toluene e acetone sono altamente volatili e possono causare problemi respiratori e danni al sistema nervoso centrale se inalati ripetutamente.  Soluzione: È cruciale garantire che le aree di lavoro siano ben ventilate e che gli operatori siano dotati di mascherine e DPI adeguati. La sostituzione dei solventi più tossici con alternative meno pericolose è un altro passo importante verso un ambiente di lavoro più sicuro.  Manutenzione delle macchine: il rischio chimico nascosto dell'olio nebulizzato  Un altro aspetto spesso trascurato è la manutenzione dei macchinari e degli impianti, che comporta l’uso di oli, grassi e detergenti industriali. In particolare, durante il funzionamento, i filati vengono fatti scorrere su un sottile strato di olio che può nebulizzarsi nell’aria, esponendo i lavoratori al rischio di inalazione. Queste sostanze, se non maneggiate con attenzione, possono causare irritazioni e reazioni allergiche, oltre a rischi di intossicazione in caso di inalazione dei vapori.  Soluzione: I lavoratori addetti alla manutenzione dovrebbero essere adeguatamente formati sui rischi associati e sulle corrette procedure di manipolazione. È essenziale dotare l’area di sistemi di aspirazione efficienti, utilizzare oli di alta qualità e garantire una manutenzione regolare delle macchine per minimizzare la presenza di olio nebulizzato nell’aria. Fornire DPI appropriati, come guanti resistenti e maschere, è altrettanto importante per evitare esposizioni accidentali.  Rischio Chimico e cultura aziendale: la formazione continua come prevenzione  La chiave per ridurre il rischio chimico nell’industria dell’abbigliamento risiede nella creazione di una solida cultura della sicurezza. I lavoratori devono essere consapevoli dei pericoli a cui sono esposti e delle pratiche corrette per minimizzare i rischi. La formazione regolare su come manipolare le sostanze chimiche, usare i DPI e seguire le procedure di emergenza è fondamentale per creare un ambiente sicuro.  Soluzione: Pianificare sessioni di formazione e aggiornamenti periodici su procedure e pratiche sicure aiuta i dipendenti a rimanere vigili e preparati. Inoltre, incoraggiare un ambiente in cui i lavoratori si sentano liberi di segnalare problematiche o proporre miglioramenti può rafforzare l’efficacia della sicurezza chimica.  Il rischio chimico come opportunità di innovazione per un’industria più sostenibile  L’industria dell’abbigliamento, riconoscendo e affrontando il rischio chimico, può trasformare questa sfida in un’opportunità per innovare. Investire in prodotti chimici più sicuri, migliorare la formazione dei lavoratori e adottare misure di sicurezza avanzate può non solo ridurre i rischi, ma anche migliorare la qualità dei prodotti e la sostenibilità del processo produttivo.  Affrontare il rischio chimico con consapevolezza e impegno significa proteggere la salute dei lavoratori e ridurre l’impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sicuro e sostenibile per il settore della moda.   Vuoi saperne di più su come migliorare la salute e sicurezza nella tua azienda? Contattaci oggi stesso a info@grupporemark.it per una consulenza dedicata e scopri come possiamo aiutarti a rendere i tuoi processi più sicuri e sostenibili.    ### Scopri le novità della Norma UNI 9994-1 Gli estintori sono uno degli strumenti di sicurezza più importanti, ma come assicurarsi che siano sempre pronti all’uso? La risposta arriva dalla nuova revisione della norma UNI 9994-1, pubblicata il 25 luglio 2024, che introduce aggiornamenti fondamentali per la manutenzione e la gestione di questi dispositivi antincendio. La norma mira a garantire la massima efficienza degli estintori e proteggere le aziende da potenziali rischi legati alla sicurezza antincendio.  Cambiamenti chiave nella UNI 994-1: revisione e collaudo più frequente  Uno degli aspetti più significativi riguarda l’aggiornamento delle tempistiche per la revisione e il collaudo degli estintori, a seconda della tipologia:  Estintori a polvere: revisione ogni 60 mesi (in precedenza 36 mesi) e collaudo ogni 120 mesi.  Estintori a biossido di carbonio: revisione ogni 60 mesi e collaudo ogni 120 mesi.  Estintori a base d'acqua: revisione e collaudo variano in base al tipo di serbatoio, con scadenze comprese tra 24 e 120 mesi.  Questo nuovo calendario riduce i rischi legati a una manutenzione tardiva e assicura che gli estintori siano sempre in perfette condizioni operative. L'obiettivo è garantire una protezione costante contro potenziali incendi, offrendo maggiore sicurezza per lavoratori e strutture.  Manutenzione straordinaria e fine vita degli Estintori: cosa cambia con la UNI 9994-1?  Oltre agli aggiornamenti sulla revisione, la norma prevede novità sulla manutenzione straordinaria e sulla gestione del fine vita degli estintori. Gli estintori devono essere dismessi dopo 18 anni di servizio, e in caso di problemi rilevati durante le ispezioni periodiche, le riparazioni devono essere immediate. Se l’estintore non supera il collaudo, viene dichiarato fuori servizio e va sostituito per garantire sempre massima sicurezza.  L'Importanza della conformità: un'opportunità per la tua Azienda  Adeguarsi alla revisione della norma UNI 9994-1 non è solo una questione di conformità legale, ma rappresenta anche un’opportunità per migliorare l'efficienza e la sicurezza della tua azienda. Mantenere i dispositivi antincendio in perfetto stato significa prevenire incidenti e garantire il benessere di tutti i lavoratori. Inoltre, essere in regola con le normative vigenti riduce il rischio di sanzioni e costi imprevisti.  ### La patente aziendale per operare nei cantieri: una nuova rivoluzione nella sicurezza sul lavoro Dal 1° ottobre 2024, il settore delle imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili dovrà affrontare un'importante novità: l'introduzione della “patente aziendale a punti”. Questo sistema, introdotto con la modifica dell'articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, mira a garantire maggiori livelli di sicurezza e trasparenza, regolamentando in modo più rigoroso le attività in cantiere attraverso un sistema di punteggio. Patente a punti: cosa significa per le aziende? L’introduzione della patente a punti richiede alle aziende che operano nei cantieri di registrarsi su un portale dedicato dell’INAIL e di ottenere una patente che attribuirà un punteggio iniziale di 30 crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che rispettano le normative di sicurezza vedranno il proprio punteggio incrementare, mentre violazioni gravi porteranno alla decurtazione dei crediti. Un fattore chiave: le aziende dovranno mantenere un punteggio minimo di 15 crediti per poter continuare a operare nei cantieri. Questo implica un controllo continuo delle pratiche di sicurezza e l'adozione di misure proattive per evitare la perdita di crediti. Come ottenere crediti aggiuntivi? Oltre al punteggio di partenza, le imprese possono accumulare crediti ulteriori attraverso una serie di investimenti in sicurezza e formazione. In particolare, le aziende che adottano un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001 certificato da un ente accreditato o che dispongono di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) asseverato da un organismo paritetico, possono ottenere un accredito di 4-5 punti aggiuntivi. Inoltre, la normativa prevede ulteriori crediti per le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti. Ad esempio, aziende che forniscono formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria e che coinvolgono almeno il 50% dei lavoratori, in particolare i lavoratori stranieri, possono ottenere fino a 6-8 punti extra. La fase transitoria: cosa fare subito? Dalla pubblicazione del decreto il 20 settembre 2024, il portale dell'INAIL non è ancora operativo per la registrazione delle aziende. Pertanto, durante questa fase transitoria, le imprese devono inviare una dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, che sarà valida fino al 31 ottobre 2024. Entro tale data, sarà necessario completare la domanda ufficiale per il rilascio della patente. Un promemoria importante: A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare solo con la dichiarazione via PEC. Le aziende dovranno aver completato la registrazione e ottenuto la patente aziendale per continuare le attività nei cantieri. Scarica Autocertificazione Esclusioni e vantaggi del nuovo sistema Non tutte le aziende saranno soggette a questo obbligo. Le imprese con una certificazione SOA di almeno III categoria e i liberi professionisti che svolgono prestazioni di natura intellettuale sono esenti dall'obbligo della patente a punti. Per queste realtà, non è necessario adeguarsi alle nuove norme. Il D.lgs. 81/08 all’art. 27 elencati in 6 punti, subordina il rilascio della patente a crediti al possesso di alcuni requisiti. Tali requisii, non possono non essere in possesso da parte di tutti i richiedenti. Anche nella Circolare 4/2024 INL si precisa che i 6 requisiti possono variare a seconda dei soggetti richiedenti. Nello specifico: Per la tipologia di attività; Del personale occupato; Dei lavori prestati (tipologia e valore) Analisi requisiti previsti per singoli soggetti richiedenti: (*) Per Formazione Specifica dell’Artigiano/Lavoratore Autonomo si Intendono corsi/addestramento obbligatori previsti in cantiere, esempio: Lavori In Quota, Utilizzo PLE, Corso Pes/Pai/Pav Per le aziende coinvolte, ottenere e mantenere una patente con un alto punteggio potrebbe diventare un vantaggio competitivo. Infatti, il possesso di una patente con punteggio positivo potrebbe attestare una maggiore affidabilità e sicurezza, aprendo a nuove opportunità lavorative e migliorando la reputazione dell'azienda nel settore. Un’occasione per migliorare la sicurezza Questa nuova regolamentazione non rappresenta solo una sfida burocratica, ma anche un’opportunità per investire in sicurezza e migliorare le pratiche aziendali. Le imprese che adotteranno soluzioni tecnologicamente avanzate e che si dedicheranno alla formazione continua dei lavoratori non solo eviteranno sanzioni, ma accumuleranno crediti che potranno rafforzare la loro competitività e il rispetto delle normative di sicurezza. Se desideri maggiori informazioni su come ottenere la patente aziendale e su quali investimenti fare per ottenere punteggi extra, contatta il tuo Service Manager o il nostro team specializzato. Siamo qui per guidarti passo dopo passo in questo cambiamento normativo. Non aspettare, mettiti in regola e rafforza la tua sicurezza L’introduzione della patente aziendale a punti rappresenta un cambiamento importante, ma anche un'opportunità unica per dimostrare la tua serietà e competenza nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Se desideri saperne di più sulle procedure per ottenere la patente, accumulare crediti extra o semplicemente hai bisogno di assistenza per capire come adeguarti alla nuova normativa, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è a tua disposizione per offrirti il supporto necessario e aiutarti a fare i passi giusti. Siamo qui per rendere la tua azienda più sicura e conforme. Visita il nostro sito per rimanere aggiornato sulle principali novità di settore e contattaci per avere una consulenza gratuita. Scopri oggi come possiamo facilitare questo processo per te. Scarica autocertificazione  ### Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: devi iscriverti? L’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti) segnerà un cambiamento importante nella gestione dei rifiuti in Italia. Questo nuovo sistema, pensato per digitalizzare e semplificare la tracciabilità dei rifiuti, mira a garantire una maggiore trasparenza e sicurezza per le imprese coinvolte nel ciclo di smaltimento e trattamento dei rifiuti Il RENTRI, una volta pienamente operativo, sarà un sistema digitale che raccoglierà i dati del registro di carico/scarico dei rifiuti e, per i formulari, quelli relativi ai rifiuti pericolosi. Si tratta di un passaggio fondamentale che affiancherà i sistemi attualmente in uso, come i registri e i formulari cartacei, che subiranno un adeguamento ma non verranno eliminati. Questo nuovo obbligo normativo, che sarà attuato in diverse fasi nel corso dei prossimi anni, richiederà l'adozione di nuovi modelli di registro e formulario, sia in formato digitale che cartaceo vidimato digitalmente. È quindi importante che tutte le aziende coinvolte si preparino per tempo per evitare sanzioni e garantire la conformità alle nuove regole. Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: Non sai di cosa stiamo parlando? Se il RENTRI è una novità per te, ti invitiamo a leggere le nostre NEWS dedicate all'argomento, dove potrai trovare tutti i dettagli necessari per comprendere le implicazioni di questa normativa e come adeguarti in maniera semplice ed efficace: RENTRI – Un treno da non perdere per le imprese! Dal Cartaceo al Digitale: Implementazione Pratica del Sistema RENTRI per le Imprese   Chi deve iscriversi al RENTRI e quali sono i principali obblighi? Le nuove regole del RENTRI non riguardano tutte le imprese allo stesso modo. Le categorie interessate includono produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasportatori, impianti di trattamento e intermediari. È fondamentale comprendere la fascia di appartenenza della tua impresa per poter gestire correttamente gli adempimenti richiesti. Di seguito trovi una tabella che sintetizza le diverse categorie di aziende coinvolte, le scadenze e i costi di iscrizione, nonché gli obblighi specifici legati al RENTRI: E i produttori di rifiuti non pericolosi? Ci sono alcune categorie di produttori di rifiuti che, pur essendo esonerate dall'obbligo di iscriversi al RENTRI o di tenere un registro di carico e scarico, avranno comunque degli adempimenti da rispettare. Ad esempio, le imprese che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività di commercio, servizi, costruzioni, demolizioni o agricoltura, non dovranno iscriversi al RENTRI né tenere un registro cronologico di carico/scarico. Tuttavia, a partire dal 13 febbraio 2025, sarà necessario registrarsi al portale RENTRI per vidimare digitalmente il nuovo modello di formulario, che dovrà comunque essere conservato in formato cartaceo. Perché è importante prepararsi al RENTRI? Adeguarsi alle nuove normative in tempo è fondamentale per evitare sanzioni e per garantire che la gestione dei rifiuti all'interno della tua impresa sia in linea con le leggi italiane ed europee. Inoltre, la digitalizzazione dei processi di tracciabilità dei rifiuti, attraverso il RENTRI, potrà facilitare l'organizzazione interna, rendendo più semplice il monitoraggio e la gestione dei dati relativi ai rifiuti prodotti o trattati. Come possiamo aiutarti? La transizione al RENTRI potrebbe sembrare complessa, ma non devi affrontarla da solo. Remark è qui per supportarti in ogni fase del percorso, offrendoti: Corsi multiaziendali o personalizzati per prepararti alle novità normative, in modo da capire esattamente cosa cambierà per la tua impresa e come gestire i nuovi obblighi. Assistenza nella fase di iscrizione al RENTRI e supporto continuativo nella trasmissione dei dati e nella gestione dei nuovi registri digitali o cartacei vidimati digitalmente. Consulenza specializzata per ottimizzare la gestione dei rifiuti in azienda, garantendo che tutte le operazioni siano conformi alle nuove normative. La nostra esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro e della gestione ambientale ci permette di fornirti un’assistenza completa e su misura, per consentirti di affrontare i cambiamenti normativi con serenità e sicurezza. Vuoi saperne di più? Se hai dubbi, domande o desideri ulteriori chiarimenti su come il RENTRI impatterà la tua attività, non esitare a contattarci. Saremo felici di fornirti tutte le informazioni necessarie e di affiancarti in questo importante processo di adeguamento. ### Conosci le procedure semplificate per la Dichiarazione Ambientale CONAI? La Dichiarazione Ambientale CONAI riveste un'importanza eccezionale per la corretta gestione ed il riciclo degli imballaggi in Italia. Tuttavia, per alcune imprese può rivelarsi complicato effettuare il calcolo corretto del Contributo Ambientale da versare al consorzio. Chi importa merce imballata dall’estero è importante che sia consapevole degli obblighi di dichiarazione al CONAI, prima che un accertamento conduca a qualche sanzione. Per non farti trovare impreparato, in questo articolo parleremo della struttura generale della Dichiarazione Ambientale CONAI, e illustreremo alcune procedure semplificate di dichiarazione valide per gli importatori di imballaggi pieni. Che cos’è il CONAI? Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) è un consorzio privato che opera in Italia con l'obiettivo di garantire il recupero e il riciclaggio dei materiali di imballaggio, in conformità con le direttive europee e la legislazione nazionale. Fondato a seguito del Decreto Ronchi (1997), il CONAI è responsabile della gestione di un sistema integrato che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo di sette materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro. Inoltre, CONAI indirizza l’attività dei sette consorzi specifici di ciascuno dei materiali sopracitati: Ricrea (acciaio), Cial (alluminio), Comieco (carta e cartone), Rilegno (legno), Corepla (plastica), Biorepack (bioplastica) e Coreve (vetro). I soggetti obbligati a versare il Contributo Ambientale Le aziende aderenti al CONAI, che ammontano a circa un milione di imprese, versano un contributo obbligatorio, detto Contributo Ambientale, che consente al Consorzio di intervenire a sostegno della raccolta differenziata e del riciclo. In base all’art. 221 del D. lgs. 152/2006, i soggetti obbligati a partecipare al CONAI sono tutte le aziende produttrici ed utilizzatrici di imballaggi. In alternativa alla partecipazione al CONAI, i produttori possono anche organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, oppure mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi. Inoltre, nonostante gli utenti finali siano generalmente esclusi dal Contributo Ambientale (vedi sotto), vi sono tre soggetti eccezionali che non rientrano nella categoria di utenti finali: Il soggetto che svolge un’attività commerciale con la merce imballata acquistata, anche marginale rispetto alla propria attività principale; Il soggetto che acquista direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; Il soggetto che acquista imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività. E se un soggetto obbligato evade i propri doveri verso il CONAI?  In questo caso, il consorzio ha sviluppato un efficace sistema di controllo incrociato dei dati, che permette di scoprire agevolmente sia quali soggetti obbligati non hanno aderito, sia la conformità del Contributo Ambientale dichiarato. In caso di mancata adesione, si rischiano multe da 5.000 fino a 46.500 euro, oltre al versamento al CONAI della quota di adesione e degli eventuali contributi pregressi. Se invece la sanzione è relativa all’omessa, insufficiente infedele o ritardata applicazione del Contributo Ambientale o all’utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione relative, la multa è pari al 50% della somma dovuta nel caso di prima infrazione, crescendo fino al 150% in caso di ulteriori infrazioni. Le sanzioni vengono ridotte della metà in due casi soltanto: 1- Se il soggetto consorziato non contesta o rinuncia alla contestazione in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI; 2- In caso di presentazione infedele, se l’omissione non è superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione, effettuata con lettera raccomandata. Calcolo del Contributo Ambientale al CONAI Abbiamo detto che tutti soggetti produttori e utilizzatori di imballaggi sono tenuti al pagamento di un Contributo Ambientale al CONAI. L’importo del contributo varia proporzionalmente, in base al peso per tonnellata e alla tipologia del materiale di imballaggio utilizzato. In questo modo, CONAI intende incentivare l’utilizzo di imballaggi maggiormente riciclabili o di trattamento più semplice, come gli imballaggi in vetro (15€/t), alluminio (12€/t), legno (7€/t) e acciaio (5€/t). L’entità del contributo ambientale per il singolo materiale è variabile, perché soggetta a diverse condizioni di mercato. Il CONAI si impegna a pubblicare periodicamente gli aggiornamenti relativi alle nuove fasce contributive per i differenti materiali di imballaggio. A partire dal secondo trimestre di quest’anno, ossia dal 1° aprile 2024, sono aumentati i costi della maggior parte dei materiali: alluminio, carta e la maggior parte delle tipologie di plastica. L’entità del contributo ambientale di legno, acciaio e vetro è rimasta invariata. Il costo degli imballaggi in bioplastica, invece, è l’unico a essere diminuito, passando da 170,00 €/t a 130,00 €/t. Ecco i nuovi importi del Contributo Ambientale a partire dal primo aprile 2024 per la carta: Fascia 1: 65,00 €/t; Fascia 2: 85,00 €/t; Fascia 3: 175,00 €/t; Fascia 4: 305,00 €/t (Immagine: Freepik). La Dichiarazione Ambientale CONAI Per procedere al pagamento del Contributo Ambientale, i soggetti obbligati devono effettuare una dichiarazione al CONAI, chiamata Dichiarazione Ambientale, dove vengono elencati i quantitativi di imballaggio ceduti e/o importati sul territorio nazionale. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La frequenza della Dichiarazione Ambientale non è fissa, ma variabile: può essere annuale, trimestrale oppure mensile a seconda dell’importo del Contributo Ambientale dichiarato per lo specifico materiale nell’anno precedente. L’impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata di quella prevista. Esiste, inoltre, una soglia di esenzione, specifica per i singoli materiali, al di sotto della quale si è esentati dalla dichiarazione del contributo ambientale. Le procedure semplificate di Dichiarazione Ambientale Esistono anche alcune procedure semplificate per la Dichiarazione Ambientale prevista dal CONAI. In particolare, gli importatori di merci imballate (ovvero imballaggi pieni) possono seguire differenti procedure di dichiarazione. 1) Procedura ordinaria: si tratta della modalità generale di dichiarazione periodica valida per l’importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, calcolato secondo le diverse classi di ciascun materiale di imballaggio. 2) Procedura semplificata: si tratta di una facilitazione del calcolo per il versamento del contributo ambientale. La procedura semplificata per imballaggi pieni è applicabile soltanto in presenza di obiettive ragioni tecniche che impediscano un calcolo accurato (ad esempio, l’elevato numero di fornitori esteri). Con la procedura semplificata, il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario, che può riferirsi o al valore di acquisto delle merci (al netto di IVA e spese di trasporto), oppure al peso complessivo dei soli imballaggi. Nel primo caso, sul valore complessivo delle merci importate si applica un’aliquota, differenziata tra prodotti alimentari (aliquota dello 0,11% fino al 31/03, dello 0,15% dal 1/04) e prodotti non alimentari (aliquota dello 0,6% fino al 31/3, dello 0,8% dal 1/04). Nel secondo caso, si utilizza il peso complessivo dei soli imballaggi delle merci importate, senza alcuna ulteriore distinzione: in questa circostanza, il valore unico è fissato a 69 euro/tonnellata fino al 31/03, a 98 euro/tonnellata dall’1/04.   Il contributo ambientale forfetario per fasce di fatturato A partire dal 2020, il CONAI prevede una procedura di dichiarazione forfetaria alternativa a quelle sopra descritte, dedicata alle imprese importatrici di imballaggi pieni con un fatturato fino a 2 milioni di euro. In questo caso, il contributo ambientale viene calcolato sulla base del fatturato dell’anno precedente. Tale dichiarazione ha soltanto periodicità annuale, e va presentata al CONAI dal 1° al 30 settembre 2024. Ecco quali sono i valori forfetari per l’anno 2024: fino a 200.000€: esenzione totale 200.000€ – 500.000€: 221,00 euro 500.000€ – 1.000.000€: 441,00 euro 1.000.000€ – 1.500.000€: 663,00 euro 1.500.000€ – 2.000.000€: 884,00 euro Il grafico mostra i valori del contributo ambientale forfetario CONAI (anno 2024) in funzione del fatturato dell'azienda importatrice di imballaggi pieni. I soggetti non obbligati Ma chi sono, infine, i soggetti che sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI? Si tratta, in generale, degli utenti finali degli imballaggi, cioè coloro che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna commercializzazione e/o distribuzione della merce acquistata. Le tre eccezioni alla categoria di utenti finali sono state già descritte sopra. Sono inoltre escluse dall’obbligo di adesione al CONAI: Le imprese che utilizzano soltanto imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomiche abbiano ottenuto il relativo riconoscimento; Le imprese agricole.   Conosci alcuni interessanti sgravi dal Contributo Ambientale, come ad esempio le esenzioni per export? Hai bisogno di qualcuno che si occupi della tua Dichiarazione Ambientale CONAI? Contatta subito gli esperti di Remark! Da anni, Remark svolge questo servizio per i propri clienti, facendo audit per verificare la situazione e successivamente l'eventuale iscrizione e le dichiarazioni periodiche. (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Cassetta di primo soccorso: qual è il contenuto minimo? La cassetta di primo soccorso è uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze mediche e la promozione della sicurezza in ambiente lavorativo. In caso di incidenti o emergenze, essa consente di fornire cure immediate prima dell'arrivo dei soccorsi: questo può ridurre la gravità delle lesioni e, in alcuni casi, anche salvare la vita dei feriti. Per questo motivo, la cassetta di primo soccorso occupa un posto di rilievo nella gestione del primo intervento, ed ècobbligatoria all’interno di quasi tutte le aziende. In questo articolo, parleremo della legge che regola le disposizioni sul primo soccorso aziendale e ci concentreremo sul contenuto minimo previsto dalla legge per la cassetta di primo soccorso. Il primo soccorso aziendale La presenza delle cassette di primo soccorso sul lavoro non è regolamentata dal fondamentale D. lgs. 81/2008, ma da un precedente decreto, il D.M. 388/2003, recante disposizioni su quello che viene definito, impropriamente, pronto soccorso aziendale (sarebbe meglio parlare di primo soccorso aziendale). A tal proposito, è importante ricordare la differenza tra primo soccorso e pronto soccorso: 1) Pronto soccorso è l’intervento di emergenza operato da soccorritori specializzati e appartenenti al personale medico, che utilizza quindi tutte le tecniche medico–chirurgiche disponibili, compreso l’utilizzo di farmaci e interventi chirurgici veri e propri, nonché attrezzature specifiche. Gli addetti al pronto soccorso sono medici esperti che intervengono con la massima tempestività possibile e, in caso, possono beneficiare di quanto hanno già compiuto, prima del loro arrivo, gli addetti al primo soccorso; 2) Primo soccorso è invece l’intervento operato da personale anche non medico opportunamente addestrato. Ovviamente tale intervento non può utilizzare farmaci e procedure chirurgiche: concettualmente il primo soccorso può essere pertanto interpretato come "l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato". All’interno del D.M. sopracitato, le aziende e le unità produttive vengono ripartite in tre classi, distinte a seconda della tipologia di attività, del numero di lavoratori e del livello di rischio (art. 1). Il primo gruppo di aziende, chiamato Gruppo A, occupa la posizione di rischio più alta e comprende i seguenti tre sottogruppi: 1) Aziende  o  unità  produttive  con  attività  industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica; centrali termoelettriche;  impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive ed altre attività minerarie (vd. D. lgs 624/1996); lavori in sotterraneo (vd. DPR 320/1956); aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 2) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. Questo dato è desumibile dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente, aggiornate al 31 dicembre di ogni anno. 3) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. Se un’azienda appartiene al gruppo A, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo all’AUSL competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Tale aspetto è uno dei provvedimenti più disattesi della legge, visto che tali comunicazioni non sono mai state gestite dai presidi sul territorio. Le altre aziende o unità produttive che non rientrano nel gruppo A vengono classificate all’interno del Gruppo B se possiedono tre o più lavoratori, altrimenti ricadono all’interno del Gruppo C (aziende o unità produttive non rientranti nel gruppo A con meno di tre lavoratori). Cassetta di primo soccorso e pacchetto di medicazione: la differenza Le tre divisioni sopra elencate comportano alcuni obblighi sanitari differenziati per il datore di lavoro. Uno dei più importanti riguarda il materiale sanitario che deve essere presente in loco: nelle aziende o unità produttive di Gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire la presenza di una cassetta di primo soccorso, mentre per il Gruppo C è sufficiente la presenza di un pacchetto di medicazione, obbligatorio anche per i luoghi di lavoro isolati e a bordo degli automezzi aziendali. Deve invece essere sempre garantita la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il servizio di emergenza del SSN. Si consiglia di verificare periodicamente che il contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione sia completo e in buone condizioni (Foto: Freepik). Per alcune aziende è obbligatoria la cassetta di primo soccorso (Gruppi A e B), mentre per altre è obbligatorio il pacchetto di medicazione (Gruppo C). Ma qual è la differenza tra l’una e l’altro? Si tratta essenzialmente di una diversità di contenuto: il pacchetto di medicazione presenta un contenuto obbligatorio ridotto in confronto alla cassetta di primo soccorso. Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione Il primo allegato del D.M. 388/2003 si occupa di definire il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso, che viene qui elencato: 5 paia di guanti sterili monouso; 1 visiera paraschizzi; 1 flacone da 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone (un disinfettante) al 10% di iodio; 3 flaconi da 1/2 litro di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%); 10 buste singole contenenti compresse di garza sterile 10x10 cm; 2 buste singole contenenti compresse di garza sterile 18x40 cm; 2 teli sterili monouso; 2 pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso; 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro; 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Immagine del contenuto di un kit di primo soccorso (Foto: Unsplash). Ecco invece il contenuto minimo richiesto per il pacchetto di medicazione: 2 paia di guanti sterili monouso; 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone (un disinfettante) al 10% di iodio; 1 flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%); 1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole; 3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole; 1 paio di pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione di cerotti pronti all'uso di varie misure; 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm; 1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1 confezione di ghiaccio istantaneo; 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso (e del pacchetto di medicazione) può essere aggiornato con un decreto dei Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica. Inoltre, è possibile che il contenuto della cassetta di primo soccorso (e del pacchetto di medicazione) venga integrato sulla base dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del Sistema di emergenza sanitaria del SSN (es. sali, creme etc.). Cassetta di primo soccorso: posizione e integrità Oltre a possedere un preciso contenuto minimo, la cassetta di primo soccorso deve rispettare altri parametri: deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, in una posizione adeguatamente custodita e in un luogo facilmente accessibile e individuabile grazie ad una segnaletica appropriata. Inoltre, deve essere costantemente assicurato che il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso sia completo ed in buone condizioni (ovvero, che non sia scaduto). È pertanto obbligatorio prevedere controlli periodici volti a verificare un adeguato contenuto dei presidi di primo soccorso individuando delle figure aziendali specifiche, in molti casi gli stessi addetti al primo soccorso. Hai bisogno di un medico competente per la tua impresa? Gli esperti di Remark sono a tua disposizione! (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Responsabile Rischio Amianto: Conosci la prassi di riferimento? Come tutti sanno, l’amianto rappresenta ancora oggi un rischio concreto per la salute di cittadini e lavoratori e proprio per questo diventa fondamentale la figura del Responsabile Rischio Amianto. Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, quando abbiamo illustrato le procedure per effettuare un censimento dell’amianto secondo le recenti norme UNI. La gestione del rischio derivante dai materiali contenenti amianti (MCA), tuttavia, può risultare piuttosto articolata; per questo, abbiamo deciso di tornare sull’argomento per approfondire i compiti e le competenze della figura professionale del RRA.   Il quadro normativo del Responsabile Rischio Amianto In Italia, il D.M. 6 settembre 1994 ha disciplinato la figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Si tratta di quel responsabile, designato dal soggetto titolato (il proprietario dell’immobile oppure il responsabile delle attività lavorative in esso svolte), con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare MCA. I compiti principali del RRA individuati dalla norma sopracitata possono essere sintetizzati così: Mantenere in buone condizioni i MCA; Prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre di amianto; Intervenire tempestivamente in caso di rilascio di fibre; Verificare a intervalli stabiliti le condizioni dei MCA. A trent’anni di distanza da questa legge, si è avvertita la necessità di raccogliere le prassi condivise all’interno della professione, e compiere un ulteriore passo in avanti nella normazione. Per questo motivo, nel novembre 2023 l’Ente italiano di normazione (detto UNI) ha rilasciato una Prassi di Riferimento (UNI/PdR 152.2:2023) che stabilisce i requisiti per la figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA), definendo competenze, conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità necessarie per svolgere efficacemente questo ruolo. Alcuni addetti rimuovono la copertura di un tetto in amianto. Il corretto utilizzo dei DPI durante il lavoro a contatto con MCA è indispensabile per la sicurezza del lavoratore (Foto: Ecologiaoggi). Bisogna ricordare che le prassi di riferimento (PdR) non hanno il valore di legge: si tratta di documenti ad applicazione volontaria, che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali in assenza di norme già pubblicate. Anche se si tratta di documenti pre-normativi, la competenza degli esperti che collaborano alla loro realizzazione rende le PdR fondamentali per garantire un approccio omogeneo e qualificato nella gestione del rischio. Andiamo ad analizzare le prescrizioni relative al RRA contenute in UNI/PdR 152.2:2023. RRA: i suoi compiti Il RRA è deputato, anzitutto, alla definizione del programma di controllo e manutenzione, inclusa anche la programmazione di tutte le attività preliminari necessarie ad esso, come l’analisi del quadro complessivo del sito di indagine ed i censimenti dell’amianto già effettuati. Se necessario, possono essere effettuati sopralluoghi preliminari nonché interviste ai proprietari, ai gestori oppure ai lavoratori al fine di integrare le informazioni ricavabili dai documenti. Se i MCA si trovano all’interno di ambienti lavorativi, è compito del RRA fornire al RSPP tutte le informazioni utili per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio (DVR), e supportarlo in particolare in tutte le attività attività di manutenzione (svolte da manutentori e spesso affidate a ditte terze mediante contratti di appalto e d’opera) che possano perturbare, relativamente ai detti ambienti, o lo stato di conservazione dell’amianto stesso e liberare fibre libere. Inoltre, il RRA deve fornire assistenza al datore di lavoro nei seguenti casi: - Nelle attività di informazione relative ai MCA; - Nei rapporti con gli organi di controllo; - Nella scelta delle tecniche di bonifica e nella selezione degli operatori. In quest’ultimo caso, è specifico compito del RRA interfacciarsi con l’impresa selezionata per le attività di bonifica dei MCA. Conoscenze e abilità richieste I compiti appena individuati richiedono che il RRA sia in possesso di un vasto bagaglio di conoscenze. Ad esempio, per quanto riguarda la realizzazione di un solido programma di controllo e manutenzione, il RRA deve possedere una buona conoscenza: Della storia, delle modalità e degli ambiti di impiego dell’amianto, nonché dei principali rischi associati alla sua presenza; Delle potenziali vie di esposizione alle fibre di amianto e dei relativi effetti sulla salute; Delle caratteristiche composizionali dei principali MCA, nonché dei metodi per la gestione e l’analisi degli stessi; Della legislazione vigente in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’amianto; Dei principi di statistica utili alla corretta analisi dei campionamenti effettuati, nonché del significato da attribuire ai parametri presenti in un certificato di analisi di un MCA; Degli indici di degrado applicabili ai MCA e delle regolamentazioni che prescrivono l’utilizzo di tali indici; Della classificazione dei materiali individuati dal punto di vista della friabilità e/o della suscettibilità di danneggiamento rispetto alla loro accessibilità; Delle disposizioni degli enti locali relative alla periodicità del monitoraggio. Nella misura in cui si trova a collaborare con il RSPP per la redazione del DVR, il RRA deve conoscere anche la legislazione vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi, con particolare riferimento all’esposizione a fibre di amianto. È altrettanto raccomandabile una buona conoscenza dei principali dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzabili, nonché delle misure di protezione e sicurezza da attuare in caso di rilascio accidentale di fibre. Nel caso di rilascio accidentale di fibre di amianto, è compito del RRA predisporre tutte le misure adeguate per la sicurezza e la protezione delle persone (Foto: Freepik). Per essere di aiuto anche nella scelta delle tecniche di bonifica e selezione degli operatori, è necessario che il RRA conosca vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche di bonifica dell’amianto, i relativi costi, che sia in grado di esaminare la documentazione fornita dalle imprese coinvolte e abbia una buona conoscenza delle leggi applicabili ai cantieri di bonifica. Alla luce delle sue competenze, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richiesto ad un RRA sia associabile ad un livello 5 della Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ). Sei alla ricerca di un RRA? Hai bisogno di effettuare un censimento dell’amianto? Niente paura! Contatta subito gli specialisti della squadra di Remark. (In copertina rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Visite mediche straordinarie: può richiederle il datore di lavoro? La sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro è un presidio di fondamentale importanza per la tutela della salute dei lavoratori. Il suo responsabile principale, ovvero il medico competente (chiamato anche medico del lavoro), si occupa di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per legge, e gestisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sotto la sua tutela. Al centro della sorveglianza sanitaria si trovano le visite mediche, suddivise in numerose tipologie di prestazioni sanitarie differenti che il medico, a seconda dei casi, può o deve erogare. Ora, proprio in tema di obbligatorietà della visita regna una certa confusione: un datore di lavoro può richiedere una visita medica di propria iniziativa? Prima di risolvere il dubbio, è necessario fare un passo indietro e parlare di sorveglianza sanitaria, soffermandosi in particolare sulla figura del medico competente e sulle visite mediche che deve effettuare. Sorveglianza sanitaria e visite mediche La normativa che regola la sorveglianza sanitaria è, nelle sue linee fondamentali, il ben noto D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il tema della sorveglianza sanitaria è descritto nel titolo I del D.lgs 81/08. In particolare la norma definisce le competenze e il processo di abilitazione per svolgere il ruolo, le attività  ed infine le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria (art. 41). La sorveglianza si esplicita principalmente nell’erogazione periodica di visite mediche, che vengono definite in funzione dei rischi del lavoratore. Nelle visite mediche sono ricompresi anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. Tali visite possono essere classificate in base alle differenti funzioni: 1) La visita medica preventiva (che può essere svolta anche in fase preassuntiva) serve a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui un lavoratore viene destinato; 2)  La visita medica periodica, effettuata solitamente una volta all’anno, garantisce un controllo regolare dello stato di salute del lavoratore; 3) La visita medica su richiesta del lavoratore viene effettuata solo nel caso in cui il medico competente ritenga che la richiesta stessa sia correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore; 4) La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente; 5) La visita medica precedente alla ripresa del lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che hanno registrato un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi. Oltre a questi casi, la visita medica potrebbe rendersi necessaria anche nel caso in cui vi sia un cambio di mansione del lavoratore. Il giudizio di idoneità Al termine della visita medica, il medico competente è tenuto a esprimere un giudizio di idoneità del lavoratore per la mansione specifica a cui è stato assegnato. Uno degli strumenti più importanti per la sorveglianza sanitaria sono le numerose visite mediche di cui si occupa il medico competente (Foto: Freepik). Egli può certificare quattro diversi giudizi: 1) Idoneità: il lavoratore viene giudicato idoneo all’attività lavorativa; 2) Idoneità parziale: può essere sia temporanea sia permanente, e permette al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa con prescrizioni e/o limitazioni di varia natura (utilizzo di specifici DPI, esclusione da particolari mansioni etc.); 3) Inidoneità temporanea: essa è di norma determinata da condizioni patologiche quali malattie e/o infortuni tali da impedire lo svolgimento del lavoro. In tal caso, bisogna precisare i limiti temporali dell’inidoneità stessa; 4) Inidoneità permanente: il lavoratore, di solito in seguito a malattia e/o infortunio, viene giudicato non più idoneo a svolgere l’attività lavorativa in esame. Si ricorda che il medico competente ha il dovere di allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria di ciascun lavoratore. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio medesimo. Visite ‘extra’: il datore di lavoro può richiederle? Torniamo alla domanda con cui abbiamo cominciato: una visita medica può essere richiesta dal datore di lavoro? Tale sorveglianza, ai sensi dell'articolo 41, viene effettuata in tre circostanze: 1) nei casi previsti dalla normativa vigente ed in conformità con lo Statuto dei lavoratori; 2) nei casi previsti dalla valutazione dei rischi aziendali come recentemente modificato dalla legge 85/2023; 3) qualora il lavoratore ne faccia richiesta, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi della mansione specifica. Pertanto non è possibile, per un datore di lavoro, richiedere che un proprio lavoratore venga sottoposto ad una visita medica. Tale diritto spetta invece prima al lavoratore, che ha facoltà di richiedere in ogni momento (meglio se tramite una richiesta scritta) una visita medica, e al medico competente, che valuta se le ragioni della domanda sono correlate ai rischi professionali. Che cosa può fare il datore di lavoro Il datore di lavoro, pertanto, non può imporre in nessun modo una visita medica al proprio lavoratore. È però possibile, per lui, portare all’attenzione del medico competente alcuni elementi relativi all’organizzazione lavorativa (cambi di mansione, insorgenza di nuovi rischi, significative modificazioni nell’organizzazione dell’ambiente di lavoro etc.) che potrebbero determinare il bisogno di una nuova valutazione. La valutazione finale, però, spetta al medico competente, al quale il datore di lavoro deve sempre assicurare l’autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti (art. 39 comma 4). L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (Foto: Freepik). In alternativa, il datore di lavoro può sollecitare il lavoratore sensibilizzandolo a richiedere una visita medica straordinaria. Anche in questo caso, però, è bene sottolineare che l’ultima parola spetta al lavoratore. Hai bisogno di un medico competente per la tua impresa? Il team di Remark è a tua disposizione! (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Emissioni in atmosfera e autorizzazioni semplificate: la nuova normativa in Lombardia La Regione Lombardia ha recentemente approvato una nuova normativa riguardante il rinnovo delle autorizzazioni semplificate per le emissioni in atmosfera, con il Dduo n. 7082 del 09/05/2024. Questo aggiornamento è particolarmente rilevante per gli stabilimenti presenti nella regione che operano sotto le autorizzazioni cosiddette 'in deroga'. Secondo l’articolo 272, comma 3 del D.Lgs. 152/06, le attività che producono emissioni in atmosfera possono ottenere un’autorizzazione semplificata aderendo a un’autorizzazione generale; questa autorizzazione è valida per un periodo di 15 anni a partire dalla data di presentazione della domanda alla Provincia o al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente. Qualche indicazione preliminare Per poter continuare l’attività senza interruzioni è necessario presentare una domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza dei 15 anni. Questo processo richiede la presentazione di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento dei termini previsti, l’impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione, con conseguenti sanzioni. Successivamente, sarà necessario presentare una nuova domanda di adesione, includendo la comunicazione di messa in esercizio e, ove previsto, gli autocontrolli di messa a regime. Le aziende devono eseguire una serie di verifiche e azioni per assicurarsi di essere in regola: Verificare le attività: Controllare se le attività svolte rientrano nell’elenco delle attività in deroga. Controllare le date: Verificare la data di presentazione della prima domanda di autorizzazione e calcolare la scadenza (15 anni dalla data di presentazione). Rinnovi precedenti: Controllare se l’autorizzazione semplificata è stata già rinnovata nel 2009. Se sì, è necessario procedere al secondo rinnovo.   Normative e scadenze Con la circolare regionale del 15 aprile 2009 (prot. T1.2009.0007864), i primi rinnovi delle autorizzazioni dovevano essere presentati tra il 1° ottobre 2009 e il 30 novembre 2009. Gli stabilimenti che hanno rinnovato in quel periodo devono ora procedere con un ulteriore rinnovo. La Regione Lombardia ha approvato il Dduo n. 7082 del 09/05/2024, che aggiorna gli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali per attività in deroga e fornisce indicazioni per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza. Secondo l’art. 272 D.Lgs. 152/06, le attività che producono emissioni in atmosfera possono ottenere un’autorizzazione semplificata aderendo a un’autorizzazione generale (Foto: Unsplash). Punti chiave del decreto Qui di seguito, puoi trovare alcuni punti essenziali del Dduo n. 7082 del 09/05/2024, che include: Modifiche post-originali: eventuali modifiche successive alla prima domanda o al rinnovo non influenzano la data di scadenza dell’autorizzazione. Trasferimenti di sede: se lo stabilimento viene trasferito, la data di scadenza riparte dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione al trasferimento. Domande multiple: in caso di più domande di adesione presentate in tempi differenti per lo stesso stabilimento, è consigliato riunificare i termini di scadenza. Autorizzazioni generali e ordinarie: l’autorizzazione generale è possibile solo per attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06. Per attività ordinarie, il rinnovo deve essere presentato come Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013. Per garantire il prosieguo delle attività e la conformità alla normativa, è fondamentale che le aziende seguano attentamente queste indicazioni e presentino le domande di rinnovo in tempo utile. La Regione Lombardia ha approvato una nuova normativa riguardante il rinnovo delle autorizzazioni semplificate per le emissioni in atmosfera (Foto: Unsplash). Appendice: chi è coinvolto? Le attività interessate sono numerose e variegate. Ecco qui un elenco esaustivo delle attività e degli impianti in deroga della Regione Lombardia, con provvedimento Dduo n. 7082 del 09/05/2024: [2] Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno; [3] Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno; [4] Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno; [5] Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno; [6] Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno; [7] Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno; [8] Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno; [9] Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno; [10] Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno; [11] Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno; [12] Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti; [13] Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti; [14] Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m3. [15] Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno; [16] Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno; [17] Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno; [18] Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno; [19] Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione; [20] Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno; [21] Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno; [22] Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno; [23] Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno; [24] Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno; [25] Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno; [26] Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno; [27] Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno; [28] Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno; [29] Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno; [30] Saldatura di oggetti e superfici metalliche; [31] Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno; [32] A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno; B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; [33] Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno; [34] Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio; [35] Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno; [36] Elettroerosione. Hai un’azienda collocata su territorio lombardo, con un’autorizzazione semplificata alle emissioni in atmosfera (già rinnovata nel 2009), e vuoi lavorare serenamente, evitando brutte sorprese? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale: contattaci subito! (in copertina rielaborazione da un'immagine di Unsplash) ### TARI e Rifiuti Urbani: si avvicina la scadenza per le comunicazioni Si sta avvicinando il 30 giugno, e per molte aziende si avvicina il termine ultimo entro cui comunicare al Comune se intendono affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati, oppure al gestore del servizio pubblico. Si tratta di una scelta importante, che avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2025 per una durata complessiva di due anni. Grazie al nuovo quadro legislativo, infatti, le imprese ora possono ricorrere al mercato privato, a condizione però che l’azienda possa dimostrare l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti urbani mediante apposita documentazione. Se anche la tua impresa gestisce parte dei rifiuti tramite operatori privati, continua a leggere l’articolo per saperne di più!   Un passo indietro: le novità introdotte dal D.lgs 116/2020 Negli ultimi anni, ci sono stati importanti cambiamenti in materia di conferimento dei rifiuti urbani. La novità più significativa è costituita dal D.lgs. 116 del 2020, che ha apportato modifiche decisive al precedente Testo Unico sull’Ambiente (D.lgs. 152/2006), intervenendo in particolare su due punti: 1) L’estensione della definizione di rifiuti urbani (art.183), nei quali sono stati ricompresi anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (cioè, non domestici) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; 2) L’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.   La possibilità per le aziende di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ha rappresentato una vera e propria novità legislativa, che ha portato con sé numerose implicazioni e conseguenze.   TARI: Le aziende coinvolte nella comunicazione Non tutte le aziende sono tenute a presentare la comunicazione: le imprese che intendono conferire tutti i rifiuti urbani tramite il servizio pubblico, infatti, non hanno bisogno di inviare alcuna comunicazione al Comune o al gestore del servizio pubblico. In tal caso, tuttavia, l’azienda non avrà diritto a nessuna riduzione della TARI. La mancata comunicazione non comporta dunque sanzioni, ma potrebbe precludere la possibilità di ottenere l’esclusione o la riduzione della quota variabile della TARI, se l’azienda decidesse in seguito di richiedere delle riduzioni per recupero di rifiuti urbani con operatori privati. Sono invece interessate dalla comunicazione le imprese che: 1- decidono di conferire tutti i rifiuti urbani prodotti ad operatori privati: l’azienda potrà richiedere l'esenzione totale dalla quota variabile TARI, mentre continuerà a pagare la quota fissa. L’esenzione totale dalla quota variabile spesso comporta una notevole diminuzione dell’importo della TARI. Ricordiamo che la fuoriuscita totale dal servizio pubblico di raccolta rifiuti comporta sia la rimozione di tutti i cassonetti forniti dal Comune/Ente, sia l’obbligo di gestione di tutti i rifiuti prodotti (anche la frazione organico e indifferenziata) con operatori privati; La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi (Immagine: Freepik). 2- decidono di conferire una parte dei rifiuti urbani prodotti ad operatori privati, e la parte restante al servizio pubblico: l’azienda potrà richiedere una riduzione percentuale della quota variabile TARI. Continuerà quindi a pagare la quota fissa, che rimarrà invariata, e otterrà una diminuzione della sola componente della quota variabile. Così facendo, l’azienda potrà continuare a utilizzare il servizio di raccolta pubblica per una parte di rifiuti (ad esempio frazione organico e indifferenziata), mentre i rifiuti gestiti privatamente non potranno più essere ritirati dal Comune/Ente, ma dovranno essere avviati a recupero solo tramite operatori privati.   La durata della comunicazione Si è detto che la presente comunicazione avrà una durata biennale, con effetti a partire dal 1°gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026. Questo vincolo temporale non significa che l’azienda deve legarsi ad un singolo operatore privato: nel corso dei due anni, si potrà cambiare operatore in relazione all’andamento del mercato. E se invece l’impresa intendesse tornare al servizio pubblico prima della scadenza dei due anni (31 dicembre 2026)? Questa scelta è possibile, ma subordinata alla volontà del gestore del servizio pubblico, che può dunque scegliere se riprendere o meno l’erogazione del servizio.   TARI e la mancata dichiarazione entro il 30 giugno La mancata comunicazione al Comune entro il 30 giugno non comporta alcun tipo di sanzione, ma potrebbe precludere la possibilità di ottenere l’esclusione ovvero la riduzione della quota variabile TARI. Il D.lgs 116/2020 ha introdotto la possibilità, per le utenze non domestiche, di affidare i rifiuti urbani ad operatori privati, a patto che venga mostrata la documentazione dell'avvenuto avvio al recupero (Foto: Freepik). Pertanto, se l’impresa ha in programma la diminuzione di questa quota di TARI, deve valutare in tempi brevi la possibilità di conferire tramite operatori privati almeno una parte dei rifiuti urbani che produce. Vuoi verificare la posizione TARI della tua azienda, ma non sai come fare? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale: contattaci subito!   (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### RENTRI – Un treno da non perdere per le imprese! Per chi si occupa di gestione dei rifiuti in Italia, la nascita del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta una svolta decisiva. Il RENTRI nasce come attuazione dell’art. 188-bis del D. Lgs 152/2006: si tratta di un registro digitale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che garantisce la completa tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento. Si tratta di un momento importante per le imprese, che dovranno ristrutturare il proprio sistema di gestione dei rifiuti su ogni fronte, a partire dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) fino al registro di carico e scarico ed eventualmente al MUD. Oggi parleremo delle caratteristiche principali del RENTRI e del suo funzionamento, individuando poi le categorie di imprese per cui esso è obbligatorio e le tempistiche entro cui andrà adottato.   RENTRI: di cosa si tratta? Come accennato, il RENTRI è un sistema digitale che raccoglie e monitora i dati relativi alla gestione dei rifiuti. Questo strumento è stato creato per sostituire l'attuale sistema cartaceo, riducendo il rischio di errori e garantendo trasparenza e tracciabilità. Il regolamento relativo al RENTRI è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2023 (D.M. n. 59/2023), mentre sul finire dell’anno scorso sono usciti tre decreti direttoriali, il D.D. 97 (22/09/2023), il D.D. 143 (6/11/2023) e il D.D. 251 (19/12/2023): il primo ha indicato le scadenze per l’entrata in vigore degli obblighi previsti dal sistema RENTRI, mentre il secondo ha definito alcune modalità operative di dettaglio e il terzo ha fornito le prime istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registri e formulari. A partire dal 7 novembre 2023 è stato aperto il Portale RENTRI nazionale, sul quale si possono trovare importanti servizi di supporto e informazione per gli utenti e notizie relative alle scadenze programmate. Il RENTRI è un deciso passo in avanti dell'Italia verso la digitalizzazione, l'ottimizzazione e la trasparenza nel sistema di raccolta dei rifiuti (Foto: Unsplash). Obblighi e scadenze del RENTRI (D.D. n. 97 22/09/2023) Per alcune imprese, iscriversi al RENTRI sarà obbligatorio per legge. Col passare del tempo, inoltre, questo obbligo si estenderà a differenti tipi di aziende. L’entrata in vigore del RENTRI è dunque scaglionata, con tempistiche specifiche per l’iscrizione e per l’adeguamento alla nuova disciplina. Nello specifico, possiamo individuare tre categorie di soggetti coinvolti, che corrispondono ad altrettante scadenze: 1) Gli enti e le imprese con più di cinquanta dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nonché tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali di rifiuti sono obbligati a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, primo giorno di accesso all’area operatori, ed entro il 13 febbraio 2025 (circa 80.000 imprese coinvolte); 2) Gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, invece, potranno iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (circa 150.000 imprese coinvolte); 3) I restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi, infine, avranno tempo dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 per effettuare l’iscrizione (circa 250.000 imprese coinvolte). All’introduzione del RENTRI si sovrapporrà anche l’introduzione di nuovi modelli per i documenti che garantiscono la tracciabilità della gestione dei rifiuti (Foto: Unsplash). In questo modo, entro febbraio 2026 saranno iscritti al RENTRI le seguenti categorie di soggetti: -        Tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi; -        Le imprese con più di dieci dipendenti produttrici di alcuni rifiuti non pericolosi per i quali si rinvia all’art. 184 del D. Lgs. 152/2005 ss. mm. e ii.; -        Enti ed imprese che effettuano ogni tipo di trattamento dei rifiuti; -        Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di alcuni tipi di rifiuti; -        Tutte le imprese di commercio e/o trasporto di rifiuti (trasportatori e intermediari) pericolosi o non pericolosi. I soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI sono esonerati anche dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ma dovranno comunque registrarsi al portale RENTRI entro il 13 febbraio 2025, in modo da poter emettere e vidimare i nuovi FIR (vd. sotto). I soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI possono farlo su base volontaria, così come possono cancellarsi in ogni momento dalla piattaforma.   Le scadenze dei nuovi modelli di registro e formulario (D.D. n. 97 22/09/2023) All’introduzione del RENTRI si sovrapporrà anche l’introduzione di nuovi modelli per i documenti che garantiscono la tracciabilità della gestione dei rifiuti. Tali modelli saranno più articolati che in passato, ed anche la loro introduzione sarà parcellizzata: A partire dal 13 febbraio 2025, cioè dalla fine del primo scaglione di cui sopra, entreranno in vigore i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico (registro c/s) e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). A partire dalla stessa data, le imprese con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali saranno obbligati a compilare il nuovo registro c/s in modalità digitale. I soggetti del secondo e del terzo scaglione, invece, a partire dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare il nuovo modello di registro di carico e scarico, ma in formato cartaceo. La sostituzione del registro cartaceo con quello digitale scatterà dal momento di iscrizione al RENTRI. Infine, a partire dal 13 febbraio 2026, con il termine delle iscrizioni anche per il terzo scaglione di soggetti, scatterà anche l’emissione digitale del FIR per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.   Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI (D. D. n. 143 06/11/2023) Il secondo dei due decreti direttoriali ha stabilito le istruzioni e le linee guida di utilizzo del RENTRI, contenuto nell’allegato delle ‘Modalità Operative’. Tale allegato, che nel tempo potrebbe conoscere alcune modifiche, si compone per il momento di 18 schede tecniche che definiscono altrettante ‘modalità operative’: in ciascuna scheda viene illustrata dettagliatamente una specifica procedura relativa al RENTRI.   Per non farsi trovare impreparati... La transizione digitale promossa dal RENTRI è un’occasione unica per le aziende, ma si tratta anche di una sfida impegnativa: i nuovi formati di registro c/s e FIR saranno più complessi, per non parlare dei problemi sollevati dall’interoperabilità dei sistemi. Oltre a ciò, il fatto che gli Enti di controllo abbiano accesso diretto, da remoto, ai dati caricati dai soggetti rende molto semplice incorrere in sanzioni. Quando si parla di RENTRI, i temi da trattare sono molti. Per questo, noi di Remark abbiamo deciso di progettare un corso su misura per le aziende, della durata di due ore, che si terrà a distanza (Piattaforma Teams) il 30 maggio 2024. Ecco di cosa parleremo in questa occasione:  La tracciabilità dei rifiuti: normativa allo stato attuale; Il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (registro c/s); Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR); RENTRI: normativa ad oggi e caratteristiche principali; RENTRI: soggetti obbligati e termini di iscrizione. In questa occasione, avrai modo di confrontarti con esperti del settore che sapranno risolvere i tuoi dubbi e proporti soluzioni concrete. Cosa aspetti ad iscriverti? I posti sono limitati! Per maggiori informazioni, contattaci qui. (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Amianto: le regole per un censimento sicuro ed efficace La legge italiana n. 257 del 1992 ha messo al bando, dopo decenni di produzione, la lavorazione e la vendita dell’amianto, a causa dei drammatici effetti sulla salute delle persone e dei lavoratori. Da allora, il nostro Paese ha cominciato un lungo e accidentato percorso di bonifica da questo materiale, che oggi, a più di trent’anni dalla messa al bando, non si può ancora considerare concluso. Liberarsi dall’amianto risulta complesso a causa dei numerosi impieghi edilizi ed industriali in cui è stato coinvolto il materiale. Secondo le stime del Piano nazionale amianto, avviato nel 2013, i siti contaminati risultavano essere più di 100.000; in oltre dieci anni, soltanto una piccolissima parte è stata bonificata. Oggi parleremo delle corrette procedure per trattare in sicurezza un materiale pericoloso come l’amianto. Per farlo, ci varremo delle indicazioni contenute nella norma UNI 11870, che regola i criteri per il censimento dell’amianto, e nella norma UNI 11903 sulla figura dell’addetto al censimento stesso.   Natura e pericolosità dell’amianto Prima di parlare del censimento, tuttavia, è importante definire esattamente che cosa sia l’amianto, e quali siano i rischi che ne fanno un materiale molto pericoloso per la salute. Sotto il nome di amianto si è soliti raggruppare alcuni minerali fibrosi a base di silicati (ad esempio crisotilo, amosite e crocidolite) dalle notevoli proprietà termiche, meccaniche e chimiche, ampiamente disponibili in natura e dai bassi costi di estrazione e lavorazione. Queste caratteristiche hanno fatto sì che, in passato, i materiali contenenti amianto (MCA) fossero comunemente impiegati in edilizia, nei macchinari e negli impianti industriali. Ma queste performance notevoli si accompagnano ad ingenti rischi per la salute: l'amianto è un materiale cancerogeno le cui polveri, se inalate, possono causare gravi malattie respiratorie come l'asbestosi, il mesotelioma e altre forme di cancro polmonare​​. È bene precisare che non esiste una soglia minima di esposizione all’amianto al di sotto della quale non si corrano rischi. In Italia, la pericolosità di questo minerale è un rischio ancora concreto: l’amianto è stata impiegata per moltissimi utilizzi diversi, e in molti casi si trova esattamente dov’era venti o trent’anni fa, continuando a rappresentare una minaccia per la salute. Screenshot della mappa nazionale di censimento dei siti contaminati da MCA. Ad oggi la mappatura copre ancora meno del 50% del territorio nazionale. Elaborazione a cura di Sportello Amianto. L’importanza del censimento dell’amianto Per neutralizzare i rischi derivanti dall’amianto, è anzitutto necessario individuare tutti gli oggetti che ne contengono tracce più o meno significative. Ecco, dunque, che il censimento dei MCA diventa fondamentale: questo processo permette di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre i rischi associati all'esposizione alle fibre di amianto. Da molto tempo tra gli addetti al settore era nota la necessità di definire delle competenze specifiche per i valutatori al fine di evitare, come in passato, analisi sommarie che non solo tralasciavano molti MCA , ma esponevano inconsapevolmente gli operatori edili addetti a lavori di demolizione e ristrutturazione a rischi elevati per la sicurezza. Finalmente, con l’introduzione delle norme UNI 11903 e UNI 11870, sono state definite rispettivamente le competenze dell’addetto al censimento e le attività obbligatorie che lo stesso dovrà effettuare e documentare per una corretto ed adeguato censimento. D’ora innanzi, il censimento dell'amianto dovrà essere condotto da un tecnico esperto, qualificato per identificare e valutare i MCA. Questo tecnico, denominato ‘addetto al censimento’, deve possedere conoscenze specifiche sui diversi tipi di amianto e sulle tecniche di identificazione e campionamento. L'addetto deve essere aggiornato sulle normative vigenti e sulle tecniche di sicurezza necessarie per minimizzare il rischio durante le operazioni di censimento stesso. Prima del censimento Prima di iniziare ogni operazione, l’addetto al censimento è chiamato a svolgere alcune attività preliminari. Anzitutto, bisogna stabilire l'ambito del censimento, ossia quali strutture, macchinari o impianti devono essere esaminati. L’ambito del censimento rivela altresì quali sono le aree di maggiore probabilità di presenza di MCA, basandosi su approfondite documentazioni storico-tecniche. Dopo aver definito il campo di lavoro, è necessario acquisire tutta la documentazione tecnica e storica relativa alle strutture da censire come planimetrie, schede tecniche e precedenti rapporti di ispezione. La raccolta di informazioni preliminari permette di pianificare l'ispezione in modo efficace e di identificare le aree prioritarie di controllo. Gli elementi da censire includono tutti i materiali che possono contenere amianto, come tubazioni, rivestimenti, isolamenti termici e acustici, guarnizioni e pavimentazioni. Per un censimento accurato, occorre saper distinguere le diverse tipologie di amianto utilizzate, e riconoscere i materiali in cui possono essere presenti. Questo richiede una conoscenza approfondita delle passate applicazioni comuni dell'amianto nei vari settori. Durante il censimento: ispezione visiva e campionamento Il censimento comporta l'ispezione visiva delle strutture e l'eventuale prelievo di campioni dei materiali sospetti. Durante l'ispezione visiva, l'addetto al censimento deve utilizzare attrezzature adeguate come torce e pinze per esaminare anche le aree meno accessibili. Altrettanta importanza riveste l’utilizzo di DPI adeguati, in linea con le linee guida nazionali. Se necessario, l’addetto al censimento dovrebbe fotografare tutte le evidenze di materiali sospetti, registrando le condizioni dei materiali ed indicando eventuali segni di deterioramento che potrebbero aumentare il rischio di rilascio di fibre di amianto (lastre rotte, polveri in grondaia etc.). Le fasi operative di un censimento includono un’ispezione visiva preliminare, utile per esaminare le superfici accessibili ed identificare i MCA visibili, ed un campionamento rappresentativo dei materiali sospetti per le successive analisi di laboratorio. Esistono diversi tipi di campionamento (campionamento a umido, di massa, di polveri), ma l’importante è che i prelievi avvengano in modo da minimizzare la dispersione di fibre di amianto. I campioni prelevati vengono inviati a laboratori specializzati per l'analisi, i cui certificati di analisi confermeranno o meno la presenza, la tipologia e lo stato di conservazione dell’amianto nei materiali esaminati. Questi certificati sono essenziali per la redazione della relazione di censimento e per la pianificazione di eventuali operazioni di bonifica. Redazione del documento di censimento L'ultima fase consiste nella redazione di un documento che esponga in modo chiaro e dettagliato i risultati del censimento. Questo rapporto deve includere: La descrizione dei luoghi ispezionati; L'elenco dei MCA identificati; I risultati delle analisi di laboratorio; Le raccomandazioni per la gestione e, se necessario, la bonifica dei MCA. A seguito del censimento, si rende necessario adottare alcune misure di prevenzione adeguate alla pericolosità rilevata. Queste misure includono la segnalazione e delimitazione delle aree in cui si trovano MCA, nonché il monitoraggio continuo dello stato di conservazione dei MCA, per evitare pericolosi deterioramenti. Alcuni addetti rimuovono la copertura di un tetto in amianto. Il corretto utilizzo dei DPI durante il lavoro a contatto con MCA è indispensabile per la sicurezza del lavoratore (Foto: Ecologiaoggi). Di particolare importanza sarà la gestione degli appaltatori che operano in prossimità o a contatto con i manufatti, indicando agli stessi le modalità operative ed i divieti di manomissione. Infine, il censimento consente di organizzare e attuare efficaci bonifiche (rimozione, incapsulamento o confinamento dei MCA) seguendo le normative vigenti e utilizzando personale qualificato e attrezzature adeguate. Stai pianificando un censimento dell’amianto, o hai bisogno di valutare lo stato di conservazione di alcuni MCA? Non preoccuparti: contatta subito il gruppo di esperti di Remark! (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Pixabay) ### Malattie professionali tabellate: sai cosa sono? La salute sul luogo di lavoro è un pilastro fondamentale per garantire il benessere dei dipendenti e la produttività dell’azienda. Tra le varie preoccupazioni legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, le malattie professionali rappresentano una questione cruciale da affrontare. Ma cosa sono esattamente queste malattie e come vengono classificate? Malattie professionali: un’introduzione Le malattie professionali sono condizioni patologiche che si sviluppano gradualmente nel tempo a causa di fattori legati all’attività lavorativa svolta. A differenza degli infortuni sul lavoro, non sono necessariamente il risultato di un singolo evento traumatico, ma si manifestano nel tempo a causa di esposizioni prolungate a determinati pericoli. Affinché una malattia possa essere considerata professionale, la sua causa deve essere diretta ed efficiente, cioè deve essere in grado di produrre l’infermità in modo predominante o esclusivo. Le malattie professionali possono essere classificate in due categorie principali: tabellate e non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono quelle elencate nelle tabelle specifiche per l’industria e per l’agricoltura dell’INAIL (che puoi trovare qui), e sono causate dalle lavorazioni indicate. La presunzione legale d’origine e l’osservatorio Nel sistema tabellare, il lavoratore non è tenuto a dimostrare l’origine professionale della malattia. Una volta che ha dimostrato di essere stato impiegato in una lavorazione tabellata (o, comunque, di essersi esposto a un rischio ambientale causato da quella lavorazione) e che la malattia è anch’essa tabellata, e infine che la denuncia è stata presentata entro il termine massimo di indennizzabilità, l’origine professionale della malattia viene presunta per legge. Questa è conosciuta come ‘presunzione legale d’origine’ e può essere obiettata solo con una rigorosa prova a carico dell’INAIL, in cui dimostra che la malattia è stata causata da motivi extraprofessionali e non da attività lavorative. La Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto ‘sistema misto’ nella legislazione italiana, in cui il sistema tabellare rimane in vigore con la presunzione legale d’origine, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che una malattia non tabellata di cui è affetto, anche se non soddisfa le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Tra i diversi tipi di indennizzo, l'INAIL prevede anche prestazioni di carattere riabilitativo (Foto: Freepik). L’articolo 10 del D. Lgs. 38/2000 ha introdotto importanti modifiche in merito alle malattie professionali, consentendo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali al Testo Unico e di istituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa. L’INAIL fornisce indennizzi per i danni causati dalle malattie professionali, offrendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo. Una storia esemplare Il racconto che vogliamo condividere con voi riguarda un dipendente che ha affrontato sfide personali e decisioni importanti nel corso della sua carriera lavorativa. Questo dipendente, affetto da un’invalidità del 46% a causa di una coronaropatia (una patologia data dall’ostruzione dell’afflusso sanguigno al cuore), lavorava inizialmente in un’agenzia di pulizie. Poi, a causa di necessità economiche, ha deciso di seguire una nuova opportunità lavorativa e diventare fuochista all’interno di una ditta di ceramica. Il medico del lavoro, consapevole della condizione di salute del dipendente, nel suo caso ha agito con prudenza e responsabilità. Ha chiesto subito un consulto cardiologico approfondito per valutare attentamente le condizioni cliniche del dipendente e garantire la sua idoneità per la nuova mansione. Questo approccio preventivo ha dimostrato l’attenzione e la cura del medico nei confronti del benessere del dipendente. Una sorveglianza sanitaria personalizzata Una volta ottenuta l’idoneità per il lavoro, il medico del lavoro ha continuato a seguire attentamente il dipendente, con una periodicità più frequente rispetto a quella prevista dalla legge. Questa decisione si è rivelata fondamentale quando, dopo un certo periodo di tempo, il dipendente ha deciso di dimettersi per motivi personali e non legati all’attività lavorativa. Poco tempo dopo, il medico si è ritrovato coinvolto in un caso giudiziario inaspettato. Il dipendente, attribuendo all’azienda la responsabilità del peggioramento della sua invalidità, aveva intentato una causa contro l’azienda. Compito fondamentale del medico del lavoro è tenere sotto controllo la cartella medica e la storia clinica di tutti i pazienti tramite la la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (Foto: Freepik). In ogni caso, grazie alla documentazione accuratamente raccolta e alla testimonianza in tribunale del medico del lavoro, il caso si è concluso in positivo per l’azienda. Meglio prevenire che curare Questa storia evidenzia l’importanza della sorveglianza sanitaria personalizzata e dell’attenzione costante alla salute e alla sicurezza delle persone presenti sul posto di lavoro. Inoltre, riconosce il ruolo cruciale dei medici del lavoro nel garantire un ambiente lavorativo sicuro e salutare, e sottolinea l’importanza giudiziaria di raccogliere una documentazione accurata e dettagliata. In ultima analisi, ci ricorda che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una responsabilità condivisa, che richiede l’impegno e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Vuoi saperne di più sulle malattie professionali? Allora corri a scaricare la nuova guida gratuita di Remark! (In copertina rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### I tre rischi specifici legati all’utilizzo di presse industriali Sono passati più di venticinque anni da quando, con il D.Lgs n.22 del 5 febbraio 1997, noto anche come Decreto Ronchi, l'Italia ha cominciato ad occuparsi seriamente di smaltimento dei rifiuti e, soprattutto, di riciclo. Da allora, moltissime aziende si sono dotate di strumenti per mettere in pratica una raccolta differenziata efficiente: tra questi, le presse industriali svolgono un ruolo di primaria importanza. Pertanto, si capisce come un utilizzo sicuro di questi macchinari industriali rappresenti una priorità in termini di salute e sicurezza per le aziende. In questo articolo parleremo dei principali rischi (non gli unici) legati all'utilizzo di presse industriali sul posto di lavoro, e delle relative misure di sicurezza da seguire. Funzionamento di una pressa industriale Per analizzare i rischi collegati al loro utilizzo, bisogna anzitutto spiegare brevemente il funzionamento delle presse industriali. Questi macchinari svolgono il ruolo, semplice ma fondamentale, di compattare meccanicamente i materiali al fine di rendere più agevoli le operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento. Poiché svolgono la stessa funzione, le presse non sono molto differenti dai compattatori, con cui spesso vengono confuse. Tuttavia, mentre i compattatori servono principalmente per la compressione di grandi quantità di rifiuti misti difficili da differenziare, le presse comprimono perlopiù un solo tipo di materiale riciclabile, come ad esempio carta, cartone e lamiera. Le presse funzionano grazie ad un meccanismo idraulico: la macchina operatrice aziona un punzone solidale a un piatto pressante, che riduce il volume dei materiali presenti all'interno della camera di compressione. Il materiale pressato (caratterizzato da un peso specifico notevole) viene quindi avvolto da fili d'acciaio o reggette in poliestere, e assume così la forma di una balla, pronta per il trasporto e lo stoccaggio. Alcune balle di cartone avvolte da reggette in poliestere (Foto: Pixabay). A seconda delle esigenze specifiche dell'impresa, si distinguono due macrocategorie di presse: - le presse verticali, compatte e ideali per carichi bassi e medi; - le presse orizzontali, più ingombranti, ma capaci di gestire grandi volumi. Norme sulla sicurezza per le presse Le norme che regolano la sicurezza di una pressa sono molteplici: anzitutto la cosiddetta 'direttiva macchine' (2006/42/CE), assieme a leggi più recenti relative alla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) e ai limiti di tensione (2014/35/UE). Dal punto di vista tecnico, i riferimenti più importanti per la costruzione di presse conformi devono essere ricercati nelle norme tecniche UNI EN ISO 121000 (sicurezza dei macchinari), UNI EN 13857 (distanze di sicurezza dai macchinari per gli arti), UNI EN 4413 (oleoidraulica) e CEN EN 60204-1 (sicurezza del macchinario ed equipaggiamento elettrico). I pericoli per la salute e la sicurezza del lavoratore derivanti dall'utilizzo di una pressa idraulica sono essenzialmente di tre tipi: rischio esplosivo, rischio meccanico e rischio biomeccanico. 1) Il rischio esplosivo nelle presse industriali Come ogni macchinario, anche le presse industriali, se operano in un ambiente potenzialmente esplosivo, dovranno essere fornite di specifiche costruttive conformi alle norme ATEX (acronimo francese di ATmosphères EXplosibles), nello specifico alle direttive ATEX 2014/34/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. 19/05/2016 n. 85 ss.mm.) e ATEX 1999/92/EC (recepita in Italia con il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.). Tuttavia, è possibile che le stesse presse industriali costituiscano una fonte di pericolo. Il funzionamento del meccanismo idraulico è infatti garantito da alcuni olii idraulici, che in determinate condizioni possono determinare un rischio di esplosione. Il punto di infiammabilità degli oli idraulici normalmente utilizzati per queste macchine si aggira intorno ai 200°C, il che rende piuttosto improbabile, anche in caso di fuoriuscite da tubi o raccordi,  il rischio di innesco. Questa soglia, tuttavia, è relativa all'innesco in fase liquida; se invece l'olio si trova in fase nebulizzata, il rischio di esplosione si alza sensibilmente perché, in questo stato, gli oli idraulici possono essere innescati a temperatura ambiente. La principale causa di nebulizzazione degli oli idraulici sono piccoli fori posti lungo i tubi idraulici, che in determinate situazioni di pressione e diametro del foro possono comportarsi da ugelli nebulizzatori. Per prevenire il rischio di esplosione, è necessario eseguire controlli periodici (la cui frequenza varia in base alle caratteristiche della pressa stessa) di integrità dei tubi e dei serraggi da parte di un manutentore meccanico qualificato. 2) il rischio meccanico nelle presse industriali Le presse industriali sono in grado di generare pressioni elevate, idonee a causare lesioni per schiacciamento anche molto gravi agli arti inferiori e superiori degli operatori. In generale, si possono individuare tre tipologie di presse industriali: 1) A stampo chiuso, dove le possibilità di schiacciamento sono ridotte al minimo perché il punzone lavora all’interno della motrice; 2) A schermo fisso, dove tutti i lati della pressa sono coperti da protezioni fisse che consentono soltanto al materiale di passare nella camera di compressione; 3) A schermo mobile, dove il caricamento della pressa avviene tramite l’apertura o chiusura di un lato della stessa. Per prevenire danni da schiacciamento, esistono alcuni sistemi di protezione obbligatori, come per esempio la valvola di blocco che, in caso di guasto, chiude il circuito idraulico e interrompe qualsiasi movimento, oppure i dispositivi limitatori di pressione, che impediscono alla pressa di raggiungere pressioni critiche. Oltre a questi dispositivi, tutte le presse idrauliche devono essere dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di protezione: 1) una fotocellula che impedisce la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo si trovano in posizione di pericolo; 2) un dispositivo di comando a due pulsanti, che obbliga l’operatore a rimanere in una posizione sicura durante le operazioni di compressione. Il rilascio di uno solo dei due pulsanti impedisce il funzionamento della macchina. 3) Il rischio biomeccanico legato alle presse industriali Abbiamo già parlato altrove dei rischi correlati alla MMC, pertanto in questa sede ci si limiterà a considerare i peculiari rischi biomeccanici per l’operatore durante il lavoro alla pressa industriale. L’operazione di carico e scarico della pressa, di solito, è affidata all’intervento di un operatore. Per quanto riguarda la fase di carico, bisogna valutare con attenzione che i movimenti richiesti all’operatore per l’inserimento del materiale nella pressa non affatichino troppo il rachide e non richiedano un’eccessiva torsione del busto. In fase di scarico, invece, le dimensioni e il peso della balla (che dipendono direttamente dalla quantità di materiale caricato, dalle caratteristiche tecniche della pressa e dal materiale stesso) potrebbero rendere necessario l’utilizzo di un transpallet, oppure di muletti o carrelli elevatori. Un lavoratore che utilizza un transpallet per il trasporto di alcuni colli di cartone in magazzino (Foto: Freepik). In quest’ultimo caso, è importante che gli operatori ricevano adeguata formazione sull'uso corretto di tali dispositivi e, più in generale, sulle pratiche sicure durante le operazioni di carico e scarico. Abbiamo parlato di tre rischi specifici legati all’utilizzo della pressa industriale, ma non si tratta degli unici: ad esempio, bisogna tener anche conto del rischio elettrico. Se hai bisogno di individuare correttamente i rischi legati all’utilizzo di un macchinario industriale nella tua impresa, contatta subito gli esperti di Remark! (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### 5 motivi per prendere un RSPP esterno alla tua azienda Noi di Remark lo ripetiamo sempre: la sicurezza sul lavoro è un elemento imprescindibile di ogni azienda che si rispetti; o, almeno, dovrebbe. Ogni impresa, al di là delle sue dimensioni e del settore di riferimento, per prima cosa deve garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro. Su questo presupposto, emerge come fondamentale il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che si occupa di gestire e monitorare ogni aspetto e ogni rischio in ambito di sicurezza sul lavoro. E, proprio per questo, perché il suo ruolo è così importante all’interno dell’azienda, noi siamo convinti che la sua posizione debba mantenersi esterna, cioè indipendente. Ma prima facciamo un passo indietro. Una premessa: cosa fa il RSPP? La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è disciplinata, in Italia, dal Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81). Come si è detto, l'RSPP riveste un ruolo di estrema importanza all’interno di qualsiasi organizzazione, perché è suo compito affiancare il datore di lavoro e garantire un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza. Si occupa di una serie di compiti cruciali, tra cui l’identificazione e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, la progettazione e l’implementazione di misure preventive e protettive, nonché la formazione dei dipendenti su pratiche sicure e procedure di emergenza. La figura dell'RSPP è di vitale importanza per la sicurezza e la salute dei lavoratori (foto: Freepik). L’RSPP svolge un ruolo chiave nel promuovere una cultura della sicurezza all’interno dell’azienda, collabora con i dipartimenti operativi al fine di individuare e correggere eventuali problemi legati alla sicurezza, e monitora le prestazioni del sistema di gestione della sicurezza. Per questo motivo, il Testo Unico prevede (articolo 32) che l'RSPP sia dotato di specifici requisiti e capacità professionali, compresa la frequenza di corsi di aggiornamento. In aggiunta a tutto questo, un RSPP esterno all’azienda porta con sé un bagaglio di conoscenze e competenze che spaziano dall’identificazione dei rischi specifici del settore industriale in cui opera l’azienda, alla progettazione e implementazione di programmi di sicurezza personalizzati. Questi professionisti solitamente hanno alle spalle anni di esperienza pratica nel campo della sicurezza sul lavoro, e spesso mantengono rapporti stretti con le autorità competenti per garantire che l’azienda sia sempre allineata alle normative vigenti, ogniqualvolta vengano aggiornate. In ogni caso, qui di seguito troverai cinque ragioni per cui è fondamentale prendere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all’azienda. 1. Dritti al punto: l’obiettività di un RSPP esterno La capacità di valutare le condizioni di sicurezza senza essere influenzati da fattori interni è un aspetto cruciale offerto da un RSPP esterno. Proprio per la sua natura, non può essere influenzato da dinamiche interne o da relazioni personali; cosa che garantisce che le sue valutazioni siano imparziali e i suoi consigli volti unicamente al miglioramento effettivo delle condizioni di sicurezza. Questo approccio obiettivo consente di esaminare attentamente ogni aspetto dell’ambiente lavorativo, dalla progettazione degli impianti alla formazione dei dipendenti, senza pregiudizi o conflitti d’interesse. Inoltre, questo grado di indipendenza rende il RSPP più capace di identificare potenziali rischi nascosti o aree di miglioramento che potrebbero essere trascurate da personale interno. 2. Tutti i vantaggi economici: le risorse di un RSPP esterno Contrariamente all’assunzione di un RSPP interno, che comporta spese significative in termini di formazione, salario e benefici, affidare questa responsabilità a un professionista esterno offre un notevole vantaggio economico. Per prima cosa, le aziende possono risparmiare sui costi di formazione e sulle spese fisse associate a un dipendente a tempo pieno e pagare solo per i servizi richiesti quando necessario. Inoltre, non devono sostenere costi aggiuntivi legati all’aggiornamento delle competenze o alla partecipazione a conferenze e workshop, in quanto è compito dell’RSPP mantenere la propria formazione continuamente aggiornata. 3. Un occhio alla flessibilità: l’efficienza di un RSPP esterno Un RSPP esterno offre un livello di flessibilità che può essere particolarmente vantaggioso per le aziende con esigenze mutevoli o stagionali. Poiché non è vincolato da un contratto a tempo pieno, i suoi servizi possono essere richiesti in base alle necessità, in modo da ridurre i costi operativi quando le attività di sicurezza non richiedono un intervento costante. Questa flessibilità consente alle aziende di adattare facilmente le risorse in base alla domanda, ottimizzando l’efficienza operativa senza sacrificare la qualità del servizio di prevenzione e protezione. 4. Minimo rischio, massima resa: la responsabilità con un RSPP esterno Condividere la responsabilità per la sicurezza con un RSPP, per un datore di lavoro significa ridurre il rischio legale e la pressione sui dirigenti aziendali interni. Come professionista del settore, il RSPP è in grado di assumersi una parte significativa della responsabilità per garantire la conformità normativa e la sicurezza dei dipendenti. Numeo di infortuni mortali sul posto di lavoro nei primi 5 mesi del 2021 ordinati per regione d'Italia, incidenza per numero di lavoratori morti per milione (Fonte: Dati INAIL). Tutto questo può offrire ai dirigenti aziendali un certo grado di tranquillità, nella certezza che stanno collaborando con esperti dedicati alla sicurezza. Inoltre, la presenza di un RSPP esterno può contribuire a rafforzare la reputazione dell’azienda e a dimostrare un impegno tangibile verso la sicurezza dei dipendenti e il rispetto delle normative vigenti. 5. Una legge più leggera: sempre aggiornati con un RSPP esterno Mantenere un certo grado di allineamento con le normative e i regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro è fondamentale per qualsiasi azienda. Un RSPP è costantemente aggiornato sulle ultime normative del settore, e questo garantisce che l’azienda sia sempre allineata alle leggi e ai regolamenti pertinenti. La conoscenza approfondita delle normative riduce il rischio di multe e sanzioni derivanti dalla non conformità, proteggendo così l’azienda da conseguenze finanziarie e reputazionali negative. In conclusione: un occhio esterno ed esperto Certe cose è meglio vederle alla giusta distanza, o almeno dall’esterno. È quello che pensiamo quando consigliamo di affidarsi ad un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all’azienda, perché offre una serie di vantaggi tangibili, tra i quali obiettività, risparmio di risorse, flessibilità, riduzione della responsabilità e un maggiore allineamento con le normative vigenti. Un contributo di questo tipo è significativo per la promozione di un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti; cosa che consente all’azienda di concentrarsi sulle proprie attività senza compromettere la sicurezza dei propri dipendenti. Se hai bisogno di un consulente per la sicurezza sul posto di lavoro, affìdati agli specialisti di Remark! (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Come funziona la patente a crediti? Il terribile crollo verificatosi all’Esselunga di Firenze il 16 febbraio scorso ha indotto il Governo a muoversi d’urgenza sul tema fondamentale della sicurezza sul luogo di lavoro. Per questo, dopo aver consultato sindacati e associazioni datoriali, lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto-legge (n. 19) relativo ad alcune disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Fra le misure previste figurano tre articoli appartenenti al Capo VIII, che contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza e lavoro (artt. 29, 30 e 31). L’articolo 30 mette in campo alcune misure per il rafforzamento della lotta all’evasione fiscale, mentre l’articolo 31 contiene disposizioni di contenuto vario. Le norme più importanti di questo decreto-legge sono però contenute nel primo dei tre articoli, il 29, che legifera in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. La novità più interessante dell’articolo 29 consiste nell’introduzione della cosiddetta patente a crediti (o a punti), che, qualora il D.L. dovesse ottenere l’approvazione delle Camere, rappresenterebbe un vero cambio di passo per la valutazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. La tragedia del crollo di Firenze, in cui sono morti 5 operai, ci ricorda che in Italia bisogna lavorare ancora molto in tema di sicurezza sul lavoro (Foto: Fanpage). Patente a crediti: cos’è e per chi è obbligatoria Secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024, la patente a crediti (art. 29, comma 19) costituirà un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (vd. art. 89 del Testo Unico citato più sotto). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e sostituisce quanto previsto, in precedenza, dall’importantissimo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81), in particolare all’articolo 27. La patente dovrà essere richiesta dal responsabile legale dell’impresa, oppure dal lavoratore autonomo, e verrà rilasciata in formato digitale. A fornirla sarà la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dopo aver controllato il possesso di tutti e sei i seguenti requisiti: 1) Iscrizione del soggetto richiedente (fisico o giuridico) alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 2) Adempimento, da parte di ogni membro dell’impresa (in particolare datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 3)  Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; 4) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido; 5) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 6) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Il comma 2 specifica che, nel lasso di tempo compreso fra la richiesta e il rilascio della patente, è comunque consentito, salvo diversa comunicazione dell’INL, svolgere le attività di cantiere previste nel Titolo IV del Testo Unico. La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3). Per operare in cantieri temporanei o mobili, bisogna avere una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Al di sotto di tale soglia, non è consentito operare. Quali sono le decurtazioni? Ma come si perdono i punti della patente a crediti? Il comma 4 ricorda che sono previste decurtazioni in seguito a provvedimenti definitivi, scaturiti da un precedente accertamento, nei confronti dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa. La decurtazione minima è pari a 5 crediti, ed è prevista dai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3 (commi 3ss.) della legge 23 aprile 2002, n. 73. La decurtazione sale invece a 7 crediti, nel caso in cui si accertino violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato  XI (riguardante i rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori) del Testo Unico. La decurtazione è di 10 crediti nel caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del Testo Unico (es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancanza di protezioni verso il vuoto, mancata applicazione delle armature di sostegno etc.). Se viene riconosciuta una responsabilità datoriale all’interno di un infortunio sul luogo di lavoro, la decurtazione varia a seconda dell’esito dell’infortunio stesso: un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni comporta una sanzione di 10 crediti; in caso di inabilità permanente (assoluta o parziale) al lavoro, la decurtazione è di 15 crediti; in caso di morte, si può arrivare a un massimo di 20 crediti. Le decurtazioni relative allo stesso accertamento ispettivo vengono sommate tra di loro, ma non possono, nel complesso, superare i 20 crediti totali (comma 6). Nei casi in cui dall’infortunio derivi morte o inabilità permanente del lavoratore, la sede territoriale dell’INL può decidere, in via cautelare, di sospendere la patente a crediti fino a un massimo di dodici mesi (comma 5). Patente a crediti: modalità di reintegro dei punti La modalità di reintegro dei punti decurtati viene definita nel dettaglio dal comma 7 del decreto-legge. Si possono reintegrare punti se i soggetti nei confronti dei quali è stato emanato un provvedimento definitivo che comporti la decurtazione di punti frequentano corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vd. art. 37, comma 7 del Testo Unico). Ogni corso rilascia un attestato di frequenza che, se trasmesso all’INL, consente di riacquistare 5 crediti, per un totale complessivo di massimo 15 crediti. La frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro permette di reintegrare i crediti perduti (Foto: Freepik). Se si è frequentato almeno un corso di reintegro crediti, e per due anni consecutivi una patente non ha subito decurtazioni, i crediti possono essere ripristinati di un punto per ogni anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10 crediti ripristinati in questo modo. Inoltre, il punteggio della patente è incrementato di cinque crediti per quelle imprese che adottano modelli organizzativi di gestione conformi a quello illustrato all’articolo 30 del Testo Unico. Gli esoneri Infine, il comma 11 stabilisce che non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) di cui all’articolo 100, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Questo documento è necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o indirettamente, opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a 150 mila euro. Per la sicurezza della tua impresa, ricordati sempre di rivolgerti agli specialisti di Remark! (In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik) ### MUD 2024: le scadenze, gli obblighi e le sanzioni La primavera si avvicina, e molte aziende stanno cominciando a preparare la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Istituito nel 1994 (L. 70/1994), il MUD è una dichiarazione obbligatoria per alcune aziende, che indica la quantità e la tipologia di rifiuti che sono stati prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente. La scadenza per la comunicazione del MUD, come per gli altri anni, è solitamente fissata al 30 aprile. Entro quella data, il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per il territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, il fatto che quest'anno il DPCM contenente il nuovo modello per la dichiarazione del MUD 2024 sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 2 marzo 2024 posticipa automaticamente la scadenza per la presentazione del MUD all'1 luglio 2024. Gli allegati non si trovano, come di consueto, in Gazzetta Ufficiale, ma sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). MUD: Obblighi e sanzioni Il MUD si suddivide in sei comunicazioni separate. I soggetti non sono tenuti a compilare tutte le comunicazioni, ma soltanto quelle che la legge prevede come obbligatorie per la propria categoria. Per una corretta compilazione del MUD, dunque, è fondamentale capire quali sono le dichiarazioni obbligatorie per la propria attività. La dichiarazione va presentata in via telematica oppure, in casi particolari, tramite PEC. In caso di mancata, incompleta o inesatta compilazione del MUD, si è puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 2.600 e 15.500 euro; la sanzione si riduce ad un valore compreso tra 26 e 160 euro se la consegna avviene con un ritardo non superiore a 60 giorni (art. 258 D. Lgs. 152/2006 e art. 35 D. Lgs. 205/2010). La mancata, incompleta o inesatta presentazione di alcune dichiarazioni comporta sanzioni differenti dalla precedente. In particolare, per irregolarità presenti nella seconda comunicazione (Veicoli fuori uso), si prevede una sanzione amministrativa compresa tra 3.000 e 18.000 euro (D.Lgs. 209/2003, art. 13); nel caso in cui si riscontrino irregolarità nella sesta comunicazione (produttori AEE), la sanzione oscilla tra 2.000 e 20.000 euro (D.Lgs. 49/2014, art. 38). Quali aziende devono presentare il MUD? Come si è detto, il MUD si compone di sei comunicazioni separate, che riguardano ambiti lavorativi differenti. Ciascuna delle sei dichiarazioni prevede criteri separati di obbligatorietà, e si riferisce sempre al volume di rifiuti dell’anno precedente: se nell’anno passato l’azienda non ha gestito in alcun modo rifiuti, ne consegue che non è obbligata alla presentazione del MUD relativo a quell’anno. Prima comunicazione (rifiuti) La prima comunicazione riguarda la produzione, il commercio e/o il trattamento di varie tipologie di rifiuti. Queste sono le numerose categorie obbligate a presentare questa comunicazione: 1- Chiunque svolga a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 2- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 3- Imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 4- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (i rifiuti pericolosi sono una classe di rifiuti speciali che contiene una dose elevata di sostanze inquinanti); 5- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi per un volume di affari annuale superiore ad 8.000 euro; 6- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazione industriale, artigianale o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Appartengono a questa categoria anche le aziende che trattano i fanghi prodotti dalla potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque, nonché dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento dei fumi; 7- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, che sono invece tenuti alla compilazione della terza comunicazione; 8- I gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Seconda comunicazione (Veicoli fuori uso) La seconda comunicazione riguarda i veicoli fuori uso, e sono dunque tenuti a presentarla soltanto i soggetti che effettuano attività di trattamento di veicoli fuori uso, nonché dei componenti e dei materiali ad essi relativi. Il recupero di materiali dalle automobili dismesse gioca un ruolo fondamentale nella catena dell'economia circolare (Foto: Pixabay). Terza comunicazione (Imballaggi) La terza comunicazione riguarda gli imballaggi, ed è l’unica comunicazione ad essere divisa in due sezioni, una dedicata ai consorzi ed una per i gestori dei rifiuti di imballaggio. Quest'anno la terza comunicazione relativa ai consorzi ha subito alcune modifiche, per renderla pienamente conforme alle disposizioni previste da una direttiva europea (2019/904/UE). Sono state altresì previste alcune modifiche per la sezione STIP a proposito della quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET. La sezione Consorzi deve essere compilata obbligatoriamente dal CONAI (Consorzio NAzionale degli Imballaggi) o soggetti simili; la sezione Gestori dei rifiuti di imballaggio, invece, è obbligatoria per gli impianti autorizzati a gestire questa categoria di rifiuti. Quarta comunicazione (Rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione) I destinatari della quarta comunicazione sono i produttori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (indicate dalla sigla RAEE). Questa comunicazione è obbligatoria per i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero i Comuni ed i soggetti da questi delegati. Per quanto riguarda questa comunicazione, il MUD 2024 presenta alcune modifiche relative alla scheda RU, alla scheda Costi di Gestione, e alla scheda Costi di Gestione MDCR. Il corretto riciclaggio dei rifiuti urbani è un'azione fondamentale per migliorare l'ambiente e la qualità della vità (Foto: Freepik). Quinta comunicazione (RAEE) La quinta comunicazione si rivolge ai gestori dei rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione. Essa è obbligatoria per soltanto per alcuni dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (vd. D. Lgs. 151/2005). Sesta comunicazione (AEE) I destinatari della sesta comunicazione sono i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, individuate dalla sigla AEE. Nel caso della sesta e ultima comunicazione, i soggetti obbligati sono gli stessi su cui pende l’obbligo di iscrizione al registro AEE. MUD semplificato: chi lo può fare? Alcuni soggetti possono accedere alla compilazione di un modello semplificato. Per farlo, devono concorrere le tre condizioni elencate di seguito: 1- I rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; 2- Per ogni rifiuto prodotto si utilizzano non più di tre trasportatori e non più di tre destinatari; 3- Conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale; Dall’ultima condizione consegue che i soggetti che conferiscono rifiuti all'estero non possono presentare il MUD semplificato. La compilazione del MUD può essere un’impresa difficile, oltre che rischiosa per via delle multe salate in caso di inesattezze o mancanze. Per questo motivo, Remark ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza pluriennale nel settore, attivando un servizio di consulenza che predispone e trasmette il MUD per conto dell’azienda. Contattaci per saperne di più! (In copertina rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### 3 parametri per lavorare in sicurezza al videoterminale Negli ultimi trent’anni, i dispositivi elettronici hanno prima conquistato, poi consolidato il loro posto di strumento centrale dell’attività lavorativa. Ciò che fino a pochi anni fa richiedeva montagne di carta, ora viene fatto tramite un computer; e le professioni nate negli ultimi anni utilizzano con frequenza crescente il videoterminale. Il lavoratore-tipo del 2024, insomma, è un lavoratore che interagisce con uno schermo, e che davanti ad esso trascorre la maggior parte della giornata lavorativa. Tuttavia, un’attività all’apparenza banale come stare al computer o guardare un cellulare può rivelarsi molto pericolosa per la salute del lavoratore. Per questo motivo, abbiamo preparato una piccola guida per conoscere alcuni dei parametri che svolgono un ruolo importante per lavorare in sicurezza al videoterminale. In questo articolo parleremo di quale sia la postura corretta per lavorare al videoterminale, e quali siano i requisiti fondamentali di un buon piano di lavoro e di un buon sedile. Che cos’è un videoterminale (vdt) e un videoterminalista Prima di cominciare, però, è necessario ricordare quali sono i parametri di legge che regolano il lavoro al videoterminale. Il testo di riferimento, in questo caso, è il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (con successive revisioni), che al lavoro da videoterminale dedica il Titolo VII. Le due definizioni più importanti di questo documento riguardano le parole ‘videoterminale’ e ‘videoterminalista’. Per videoterminale (abbreviato vdt) si intende qualsiasi terminale di un sistema sul quale vengono visualizzati dati in uscita, in qualunque forma essi siano (alfanumerica, grafica etc.): dunque è videoterminale non solo il monitor di un computer, ma anche il display abbinato alla cassa di un negozio, o lo schermo di un tablet che trasmette un programma televisivo.  Il videoterminalista, invece, è ogni tipo di lavoratore che, durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative, utilizza un videoterminale per almeno venti ore settimanali. Ne consegue, dunque, che non può essere definito videoterminalista qualunque lavoratore che nel corso dell’attività lavorativa si ritrova a interagire con un videoterminale, ma solo quelli che trascorrano un tempo significativo davanti allo schermo. I consigli per lavorare in sicurezza ai videoterminali, tuttavia, dovrebbero interessare anche i lavoratori che utilizzano i videoterminali solo occasionalmente, per aumentare la loro consapevolezza e promuovere la sicurezza dentro e fuori dal posto di lavoro. 1. La postura: la regola dei 90 gradi Conoscere i parametri di una postura corretta è fondamentale per prevenire gli infortuni, nonché per regolare gli oggetti presenti all’interno dell’area di lavoro in funzione delle caratteristiche antropometriche del videoterminalista. Ecco gli angoli previsti dalla postura di riferimento: - 90°-100° tra busto e piano orizzontale (il busto deve dunque essere dritto, al massimo leggermente reclinato all’indietro); - 90° tra la testa e il piano orizzontale (la testa dovrebbe essere dritta e rilassata, leggermente inclinata in avanti); - 90° sia tra bracci e avambracci, sia tra coscia e gamba (si ricordi che i piedi devono appoggiare sul pavimento). Come si vede, l’angolo di 90° è per molti aspetti il più ‘ergonomico’ degli angoli, perché permette di scaricare correttamente a terra il peso verticale del corpo senza affaticare il rachide o le gambe. La postura svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del videoterminalista (foto: Freepik). 2. Il piano di lavoro: flessibile a ogni esigenza Il piano di lavoro, che è lo spazio su cui si trovano tutti gli strumenti utili all’attività lavorativa, svolge un ruolo fondamentale per assicurare al videoterminalista il comfort di cui ha bisogno. Esso deve essere, anzitutto, abbastanza ampio da permettere di interagire senza difficoltà con tutti gli strumenti di lavoro; inoltre, deve sempre rimanere sgombro, perché il videoterminalista possa raggiungere ogni oggetto senza adottare posture scorrette. La forma del piano di lavoro può cambiare in base alle esigenze, ma deve sempre essere tale da limitare al minimo le rotazioni del busto o le estensioni eccessive degli arti. Oltre a ciò, un buon piano di lavoro dovrebbe essere di colore opaco, ma non bianco, per evitare fastidiosi fenomeni di riflessione della luce. Per una posizione davvero confortevole, inoltre, è importante che il piano di lavoro o in alternativa la sedia siano regolabili, per essere alzati o abbassati a seconda delle caratteristiche antropometriche (in primo luogo l’altezza) dell’operatore. Attività che richiedono un uso prolungato del videoterminale dovrebbero prevedere dei cambi di postura o posizione dell’operatore, per alleggerire lo stress posturale. Se invece l’utilizzo del videoterminale è occasionale, questo può essere disposto lateralmente al piano di lavoro, in modo da lasciare il centro dello stesso disponibile per altre attività. Per quanto riguarda, infine, gli oggetti posizionabili sul piano di lavoro, si ricorda che, se è presente una lampada, essa non deve essere l’unica fonte di luce dell’ambiente, e non deve produrre eccessivi contrasti luminosi. Qualora sul piano di lavoro sia presente un telefono, esso deve essere facilmente raggiungibile dall’operatore; nel caso di utilizzo di auricolari o cuffie, devono essere confortevoli e adatti ad un uso prolungato. Un piano di lavoro confortevole non solo migliora la sicurezza del videoterminalista, ma consente di raggiungere una maggiore produttività (foto: Freepik). 3. Il sedile: stabile e confortevole Anche il sedile svolge un ruolo importante per una seduta ergonomica e confortevole durante il lavoro al videoterminale. Un buon sedile aiuta a mantenere una posizione di lavoro corretta, e allo stesso tempo è abbastanza confortevole per consentire cambiamenti di posizione e un uso prolungato. È fondamentale che il sedile sia regolabile, non solo in altezza, ma anche in profondità della seduta e in larghezza e/o altezza dei braccioli, e nell’altezza e/o inclinazione del supporto lombare. Un fattore di grande importanza è la stabilità: per questo motivo, il sedile deve essere resistente allo scivolamento dalla seduta, e deve disporre di una base a cinque razze antiribaltamento che facilita i cambi di posizione senza ruotare la colonna vertebrale. Infine, la seduta deve essere realizzata in materiale traspirante e di facile pulizia. Può capitare che particolari esigenze impongano di adottare sedute alternative a quella tradizionale. Le caratteristiche di queste sedute vanno sempre valutate in relazione all’utilizzo: alcuni modelli possono essere superiori alle sedute classiche, mentre altre tipologie, limitando i movimenti e riducendo la stabilità del videoterminalista, andrebbero sempre evitate. Nel caso in cui siano le esigenze mediche a imporre l’introduzione di una seduta non convenzionale, sarà necessario ascoltare con attenzione le indicazioni del medico del lavoro, e tener sempre conto della sicurezza complessiva della seduta. Sicurezza al videoterminale: leggi la guida di Remark! Abbiamo parlato di tre parametri fondamentali per lavorare in sicurezza al videoterminale… ma non sono certo gli unici! Elementi altrettanto importanti per il lavoro al videoterminale sono il poggiapiedi, lo schermo, la tastiera, senza contare che le necessità legate all’utilizzo di smartphone e dispositivi portatili sono sensibilmente diverse dal tradizionale lavoro al computer.  Se vuoi conoscere meglio e altri questi parametri che individuano una perfetta postazione di lavoro da videoterminale, puoi scaricare questa guida gratuita di Remark che abbiamo realizzato! ### 10 misure di sicurezza l’utilizzo delle bombole di acetilene Chi, sul luogo di lavoro, ha a che fare con la lavorazione del metallo, conoscerà molto bene le bombole di acetilene: sono, per così dire, il ‘carburante’ di molti processi differenti come la saldatura, il taglio, il riscaldamento e la brasatura dei metalli. La versatilità di queste bombole, però, va di pari passo con la loro estrema pericolosità. E purtroppo molte aziende, anche le più virtuose, sottovalutano l'importanza di un'adeguata manutenzione delle bombole di acetilene, che spesso sono vecchie e malfunzionanti. Una bombola di acetilene malridotta è un rischio significativo per la sicurezza di ogni lavoratore, nonché per il locale stesso in cui è custodita. Per questo motivo, oggi parleremo dell'importanza di adottare pratiche di manutenzione adeguate, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente. 1. Che cos’è l’acetilene? L'acetilene (in nomenclatura IUPAC etino) è un idrocarburo della famiglia degli alchini (formula bruta: C2H2), che a temperatura e pressione standard si presenta sotto forma di gas incolore. Le principali applicazioni dell’acetilene riguardano il mondo dell’industria: l’eccezionale calore (oltre 3000 °C) che la sua fiamma di combustione può sviluppare rende questo gas particolarmente utile per la saldatura, il taglio, la brasatura e il riscaldamento di metalli. Ma, nonostante la sua versatilità in campo applicativo, l'acetilene è anche estremamente pericoloso: si tratta infatti di un gas altamente infiammabile, che può esplodere al minimo innesco e anche in assenza di aria (indicazioni di pericolo H 220-230-280). Questo accade perché l’acetilene tende, per sua natura, a decomporsi in idrogeno e carbonio, dando origine a una reazione chimica fortemente esotermica che può innescare incendi o vere e proprie esplosioni. Per questo motivo, è assolutamente necessario, per evitare incidenti gravi, maneggiare questo gas con estrema cautela e seguendo precauzioni rigorose. 2. Le bombole di acetilene e la massa porosa L’acetilene viene normalmente commercializzato all’interno di bombole, dove si trova disciolto in solventi come l’acetone o la dimetilformammide. I solventi servono anzitutto a mantenere l'acetilene in uno stato più stabile e meno reattivo. La miscela di acetilene e solvente, a sua volta, si trova all’interno di un prodotto chimicamente inerte chiamato massa porosa. Questa massa, composta da materiale poroso come l'argilla, viene impregnata dal solvente e svolge il compito di stabilizzare l'acetilene per ridurne la sensibilità agli urti e alle variazioni di pressione.  Una massa porosa in buone condizioni è un fattore cruciale per garantire la sicurezza nell'immagazzinamento e nel trasporto del gas. Senza la massa porosa, l'acetilene potrebbe diventare instabile e più sensibile agli urti o alle variazioni di pressione, aumentando in maniera significativa il rischio di sinistri. Operaio controlla alcune bombole (Foto: Freepik). 3. Le aziende: spesso pochi controlli Le aziende che possiedono bombole di acetilene dovrebbero prestare molta attenzione alla loro cura e alla loro manutenzione. Tuttavia, capita spesso che le aziende continuino a utilizzare anche bombole molto vecchie, costruite negli anni ’60 o anche prima, oppure bombole in condizioni evidentemente pessime. Se una bombola di acetilene ha molti anni, la massa porosa al suo interno potrebbe essere diventata inefficiente, e ciò si traduce in un declino significativo della sicurezza della bombola.  4. I dieci consigli di Remark per le bombole all'acetilene La manutenzione e la sostituzione periodiche delle bombole di acetilene vecchie e/o danneggiate è un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori che lavorano a contatto con esse. Ecco, dunque, un decalogo contenente tutte le misure di prevenzione necessarie per l’utilizzo e la revisione di una bombola di acetilene. Revisione periodica: Le bombole di acetilene devono essere sottoposte a una revisione completa ogni dieci anni per garantirne l'integrità strutturale delle parti (ad esempio del collare filettato e della valvola) e la sicurezza complessiva. Al momento della consegna di una bombola, è essenziale richiedere la documentazione scritta dell’avvenuta verifica, specialmente se sono presenti segni di corrosione o blocchi di ruggine sulla bombola; Protezione dalla luce solare: Le bombole di acetilene devono essere protette dai raggi solari per prevenire la decomposizione termica del gas. L'esposizione prolungata alla luce solare aumenta significativamente il rischio di incidenti, pertanto è consigliabile conservare le bombole in luoghi ombreggiati oppure utilizzare coperture apposite; Fissaggio sicuro: Per prevenire cadute accidentali, le bombole di acetilene devono essere legate in modo sicuro, utilizzando catenelle o mezzi equivalenti. Questa precauzione è particolarmente importante durante il trasporto e lo stoccaggio; Posizionamento verticale: Le bombole di acetilene devono essere tenute sempre verticali. In nessun caso devono essere fatte rotolare; Utilizzo di cannelli sicuri: È fondamentale, per un utilizzo sicuro in fase di lavoro, utilizzare solo cannelli di saldatura conformi alla normativa di legge. I cannelli devono essere muniti di dispositivi che impediscono il ritorno di fiamma e l'ingresso di ossigeno nella tubazione dell'acetilene; Un operaio al lavoro con l'attrezzatura necessaria per un taglio al plasma (Foto: Freepik). Adeguata ventilazione: Evitare il deposito di bombole di acetilene in ambienti chiusi o sotterranei. Assicurarsi sempre di operare in luoghi ben ventilati, per prevenire l'accumulo di gas e garantire la sicurezza degli operatori; Formazione del personale: Garantire che il personale coinvolto nell'utilizzo e nella gestione delle bombole di acetilene sia adeguatamente formato sulle corrette pratiche di sicurezza. La formazione continua contribuisce a una maggiore consapevolezza e riduce il rischio di incidenti; Kit di Pronto Soccorso: Mantenere un kit di Pronto Soccorso nelle vicinanze delle aree in cui vengono utilizzate bombole di acetilene; Segnaletica adeguata: Utilizzare una segnaletica chiara e ben visibile per indicare il pericolo connesso alla presenza di bombole di acetilene, e fornire istruzioni sulle misure di sicurezza da seguire in caso di emergenza; Rapporto incidenti: In caso di incidenti o anomalie rilevate durante l'utilizzo delle bombole di acetilene, è fondamentale redigere un rapporto dettagliato. Questo processo aiuta a identificare le cause dell'incidente e adottare misure correttive per prevenire future situazioni di pericolo. Se hai bisogno di un consulente per la sicurezza sul posto di lavoro, affìdati agli specialisti di Remark! (Immagine di copertina da Freepik) ### Movimentazione Manuale dei Carichi e patologie del rachide La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), ovvero lo svolgimento di attività lavorativa che prevede fasi di movimentazione, trasporto o sostegno di un peso, coinvolge, in Italia, una percentuale significativa dei lavoratori: secondo i dati del quarto European Working Conditions Survey (2005), nel nostro Paese il 28% dei lavoratori (il 35% della forza lavoro maschile e il 19% di quella femminile) è adibito, per almeno un quarto del suo orario di lavoro, ad attività di MMC. Un compito all’apparenza banale come lo spostamento di un peso, se il gesto viene ripetuto nel tempo, può portare allo sviluppo di malattie: le statistiche INAIL del rapporto annuale del 2017 mettono in risalto che circa il 65% delle denunce pervenute all’Istituto in quell’anno riguardava malattie muscolo-scheletriche causate da sovraccarico biomeccanico. Le patologie più frequenti interessano specialmente il rachide in relazione ad attività di MMC; di qui la necessità di conoscere i pericoli derivanti dallo spostamento dei pesi, e di mettere in atto strategie adeguate a prevenirli. 1. Patologie da sovraccarico e movimentazione manuale dei carichi Prima di parlare delle patologie al rachide correlate alla MMC, sembra giusto specificare cosa si intende con il termine ‘rachide’: la parola è di origine greca (da rhàkhis), ed è un termine tecnico della medicina che indica non solo la colonna vertebrale, ma l’insieme dei muscoli e delle ossa che, lungo tutta la schiena, svolgono in primo luogo la funzione di sostenere il peso verticale del corpo. Dal momento che passiamo la maggior parte della giornata in piedi oppure seduti, ne consegue che il rachide è sottoposto a una continua e prolungata sollecitazione. Questo sforzo può essere ulteriormente aumentato durante l’attività sportiva, il gioco, oppure l’attività lavorativa: in quest’ultimo caso, è spesso la MMC a causare un particolare stress del rachide. Sollevare, deporre, spingere, tirare, trascinare o spostare un carico, infatti, può aumentare il rischio di contrarre patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. In questo senso, le patologie dorso-lombari sviluppate in seguito alla MMC rientrano nella casistica più generale delle sindromi da sforzi ripetuti. 2. Il quadro normativo della movimentazione manuale dei carichi in Italia Lo spostamento di pesi (MMC), dunque, è una fonte di rischio per la salute del lavoratore, in particolare per l’integrità del rachide. Per questo motivo, in Italia, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, con successive revisioni) prevede un'intera sezione relativa alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), stabilendone il campo di applicazione (articolo 167), gli obblighi del datore di lavoro (articolo 168) e le norme per l’informazione, la formazione e l’addestramento (articolo 169). Una tabella che illustra i limiti di peso per la MMC in relazione a età e sesso del lavoratore.   Alla MMC e alla corretta movimentazione manuale dei carichi è inoltre dedicato l’allegato XXXIII, che definisce le circostanze atte ad aumentare il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico. L’allegato si sofferma in particolare su: Le caratteristiche del carico; Il genere di sforzo fisico richiesto; Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro; Le esigenze connesse all’attività, come la frequenza e/o il prolungamento dello sforzo, il numero e la durata delle pause, le distanze di movimentazione e il ritmo di lavoro; I fattori individuali di rischio, legati in particolare al fisico, al sesso e all’età del lavoratore, all’uso di indumenti e calzature adeguate, nonché all’insufficiente e/o inadeguata formazione o addestramento alla MMC. Le norme tecniche relative alla MMC sono definite dalle norme della serie UNI ISO 11228. Più nello specifico, 11228-1 si occupa delle attività di sollevamento e trasporto di carichi; 11228-2 riguarda invece le attività di traino e di spinta; mentre 11228-3 approfondisce i cosiddetti ‘gesti ripetitivi’, cioè le movimentazioni di bassi carichi ad alta frequenza. 3. Le patologie del rachide e lombari da MMC più frequenti: sintomi e cause Se la MMC non viene eseguita nel rispetto delle norme sovraindicate, aumenta il rischio di incorrere in patologie del settore rachido-lombare. Spesso, l’insorgenza di queste malattie è graduale, e varia da un minimo di poche settimane fino ad alcuni anni; i sintomi tipici, che includono dolore, affaticamento e/o torpore nella zona rachido-lombare, si manifestano anch’essi con gradualità. Ciò rende questo genere di patologie particolarmente insidioso, perché il lavoratore tende a trascurarne o sottovalutarne i segnali fino a quando non si trovano in uno stadio avanzato, e spesso cronico e/o irreversibile. Per questo motivo, nella prevenzione delle patologie rachido-lombari da MMC, l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale. Un cartello informativo sulla corretta postura da mantenere quando si solleva un peso. Le cause alla base di una rachialgia, cioè di un dolore al rachide, possono essere molteplici: la struttura danneggiata e/o sorgente del dolore potrebbe essere un disco intervertebrale, un nervo, un muscolo o un fascio muscolare, etc. Senza alcuna pretesa di esaustività, si indicano qui alcuni tipi di patologie che, con diversi gradi di probabilità, si potrebbero sviluppare in seguito all’errata e prolungata MMC: Distrazioni muscolari e strappi nella regione lombare: sono eventi acuti dovuti a sforzi eccessivi durante la movimentazione dei carichi; Contratture muscolari croniche, che possono essere favorite dalla MMC; Discopatie: con questo termine molto generico si indica una serie di alterazioni del disco intervertebrale come ernie, prolassi, calcificazioni, fenomeni di bulging e assottigliamento discale, etc.; Artrosi del rachide, ovvero malattie di natura degenerativa legate alle articolazioni, in questo caso del rachide;  Spondilolistesi, spondilolisi e altre patologie della vertebra.   La corretta identificazione della malattia al rachide dovuta a MMC può essere effettuata esclusivamente dal medico del lavoro, che individua la struttura da cui origina il dolore attraverso test di digitopressione e mobilizzazione. In fase di esame obiettivo, è molto importante identificare l’esatto tipo di movimento a cui è stato sottoposto il lavoratore. Alcuni esami diagnostici, come ad esempio una radiografia della colonna, una mielografia o una RMN, potrebbero confermare o al contrario escludere alcune di queste patologie. Se vuoi saperne di più, contatta subito i Medici del Lavoro di Remark!   (In copertina, rielaborazione di un'immagine da Freepik) ### Giudizio di idoneità: cosa c'è da sapere? Le aziende soggette a sorveglianza sanitaria hanno nominato un medico competente che svolge le visite mediche annuali. Alla fine di ogni visita il medico rilascia il cosiddetto giudizio di idoneità alla masione che rappresenta l’atto conclusivo del processo di sorveglianza sanitaria. A cosa ci riferiamo? Questo certificato è un piccolo riassunto dell’inquadramento del dipendente all’interno dell’azienda, in cui sono indicati i dati anagrafici, la mansione aziendale, rischi dell’azienda a cui è soggetto e gli esami specifici eventualmente eseguiti e un giudizio complessivo finalizzato a comprendere se un lavoratore può svolgere la mansione in uno stato di benessere. Il giudizio di idoneità può essere: 1) Idoneo 2) Non idoneo o temporaneamente non idoneo 3) Idoneo con limitazioni o prescrizioni I requisiti minimi del giudizio di idoneità sono descritti dall’art .41 ed in particolare dall’allegato 3A del D.lgs.81/08. Gli aspetti più salienti relativamente a questo fondamentale certificato abilitativo alla mansione sono ovviamente focalizzati sul giudizio quando lo stesso è negativo o presenta delle limitazioni e prescrizioni. Avverso il giudizio espresso dal Medico Competente il Lavoratore ha diritto di ricorrere alla commissione ASL per un riesame del giudizio. Le informazioni sulle modalità di ricorso sono anch’esse un’informazione obbligatoria del documento. Ma anche l’organizzazione aziendale è fortemente interessata alla sua interpretazione soprattutto quando i lavoratori sono oggetto di prescrizioni e limitazioni specifiche che per poter essere rispettate devono essere interamente comprese. I principali errori che espongono il medico e l’azienda a sanzioni, sono legate sia al rispetto di adempimenti formali, sia ad aspetti operativi. Analizzando gli aspetti formali, gli errori più comuni sono essenzialmente due: Il giudizio di idoneità alla mansione dev’essere coerente con il documento di valutazione dei rischi. In particolare, le mansioni indicate nel certificato di idoneità devono essere quelle evidenziate nel documento di valutazione del rischio.Questo errore nasce da Medici Competenti che svolgono la visita di mansione con un approccio strettamente sanitario, senza ricordarsi che l’espressione del giudizio è strettamente ed imprescindibilmente legata ai fattori di rischio presenti nella mansione. Il giudizio pertanto non può essere frutto di un’analisi sommaria delle attività svolte dal lavoratore ma strettamente correlato alla valutazione del rischio. Tale obbligo si inserisce sia nel corretto processo di valutazione del rischio, dove il Medico Competente ha un ruolo attivo, sia nel far discernere con un nesso di causa effetto gli accertamenti specialistici ai rischi individuati nel processo valutativo. Spesso questo approccio superficiale comporta per l’azienda l’esecuzione di inutili esami specialistici e per il lavoratore la necessità di sottoporsi ad esami anche invasivi non dovuti. Il giudizio di idoneità deve sempre essere consegnato all’azienda ma anche al lavoratore. Alcuni Medici delegano la consegna del giudizio all’azienda, ma tale delega non è possibile. Ne consegue che, concretamente, il giudizio di idoneità deve essere generato al termine della visita medica e non successivamente. Quest’obbligo nasce dal fatto che il giudizio, deve essere consegnato, illustrato e compreso anche dal lavoratore che è il primo attore della sua prevenzione. Tra gli aspetti sostanziali invece, ricordiamo un’adeguata descrizione del giudizio di idoneità con prescrizioni e limitazioni che dev’essere attentamente contemperato e soppesato. Infatti, spesso vengono emessi giudizi troppo sintetici, troppo generici o troppo tecnici (viene riportato il rispetto di indici prevenzionistici non comprensibili o indicati limiti su attività spesso ingestibili o incomprensibili per l’azienda). In tale contesto è bene precisare che, solo i medici che hanno svolto e partecipato attivamente al processo di valutazione del rischio riescono a trasmettere nel certificato di idoneità delle indicazioni formali che illustrino chiaramente all’azienda e al lavoratore quali sono le limitazioni da rispettare e eseguire rispettivamente. Ne consegue che un approccio integrato tra RSPP e Medico del Lavoro, dirigenti e preposti è imprescindibile affinché l’azienda gestisca in modo corretto, ma anche efficiente (senza gravare inutilmente sulle prestazioni dell’organizzazione) questo importantissimo strumento di prevenzione. Inoltre è fondamentale che il medico illustri in modo semplice e puntuale al lavoratore quanto indicato nel giudizio. Può in tale contesto essere molto utile che il medico del lavoro partecipi alla formazione dei preposti per illustrare in modo puntuale e pratico il significato delle prescrizioni e limitazioni più complesse o più impattanti per l’organizzazione. Scegli Remark per tutto questo, la tua medicina per la tua sicurezza! ### Insieme, famiglia, casa Sono queste le 3 parole “fondamenta” su cui nascerà la Seconda Casa di Fausta. “Valori che sposano a pieno la nostra quotidianità, ed è perciò che la nostra azienda, composta prima da persone e poi da dipendenti, ci tiene a dare il proprio contributo a questa iniziativa di grande valore.” Una casa d'amore e speranza destinata a colorare di gioia il grigiore delle giornate segnate dalla malattia, dove i più piccoli, colpiti da malattie spietate, potranno trovare sollievo e gioia lontano dalle fredde pareti di un ospedale. La Seconda Casa di Fausta è un progetto che tende la mano a tutte quelle famiglie che in momenti di difficoltà hanno bisogno d’aiuto, di un grande aiuto, ma grazie ad un piccolo contributo da parte di tanti, può cambiare la vita. Una vita che negli ospedali è oggigiorno sempre più “piacevole”, gli ambienti, così come le persone che ci lavorano sono sempre più accoglienti e cordiali, ma la realizzazione della Casa di Fausta desidera essere un ulteriore passo in avanti, un passo verso “Casa”, si proprio così, la struttura consentirà di ridurre le ospedalizzazioni dei bambini permettendo loro di vivere la quotidianità in un ambiente familiare al di fuori del reparto, e di proseguire le terapie in un contesto di controllo sanitario costante. La struttura permetterà di ospitare gratuitamente i pazienti giovani e adulti dando loro un contesto amico, oltre che organizzare eventi di raccolta fondi per finanziare le attività. L’aspetto mentale è una variante fondamentale nel percorso di uscita da una malattia, di qualsiasi genere essa sia, non vanno sottovalutate quindi, specie nei dei bambini, le esigenze di avere un salotto in cui saltare sul divano, una cucina in cui fare una torta con la mamma, una stanza dei giochi o uno spazio verde in cui concedersi una boccata d’aria. Gli spazi realizzati offriranno tutto questo, oltre che la possibilità di sentirsi accompagnati, di avere tutto il supporto necessario, e di poter condividere un percorso che, per quanto difficile sia, affrontato con persone che vivono le stesse sfide, le stesse paure, diventerà più facile da superare. Abbandono e sconforto sono stati d'animo da combattere Tweet La missione comune riguarda proprio questo, regalare un sorriso e una speranza in più a chi la speranza è sul procinto di perderla, dando spazio alla volontà di farcela, insieme e mai più da soli. La Seconda Casa di Fausta è perdipiù un ausilio per le strutture ospedaliere, le quali saranno in grado di poter contare su un ambiente protetto che consentirà loro di anticipare le dimissioni e di favorire i trattamenti in regime di Day Hospital. In questo modo, si riducono i tempi e i costi dei ricoveri e si facilita il ritorno della persona a una vita ordinaria. Il progetto prevede la realizzazione di 3 strutture: la seconda casa di Fausta; Villa Mirella Freni; un edificio polivalente; 2 aree verdi limitrofe. La Casa al suo interno disporrà di 12 stanze con zona notte e bagno individuale destinate ad accogliere i pazienti e le loro famiglie, per un totale di 24 posti letto, inoltre uno spazio giorno, con lavanderia e cucina, sarà disponibile ad uso condiviso. L’azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena rappresenta un punto di riferimento a livello regionale e nazionale nella lotta alle patologie oncologiche, oltre che per l’attività trapiantologica. Negli ultimi anni la richiesta di ospitalità da parte di pazienti in cura presso reparti di questa e altre strutture della zona è diventata sempre più significativa. Anche con il tuo prezioso contributo, possiamo dare un aiuto tangibile alle tante persone che arrivano da lontano per ricevere cure specializzate. Consulta il sito https://aseop.it/seconda-casa-di-fausta/#formDonazioni per sostenere il progetto! ### Guida completa all'utilizzo del carroponte nella tua Azienda Cari lettori, oggi vogliamo parlare di un tema cruciale per la vostra sicurezza e produttività: l'utilizzo del carroponte. Questo strumento, ampiamente diffuso nelle nostre aziende, è una risorsa indispensabile, ma può comportare rischi se non utilizzato correttamente. Come esperti del settore, vogliamo offrirvi informazioni cruciali e pratici consigli per garantire una gestione sicura ed efficiente di questa attrezzatura. Il Carroponte: Un'Apparecchiatura Essenziale ma Pericolosa Il carroponte, definito come un'apparecchiatura costituita da una trave orizzontale scorrevole con un organo per il sollevamento di carichi sospesi, è una presenza comune a molte aziende. Tuttavia, l'uso inadeguato di questa attrezzatura può comportare rischi significativi per la sicurezza non solo di chi lo utilizza ma anche degli operatori e le operatrici che lavorano nello stesso ambiente. Un errore operativo può causare infortuni gravi o danneggiamenti ai materiali. Formazione: Investimento Cruciale per la Sicurezza L'Accordo Stato-Regioni del 2012, ha definito i contenuti della formazione e dell’addestramento per gli operatori di che operano con alcune attrezzature particolarmente pericolose, ma sorprendentemente il carroponte non rientra in questo elenco. Nonostante ciò, è dovere del datore di lavoro fornire informazioni e formazione adeguata per tutte le attrezzature in funzione dei rischi, come indicato nel art. 73 del Decreto Legislativo 81/2008. La formazione specifica sull'uso del carroponte diventa così un investimento essenziale per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro che, seppur non regolamentata, è imprescindibile. Normativa Complessa: Affrontiamo le Contraddizioni In assenza di una specifica normativa e vista l’importanza Reform ha realizzato uno specifico corso di formazione e addestramento Nella pratica, molti professionisti rilasciano un "patentino" come attestato di formazione, stabilendo uno standard nel settore. Manutenzione: Un Altro Pilastro della Sicurezza La manutenzione del carroponte è altrettanto cruciale. Seguire le indicazioni del costruttore, notificare l'installazione all'INAIL (CIVA) e sottoporsi a verifiche periodiche sono passaggi indispensabili. La sicurezza del carroponte non finisce con la sua installazione; richiede un impegno continuo per garantire il corretto funzionamento nel tempo con una regolare manutenzione e controllo dello stesso e di tutti i suoi accessori (in primis ganci ,fasce, telecomandi). La Nostra Chiamata all'Azione: Sicurezza e Produttività Hand in Hand In conclusione, la sicurezza e l'efficienza vanno di pari passo nell'utilizzo del carroponte. Investire nella formazione degli operatori e nella manutenzione regolare è cruciale per evitare incidenti e garantire la continuità operativa. Vi invitiamo ad adottare le migliori pratiche, a ottenere la formazione necessaria e a mantenere il vostro carroponte in perfette condizioni. Scegli la Sicurezza, Scegli l'Eccellenza! Se siete pronti a migliorare la sicurezza e l'efficienza nella vostra azienda, contattateci oggi per informazioni dettagliate sui nostri corsi di formazione e servizi di consulenza. Investire nella sicurezza oggi significa costruire un futuro prospero per la vostra azienda. ### RSPP interno o esterno? Ecco cosa c'è da sapere Se parliamo di servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, non si può che fare riferimento alla figura del RSPP. Chi è l'RSPP e cosa fa? Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è di vitale importanza all'interno di un'azienda, poiché contribuisce in modo significativo a garantire la sicurezza sul lavoro. Le responsabilità principali del RSPP aziendale includono l'identificazione dei pericoli nei luoghi di lavoro e la valutazione del rischio, classificandoli e definendo le priorità di intervento. Inoltre, è incaricato di individuare misure preventive per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, promuovere programmi di formazione e informazione e collaborare con il Datore di Lavoro, insomma è il promotore delle iniziative di prevenzione aziendali. È richiesta inoltre la sua partecipazione alle riunioni periodiche previste dalla normativa vigente, e indispensabile sarà un confronto periodico e attivo con il Datore di lavoro, con i dirigenti e gli attori della prevenzione al fine di monitorare sistematicamente lo stato di avanzamento del piano di miglioramento, previsto dal documento di valutazione dei rischi. Un buon RSPP, pertanto, verifica nel tempo che le misure intraprese siano: adeguate all’organizzazione e se necessario formalizzate in procedure scritte rispettate e quindi attuabili dagli operatori migliorate nel tempo Inoltre, complicità e la stima reciproca tra RSPP e DDL sono fattori che non devono mancare per un corretto svolgimento della mansione, perciò, tale incarico, interno o esterno che sia è fondamentale abbia continuità in modo da consolidare tale aspetto. Importante specificare, sulla base anche di numerose sentenze della Cassazione, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non ha mai compiti organizzativi ma bensì consulenziali indipendentemente che sia interno o esterno all’organizzazione; perciò, un datore di lavoro non potrà mai aspettarsi che un RSPP svolga ruoli decisionali o di verifica, tipico rispettivamente dei dirigenti e dei preposti. Giuridicamente, il RSPP non avendo un ruolo operativo non è sanzionabile ai sensi del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ma ovviamente risponde di colpa specifica qualora la sua consulenza conduca il datore di lavoro in scelte sbagliate. I requisiti L’individuazione e la successiva nomina del RSPP è una scelta molto importante per il legislatore italiano ed europeo, a tal punto da rendere tale scelta indelegabile insieme alla valutazione del rischio. La legge definisce con Art. 32, i requisiti di competenza per ricoprire il ruolo di RSPP (e dei suoi addetti, come ASPP, ove necessari) e in particolare la sua qualifica professionale: Titolo di studio in istruzione secondaria Abilitazione mediante specifici corsi di formazione (il più recente l’accordo stato regioni 2016) È evidente come tali requisiti sono condizione necessaria ma non sufficiente nella selezione della figura. RSPP interno o esterno? Facciamo chiarezza Partiamo dalle basi, come citato in precedenza la scelta di tale figura è indelegabile, spetta al Datore di lavoro individuare ed incaricare un soggetto a ricoprire questo ruolo. La figura del RSPP può essere interna all’azienda, in questo caso sarà un incarico svolto da un dipendente dell’impresa, che attraverso la giusta formazione acquisirà le competenze necessarie per poter svolgere questa attività. I casi in cui il RSPP dev’essere interno all’azienda, ai sensi Art. 31 del Testo Unico della Sicurezza, sono: Nelle aziende a rischio di incidente rilevante; Nelle centrali termoelettriche; Nelle aziende che gestiscono esplosivi; Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; Nelle aziende di estrazione oltre 50 lavoratori; Nelle aziende sanitarie e di ricovero oltre 50 lavoratori. Diversamente, questo ruolo può essere ricoperto da una figura professionale esterna all’azienda, scelta e incaricata sempre dal datore di lavoro. Esistono inoltre, situazioni specificate dalla legge, in cui il ruolo di RSPP può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro stesso, i casi in cui può accadere ciò sono i seguenti: Aziende artigiane e industriali (ad esclusione a rischio rilevante), fino a 30 dipendenti; Aziende agricole e zootecniche, fino a 30 dipendenti; Aziende della pesca, fino a 20 dipendenti; Altre aziende, fino a 200 dipendenti. Differenze tra RSPP interno ed esterno Esistono dunque alcune differenze che in molti casi fungono da movente all’azienda nella scelta della figura interna o esterna; queste differenze NON sono dal punto di vista della formazione, ne tantomeno delle responsabilità, ma sono differenze prettamente legate all’esperienza, alla familiarità con l’azienda e alla predisposizione più o meno sviluppata ad individuare rischi e soluzioni sulla base di fattori slegati dalla figura stessa. Tuttavia, nominare un RSPP esterno può presentare diversi vantaggi, ad esempio una maggiore esperienza sul campo, una predisposizione maggiore ad individuare rischi e situazioni di pericolo in quanto essendo un professionista si avvale di un “occhio più allenato”. Un RSPP esterno sarà in grado di individuare tempestivamente e proporre interventi in base alla gravità, offrendo un supporto continuo al Datore di Lavoro in materia di sicurezza, avvalendosi di tutte le dinamiche osservate in altre realtà aziendali per offrire soluzioni ad hoc a seconda della tipologia di azienda. Inoltre, un RSPP esterno è auspicabile che sia dotato di un suo spazio all’interno dell’azienda, una scrivania, un computer, un’e-mail, e che operi con sistematicità nei processi aziendali. In conclusione, se il datore di lavoro decide di avvalersi di un professionista esterno è indispensabile esplicitare in sede di contratto, o nella nomina, le specifiche che garantiscano al datore di lavoro di poter dimostrare l’oculatezza della propria scelta. Tale aspetto assume una duplice valenza sia in caso di accertamento delle autorità preposte ai controlli, ma soprattutto per governare questo insidioso rischio di impresa. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno, si avvale, oltre di un’adeguata formazione e competenza necessaria per svolgere tale ruolo, anche di una notevole familiarità con l’azienda, infatti la sua continua presenza all’interno dei processi aziendali, e la sua abitudine a visionare specifiche dinamiche, lo porta a conoscere in maniera diretta le situazioni di possibile rischio che si presentano nell’azienda. La presenza di un RSPP interno, inoltre, favorirà le relazioni con i dipendenti e le unità operative, agevolando la comunicazione e la gestione delle pratiche di sicurezza sul luogo di lavoro. Un altro aspetto da considerare è quello economico, a lungo termine infatti, disporre di un RSPP interno può dimostrarsi più vantaggioso, eliminando la necessità di oneri finanziari aggiuntivi per consulenze esterne. Conclusioni Il RSPP rappresenta, per il datore di lavoro, un’importante opportunità tecnico- consulenziale, la cui legge prevede per supporto continuo nel difficile compito di rendere l’azienda sicura, in un rapporto strettamente fiduciale. Pertanto, tale figura dev’essere strategicamente selezionata e non vissuta come un obbligo legislativo. Il Datore di Lavoro può scegliere il RSPP che ritiene più adeguato, che sia interno o esterno, purché tale incarico sia attentamente vagliato sia in termini di competenze e adeguato alla complessità aziendale. Ricorda, che Il tecnico della prevenzione competente è la base ideale su cui investire (è stato recentemente introdotto anche un percorso di laurea specifico), ma un RSPP che si rispetti deve soprattutto essere un consulente in grado di incardinarsi e coinvolgere l’organizzazione in un cambiamento culturale volto a rendere i processi aziendali più sicuri senza ridurre le performance dell’organizzazione. Per coloro che desiderano diventare RSPP esterni e contribuire alla sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista la frequentazione di corsi di formazione specifici (accordo stato regioni del 2016) per acquisire le competenze necessarie e avviare una carriera professionale in questo settore. ### Root Cause Analysis: un approccio cruciale per la prevenzione La sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale per garantire un ambiente professionale sano e protetto. In questo contesto, la Root Cause Analysis, RCA) emerge come uno strumento essenziale per identificare e affrontare le cause profonde degli incidenti sul luogo di lavoro. Questo articolo esplorerà il concetto di Root Cause Analysis e il suo ruolo cruciale nella prevenzione degli incidenti. Definizione di Root Cause Analysis: La Root Cause Analysis è un approccio metodologico finalizzato ad individuare le cause principali di un problema o di un incidente. Applicato al contesto di sicurezza sul lavoro, la RCA mira a scoprire le radici degli infortuni al fine di adottare delle misure correttive mirate. Usando una metafora: è come dire che quando sono malato oltre a prendere il farmaco per guarire, cerco le cause della malattia in modo che possa in futuro non ammalarmi ancora. Le fasi della Root Cause Analysis Raccolta dati: La prima fase coinvolge la raccolta di informazioni dettagliate sull’incidente, includendo dettagli come le azioni intraprese e le condizioni circostanti. Analisi delle cause immediate: Identificare le cause immediate dell’incidente, concentrandosi sugli eventi direttamente correlati Determinazione delle cause radice: Arrivare alle cause radice implica scovare i fattori fondamentali che hanno permesso alle cause immediate di verificarsi. Questa fase richiede un’analisi approfondita e spesso comprende una ricerca dei problemi sistemici. Root Cause Analysis e Sicurezza sul Lavoro: Questa tipologia di analisi può essere benefica in diversi stadi della gestione del rischio, vediamo insieme quali: Prevenzione: L’identificazione preventiva delle cause permette la progettazione di misure preventive mirate, riducendo drasticamente la probabilità di incidenti futuri. Miglioramento continuo: La Root Cause Analysis promuove una cultura del miglioramento continuo, incoraggiando le imprese ad imparare dai propri errori e implementare miglioramenti strutturali. Responsabilità e Accountability: Attraverso la RCA è possibile attribuire responsabilità in modo accurato, evitando soluzioni superficiali e affrontando le vere cause. Quasi Incidenti: l’importanza dei near misses nella Root Cause Analysis I near misses, o quasi incidenti, giocano un ruolo cruciale nella Root Cause Analysis, poiché offrono un'importante finestra di osservazione sugli eventi che sono sfiorati dal diventare infortuni veri e propri. Questi episodi, se adeguatamente esaminati, possono rivelare vulnerabilità e inefficienze nei processi, nelle procedure o nel comportamento del personale. Analizzare i near misses può svelare le cause sottostanti che hanno portato alla situazione critica e, di conseguenza, permette di attuare misure preventive mirate. Incorporare i near misses nell'analisi delle cause radice contribuisce alla promozione di una cultura della sicurezza proattiva, in cui l'apprendimento da situazioni a rischio elevato è fondamentale per migliorare la prevenzione e la gestione degli incidenti futuri. L'attenzione a questi episodi fornisce un approccio preventivo che va oltre la risoluzione di incidenti già verificatisi, puntando alla prevenzione di potenziali situazioni pericolose. Esempio di applicazione pratica: Supponiamo che un’incidente sia stato causato da una macchina difettosa. L’analisi delle cause potrebbe rivelare che il difetto è dovuto a mancate manutenzioni preventive. La causa radice, quindi, non è solo il malfunzionamento della macchina ma la mancanza di una routine di manutenzione adeguata. Una volta individuata la mancanza di una routine di manutenzione adeguata come causa radice del difetto della macchina, è essenziale implementare misure correttive per prevenire futuri incidenti e migliorare la sicurezza complessiva nel luogo di lavoro. La prima cosa da fare sarà implementare delle procedure di manutenzione preventiva chiare e dettagliate e fare in modo che queste vengano seguite diligentemente dal personale addestrato. Occorrerà poi includere una pianificazione regolare di controlli e interventi correttivi per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature nel tempo. Un altro aspetto fondamentale è la formazione del personale sulle nuove procedure di manutenzione. Assicurarsi che il personale sia consapevole dell'importanza della manutenzione preventiva e che sia in grado di eseguirla in modo adeguato è cruciale per garantire l'efficacia delle misure correttive. Per rafforzare ulteriormente il programma di manutenzione preventiva, è consigliabile implementare sistemi di monitoraggio delle prestazioni delle macchine. Ciò potrebbe includere l'uso di sensori e software avanzati per rilevare eventuali anomalie nelle prestazioni in tempo reale, consentendo interventi tempestivi prima che si verifichino problemi critici. Oltre all'implementazione di nuove procedure, è essenziale rivedere i processi di segnalazione e risposta agli eventuali segni di malfunzionamento. Garantire che ci siano canali chiari e rapidi per segnalare problemi, nonché procedure di risposta immediate, contribuirà a evitare ritardi nella correzione di eventuali difetti. Per garantire il mantenimento dell'efficacia nel tempo, è fondamentale condurre valutazioni periodiche del programma di manutenzione preventiva e delle misure correttive implementate. Queste valutazioni dovrebbero essere utilizzate per apportare eventuali miglioramenti e adattamenti in risposta a nuove informazioni o cambiamenti nelle condizioni operative. Conclusione In conclusione, possiamo dire che la Root Cause Analysis è un pilatro fondamentale per prevenire infortuni, migliorare la sicurezza e promuovere un ambiente di lavoro più sano e sereno per tutti. Investire tempo ed energie nell’identificazione delle cause profonde di un problema è essenziale per un approccio lungimirante alla sicurezza. Questo è il metodo che abbiamo usato con molti dei nostri clienti e che ha fatto la differenza. Per avere maggiori informazioni su questo argomento o per conoscere i nostri servizi di sicurezza, non esitare a contattarci.   ### La Sorveglianza Sanitaria nella diagnosi del sovraccarico degli arti superiori (SBAS) Il mondo del lavoro sta vivendo un momento di profonda trasformazione e molti dei processi ripetitivi nelle aziende sono stati sostituiti dalla realizzazione di linee automatizzate. Appare pertanto in prima analisi stucchevole parlare di questo rischio come un rischio critico in molte realtà aziendali, ma se osserviamo l’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali ci si rende conto come questo aspetto sia molto distante dall’essere gestito o tantomeno risolto. I seguenti grafici mostrano le differenze tra le percentuali delle principali malattie professionali denunciate durante il periodo 1994-2011 nel primo caso e del periodo 2012-2017 nel secondo caso. Come si evince dal grafico, le malattie relative agli arti superiori e al rachide sono complessivamente quasi raddoppiate in percentuale, con  un riconoscimento di circa la metà della malattie denunciate. La normativa attuale prevede la sorveglianza sanitaria per tale fattore di rischio. In particolare la sorveglianza sanitaria assume una progressiva diagnosi e un approfondimento in funzione del livello di rischio. Il rischio connesso al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori viene solitamente associato ai Movimenti Rapidi e Ripetitivi (MRR), il quale ha come principali conseguenze le alterazioni di muscoli, tendini, nervi e del sistema periferico vascolare degli arti superiori. Tra i vari metodi per la valutazione del rischio l’indice OCRA è uno dei metodi più utilizzati ed in funzione della valutazione del rischio sono individuate diverse fasce di intervento. La recente modifica normativa introdotta dal Decreto Lavoro (D. Lgs 30/05/2023 e recepita in legge il 13/07/2023) ha lasciato al Datore di Lavoro e al Medico Competente tale analisi nel processo di valutazione del rischio e pertanto tale indicazione è da intendersi solo come indirizzo e potrà essere modificata da azienda ed azienda. Lo staff dei Medici del Lavoro Remark, ormai da anni, ritiene che la sorveglianza sanitaria per tale fattore di rischio sia fondamentale e pertanto vada prescritta nel protocollo sanitario con specifici esami diagnostici. Ma quali sono le attività che possono comportare un sovraccarico degli arti superiori   Va sottolineato che la lista non esaustiva esposta in tabella è solo indicativa poiché, nella pratica, attività fra loro similari ma organizzate con procedure e tecniche diverse comportano livelli di esposizione assolutamente differenti. Quali le patologie che il medico Competente deve attenzionare nell’esprimere un giudizio di idoneità? Tra gli aspetti fondamentali in tale analisi particolare peso oltre anamnesi , assume particolare importanza l’esame obiettivo. La maggior parte delle diagnosi delle malattie degli arti superiori è basata sulla diagnosi dei sintomi. A tale scopo nel protocollo sanitario possono essere inseriti dai Medici Remark accertamenti specifici volti all’analisi alla valutazione del sovraccarico. L’accertamento mirato alla valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori  consente al Medico Competente di approfondire la valutazione anamnestica generale con una anamnesi patologica mirata , specifici esami clinico posturali che garantiscono, salvo i casi di patologie conclamati, un giudizio di idoneità più approfondito con mirate limitazioni o prescrizioni in funzione dell’apparato coinvolto. I Medici del Lavoro Remark sono a disposizione per darvi maggiori informazioni sul tema. ### Remark e Associazione RSI: per un futuro migliore Un futuro di successo si costruisce su valori imprescindibili: Responsabilità e Sostenibilità, pilastri fondamentali per plasmare un mondo migliore! Insieme all' Associazione RSI, ci proponiamo di diffondere e radicare i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa, affiancando ogni imprenditore nel cammino verso la creazione di un valore sostenibile. Tweet L'Associazione per la RSI è un insieme di visionari, convinti che la Corporate Social Responsibility sia la forza trainante del cambiamento. Fondata nel 2014 ma già attiva sin dal lontano 2009, ha come missione primaria la valorizzazione, sensibilizzazione e promozione della Responsabilità Sociale d'Impresa. Un impegno che coinvolge ogni attore del territorio. Un nucleo di circa 40 realtà. Quasi 40.000 dipendenti. Questi paladini abbracciano con passione i 17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030, incarnando una missione colma di buoni propositi. L'Agenda 2030 è quel piano d'azione ambizioso delle Nazioni Unite, è il faro che guida questo percorso. Essa sfida i confini della lotta alla povertà e fame, spingendosi verso la promozione della salute, dell'istruzione, dell'uguaglianza di genere e della sostenibilità ambientale. Un approccio integrato che coinvolge governi, imprese e la società civile, unendo le forze per creare un mondo più equo, sostenibile e resiliente. L'implementazione di questa agenda richiede un impegno globale, un'unità di intenti che garantisca un futuro migliore per tutti. L'apertura dell'Associazione non conosce limiti dimensionali o settoriali; è un invito a partecipare a chiunque abbracci la sostenibilità come bussola del proprio operare, oltre il mero orizzonte economico, estendendosi al sociale e all'ambiente. I 17 obiettivi delle Nazioni Unite, con i loro 169 target, diventano il codice etico adottato e promosso dall'Associazione all'interno delle imprese e degli enti associati, con l'obiettivo più ampio di diffonderne la consapevolezza su tutto il territorio regionale.   ### Carrelli elevatori con batterie agli ioni di litio: rischio o opportunità? Articolo a cura del Dott. Fisico Giovanni Gavelli Si iniziano a vedere nelle aziende più strutturate, essenzialmente nei reparti di logistica, i primi carrelli elevatori e trans pallet che incorporano batterie agli ioni di Litio. Le batterie agli ioni di Litio permettono di evitare complicazioni Atex come, per esempio, sistemi di ventilazione o aperture e procedure di ricarica. Il problema è che si è notato che vi è una scarsa informazione sul fatto che il rischio dovuto all'introduzione di batterie al Litio può essere maggiore rispetto alle batterie al Piombo in particolare in caso di incendio. Gli incendi causati dalle batterie agli ioni di Litio sono tra i più impegnativi da spegnere, poiché si innescano reazioni a catena che sviluppano altissime temperature con conseguenti incendi difficilmente estinguibili con gli agenti estinguenti più comuni. Il D.lgs. 81/2008 che rappresenta il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è molto chiaro sugli obblighi previsti dalla legge. È dovere del datore di lavoro “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico “. Inoltre, è obbligo del datore di lavoro “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro (…) Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti”. Nel caso delle batterie al Litio, è necessario quindi, che il datore di lavoro riconosca il pericolo intrinseco derivante dalla loro gestione, e prenda di conseguenza i provvedimenti adeguati alla tutela di operatori, beni aziendali e ambienti di lavoro. Cos'è il litio? Il Litio è l’elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico tre e simbolo Li e nella tavola periodica degli elementi è collocato subito dopo l’Idrogeno e l’Helio. È il secondo elemento del primo gruppo, ma è il primo degli elementi metallici e il capostipite dei metalli alcalini. Tra questi, l'energia di ionizzazione e l'affinità elettronica del Litio sono le più alte; di conseguenza, ha anche la più alta elettronegatività. Questi sono i motivi per cui viene utilizzato per la costruzione di accumulatori di energia. Come gli altri metalli alcalini, il Litio nella sua forma pura è altamente infiammabile e leggermente esplosivo se esposto all'aria e soprattutto all'acqua, con la quale reagisce in maniera violenta con produzione di idrogeno. Perché potrebbe incendiarsi un accumulatore al litio? Vi sono varie tipologie di accumulatori ma sono tutte caratterizzate dalla seguente struttura: Un Anodo Un Catodo Un setto di separazione Una soluzione elettrolitica. All’interno di una batteria per carrelli elevatori sono presenti un elevato numero di celle (936 – 2808) rispetto, per esempio, al numero di celle contenute all’interno di un accumulatore di uno smartphone (6- 10 celle). Le principali cause che possono far innescare un accumulatore al Litio sono le seguenti: Contatto elettrico tra Anodo e Catodo dovuto a urto, perforazioni o vibrazioni. Impurezze (particelle metalliche) nella soluzione elettrolitica. Le particelle metalliche possono creare un “ponte elettrico” tra Anodo e Catodo. Temperatura troppo alta (maggiore di 60 °C) o troppo bassa (minore di 0°C). Rottura del setto separatore dovuta a urti, vibrazioni o perforazioni. Errata carica e scarica dell’accumulatore. Gli accumulatori vanno sempre ricaricati nel range 20 – 80 % ovvero non vanno scaricati totalmente. Gli accumulatori agli ioni di Litio non devono abbassarsi al di sotto di 2 V/cella per un certo periodo di tempo in quanto all’interno delle celle si potrebbero formare delle “deviazioni” (Shunt) di Rame che possono portare ad un’auto scarica o ad un corto circuito elettrico. Le aziende produttrici cercano comunque di ridurre al minimo i rischi predisponendo i seguenti sistemi di sicurezza: Limiti dei potenziali di carica e scarica, Bilanciamento dei potenziali di carica per celle in serie, Un dispositivo di sicurezza contro i corti circuiti, Carica-batteria intelligenti dedicati, Elettronica di controllo montata sulla batteria, Produzione delle batterie in camere “bianche”. Gas pericoloso prodotti durante un incendio All’interno di un accumulatore al Litio sono presenti sostanze chimiche molto pericolose per la salute. Quando bruciano, le batterie a ioni di Litio possono produrre fumi tossici contenenti HF, ossidi carbonio, alluminio, Litio e cobalto. Può inoltre formarsi penta fluoruro di fosforo, un gas molto tossico, che provoca ustioni a pelle, mucose e occhi e inoltre reagisce violentemente con l'acqua liberando acido fluoridrico (tossico e corrosivo). In caso di incendio in un luogo in cui siano presenti batterie a ioni di Litio, irrorare la zona adiacente con acqua. Se una batteria sta bruciando, l'acqua può non essere in grado di spegnere le fiamme ma raffredda le batterie nelle vicinanze e impedisce il propagarsi dell'incendio. Per estinguere piccoli incendi è preferibile utilizzare sostanze chimiche secche, CO2, estintori a grafite (LITH-X), a polvere di rame, a sabbia, a polvere di dolomite, a soda-acido, a dispersione acquosa di vermiculite (AVD).  È molto improbabile comunque riuscire a spegnere l'incendio, la batteria in fiamme brucerà completamente le sostanze contenute al suo interno. Per esempio, per mantenere la temperatura limitata, senza spegnerla, di una batteria Tesla che brucia servono circa 12 mila litri di acqua ovvero sei camion cisterna (Vedi link vigili del fuoco di Lugano alla fine del documento). Valutazione del rischio Il rischio viene calcolato con la seguente tipica relazione: Rischio = Probabilità x Danno La probabilità che possa avvenire un incendio dipende dai seguenti aspetti: a)    Numero di urti che avvengono tra carrelli. b)    Entità delle vibrazioni trasmesse alle batterie. c)    Corretta manutenzione. d)    Percentuale di batterie con difetti (tipologia e qualità batterie). e)    Temperatura dell’ambiente. f)      Presenza o meno di irraggiamento solare. g)    Presenza di atmosfere inquinanti (polveri, sostanze ossidanti, acidi). h)    Tempo di vita trascorso della batteria. L’introduzione di batterie agli ioni di Litio è abbastanza recente, si ritiene che le batterie attive in ambito industriale siano al 90 % recenti ovvero eventuali incendi inizieranno a vedersi nei prossimi anni. La probabilità viene quindi codificata nel seguente modo: Per stimare il danno si è cercato di definire quante K calorie può sviluppare una batteria agli di Litio durante un incendio. Esiste uno studio “Operazioni di ricarica di veicoli elettrici: la misura dell’HRR per la modellazione delle distanze di sicurezza Paola Russo, Maria Luisa Mele – ENEA – LA SAPIENZA” dove si può assumere come dato generale di energia rilasciata da una singola cella il valore pari a 304 KJ/cella ovvero 73 kCal/cella. Considerando per il legno il potere calorifico di 4384 kCal/Kg e della benzina 10350 Kcal/Kg si ottiene la seguente tabella indicativa del carico di incendio. Esistono altri studi che considerano un fattore dieci maggiore. In attesa di altre pubblicazioni si assumono comunque i dati riportati. L'Indice di DANNO risulterà comunque elevato in quanto occorre ricordare che in caso di incendio di una batteria agli ioni di Litio si sviluppano gas tossici e l’incendio è molto difficile da domare. È possibile ridurre l’indice di Danno posizionando i carrelli, quando non utilizzati e privi di controllo, in area aperta distanti da strutture, da materiali combustibili e operatori. (vedi misure di prevenzione). Misure di prevenzione Evitare cortocircuiti sui morsetti delle batterie, non appoggiare nessun oggetto nel vano batterie. Mantenere la batteria asciutta. Non danneggiare né rimuovere il coperchio della batteria. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e da fonti di accensione. Non danneggiare né deformare la batteria. Proteggere da urti meccanici. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie indicato dal produttore. Non immagazzinare le batterie con prodotti metallici, acqua, acidi forti né con agenti ossidanti forti. Immagazzinare al coperto, a temperature fra 0 °C e +25 °C in ambiente asciutto, con umidità dell'aria inferiore al 60%, stato di carica della batteria 50-75%. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta in particolare in estate. Assicurarsi che il livello di carica della batteria agli Ioni di Litio sia basso (~50%) prima del trasporto su strada. Il trasporto dovrebbe avvenire a una temperatura ambiente compresa tra -40 °C e +60 °C.  Tenere il carrello in un ambiente controllato per 24 ore prima del normale uso. Nel caso in cui il carrello venga utilizzato in celle frigorifere, le batterie agli Ioni di Litio standard consentono di lavorare in ambienti refrigerati per un periodo di tempo limitato. Per l’utilizzo prolungato all’interno di celle frigorifere è necessaria una batteria con l’opzione “riscaldamento”. Ciò consentirà alla batteria di mantenersi calda grazie agli elementi riscaldanti interni. Raccomandazioni per le aree di ricarica  Scegliere un'area a basso transito di veicoli o installare delle barriere di protezione per i carrelli posti in carica. Non collocare le aree di ricarica e le aree di parcheggio nelle vie di esodo. Non sistemare il caricabatterie in un ambiente piccolo e chiuso privo di ricambio dell'aria. Evitare di installare le aree di ricarica in ambienti molto polverosi o molto umidi. Il pavimento, le pareti e il soffitto dovrebbero essere in materiale ignifugo. Non collocare le aree di parcheggio e di ricarica adiacenti a stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili. Il carica batterie deve poter essere scollegato dalla rete di alimentazione tramite un interruttore sezionatore possibilmente a “distanza”. Mantenere una distanza tra carrello di almeno 3 metri per avere lo spazio di manovra per l'utilizzo di estintori e trasporto verso l'esterno. Precauzioni antincendio Installare estintori di tipo AVD o a Grafite in posizione accessibile nei pressi dell’area di ricarica o di parcheggio. Dotare l'area di ricarica e di parcheggio di un rilevatore di fumo e incendio. È preferibile installare anche un rubinetto dell’acqua e un tubo flessibile nei pressi dell’area di ricarica e di parcheggio. Se possibile, installare un sistema antincendio a pioggia automatico. Se si rileva un incendio o del fumo sul carrello durante la guida, spegnere il mezzo e allontanarsi dall'area pericolosa, se possibile portare il veicolo all’esterno. Se si rileva un incendio o del fumo durante le operazioni di ricarica del carrello, spegnere il caricabatterie o scollegarlo e allontanarsi dall'area pericolosa, se possibile, portare il veicolo all’esterno. Evitare di inalare il fumo, è molto tossico. Evacuare l’area. Chiamare i vigili del fuoco. Occorre precisare che l’incendio può avvenire durante la ricarica delle batterie ma anche dopo molte ore aver subito un urto o un surriscaldamento e non necessariamente nella fase di ricarica. Conclusioni Gli incendi causati dalle batterie agli ioni di Litio sono tra i più impegnativi da spegnere, poiché si innescano reazioni a catena che sviluppano altissime temperature con conseguenti incendi difficilmente estinguibili con gli agenti estinguenti più comuni, molto spesso i capannoni vanno completamente a fuoco. Il D.lgs. 81/2008 che rappresenta il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è molto chiaro sugli obblighi previsti dalla legge. A fronte di un’accurata valutazione dei rischi specifici per il tipo di attività svolta, è dovere del datore di lavoro “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”. Inoltre, è obbligo del datore di lavoro “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro (…) Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti”. Nel caso delle batterie al Litio, è necessario quindi, che il datore di lavoro riconosca il pericolo intrinseco derivante dalla loro gestione, e prenda di conseguenza i provvedimenti adeguati alla tutela di operatori, beni aziendali e ambienti di lavoro. Ovviamente la presente trattazione si può anche applicare alla gestione delle macchine elettriche e degli UPS, ma questo verrà trattato in altra sede. Bibliografia Studio effettuato dai vigili del fuoco sul rischio batterie agli ioni di Litio: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fallegati%2Fbiblioteca%2FRischiConnessiConLoStoccaggioDiSistemiDiAccumuloLitio-Ione.pdf&e=7c4965c8&h=a05132e1&f=y&p=y Data base degli incidenti avvenuti con le batterie agli ioni di Litio: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Faspx%2Fdownload_file.aspx%3Fid%3D28438&e=7c4965c8&h=90fca64a&f=y&p=y Video incendio autobus elettrico: https://www.youtube.com/watch?v=5r-yN8SugWM Video incendio di una Tesla: https://www.youtube.com/watch?v=HzhaARtsGCQ Video incendio a catena di cinque autobus elettrici a riposo https://www.youtube.com/watch?v=T71cVhxG_v4 Video Vigili del fuoco di Lugano sulla tecnica di spegnimento incendi di autovetture elettriche https://www.youtube.com/watch?v=Ria46aVA7KY Per maggiori informazioni sull'argomento, scriveteci ### Combattere la violenza di genere nei luoghi di lavoro: Una responsabilità condivisa Ogni luogo di lavoro dovrebbe essere un ambiente sicuro e rispettoso, dove ogni individuo ha il diritto di sentirsi al sicuro e apprezzato. Purtroppo, la violenza di genere è ancora una triste realtà, e noi, come azienda impegnata nella sicurezza sul lavoro, riteniamo che sia nostro dovere affrontare apertamente questo problema e lavorare insieme per eliminarlo. La violenza di genere non riguarda solo gli episodi evidenti di abuso fisico. Si manifesta in molte forme, compresi commenti inappropriati, molestie verbali, discriminazione e intimidazioni. Nessuna di queste azioni dovrebbe mai trovare spazio nei nostri luoghi di lavoro. Le conseguenze della violenza di genere sulle donne sul posto di lavoro sono molteplici: Impatto sulla salute mentale e fisica: La violenza può causare stress, ansia, depressione e altri problemi di salute mentale, influenzando negativamente il benessere complessivo delle persone coinvolte. Diminuzione della produttività: L'ambiente di lavoro diventa meno efficiente quando le persone vivono nella paura o nell'insicurezza. La violenza di genere impedisce la concentrazione e l'impegno, riducendo la produttività generale dell'azienda. Rischi per la sicurezza: Un ambiente di lavoro in cui la violenza di genere è tollerata o ignorata può diventare pericoloso per tutti. La mancanza di rispetto mina la fiducia e compromette la sicurezza generale. Come possiamo combattere insieme la violenza di genere nei luoghi di lavoro? Sensibilizzazione e Formazione: Promuoviamo la consapevolezza attraverso sessioni di formazione che evidenzino l'importanza del rispetto, dell'uguaglianza di genere e delle conseguenze della violenza. Politiche aziendali chiare: Implementiamo politiche aziendali robuste che vietino la violenza di genere, stabilendo procedure per segnalare e affrontare casi di violenza. Supporto e Risorse: Offriamo supporto e risorse alle vittime di violenza di genere, come consulenze e percorsi di assistenza. Cambiamento culturale: Lavoriamo insieme per creare una cultura aziendale che promuova il rispetto reciproco e l'uguaglianza di genere, eliminando gradualmente le norme culturali dannose. Insieme, possiamo contribuire a creare un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti. La violenza di genere non ha posto nei nostri uffici. È responsabilità di ciascuno di noi contribuire a un cambiamento positivo. Vuoi fare anche tu la differenza? Scarica la nostra informativa! ### "Un albero per il futuro" - Anche Remark ha il suo piccolo bosco nel cuore di Roma Gruppo Remark si siede a fianco di Natù nel Progetto di Educazione Ambientale, Riforestazione e Inclusione Sociale, che prende il nome di "Un Albero per il Futuro". Nella giornata di lunedì 20 novembre 2023 si è svolta un’ambiziosa campagna di riforestazione urbana (pioppi, lecci, sugheri, ginepri e altri arbusti tipici della macchia mediterranea) che ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie romane, i quali hanno vita a un eccezionale polmone verde nelle aree di Cinecittà World, Roma World, Aqua World e limitrofe. Agli studenti sono state fornite le istruzioni fondamentali per effettuare una piantumazione corretta e sono stati assistiti e monitorati durante tutto il processo di messa a dimora degli alberi. A questo progetto di educazione Ambientale hanno perdipiù partecipato e parteciperanno persone affette da Sindrome di Down, le quali si prenderanno cura del processo di crescita di ciascun albero, prestando loro cure che garantiranno il corretto sviluppo degli arbusti. Questo coinvolgimento rappresenta un elemento cruciale del progetto, in quanto l’inclusione sociale, la valorizzazione e il sostegno delle persone con vulnerabilità sono valori chiave, volti a promuovere e rafforzare un ruolo attivo e positivo all’interno della comunità. A condurre la manifestazione è stata Licia Colò, nota per il proprio impegno ambientale sia a livello personale che professionale. Inoltre, l’evento è estato presidiato anche dal Dott. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dai rappresentanti della Regione Lazio oltre che dal Presidente di ENEA il Dott. Gilberto Dialuce. ### Giornata Nazionale degli Alberi L'albero è ossigeno, l'albero è vita, e Remark si prende cura anche di loro Tweet Il Gruppo Remark celebra il 21 novembre la giornata Nazionale degli alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013. L’obiettivo di questa celebrazione è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. Le radici, per restare in tema, di questa celebrazione risalgono a molti anni indietro, quando nel 1872 il Governatore dello Stato del Nebraska decise di dedicare un giorno all'anno alla piantagione di alberi, che fu chiamato The Arbor Day. In Europa si celebrò qualche anno dopo, così come In Italia, in cui la prima celebrazione risale al 1898, in seguito ad un’iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli. Nell’anno 1951 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste stabilì che la data di celebrazione sarebbe stata proprio il 21 novembre, con possibilità di rinviare tale data al 21 marzo per i comuni di alta montagna. La celebrazione si è stata svolta con rilevanza nazionale fino al 1979, poi venne delegata alle Regioni che hanno provveduto ad organizzare gli eventi celebrativi a livello locale. A partire dal 2013 è ritornata ad essere, per legge, la Giornata Nazionale degli Alberi. A conferma della vicinanza del Gruppo Remark ai temi di sostenibilità ambientale, siamo lieti di portare avanti la collaborazione con Progetto Natù, con la quale abbiamo aderito e partecipato all’iniziativa svoltasi nella giornata di lunedì 20 novembre, presso Cinecittà World, a Roma. Vuoi saperne di più su questa splendida inziativa? Leggi il nostro articolo completo sulla giornata "un albero per il futuro" ### Dal Cartaceo al Digitale: Implementazione Pratica del Sistema RENTRI per le Imprese Come previsto dal D.M. n. 59 del 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha emesso i primi Decreti Direttoriali per definire le scadenze e le modalità di utilizzo del nuovo Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti. Di seguito si riassumono le fasi di attuazione del D.M. n. 59 del 2023 (art. 21): Il decreto direttoriale 97 del 22/09/2023 ha indicato le scadenze per l’entrata in vigore degli obblighi previsti dal sistema RENTRI (clicca qui per vedere la TABELLA SCADENZE RENTRI) Il decreto direttoriale 143 del 06/11/2023 ha definito le modalità operative relative: alla trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale all’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI ai requisiti informatici per garantire l’interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli operatori al funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori Vediamo in breve quali sono i contenuti dei Decreti Direttoriali: Obblighi di iscrizione al RENTRI (decreto direttoriale n. 97 del 22/09/2023): per gli enti e le imprese con più di cinquanta dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 Scadenziario dei nuovi modelli di registro e formulario (decreto direttoriale n. 97 del 22/09/2023): entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): 13 febbraio 2025 tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale per gli enti e le imprese con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: dal 13 febbraio 2025 tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale per gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti: dalla data di iscrizione al RENTRI (dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025) tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale per gli enti e le imprese con meno di 10 dipendenti: dalla data di iscrizione al RENTRI (dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026) emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale: dal 13 febbraio 2026 Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI (decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023) Le «Modalità operative» e le relative istruzioni sono contenute in 18 schede tecniche raggruppate per i seguenti argomenti: Accesso e iscrizione al RENTRI (schede «modalità» da 1 a 3) Gestione del Registro cronologico di scarico e scarico in formato cartaceo e del FIR in formato cartaceo (schede «modalità» da 4 a 7) Tenuta del registro cronologico di scarico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (schede «modalità» da 8 a 10) Trasmissione dei dati del Registro e del FIR mediante interoperabilità (schede «modalità» da 11 a 12) Tenuta e trasmissione dei dati del Registro e del FIR mediante servizi di supporto (schede «modalità» da 13 a 15) Requisiti e specifiche tecniche (schede «modalità» da 16 a 18) NOVITA’ IMPORTANTE A SUPPORTO DELLE IMPRESE!!! Il 7 novembre 2023 è stato aperto il Portale RENTRI (accessibile al seguente link www.rentri.gov.it) per l’accesso ai servizi di supporto e alle informazioni sugli adempimenti previsti dal D.M. 59 del 2023. Il portale pubblico offre la possibilità di consultare in modo interattivo gli argomenti trattati dal RENTRI. Oltre alle schede informative in pillole, alle FAQ, ai manuali, alle guide tecniche e ai provvedimenti normativi, sarà attivo un assistente virtuale che accompagna l’utente attraverso percorsi guidati composti da domande e risposte. Ma non è tutto! Per il prossimo futuro sono previsti altri provvedimenti e servizi fruibili dagli utenti coinvolti che vale la pena citare: Entro il mese di dicembre 2023: verrà adottato un nuovo decreto direttoriale con le Istruzioni per la compilazione dei modelli di Registro cronologico di scarico e scarico e di FIR A partire dal mese di gennaio 2024 avrà inizio la fase di test delle applicazioni e dei servizi di supporto agli operatori resi disponibili sul Portale RENTRI rentri.gov.it A partire da febbraio 2026 l’Albo Nazionale avvierà una seconda fase di sperimentazione dell’emissione del FIR digitale In base all’Accordo con Unioncamere e grazie al supporto dell’Albo nazionale saranno definiti, mediante nuovi decreti direttoriali, manuali e guide sintetiche per gli operatori nonché i requisiti per i servizi di consultazione parte delle amministrazioni interessate Per maggiori informazioni sul resistro elettronico, non esitare a contattarci ### La Sorveglianza Sanitaria nei lavori temporanei in quota Per “lavori in quota temporanei e mobili” si intendono le attività eseguite dai lavoratori a un’altezza superiore a due metri dal piano di calpestio.  Questi lavori, definiti temporanei, sono detti tali perché si svolgono nell’arco di un breve periodo. Normalmente, quando si prevede di lavorare a lungo in altezza, è necessario installare strutture fisse. Queste strutture se realizzate correttamente, escludono dall’applicazione di normative specifiche, poiché consentono un accesso sicuro all’area di lavoro. Se inizialmente può sembrare che questo rischio sia specifico per il settore dell’edilizia e affini, un’analisi più approfondita di questo fenomeno infortunistico dimostra spesso il contrario. Infatti, oltre il 47% degli infortuni mortali in Emilia-Romagna è relativo alla caduta dall’alto. In tutte le aziende del settore manufatturiero sono molteplici le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria svolte anche sia da manutentori interni alle aziende sia da imprese specializzate che svolgono lavori temporanei in quota o più in generale lavori in altezza. La normativa attuale non include la sorveglianza sanitaria per questo rischio, ma è consigliabile tenerlo in considerazione data l’importanza cruciale di una sorveglianza sanitaria efficace. Va sottolineato che, nonostante la mancanza di prescrizioni specifiche, il rischio è attentamente considerato nei dati sanitari aggregati (allegato B), dove è elencato tra i rischi soggetti a comunicazione. La recente modifica normativa introdotta dal Decreto Lavoro (D. Lgs 30/05/2023 e recepita in legge il 13/07/2023) ha lasciato al Datore di Lavoro e al Medico Competente tale analisi nel processo di valutazione del rischio. Da anni, i nostri medici competenti ritengono questo aspetto essenziale e, di conseguenza, hanno prescritto la sorveglianza sanitaria per questo specifico fattore di rischio, nel protocollo sanitario. La letteratura scientifica ha infatti evidenziato che il rischio di infortunio, in particolare legato a lavori in quota, può raddoppiare o aumentare del 50% in lavoratori affetti da alcune patologie, quali: diabete, epilessia, malattie psichiche, labirintite, cardiopatia, nonché nei lavoratori che assumono farmaci sedativi. Ne consegue che solo un’attenta attività di anamnesi è fondamentale per evitare cadute che per la loro natura comportano troppo spesso eventi catastrofici. Ma quali sono i rischi da lavori in quota? Caduta dall’alto: caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura: nella fase di arresto della caduta le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano. Sospensione inerte del lavoratore: nel lavoro su fune, la sospensione inerte, a seguito di perdita di coscienza, può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto. Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo): quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.  Quali patologie il medico competente deve attenzionare nell’esprimere un giudizio di idoneità? Tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate; Grave obesità (BMI > 40) Le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica); Le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica; gli episodi sincopali; le aritmie cardiache (malattie del nodo del seno con blocco seno atriale, disturbi dell’eccitabilità atriale, turbe del ritmo giunzionale, blocchi A-V, turbe dell’eccitabilità ventricolare, sindrome W.P.W.); le coronaropatie e le valvulopatie emodinamicamente rilevanti; Le patologie del circolo periferico arterioso e venoso Linfedemi importanti e varicocele (rischio di peggioramento legato all’uso scorretto di imbracature) L’asma non controllata dalla terapia farmacologica; pneumotorace con evidenza di distrofia bollosa del parenchima • Le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi; Il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute La Sindrome delle apnee ostruttive del sonno non controllata mediante trattamento con ventilazione notturna e misure comportamentali (significativo calo ponderale, variazioni del decubito, etc.). Tra gli aspetti fondamentali in tale analisi particolare peso oltre anamnesi patologica , assume particolare importanza la  valutazione dell’equilibrio e vestibolare . A tale scopo nel protocollo sanitario possono essere inseriti dai Medici Remark accertamenti specifici volti all’analisi di patologie ad esso connesse (vertigini, Sindrome di Ménière) L’accertamento mirato alla valutazione dell’equilibrio consente al Medico Competente di approfondire la valutazione anamnestica generale con una anamnesi patologica mirata, anamnesi vestibolare e specifici esami clinico-posturali (test di Romberg, Prova degli indici, etc.…) che garantiscono un giudizio di idoneità più accurato e garantiscono una maggior tutela per il Datore di Lavoro. Le condizioni dubbie per patologia vestibolare, neurologica, presenza di rischio coronarico (sulla base della contemporanea presenza di più fattori di rischio quali fumo, sovrappeso, spiccate turbe del metabolismo lipidico e glicidico, ipertensione e anomalie del ritmo cardiaco); OSAS; Abuso alcolico necessitano di valutazioni specialistiche di secondo livello, con eventuale invio a centri specializzati (a discrezione del medico competente e in base alla sua necessità di confronto con gli specialisti al fine della determinazione dell’idoneità alla mansione che prevede lavoro in quota). I Medici del Lavoro Remark sono a disposizione per avere maggiori informazioni su questa tematica. ### Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Un Pilastro della Sicurezza sul Lavoro In Italia, la sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza, e uno degli attori chiave in questo contesto è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, noto come RSPP. Questo professionista riveste un ruolo cruciale nel garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri e conformi alle normative vigenti. Proprio per questo motivo l’RSPP è sottoposto a responsabilità anche penali. Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? L'RSPP è una figura professionale specializzata nella gestione della sicurezza sul lavoro all'interno di un'organizzazione. Il suo compito principale è quello di sviluppare e attuare misure preventive atte a ridurre i rischi professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. Compiti e Responsabilità dell'RSPP Analisi dei Rischi: L'RSPP deve condurre un'analisi accurata dei rischi presenti sul luogo di lavoro e proporre soluzioni adeguate a ridurli. Formazione: Programma la formazione del personale in materia di sicurezza, fornendo in questo modo le informazioni necessarie per prevenire incidenti sul lavoro. Elaborazione e Aggiornamento del DVR: L'RSPP collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ne garantisce l'aggiornamento costante. Nomina dell'RSPP La nomina dell'RSPP è un passo fondamentale per ogni azienda. La scelta del responsabile avviene tenendo conto di criteri specifici, come competenze professionali e formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro. Requisiti di Competenza: L'RSPP deve possedere una formazione specifica in materia di sicurezza e salute sul lavoro, garantendo così la sua capacità di gestire le sfide legate alla prevenzione. Formazione e Aggiornamento: La nomina dell'RSPP richiede un'attenta valutazione delle competenze acquisite attraverso corsi di formazione riconosciuti e aggiornamenti periodici per rimanere al passo con le normative in continua evoluzione. Scelta tra i Dipendenti o Esterno: L'RSPP può essere scelto tra i dipendenti dell'azienda, purché possiedano le competenze necessarie, o può essere un professionista esterno specializzato nel settore della sicurezza sul lavoro. Ricordiamo di seguito che il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali prevede le seguenti attività: Individuare i fattori di rischio, valutazione degli stessi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dei degli ambienti di lavoro Elaborare le misure di prevenzione e protezione Proporre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche Fornire ai lavoratori le giuste informazioni In conclusione, la figura dell'RSPP rappresenta un elemento chiave per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua nomina deve essere il risultato di una valutazione accurata delle competenze e dell'esperienza, garantendo così un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle normative vigenti. ### Nomina ed esenzione Consulente ADR Come abbiamo comunicato in un nostro precedente articolo, a partire dal 1 gennaio 2023 è diventata obbligatoria la nomina del Consulente ADR anche per gli "speditori. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023 è stato stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 07/08/2023 finalizzato alla regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del Consulente ADR, che ha prontamente chiarito alcune incomprensioni verificatesi con la pubblicazione della nota esplicativa del MIT del 22 dicembre 2022. Il Decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' Con l’art. 3 si stabilisce che sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR; rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui: al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»; II. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»; III. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti». Il Decreto, inoltre, prevede disposizioni diverse a seconda del tipo di trasporto. Vediamo quali sono: Casi di esenzione per trasporti in colli (Art. 4 del Decreto) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare; ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse; ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. Casi di esenzione per trasporti occasionali (Art. 5 del Decreto) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna; le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4; il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare; ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. Sono infine esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa. Ma quali sono i compiti del Legale Rappresentante dell’impresa che intende avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal decreto? I seguenti: assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne; è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. deve assicurarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, riportando la condizione di esenzione della nomina del Consulente ADR. In conclusione, analizzando la situazione dal punto di vista dello "speditore", rimangono escluse dalla nomina del Consulente ADR le imprese che: effettuano spedizioni in esenzione totale ADR (ovvero in limited quantity) effettuano spedizioni in esenzione parziale ADR (al di sotto di kg/litri 1000 virtuali) in misura non superiore alle 3 volte/mese e 24/anno predisponendo un apposito registro da conservare almeno cinque anni che indichi la data di esecuzione, i dati di classificazione, il tipo d'imballaggio e il quantitativo netto effettuano spedizioni alla rinfusa o in cisterna di merci/rifiuti poco pericolose (appartenenti al g.i. III o alle categorie 3 e 4) in misura non superiore alle 2 volte/mese e 12/anno e complessivamente non superiori a 50 ton/anno predisponendo un apposito registro da conservare almeno cinque anni che indichi la data di esecuzione, i dati di classificazione, il tipo di confezionamento (rinfusa o cisterna) e il quantitativo netto. Diventano obbligate alla nomina del Consulente ADR tutte le altre spedizioni non indicate sopra, tra cui anche quelle in colli che superano i limiti dell'esenzione parziale ADR (cioè superiori a kg/litri 1000 virtuali) anche se effettuate poche volte nell'anno solare. Per approfondire questo aspetto nella tua azienda o per maggiori informazioni sui nostri servizi legati all'ambiente, scrivici un messaggio. ### Gas di scarico dei motori diesel: Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni Nel corso del 2022 sono state recepite due importanti direttive europee relativamente alla valutazione di nuovi agenti cancerogeni e/o mutageni. In particolare, dal 21 febbraio 2023 è entrato in vigore un nuovo limite di esposizione inalatoria per i fumi di gas di scarico di motori diesel. La modifica entra in vigore sia per i lavoratori esposti all’agente cancerogeno sia per attività lavorative che comportino la presenza di gas di scarico e motori diesel. La classificazione non appare per gli addetti ai lavori come una novità, infatti alcuni degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) generati dai gas di scarico sono classificati da tempo come cancerogeni e mutageni certi per l’uomo. Purtroppo, tali agenti, in virtù dell’inquinamento ambientale, sono di fatto presenti in ogni ambiente “cancerogeni ubiquitari” e possono provocare tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Quali le aziende coinvolte? Tra le aziende coinvolte dal provvedimento possiamo sicuramente individuare: Officine meccaniche, concessionarie autoveicoli Carrozzerie Elettrauto Aziende di logistica Operatori di magazzino e alle baie di carico Il settore automotive per l’area collaudo veicoli Collaudo di motori endotermici in genere ( gruppo motopompa, gruppi elettrogeni, etc..) Giardinieri Aziende che lavorano su aree ad traffico veicolare ( vigili urbani, servizi di asfaltatura , pulizia stradale, etc..) Cosa fare? L’introduzione di tale classificazione impone pertanto per le aziende coinvolte una specifica la valutazione del rischio ad agenti cancerogeni e/o mutageni ai sensi dell’art.236 D.lgs 81/08. In particolare, L’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 indica nell’elenco delle sostanze considerate cancerogene e mutagene la necessità di valutare l’esposizione inalatoria introducendo come limite professionale 0.05 mg /nm3 di esposizione in 8 ore lavorative a “particolato” di gas di scarico di motori diesel. Estratto tabella allega XLIII D. lgs 81/08 In prima analisi sarà necessaria valutare se è possibile eliminare/ridurre l’esposizione agli agenti sopra citati e ove non è tecnicamente possibile bisogna procedere alla valutazione dell’eventuale esposizione degli addetti di queste aziende. E’ invece possibile mediante specifici accorgimenti prevedere dei sistemi a ciclo chiuso che consentono all’operatore di non essere esposto all’agente cancerogeno. La valutazione, pertanto, a differenza della valutazione per agenti chimici necessita obbligatoriamente di determinare il livello di esposizione di tutti i lavoratori esposti per via diretta ed indiretta e valutare se esiste un rischio per la salute. A seguito della valutazione si classificheranno i lavoratori come: Esposti: si tratta di operatori direttamente addetti alle lavorazioni che comportano che espongono i lavoratori a gas di scarico di motori diesel. Tra gli esposti possiamo annoverare quelli esposti in modalità continuativa e quelli esposti in condizioni sporadiche ed occasionali (ESEDI). Non esposti: sono gli operatori non addetti ad operazioni con agenti cancerogeni o mutageni il cui livello di esposizione in ambito lavorativo risulta inferiore o pari a quello della popolazione generale Accidentalmente esposti: il livello di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore alla popolazione generale solo per eventi imprevedibili e non sistemici (es. eventi accidentali). Tale classificazione è molto importante in quanto solo per i lavoratori esposti si attiva la sorveglianza sanitaria e il registro degli agenti cancerogeni. Si ricorda che la valutazione dell’esposizione inalatoria dovrà essere svolta in accordo alla norma UNI 689:2019 e pertanto i monitoraggi per i vari gruppi omogenei dovranno essere condotte in funzione delle modalità di esposizione dei lavoratori. Di particolare importanza anche per i servizi di manutenzione dei motori endotermici in genere (officine, servizi di manutenzione) la valutazione del rischio per contatto ad oli minerali esausti contenuti nel motore. La classificazione normativa non individua un limite inalatorio , ma evidenzia una significativa forma di esposizione per via cutanea che dovrà essere valutata. Contattaci per approfondire questo aspetto nella tua azienda o per avere maggiori informazioni sul nostro servizio di gestione della sicurezza. ### La nuova sorveglianza sanitaria Il 4 maggio 2023, con l'emanazione del decreto-legge poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023, è stato un giorno di svolta per la sorveglianza sanitaria in Italia, con l'introduzione del Decreto Lavoro che ha apportato significative modifiche all'articolo 41 del Testo Nnico sulla Sicurezza sul Lavoro. La modifica, apparentemente e formalmente, è molto banale e prevede che la sorveglianza sanitaria venga istituita nelle aziende se richiesto dalla valutazione del rischio aziendale. Tali cambiamenti hanno ridisegnato l’applicazione di questa fondamentale misura di prevenzione,  estendendo l’attuale applicazione non solo alle condizioni previste per legge, ma anche ai cosiddetti "rischi non normati". Per comprendere la portata della modifica facciamo un breve excursus  dell’attuale normativa per individuare quando è necessaria la sorveglianza sanitaria. Come si evince dalla tabella vi erano già diversi fattori di rischio su cui le associazioni di Medicina del lavoro avevano fortemente consigliato l’esecuzione della sorveglianza sanitaria anche in assenza di un preciso obbligo legislativo. L’aspetto era fortemente discusso anche all’interno degli enti preposti infatti se da un lato lo statuto dei lavoratori vietava la sorveglianza sanitaria per i rischi non normati dall’altro Istituto Nazionale del lavoro precisava in varie interpelli (articolo) invece la sorveglianza sanitaria legata al processo di valutazione del rischio. Fattualmente la stessa INAIL chiedeva al Medico Competente, durante la comunicazione annuale dei dati aggregati di rischio ( allegato 3B) informazione anche a rischi non normati (es. microclima severo, ultrasuoni , altri rischi) ammettendo di fatto la sorveglianza per altri fattori di rischio non normati. L’attivazione delle sorveglianza sanitaria in funzione della valutazione del rischio era un aspetto spesso suggerito dalla normativa volontaria e spesso già implementato da molti Medici Competenti nelle aziende che indipendentemente dalla rischi tabellati affrontavano questa importante misura di prevenzione nel suo senso più nobile.  Basti pensare al rischio microclima severo o ai lavori in quota temporanei  in primis su tutti che seppur non normati erano fortemente presidiati. La necessità pertanto di un intervento normativo volto a sanare l’attuale situazione era da molto tempo ritenuto necessario. Infatti già molti SPSAL si erano espressi in tal senso comportando in alcuni casi forti diversità di approccio al tema in funzione del territorio. Pertanto nulla di nuovo per gli addetti ai lavori ma la modifica fondamentale che riordina finalmente un aspetto imbarazzante controverso. Cosa comporta per le aziende? La modifica normativa completa il percorso prevenzionistico svolto dalla Medicina del lavoro che ha portato il vecchio “medico di fabbrica” all’attuale “Medico competente” dei rischi aziendali. Alla luce della modifica normativa tutte le aziende devono valutare attentamente i rischi  per ogni mansione aziendale e determinare se ove è necessaria la sorveglianza sanitaria. Questa nuova valutazione potrà portare alle seguenti situazioni in ordine di importanza: Aziende non soggette a sorveglianza sanitaria che diventaranno soggette e pertanto dovranno nominare un Medico del lavoro e rivedere il processo di valutazione del rischio. Aziende già soggette a sorveglianza sanitaria che amplieranno le mansioni ( e pertanto i lavoratori) sottoposti a sorveglianza sanitaria. Aziende già soggette a sorveglianza sanitaria che modificheranno per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il protocollo sanitario in funzione di una nuova correlazione rischi-esami specifici. Tra i rischi attualmente non normati che verranno attenzionati dai medici del lavoro e pertanto verrà attivata la sorveglianza sanitaria possiamo elencare: Resta inteso che la riforma per come è stata impostata impone un metodologia molto confusa dato che la valutazione del rischio individua la necessità della sorveglianza sanitaria , e allo stesso tempo il medico Competente non può  partecipare al processo valutativo se non è  ancora stato nominato ( di fatto un loop senza via di uscita) . Ne consegue una riforma che dovrà inevitabilmente “rivisitata”. Il processo valutativo  indipendentemente dalla imperfezione normativa certifica una sempre più stretta collaborazione tra le figure della prevenzione ed in particolare tra il SPP ed il Medico Competente nel processo principe della valutazione del rischio. Per Remark tale aspetto è insito nel suo DNA dato che da sempre la sicurezza e la medicina del lavoro sono stati due pilastri dei servizi che non possono che essere integrati. Pertanto per tutte le aziende clienti del gruppo saranno i tecnici e i Medici Remark ad interfacciarsi direttamente per valutare eventuali ampliamenti della sorveglianza sanitaria. Per le aziende che ad oggi non hanno ancora attivato la sorveglianza sanitaria remark si affianca nel processo valutativo per capire come affrontare questa importante adempimento. Per maggiori informazioni sulla posizione della tua azienda in merito alla sorveglianza sanitaria o per qualsiasi necessità relativa alla medicina del lavoro, contattaci ### Infortunio sul lavoro: RLS condannato per omicidio colposo? La Sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, del 25 settembre 2023 ha posto l’attenzione su un aspetto cruciale nel mondo della sicurezza sul lavoro: la responsabilità dell’RLS in caso di infortunio. Il verdetto ha coinvolto il Datore di Lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che sono stati condannati per delitto colposo.  Nel caso in oggetto, un lavoratore, assunto con il ruolo di impiegato tecnico, svolgeva di fatto anche la funzione di magazziniere, utilizzando il carrello elevatore senza aver ricevuto la adeguata formazione nell’uso di questa attrezzatura. Durante un’operazione di stoccaggio di alcuni tubi in acciaio, il lavoratore è sceso dal carrello e si è arrampicato sullo scaffale per migliorare la posizione del carico, quando è stato schiacciato dal peso dei tubi che gli sono caduti addosso. In seguito all’infortunio, l’RLS è stato accusato di “cooperazione nel delitto” ed è stato ritenuto colpevole di comportamenti omissivi, tra cui la mancata promozione delle misure di prevenzione, la mancata sollecitazione al Datore di Lavoro per la formazione del dipendente nell’uso dei mezzi di sollevamento e la mancata informazione sui rischi legati all’uso del carrello elevatore. La Corte di Cassazione ha richiamato l'importante ruolo attribuito al RLS dall'articolo 50 del decreto legislativo 81/2008, sottolineando che esso svolge una funzione essenziale nel processo di gestione della sicurezza sul posto di lavoro, fungendo da mediatore tra datore di lavoro e lavoratori e agevolando il flusso informativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. La sentenza ha evidenziato che la questione cruciale non era se il RLS ricoprisse una posizione di garanzia, bensì se la sua condotta avesse contribuito causalmente all'infortunio. La Corte ha concluso che la cooperazione colposa dell'imputato era stata adeguatamente illustrata nella sentenza, sottolineando che egli non aveva adempiuto ai compiti previsti dalla legge, consentendo che il lavoratore fosse assegnato a mansioni non contrattuali senza una formazione adeguata e senza promuovere misure organizzative atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nel caso specifico, la figura condannata era anche membro del Consiglio di Amministrazione e pertanto la condanna per omissione colposa non è dicerto una novità (la misura è inferiore rispetto a quella imposta al Datore di Lavoro) ma l'impostazione della Corte rappresenta un importante novità che sottolinea il ruolo centrale del RLS nella promozione e garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per scoprire i nostri servizi di gestione della sicurezza in azienda, contattaci. Uno dei nostri consulenti risponderà a tutte le tue domane. ### Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti: pubblicato il regolamento n. 119/2023 Col DM Ambiente e Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023, n. 119, il 16/09/2023 è entrato in vigore il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, ai sensi dell’articolo 214 -ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (disponibile al seguente link). Si tratta di un attesissimo Decreto che fornisce agli operatori del settore gli elementi utili per ottenere, da alcune tipologie di rifiuti, prodotti o componenti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza. Esso, quindi, definisce: le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni. Quali rifiuti rientrano in questa norma? Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5 L’elenco completo è riportato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto stesso. Essi sono suddivisi in 13 classi merceologiche (CM) più la 14esima CM che comprende i RAEE: per ciascuna CM sono individuati i codici CER, la descrizione dei rifiuti e la quantità massima impiegabile in tonnellate/anno. Il prodotto ottenuto dalle operazioni sarà munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nello specifico, per i RAEE l’etichetta dovrà riportare la dicitura “PPRAEE” (prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Quali rifiuti sono esclusi dal decreto? Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento: i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; pile, batterie e accumulatori; pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; i veicoli fuori uso; i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme i rifiuti radioattivi i rifiuti da articoli pirotecnici tutti i rifiuti con codici EER non ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto Quali dotazioni devono avere i centri di riutilizzo? Il Decreto individua le seguenti dotazioni, sia strutturali che non: recinzione lungo il perimetro, locale chiuso o dotato di idonea copertura, pavimentazione impermeabilizzata ecc..; sezioni di conferimento e di messa in riserva dei rifiuti, zona di lavorazione, zona di immagazzinamento dei prodotti, zona per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, ecc; adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi attrezzature idonee e necessarie allo svolgimento delle operazioni di preparazione per il riutilizzo. Quali sono i requisiti obbligatori per gli operatori? Gli operatori addetti alle attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto; attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni. Presso il centro deve essere tenuto uno schedario, diviso in 3 sezioni, nel quale registrare le seguenti informazioni: sezione A – conferimento: conferitore, data del conferimento, identificazione dei rifiuti e quantità; sezione B – gestione: quantità di rifiuti da gestire, tipologia di operazioni eseguite, quantità di prodotti ottenuti; sezione C – cessione: quantità di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER dei rifiuti prodotti. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni. Come viene autorizzata l'attività di preparazione al riutilizzo Per poter svolgere le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata nel centro di preparazione per l’utilizzo, il gestore deve presentare la comunicazione di inizio attività, corredata di: relazione tecnica dettagliata elaborati grafici dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in merito ai requisiti soggettivi La documentazione deve essere trasmessa all’amministrazione territorialmente competente e, trascorsi 90 giorni senza richieste da parte dell’ente, l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo può essere avviato. Nel caso dei RAEE, l’amministrazione territorialmente competente effettua una visita preventiva entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività allo scopo di verificare la conformità delle attività di recupero al D.Lgs. n. 49/2014. Al termine dei 90 giorni, o dei 120 in caso di richiesta di adeguamento in seguito al provvedimento motivato, l’amministrazione iscrive l’impresa in un apposito registro. La comunicazione di inizio attività ha durata pari a 5 anni. Nel caso di centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, il gestore è tenuto a iscrivere il proprio centro in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo. ### La cartella sanitaria di rischio del lavoratore: nuove modalità operative Tra le importanti modifiche introdotte dal Decreto Lavoro riguardo alla sorveglianza sanitaria, è fondamentale comprendere come cambierà la gestione della cartella sanitaria a partire dal 5 luglio 2023 e quali le sue implicazioni. La cartella sanitaria è uno strumento utilizzato dal medico competente per raccogliere tutti le dichiarazioni e gli esami svolti nel corso della vita professionale del lavoratore. Tale strumento nella logica del normatore doveva accompagnare la storia professionale e patologica del lavoratore da azienda in azienda. Lo strumento strettamente riservato viene custodito dal Medico competente ed il lavoratore in occasione delle dimissioni ha la facoltà di richiederne una copia che potrà poi consegnare al Medico del lavoro della nuova azienda in cui andrà a lavorare. Purtroppo, tale adempimento è stato quasi sistematicamente disatteso di fatto vanificando l’importanza dello strumento e nella maggior parte dei casi il Medico del lavoro ad ogni assunzione fino al 5 luglio 2023 apriva una nuova cartella sanitaria. Il comma introdotto dal nuovo decreto comporta un nuovo obbligo di richiesta della cartella sanitaria ai fini dell'espressione del giudizio del Medico del lavoro. Questo significa che i medici devono richiedere obbligatoriamente la cartella in sede di visita di assunzione o pre-assuntiva e tale richiesta dovrà essere formalizzata nella cartella stessa. La modalità di passaggio della cartella è stata oggetto di discussioni durante la conversione del decreto in legge ordinaria. Inizialmente, la cartella veniva richiesta al lavoratore dimissionario al datore di lavoro (che di fatto non era obbligato ad averla al massimo la poteva custodire). Con la conversione in legge, la copia della cartella deve essere richiesta dal lavoratore prima della risoluzione del contratto e rilasciata al Medico Competente. Questa modifica sposta la responsabilità dell’adempimento del datore di lavoro al lavoratore. I compiti per le aziende È di fondamentale importanza per tutti i Datori di Lavoro e i responsabili delle risorse umane sensibilizzare i lavoratori dimissionari e neoassunti rispettivamente sulla necessità di recuperare tale fascicolo documentale. Si consiglia pertanto di modificare le procedure aziendali ricordando rispettivamente ai lavoratori: lavoratori neoassunti: Prima della visita medica il lavoratore dovrà contattare il Medico dell’azienda precedente e farsi consegnare copia della cartella sanitaria. Si precisa che l’assenza del documento non compromette l’esecuzione della visita pre-assuntiva ma rappresenta comunque una modalità impropria di gestione delle informazioni che dovrà essere formalizzata dal medico aziendale. Indipendentemente dall’aspetto formale è nell’interesse del Datore di lavoro che tale strumento sia ben gestito al fine di poter esprimere con maggiori informazioni il giudizio di idoneità alla mansione. Tale aspetto assume particolare rilievo per i lavoratori con contratti atipici (stagionali, interinali, a termine). Lavoratori dimissionari: devono richiedere al medico aziendale all’atto delle dimissioni   copia della cartella sanitaria ricordando che tale documento è strettamente personale e come tale la richiesta e la sua gestione non può che essere gestita nel rispetto della normativa sulla privacy dal lavoratore. L’azienda pertanto non è obbligata a recuperare il documento, al massimo può essere garante di una sua custodia in forma sigillata previo benestare scritto del lavoratore. La modifica normativa non disciplina le modalità di consegna della cartella che pertanto potranno avvenire in tutti i modi sia cartacea che digitale purché nel rispetto della privacy. Si precisa che, qualora il lavoratore mandi altro soggetto a ritirare la cartella sanitaria dal medico, esso dovrà essere munito di delega scritta e suo documento di riconoscimento. Collaborare con professionisti del settore e aziende specializzate può semplificare il processo e garantire il rispetto delle leggi vigenti. L'obiettivo finale è quello di creare un ambiente di lavoro sicuro e conformità con le leggi, garantendo così il benessere dei dipendenti e la sostenibilità dell'azienda nel lungo termine. In conclusione, la gestione della cartella sanitaria è diventata un aspetto cruciale nel contesto della sorveglianza sanitaria. È fondamentale comprendere i nuovi obblighi imposti dalla legge e garantire che la cartella sia disponibile per le valutazioni mediche. La collaborazione tra lavoratori, datori di lavoro e professionisti della medicina del lavoro è essenziale per assicurare il rispetto di tali normative e per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Purtroppo una riforma a metà in quanto le modalità di gestione appaiono oggetto di possibili manomissioni del lavoratore qualora tali informazioni possano essere critiche o derimenti ai fini di esprimere un giudizio positivo alla mansione nel nuovo posto di lavoro. Ma di questo ne parleremo in un prossimo articolo. ### Gestione radon nelle Aziende in Lombardia In Lombardia cono state svolte nel corso degli anni diverse campagne di misura del radon su scala regionale, in collaborazione tra ARPA Lombardia, Direzione Generale Welfare e Aziende per la Tutela della Salute (ATS). Le campagne condotte fino ad oggi hanno coinvolto circa 3900 punti di misura in 551 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), in locali al piano terra. Ulteriori dati sono disponibili per ambienti situati a piani differenti. La concentrazione media annuale misurata varia da 8 a 1793 Bq/m3. La distribuzione dei dati è caratterizzata da una media aritmetica pari a 137 Bq/m3 e da una media geometrica pari a 89 Bq/m3. L'8,1 % dei locali misurati presenta valori di concentrazione media annua di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 e il 3,6% superiori a 300 Bq/m3. In generale i risultati delle campagne di misura hanno mostrato come nell’area di pianura, dove il substrato alluvionale, poco permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di radon sia poco rilevante; nelle aree montane e pedemontane in provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, le concentrazioni sono risultate invece decisamente più elevate. Le analisi statistiche sulle misure effettuate in Lombardia hanno inoltre mostrato che la concentrazione di radon indoor, oltre che alla zona geografica e quindi alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente correlata alle caratteristiche costruttive, ai materiali utilizzati, alle modalità di aerazione e ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. Cos'è il radon? Il radon è un gas nobile radioattivo, inodore ed incolore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio. Il radon è presente in diverse quantità nell'aria interna di tutti gli edifici e proviene principalmente dal suolo e, in misura minore, dai materiali di costruzione dell’edificio (specialmente in caso di pareti molto spesse). A causa delle sue caratteristiche chimiche, il radon può diffondere dal luogo in cui si forma e raggiungere lo spazio esterno: all’aperto si disperde e si diluisce mentre in ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti. Come si forma il radon? La concentrazione di radon in un edificio varia non solo in base al terreno su cui sorge e ai materiali da costruzione utilizzati, ma anche in base a caratteristiche strutturali come, ad esempio, la ventilazione naturale (porte e finestre) o forzata, il tipo di collegamento tra edificio e suolo, l’efficientamento energetico. Il radon indoor proviene principalmente dal terreno e, in misura minore, dai materiali da costruzione. A causa della differenza di temperatura tra interno di un edificio ed esterno, l'interno è generalmente in depressione rispetto all’esterno e il radon diffonde verso l’interno dell’edificio stesso, secondo un fenomeno noto come effetto camino. Le principali vie di ingresso del radon negli edifici sono: fessure nei pavimenti; giunzioni del pavimento e della parete; passaggi degli impianti termici, idraulici, elettrici e del gas. Inoltre, le concentrazioni di radon indoor sono caratterizzate da significative variazioni giornaliere e stagionali. Le prime ore del mattino sono normalmente caratterizzate da concentrazioni di radon indoor più elevate, a causa del mancato ricambio di aria e della differenza di temperatura tra interno ed esterno. Allo stesso modo, in inverno si registrano normalmente concentrazioni di radon più alte rispetto a quelle misurate nel periodo estivo. Per tenere conto di queste variazioni, le misure di concentrazione di radon hanno solitamente la durata di un anno solare. Effetti all'esposizione L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso l’International Agency for Research on Cancer (IARC), ha classificato il radon come appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l'essere umano. Infatti, diversi studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione tra l'esposizione continua al radon e il rischio di sviluppare un tumore polmonare. L'entità del rischio cresce all'aumentare della concentrazione a cui si è esposti e all'aumentare della durata dell’esposizione. Il rischio esiste anche per esposizioni prolungate a concentrazioni di radon medio-basse, come quelle che si possono trovare comunemente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. È stato stimato un aumento lineare del rischio di sviluppare il tumore ai polmoni pari a circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon (vedi figura riportata). AI fine di ridurre il numero di casi di tumore ai polmoni è quindi necessario intervenire abbassando le concentrazioni di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro anche tramite l’attuazione di interventi di risanamento degli edifici. Ciò permetterebbe di ottenere risultati significativi in tema di salute pubblica. Ulteriori informazioni sul radon e sugli effetti sanitari associati alla sua esposizione sono disponibili alle pagine tematiche dell'Istituto Superiore di Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Aree prioritarie a rischio radon in Lombardia La Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101. Il risultato è illustrato nella mappa nella quale sono presentati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria ex D. Lgs. 101/2020 s.m.i.. Nel rispetto di quanto richiesto dal D.lgs. 101/2020 si è provveduto ad una prima identificazione dei comuni in cui le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più elevate, secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso (sono identificati in area prioritaria i comuni in cui la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 è superiore al 15%, dove la percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra). In questi comuni i datori di lavoro che eserciscono la propria attività in ambienti al piano seminterrato o al piano terra saranno tenuti ad effettuare misure della concentrazione media annua di radon e ad applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risulteranno > 300 Bq/m3. Le aree individuate come “prioritarie” non sono le uniche in cui il problema esiste bensì quelle in cui si è ritenuto di dare una priorità agli interventi di sensibilizzazione che devono essere estesi a tutta la regione. Valutazione del Rischio azienda La valutazione del rischio RADON interno all’azienda può essere effettuata attraverso l’utilizzo di rivelatori passivi, cosiddetti dosimetri, in grado di rilevare le concentrazioni di gas radon all’interno dei diversi ambienti aziendali attenzionati nel rispetto delle indicazioni. Questi dosimetri consentono di ottenere dati accurati ed affidabili per identificare eventuali criticità diventando così da supporto per stabilire ed adottare le opportune misure correttive necessarie. Una corretta valutazione consente all’azienda di individuare le aree più esposte e di adottare soluzioni mirate. Ad esempio, è possibile implementare sistemi di ventilazione adeguati, aumentando il ricambio dell’aria oppure ridurre il riciclo dell’aria e verificare il corretto posizionamento delle bocchette di entrata. Sigillare crepe o fessure presenti sui pavimenti e/o presenti sulle pareti. Isolamento di una parete qualora il materiale da costruzione sia radon-emittore. La valutazione del rischio RADON in azienda rappresenta strumento per identificare le situazioni nelle quali è necessario prevedere delle misure di prevenzione e protezione. DECRETO 101/2020 LEGGE REGIONALE 3/2022 DIRETTIVA 2013/59/euratom DECRETO 12678 del 21/12/2011 Queste consentono di definire le misure di prevenzione da adottare in funzione delle condizioni rilevate, inoltre consentono di ridurre il rischio di effetti negativi sulla salute dei dipendenti, migliorare il benessere generale sul posto di lavoro e di garantire anche la produttività lavorativa. Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e per pianificare una valutazione del radon nella vostra azienda. Saremo lieti di discutere dei dettagli specifici delle vostre esigenze e di proporvi soluzioni su misura. ### Parità di genere: la lotta per un'eguaglianza effettiva nel mondo del lavoro L'obiettivo di costruire una società egualitaria, in cui il genere non sia rilevante, è ancora un percorso da compiere. Le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro non solo violano i diritti fondamentali, ma hanno anche conseguenze economiche e sociali significative. La parità di genere è essenziale per promuovere il lavoro dignitoso e offrire a tutti la libertà di scelta. Tuttavia, persistono divari tra uomini e donne, specialmente nel tempo dedicato alla famiglia e alla cura, che richiedono un maggiore supporto e un cambiamento culturale. Parità di genere nel mondo del lavoro: sfide e opportunità Le analisi e i dati recenti mettono in evidenza la persistenza delle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro. In Europa, la disparità di genere nel tempo dedicato alla famiglia e alla cura è ancora significativa, sebbene si stiano facendo progressi parziali nei paesi del Nord. È necessario creare più opportunità di scelta per uomini e donne senza imporre un modello standardizzato. Divari di genere nel mondo del lavoro: un'analisi approfondita Due rapporti recenti, uno sulla parità di genere in Europa e l'altro sugli stereotipi di genere e i ruoli, dimostrano la persistente disparità tra uomini e donne nelle società moderne. Le opportunità non dovrebbero dipendere dal genere, ma dal talento e dalle capacità individuali. La questione della parità di genere non riguarda solo i diritti umani, ma anche la piena partecipazione delle persone al benessere economico e sociale di un paese Parità di genere e conciliazione famiglia-lavoro Spesso si pensa alla discriminazione di genere nel contesto della penalizzazione delle donne, in particolare delle madri, nel loro percorso di carriera e nell'aspetto salariale. Tuttavia, negli ultimi anni, si è riconosciuto che anche i padri possono essere penalizzati da un sistema che promuove l'immagine dell'uomo-lavoratore come unico responsabile del benessere familiare. Ciò limita il tempo che i padri possono dedicare alla famiglia e alla cura dei figli. Disuguaglianze di genere nella conciliazione famiglia-lavoro in Europa I dati di Eurofound mostrano una differenza significativa tra il tempo che le donne e gli uomini dedicano al lavoro domestico e alla cura dei figli in Europa. Le donne dedicano in media 22 ore settimanali a queste attività, rispetto alle sole 10 ore degli uomini. Le differenze tra i paesi europei sono evidenti, con una maggiore parità di genere nei paesi del Nord e minor parità nei paesi del Sud. Sistemi di welfare e divisione dei ruoli di genere Le differenze nella divisione dei ruoli di genere riflettono i diversi sistemi di welfare e le politiche di conciliazione famiglia-lavoro. Nei paesi in cui persiste una maggiore disuguaglianza di genere, le politiche si basano spesso sul modello tradizionale dell'uomo-lavoratore, con scarsa attenzione ai servizi di assistenza all'infanzia e ai congedi per i padri. Al contrario, i paesi con un modello dual-earner (entrambi i genitori lavorano) offrono politiche che supportano la parità di genere, come congedi di maternità e servizi per l'infanzia accessibili. Il modello "Dual Earner/Dual Carer" come soluzione L'Unione Europea ha promosso il modello "Dual Earner/Dual Carer", che prevede un coinvolgimento equo di entrambi i genitori nel lavoro retribuito e nella cura dei figli. Nei paesi in cui questo modello è ampiamente adottato, le politiche di welfare supportano i congedi parentali retribuiti, i contratti part-time e i servizi per l'infanzia. Questo modello incoraggia anche il coinvolgimento attivo dei padri nella cura dei figli, favorendo un cambiamento culturale verso una maggiore parità di genere. Le limitazioni e le scelte individuali nella conciliazione famiglia-lavoro È importante considerare che il modello "Dual Earner/Dual Carer" parte dal presupposto che entrambi i genitori desiderino lavorare e dedicare la stessa quantità di tempo alla famiglia. Tuttavia, le preferenze individuali possono variare e le coppie possono avere esigenze diverse nel bilanciare lavoro e famiglia. Pertanto, è necessario offrire modelli flessibili che rispettino le scelte individuali e consentano agli uomini e alle donne di decidere come investire il proprio tempo ed energie tra lavoro e famiglia. Verso una parità di genere effettiva La lotta per la parità di genere nel mondo del lavoro richiede politiche e cambiamenti culturali che promuovano la libertà di scelta e l'eguale partecipazione di uomini e donne. Sostenere la conciliazione famiglia-lavoro e superare gli stereotipi di genere sono passi fondamentali per costruire una società più equa. L'obiettivo finale è garantire a tutte le coppie la possibilità di adattare i propri ruoli in base alle loro preferenze e necessità, creando un ambiente in cui uomini e donne abbiano le stesse opportunità di realizzare se stessi professionalmente e personalmente. Per maggiori informazioni su come promuovere l'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, contattaci. ### Elenco obblighi ambientali del secondo semestre 2023 Siamo ormai arrivati a metà anno, quindi il Settore Ambiente/Rifiuti del Gruppo Remark ricorda i principali adempimenti obbligatori e le rispettive scadenze del Secondo Semestre 2023 da rispettare per essere in regola con le vigenti normative ambientali: 8 Luglio: MUD 2023 15 Luglio: Dichiarazione semestrale POLIECO (produttori e importatori) 20 di ogni mese: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (in base alla fascia di appartenenza) 28 Agosto: termine verifica ed eventuale presentazione domanda di AUA per Emissioni da sostanze classificate ai sensi del D.Lgs 102/2020 – ATTIVITA’ IN DEROGA ex Art. 272 D.Lgs 152/06 30 Settembre: Dichiarazione CONAI con Procedura semplificata per fasce di fatturato 30 Settembre: Versamento Tariffa annuale produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 16 Ottobre: Termine periodo transitorio per Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali (nomina RT con nuovi requisiti) 30 Novembre: Versamento Diritto di Segreteria annuale Banca Dati F-gas 5 Dicembre: Diagnosi Energetica per grandi imprese e imprese energivore (con invio ad ENEA tramite portale) Per sapere se anche la tua Azienda è soggetta agli adempimenti sopra riportati e per ricevere utili approfondimenti, richieste di assistenza oppure ancora per verificare le altre scadenze ambientali della tua attività. Buon lavoro dal Gruppo Remark! ### Gestione delle ondate di calore in azienda: l'importanza della valutazione del microclima In seguito alle recenti indicazioni emesse dalla Regione Lombardiaper affrontare le possibili ondate di calore previste nell'estate 2023, molte aziende si trovano a fare i conti con l'importante compito di proteggere i propri dipendenti e le proprie dipendenti dai rischi connessi al caldo estremo. In questo contesto elemento cruciale è la valutazione accurata del microclima. Fortunatamente, molte aziende hanno a disposizione strumenti e risorse per valutare le condizioni ambientali e adottare le misure preventive adeguate. La possibilità di monitorare parametri ambientali, come temperatura, umidità e velocità dell'aria, permette di attuare provvedimenti per garantire un ambiente di lavoro sicuro e confortevole per tutti. Le temperature elevate richiedono una particolare attenzione alle misure preventive per i lavoratori e le lavoratrici che possono essere maggiormente esposti agli effetti del caldo a causa delle loro attività lavorative. Settori come l'edilizia, la cantieristica stradale, l'agricoltura, il soccorso, l'emergenza sono caratterizzati da un'intensa attività fisica e pertanto condizioni critiche. Le condizioni esterne possono esporre le persone a temperature e umidità elevate o al sole diretto e aumentare il rischio  di stress termico legato al caldo con conseguenza anche molto gravi (il colpo di calore è mortale tra il 15 e il 25% dei casi). In tutti settori lavorativi ed anche nelle attività personali è consigliato un regime di attenzione in questa stagione. Prevenzione e protezione per i lavoratori e le lavoratrici in ambienti esterni Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori durante le ondate di calore, è fondamentale adottare strategie di prevenzione e protezione. Ecco alcune linee guida da seguire: Designazione di un responsabile: è importante individuare una persona responsabile, presente sul luogo di lavoro, che sia incaricata di attuare specifiche misure di tutela in caso di condizioni di stress termico. Il Preposto è il ruolo indicato per questo incarico.  Riorganizzazione delle attività lavorative: è consigliabile pianificare le attività da svolgere all'aperto più intense fisicamente durante i momenti più freschi della giornata e non urgenti in giornate con condizioni climatiche più favorevoli. È inoltre importante alternare i turni tra i lavoratori per ridurre l'esposizione individuale al caldo e al sole diretto. In situazioni estreme, il Preposto potrebbe dover interrompere temporaneamente il lavoro. Aree ombreggiate per le pause: è importante rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per consentire ai lavoratori di fare pause. È consigliabile pianificare pause brevi ma frequenti in luoghi ombreggiati, in quanto la mancanza di pause può rallentare il ritmo di lavoro e aumentare il rischio di errori. Comunicazione efficace: è consigliabile utilizzare segnali acustici, messaggi audio o altri mezzi di comunicazione per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per idratarsi e rinfrescarsi. Acclimatazione dei lavoratori: Favorire l'acclimatazione dei lavoratori è essenziale per consentire loro di tollerare meglio le alte temperature. È consigliabile aumentare gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore, fornendo frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra. È importante tenere presente che l'acclimatazione dura solo alcuni giorni se l'attività lavorativa viene interrotta. Sistema Compagno: è importante incoraggiare i colleghi e le colleghe a segnalare ogni cado di segni o sintomi da colpo di calore in un lavoratore o una lavoratrice e chiamare il soccorso. Evitare, se possibile, lavori isolati e mettere a disposizione un mezzo di comunicazione per richiedere rapidamente assistenza. Pianificazione e risposta alle emergenze: Prima dell'esposizione al caldo, è importante sviluppare un piano di sorveglianza e risposta alle emergenze in collaborazione con il medico competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Informazione e formazione: è indispensabile sensibilizzare i dipendenti sull'importanza di prendere precauzioni personali durante le ondate di calore. Queste precauzioni includonol'utilizzo di abbigliamento leggero e trasparente, l'applicazione di creme solari protettive, l'utilizzo di cappelli a falda larga e di occhiali da sole, un corretto regime alimentare.   Prevenzione e protezione per i lavoratori e le lavoratrici in ambiente indoor Le temperature elevate in ambienti indoor sono estremamente critiche per quelle attività lavorative che si svolgono in prossimità di forti sorgenti radianti (fonderie, forni, autoclavi, generatori di vapore) come lavanderie industriali, operatori del settore alimentare, servizi di pulizia e sanificazione, carpenterie ecc.). In tali contesti, sono da attivare le seguenti misure di prevenzione, in funzione della Valutazione dei Rischi: Designazione di un responsabile: Il Preposto di reparto deve verificare il corretto funzionamento degli impianti di condizionamento e verificare che i lavoratori rispettino gli obblighi di idratazione. Riorganizzazione delle attività lavorative: è consigliabile pianificare le attività fisicamente più intense durante i momenti più freschi della giornata (turno mattutino). In situazioni estreme, il Preposto potrebbe dover interrompere temporaneamente il lavoro in funzione della Valutazione del Rischio (valutazione stress termico da caldo metodo PHS). Ambienti di ristoro per le pause: È importante rendere disponibili e accessibili aree di ristoro per il recupero termico secondo i tempi previsti dalla valutazione. È consigliabile pianificare pause brevi ma frequenti. Comunicazione efficace: È consigliabile utilizzare segnali acustici, messaggi audio o altri mezzi di comunicazione per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per idratarsi e rinfrescarsi. In alternativa il Preposto può scaglionare le persone per svolgere le pause. Acclimatazione dei lavoratori: Favorire l'acclimatazione dei lavoratori è essenziale per consentire loro di tollerare meglio le alte temperature. Ove possibile, è fondamentale evitare gli sbalzi termici. Sistema compagno: è importante incoraggiare i colleghi a segnalare ogni caso di segni o sintomi da colpo di calore in un lavoratore e chiamare il soccorso. In condizioni di microclima severo-caldo sono vietati i lavori in ambienti isolati in solitario o, in alternativa, occorre mettere a disposizione un mezzo di comunicazione per richiedere rapidamente assistenza. Pianificazione e risposta alle emergenze: Integrare nel piano di emergenza la misura di prevenzione in caso di crampi da calore, esaurimento da calore e il colpo di calore. Idratazione: In base alla Valutazione del Rischio, prevedere l’istallazione di distributori di acqua e sali minerali. Tale obbligo dovrà essere segnalato mediante specifico cartello informativo. Informazione e formazione: è indispensabile sensibilizzare i lavoratori sull'importanza di prendere precauzioni personali durante le ondate di calore, anche in collaborazione con il medico competente. Queste precauzioni includono le modalità di idratazione, l’utilizzo di indumenti aziendali specifici per il periodo estivo. Anche negli uffici, è fondamentale ricordare ai datori di lavoro l'importanza della prevenzione per ridurre il rischio di diversi possibili danni alla salute causati da eccessiva esposizione alle alte temperature. Un discomfort termico da caldo influisce negativamente sulla capacità di concentrazione e di reazione degli imprevisti, aumentando anche il rischio di incidenti. Valutazione del microclima in azienda La valutazione del microclima interno all’azienda può essere effettuata attraverso l'utilizzo di sensori oe strumenti specifici, in grado di rilevare in tempo reale i parametri climatici all'interno dei diversi ambienti aziendali. Questi strumenti consentono di ottenere dati accurati e affidabili per, che possono essere utilizzati per  identificare eventuali criticità e diventano un supporto per stabilire adottare le opportune misure correttive necessarie. Una corretta valutazione del microclima consente all'azienda di individuare le aree più esposte al caldo e di adottare soluzioni mirate. Ad esempio, è possibile implementare sistemi di ventilazione adeguati, posizionare ombrelloni o tende per proteggere le aree esterne dal sole diretto, fornire acqua potabile in quantità sufficiente per mantenere idratati i dipendenti, adeguare il vestiario fornito lavoratori per le alte temperature, e promuovere la rotazione dei compiti per ridurre l'esposizione prolungata al calore. Le valutazioni del microclima da stress termico caldo rappresentano un elemento chiave nella gestione delle ondate di calore. UNI 7730 – tutti gli ambienti moderati  HUMIDEX – severo caldo in esterno  ISO 7243 – indice WBGT  ISO 7933 – metodo indice PHS    Queste consentono di definire le misure di prevenzione da adottare in funzione delle condizioni climatiche e lavorative, inoltre consentono di ridurre il rischio di effetti negativi sulla salute dei dipendenti, migliorare il benessere generale sul posto di lavoro e di garantire anche la produttività lavorativa. Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e per pianificare una valutazione del microclima nella vostra azienda. Saremo lieti di discutere dei dettagli specifici delle vostre esigenze e di proporvi soluzioni su misura.   ### Rifiuti urbani e TARI: 30 GIUGNO termine invio comunicazione al Comune Entro il 30 giugno le aziende che intendono affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati devono comunicare la loro scelta al Comune o al gestore del servizio pubblico; tale scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2024.     Chi è coinvolto? La comunicazione deve essere inviata da tutte le aziende che intendono gestire privatamente i propri rifiuti urbani, avviandoli a recupero tramite operatori autorizzati. Ricordiamo che il D.lgs. 116/20 ha rivoluzionato le definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali a partire dal 1 gennaio 2021, con numerose implicazioni e conseguenze: qui le prime novità e qui i chiarimenti del Ministero. Casi possibili: L’azienda decide di conferire TUTTI i rifiuti urbani prodotti ad OPERATORI PRIVATI: l’azienda potrà richiedere l'ESENZIONE totale della QUOTA VARIABILE TARI; continuerà a pagare invece la Quota Fissa, ma l’esenzione totale della Quota Variabile spesso comporta una notevole diminuzione dell’importo della TARI. Ricordiamo che la fuoriuscita totale dal servizio pubblico di raccolta rifiuti comporta la rimozione di tutti i cassonetti forniti dal Comune/Ente e l’obbligo di gestione di tutti i rifiuti prodotti (anche la frazione organico e indifferenziata) con operatori privati (ossia a pagamento); L’azienda decide di conferire SOLO UNA PARTE dei rifiuti urbani prodotti ad OPERATORI PRIVATI e la RESTANTE PARTE al SERVIZIO PUBBLICO: l’azienda potrà richiedere una RIDUZIONE percentuale della QUOTA VARIABILE TARI: continuerà quindi a pagare la Quota Fissa, che rimarrà invariata, e otterrà una diminuzione della sola componente della Quota Variabile. Così facendo l’azienda potrà continuare a utilizzare il servizio di pubblica raccolta per una parte di rifiuti (es. frazione organico, indifferenziata), mentre i rifiuti gestiti privatamente non potranno più essere ritirati dal Comune/Ente, ma dovranno essere avviati a recupero SOLO tramite di operatori privati (ossia a pagamento); L’azienda decide di conferire TUTTI i rifiuti urbani prodotti al gestore del SERVIZIO PUBBLICO di raccolta (esempio azienda municipalizzata): in questo caso l’azienda non avrà diritto a NESSUNA riduzione della TARI e non è necessario inviare alcuna comunicazione al Comune o al gestore del servizio pubblico. Quanto durerà la scelta fatta? La scelta avrà validità per 2 anni, a condizione che l’azienda possa dimostrare l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti urbani mediante apposita documentazione. Se non si dichiara nulla? La mancata comunicazione non comporta sanzioni ma potrebbe precludere la possibilità di ottenere l’esclusione o la riduzione della QUOTA VARIABILE TARI se l’azienda decidesse in seguito di richiedere delle riduzioni per recupero di rifiuti urbani con operatori privati. Vuoi verificare la posizione TARI della tua azienda ma non sai come fare? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale. ### Novità testo unico sulla sicurezza del lavoro 2023: nuove misure su sorveglianza sanitaria, vigilanza e formazione Il Decreto Lavoro (D.lgs 48 /2023 recentemente introdotto ed in attesa di conversione in legge) ha suscitato varie reazioni contrastanti all'interno del panorama lavorativo. Mentre alcuni speravano che rispondesse alle questioni salienti che erano state lasciate senza risposte per un intero anno, si è rivelato, secondo molti, un insieme di misure marginali, e scoordinate. Tra le modifiche introdotte, quelle  più significative riguardano la Sorveglianza Sanitaria. Il decreto introduce la possibilità di implementare questa importante misura di prevenzione per la salute non più solo in caso di condizioni di lavoro strettamente normate ( es. rumore oltre 80 dB ) ma in funzione del processo di Valutazione dei Rischi (DVR). La misura è volta a rafforzare il contributo del Medico Competente nella valutazione del rischio . Tale strumento appare molto importante e consente di gestire, una necessità emersa durante la pandemia da COVID. Pertanto la sorveglianza sanitaria può essere attivata indipendentemente da oggettivi fattori di rischio che fino ad oggi erano esclusi. Ad titolo di esempio, possiamo citare tra i rischi non normati i casi in cui vi siano rischi legati a elevato stress Lavoro Correlato , lavori elettrici , lavori all’estero in condizioni di rischio per la salute (travel risk) , posture erette prolungate , etc… Il decreto impone nuovi adempimenti ai medici del lavoro nella consegna delle cartelle sanitarie ai lavoratori che si licenziano o che vengono licenziati. Sebbene questo aspetto possa essere considerato auspicabile, in passato veniva spesso disatteso. Pertanto, ora si crea un obbligo burocratico che richiede una maggiore attenzione nella anamnesi storica e lavorativa riportata nelle cartelle sanitarie. Un'altra modifica importante riguarda la nomina del medico competente sostituto. Questo provvedimento mira a garantire che la continuità della sorveglianza sanitaria in situazioni di indisponibilità del medico competente principale. Inoltre, il decreto prevede un nuovo adempimento in capo al Datore di lavoro : Controllo dei requisiti dei docenti e delle aziende che svolgono formazione al fine di verificare la veridicità degli attestati di formazione. Questa misura è finalizzata a garantire che le aziende che offrono corsi di formazione rispettino i requisiti e che gli attestati rilasciati siano affidabili e conformi alle norme vigenti. La misura è finalizzata a contrastare l’enorme mole di si attestati prodotti da sedicienti professionisti o formatori aziendali di dubbia efficacia. Infine , per i noleggiatori si è reso obbligatorio la verifica dei requisiti formativi previsti. IN particolare i noleggiatori dovranno richiedere un'autocertificazione per accertare che chi noleggia abbia il patentino, anche se alcuni ritengono che sarebbe stato più semplice ed immediato richiedere direttamente l’ attestato abilitativo specifico ( in analogia alla patente di guida).. Anche i Datori di Lavoro dovranno essere in possesso di patentino abilitativo se vorranno utilizzare le attrezzature pericolose già normate ( es. PLE, carrelli elevatori, etc…). In conclusione, sebbene il Decreto Lavoro abbia introdotto alcune modifiche rilevanti per la Sorveglianza Sanitaria e la verifica degli attestati di formazione, molte delle misure adottate sono state considerate marginali e deludenti. Tra le principali critiche mosse al decreto, spicca il fatto che non affronti in modo adeguato temi di fondamentale importanza come la verifica dell'efficacia formativa nei corsi per i lavoratori e la definizione della formazione per preposti e dei DdL introdotti dalla legge 215/2021 , lasciando tali adempimenti in un imbarazzante “impasse” normativa. Aspettiamoci pertanto un nuovo provvedimento volto ad affrontare le questioni ancora irrisolte. ### RENTRI: in vigore il decreto sulla tracciabilità dei rifiuti, operativo dal 15/12/2024 Con il DM 4 aprile 2023, n. 59, a partire dal 15/06/2023, entra ufficialmente in vigore il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2024 e prevederà partenze scaglionate per i diversi soggetti obbligati. La norma definisce: I modelli e i formati del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione; I soggetti obbligati, le tempistiche, le modalità e i costi di iscrizione; Le modalità di condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA); Le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; Restano da definire, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento.   Soggetti Obbligati I soggetti obbligati ad aderire al RENTRI sono: i produttori di rifiuti pericolosi alcune categorie di produttori di rifiuti NON pericolosi, con più di 10 dipendenti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti i trasportatori professionali di rifiuti i commercianti e gli intermediari i consorzi   Tempistiche Le tempistiche di iscrizione variano a seconda delle dimensioni delle aziende e fanno riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento: 1. Per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: A partire dal diciottesimo mese (dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (febbraio 2025); 2. Per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti: A partire dal ventiquattresimo mese (giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi (agosto 2025); 3. Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi:  A partire dal trentesimo mese (dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (febbraio 2026). Tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al RENTRI potranno continuare a gestire la tracciabilità dei rifiuti tramite i formati cartacei, utilizzando i NUOVI MODELLI di registro di carico e scarico e di formulario applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/06 (modelli attualmente in vigore). Tariffe Anche le tariffe per le iscrizioni varieranno a seconda della grandezza delle imprese. Il contributo annuale per il primo anno varierà da 100 € (categoria 1) a 50 € (categoria 2) e 15 € (categoria 3). Per gli anni successivi al primo, il contributo diventerà, rispettivamente, di 60 €, 30 € e 10 €.   Vuoi avere maggiori informazioni sull'argomento e l'assistenza di un consulente fidato che ti accompagni in questo cambiamento? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti dalla normativa. ### Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: Albo Nazionale Gestori Ambientali - Fine del regime transitorio al 16 ottobre 2023 e corso di formazione per nuovi Responsabili Tecnici Desideriamo informarti che è stata definita la “deadline” entro cui i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria dell’idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale scadenza è fissata al 16 ottobre 2023 Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura professionale esperta nel settore dei rifiuti. La formazione di tale figura è normata all’art.13 c.1 del DM 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. Le imprese e gli enti che effettuano attività di trasporto, raccolta e gestione rifiuti sono soggette a requisiti per poter esercitare la propria attività e hanno l’obbligo di essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art.10 c.2 del D.M. 120/2014 tra i requisiti di iscrizione all’Albo c’è quello del possesso del requisito di idoneità tecnica. Con il regolamento dell’Albo Gestori Ambientali, diventato operativo a partire dal 16/10/2017, ai requisiti minimi richiesti per l’abilitazione al ruolo di responsabile tecnico, si aggiunge, come requisito obbligatorio, il superamento della verifica organizzata dall’Albo Gestori. Si tratta di un esame scritto composto da 80 domande a quiz a risposta multipla: 40 relative al modulo obbligatorio e 40 relative al modulo specialistico scelto. Lo scorso 14 febbraio 2023 è stata inviata dall’Albo una comunicazione ai 5.200 RT registrati nella piattaforma invitandoli a sostenere l’esame per tempo. Nei prossimi mesi l’Albo invierà loro analoghe comunicazioni 6 e 2 mesi prima della scadenza prevista. Analoghe comunicazioni verranno inviate alle PEC delle imprese 60 e 30 giorni prima della scadenza come previsto dalla Delibera n.1/2020 Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate i provvedimenti previsti dalla Delibera n. 1/2020 di: LIMITAZIONI: l’impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie di iscrizione; SOSPENSIONE dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla Sanzione di CANCELLAZIONE dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali COSA POSSIAMO FARE PER TE: Grazie alle competenze dei nostri tecnici, Remark è al tuo fianco in ogni situazione: sia che tu voglia nominare un Responsabile Tecnico interno al tuo organico (un dipendente, un collaboratore o lo stesso titolare di Azienda), sia che tu voglia avere un Responsabile Tecnico esterno Remark. Di seguito riportiamo i due casi: Caso 1 - Responsabile tecnico interno: Il Gruppo Remark propone CORSI per aiutare il candidato a superare l’esame di Responsabile Tecnico gestione rifiuti e comprendere la logica dei quiz (domande a risposta multipla) e il metodo di studio corretti. Il corso che proponiamo è suddiviso in moduli di cui uno obbligatorio per tutte le categorie, che rappresenta la preparazione di base in materia ambientale e dell’Albo gestori, e un modulo specialistico per ogni categoria d’iscrizione. In particolare: MODULO OBBLIGATORIO per sostenere sia la verifica iniziale che di aggiornamento – corso da 12 ore; TRASPORTO RIFIUTI URBANI, SPECIALI PERICOLOSI E NON – categorie 1, 4 e 5 – corso da 8 ore; BONIFICA DI SITI CONTAMINATI – categoria 9 - corso da 5 ore;   Durante il corso sono svolte: Analisi dettagliate della nuova normativa per conseguire o mantenere il titolo di RTGR Spiegazioni delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione Test di allineamento (livello di partenza) Simulazioni di quesiti Simulazioni di esame Commento di quesiti (sempre aggiornati all’ultima versione), risposte ufficiali, risposte dei corsisti Caso 2 - Responsabile tecnico esterno Remark Per le categorie 1 – 4 – 5 – 8 – 9 Remark dispone di Responsabili Tecnici già abilitati dall’Albo Gestori Ambientali e ti può quindi offrire un servizio completo che comprende: Nomina del Responsabile Tecnico Pratica di variazione su portale Agest dell’Albo Nazionale Gestori ambientali Servizio di assistenza continuativa da modulare secondo le necessità per consentire al Responsabile Tecnico di svolgere i propri compiti, a seconda della categoria interessata. Ma quali sono i compiti del Responsabile Tecnico? I compiti del Responsabile Tecnico sono divisi in due gruppi: Generali: coordinare l’attività degli addetti dell’impresa; definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze; vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione; verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai quali vengono affidati i rifiuti. Specifici per categoria di appartenenza: per questo capitolo si rimanda alla Deliberazione n. 1 del 23/01/2019 scaricabile dal seguente link Per qualsiasi informazione scrivi a info@grupporemark.it ### INAIL - La nuova circolare per la fornitura di dispositivi di correzione visiva Con la circolare n.11 del 24 marzo 2023, l’INAIL fornisce istruzioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali per la correzione della vista (DSCV) dei dipendenti e delle dipendenti videoterminalisti. La circolare in questione segue la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022, la quale dispone che sia il datore di lavoro a fornire, a proprie spese, i dispositivi speciali di correzione visiva, anche a fronte di disturbi reversibili e temporanei. Sono molte le aziende che si stanno chiedendo se fra questi dispositivi rientrino anche i regolari occhiali da vista, prescritti per correggere difetti visivi propri del lavoratore o della lavoratrice. Vediamo di approfondire l’argomento e di rispondere a questa domanda. Per cominciare vogliamo specificare che per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Partiamo da una doverosa premessa: le persone che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico, per venti ore settimanali, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Ove, a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro la necessità che il lavoratore utilizzi un DSCV durante l’esposizione al videoterminale. Ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il datore di lavoro è tenuto a fornire il DSCV al lavoratore. L’INAIL specifica che i regolari occhiali da vista non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) e nemmeno tra i “Dispositivi Speciali di Correzione Visiva” (DSCV) e che, per questo motivo, non comporteranno una spesa a carico dell’azienda. Hai delle domande o curiosità? Non esitare a contattarci! ### Diisocianati: Formazione obbligatoria dal 24 agosto Dal 24 agosto 2023 l’uso di prodotti contenente una concentrazione di diisocianati superiore allo 0,1% sarà permessa solamente agli operatori che avranno conseguito un’adeguata formazione professionale sull’uso sicuro di queste sostanze. Vediamo insieme cosa sono i diisocianati e che caratteristiche deve avere il corso di formazione obbligatorio. I diisocianati sono una categoria di sostanze chimiche utilizzata in molti settori industriali e presenti in diversi prodotti come sigillanti, vernici, schiume e imballaggi comunemente detti poliuretanici. Una scorretta esposizione a queste sostanze può causare effetti nocivi alla pelle e alle vie respiratorie, per questo motivo sono stati inseriti all’interno del REACH, Regolamento Europeo volto a migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi derivanti da queste sostanze chimiche. I nuovi obblighi di qualifica sono rivolti a tutti gli utilizzatori professionali di queste sostanze, dai lavoratori dipendenti a quelli autonomi, senza dimenticare gli incaricati alla supervisione di queste attività. Formazione anche in e-learning A seconda dell’esposizione e dell’utilizzo dei prodotti, la formazione potrà essere divisa in tre livelli (base, intermedio e avanzato), tenendo conto del fatto che i livelli intermedio e avanzato presuppongono il superamento del corso base. I corsi di formazione potranno essere svolti in azienda oppure in modalità e-learning e saranno condotti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro che abbia conseguito una formazione pertinente agli argomenti trattati.   I corsi in azienda potranno essete personalizzati a seconda delle modalità concordate con l'azienda stessa. Formazione base – 2 ore   Tutti gli usi industriali e professionali Formazione intermedia – 3 ore   Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per produzione di schiuma) Applicazione a spruzzo in cabina ventilata Applicazione con rullo Applicazione con pennello Applicazione per immersione o colata Trattamento meccanico successivo di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi Pulitura e rifiuti Qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea o per inalazione Formazione avanzata – 4 ore   Manipolazione di articoli non completamente reagiti Applicazioni per fonderie Manutenzione e riparazione che richiedono di accedere alle attrezzature Manipolazione all’aperto di formazioni calde o bollenti (sopra i 45° C) Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale e applicazione a spruzzo ad alta tensione Qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea o per inalazione. Reform ha docenti sempre qualificati Per noi la formazione è importante, non si tratta solamente di adempiere agli obblighi di legge ma piuttosto di creare una cultura della sicurezza che aiuti tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici a sentirsi più sicuri e competenti. Per questo motivo Reform si avvale di docenti qualificati secondo la normativa. Sei interessato ai nostri corsi di formazione per l’utilizzo di diisocianati? Clicca sul pulsante per contattarci ### Emissioni in atmosfera da sostanza o miscele "estremamente preoccupanti" 2023 Il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 (disponibile al seguente link) che ha introdotto, al comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate: cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)  di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata  estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.  Per ridurre l’impiego di tali sostanze, il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione, agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone il seguente adeguamento autorizzativo obbligatorio: STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 (cosiddetta “Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera semplificata”   Esenti al 28/08/2020 Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve: presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 Con domanda (nuovo impianto, modifica o rinnovo) presentata dopo il 28/08/2020 Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre: entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 oppure comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH Esistono sanzioni? Relativamente a questi nuovi obblighi di legge, il Decreto stabilisce specifiche tipologie di Sanzioni sia di tipo penale che amministrativo. Violazioni Penali per: mancata presentazione entro il 28/08/2023 della Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA) in caso di utilizzo di sostanze e /o miscele come di cui sopra. Violazioni Amministrative per: mancata Domanda per utilizzo di sostanze riclassificate entro 3 anni Cosa possiamo fare per te È evidente che la conoscenza delle sostanze presenti nello stabilimento sia di fondamentale importanza per condurre una gestione completa, consapevole e conforme alla normativa, evitando quindi spiacevoli sanzioni. La norma in oggetto non si applica a tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, ma solo a quelle dalle quali si generano Emissioni in atmosfera e quindi risulta ancora più importante arrivare ad una conoscenza completa delle dinamiche aziendali e delle realtà produttive. A questo scopo i consulenti del Gruppo Remark sono a tua disposizione per: offrirti un servizio di censimento e gestione delle sostanze e/o miscele e delle relative schede di sicurezza verificare se dal ciclo produttivo vengono generate Emissioni in atmosfera provenienti dalle sostanze citate dalla nuova norma Predisporre la domanda di AUA con invio agli Enti per adempiere agli obblighi del D.Lgs 102/2020.  Gestione delle successive scadenze  Hai bisogno di una consulenza relativa all'impatto ambientale o alla gestione dei rifiuti? Lasciaci un messaggio e ci metteremo subito in contatto con te. ### MUD 2023: Posticipata la scadenza a luglio 2023 Il 10 marzo 2023 è stato pubblicato (con notevole ritardo), il nuovo modello da utilizzare per la presentazione della Dichiarazione MUD2023, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2023. La tardiva pubblicazione del DPCM 03/02/2023 in Gazzetta Ufficiale ha prorogato la scadenza per la presentazione dal 30 aprile 2023 all'8 luglio 2023, 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. Non si segnalano novità significative per la maggior parte dei soggetti obbligati, che ricordiamo essere: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattementi e depurazioni delle acque reflue e da abbattimenti dei fumi; Consorzi e sistemi riconosciuti; Gestori del servizio pubblico di raccolta; La Dichiarazione si articola in sei comunicazioni, da presentare con le consuete modalità (via telematica o tramite PEC in casi particolari). Restano in essere alcune delle importanti novità entrate in vigore lo scorso anno, che riguardano principalmente la nuova definizione di rifiuti urbani: Scheda "Riciclaggio" all'interno della Sezione Anagrafica: deve essere compilata da chi effettua operazioni di preparazione per il riutilizzo o riciglaggio finale sui rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di tali rifiuti, producendo MPS o EOW; Allargamento soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della "Comunicazione Rifiuti Urbani": oltre ai gestori del servizio pubblico di raccolta, dovranno presentare tale comunicazione anche i soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani presso le utwnze non domestiche che hanno scelto di non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs.152/2006. Ricordiamo che la suddetta comunicazione deve essere presentata tramite il portale MUD Comuni (www.mudcomuni.it) pertanto i soggetti che si occupano della raccolta sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali dovranno presentare due comunicazioni distinte, con portali differenti. Restano esonerati dall'obbligo di presentazione: Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile; Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Art. 212, c.8, D.lgs. 152/2006); I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi; Leggi qui il testo del DPCM 03/02/2023 Remark è a disposizione di Enti e Imprese che devono presentare la Dichiarazione. Contattaci per saperne di più!  ### Innovazione e sicurezza: il nuovo Regolamento Macchine è al passo con i tempi Impossibile negarlo, siamo in una fase epocale di cambiamento per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro! Sono state tantissime le modifiche a cui le aziende si sono dovute adattare negli ultimi mesi, prime fra tutte quelle relative al Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e alla Normativa Antincendio, ma l'evoluzione continua. Sull'onda delle grandi novità che stanno coinvolgendo il mondo della sicurezza, il 15 dicembre 2022, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul nuovo Regolamento Macchine, che andrà a rivedere l'attuale Direttiva. Sicuramente ci vorrà tempo prima della pubblicazione del testo definitivo (probabilmente da marzo 2023) e solitamente in questi casi viene stabilito un periodo di assestamento per permettere alle aziende di adattarsi alle novità, ma alcuni aspetti del nuovo Regolamento sembrano essere già abbastanza chiari. Vediamo quindi insieme quali sono i punti principali: Le norme applicate solo in parte: la precedente Direttiva richiedeva di specificare all'interno del fascicolo tecnico tutte le norme tecniche applicate e, di conseguenze, i RESS soddisfatti. Questo però faceva sì che tutte le norme tecniche rispettate solo in parte non venissero citate, cosa che con il nuovo Regolamento non sarà più possibile fare perché la documentazione dovrà specificare tutte le prozioni di norma che vengono applicate. Norme armonizzate: quando le norme armonizzate non sono applicate nella loro totalità o in parte, occorre specificarne il motivo. Inserire all'interno del fascicolo tecnico al descrizione del processo di costruzione della macchina e di come assicurarne la conformità Anche le dichiarazioni di incorporazione devono essere inserite nel fascicolo tecnico Per i macchinari e i relativi prodotti fabbricati in serie, occorre descrivere le misure implementate per garantire la conformità al Regolamento Macchine. Il costruttore deve essere in possesso dei codici logici di programmazione di tutti i software relativi alla sicurezza. Questa è una vera e propria novità dovuta al fatto che in precedenza, i dispositivi di sicurezza erano prettamente fisici. Con l'avanzamento tecnologico, che sta toccando tutti i settori produttivi, è diventato fondamentale tener conto anche della gestione dei software di sicurezza. Altra novità riguarda le macchine guidate da remoto. Dato che anche in questo caso non ci sono ancora normative tecniche specifiche e quindi non si può ancora ricorrere alla presunzione di conformità, occorre descrivere la funzione, le caratteristiche e i limiti della guida da remoto. Infine, nel fascicolo tecnico devono essere inseriti anche i risultati dei test fatti sui componenti inseriti nella macchina Queste sono solamente alcune delle novità su cui stanno lavorando il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE, rimaniamo in attesa del testo definitivo che farà luce su alcuni aspetti ancora controversi del nuovo Regolamento. Per qualsiasi informazione aggiuntiva in merito alla Direttiva Macchine o al nuovo Regolamento Macchine potete contattarci al nostro forum diedicato. ### Norma CEI: un passo avanti per la sicurezza elettrica e l'efficienza energetica Le norme CEI sono documenti che definiscono i requisiti tecnici, le caratteristiche e i metodi di prova per prodotti, impianti e sistemi elettrici. Queste norme hanno lo scopo di garantire la sicurezza, la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi elettrici, nonché di promuovere l'efficienza energetica e la qualità dei servizi elettrici. Spesso queste norme vengono utilizzate come base per le leggi e i regolamenti nazionali quindi seguirle è fondamentale per evitare sanzioni e problemi legali. Recentemente la normativa CEI è stata aggiornata e sono state introdotte alcune importanti modifiche per quanto riguarda la sicurezza elettrica e l’efficienza energetica. Vediamo insieme quali sono le principali novità introdotte dalle norme CEI EN 50522, CEI EN 60204-1/EC e CEI EN 61140, che indubbiamente rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici industriali. CEI EN 50522 La norma in questione sostituisce completamente la CEI EN 50522:2011-07 che comunque rimane applicabile fino al 10 gennaio 2025. La nuova norma specifica i requisiti per la sicurezza degli impianti di automazione industriale, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti. CEI EN 60204-1/EC La norma CEI EN 60204-1/EC riguarda la sicurezza degli impianti di macchine, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici delle macchine. CEI EN 61140 La norma CEI EN 61140 riguarda la sicurezza degli impianti elettrici di bassa tensione, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione. Tutte e tre le norme si concentrano sulla prevenzione dei rischi per la sicurezza degli operatori e sulla protezione dell'ambiente circostante. Inoltre, forniscono una guida per la valutazione dei rischi e per la scelta dei dispositivi di protezione. In generale possiamo dire che tutte e tre le norme rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici industriali. Esse forniscono un quadro chiaro dei requisiti di sicurezza e di efficienza da seguire nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici e consentono un processo di valutazione del rischio più oggettivo. Inoltre, seguire la normativa CEI può aiutare l'azienda a migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi, aumentare la soddisfazione dei clienti e incrementando la competitività sul mercato. Per maggiori informazioni sull’argomento e per valutare relativamente ai rischi legati alla corrente elettrica della tua azienda, contattaci sul nostro sito oppure scrivici all’e-mail info@grupporemark.it ### Primo semestre 2023: Ecco gli obblighi ambientali da non lasciarsi sfuggire Il 2023 è iniziato e con esso riprendono le prime scadenze ambientali. Sappiamo che le scadenze che le PMI devono rispettare sono innumerevoli e che il timore di lasciarsi sfuggire una data importante sia sempre dietro l'angolo,  perciò abbiamo stilato un elenco di tutti gli adempimenti obbligatori da rispettare per essere in regola in questo primo semestre 2023. Vuoi rendere tutto ancora più facile? Non dimenticarti di scaricare il nostro PDF e stampare la tabella completa . Elenco degli obblighi ambientali 15 gennaio - Dichiarazione annuale-semestrale POLIECO 20 gennaio - Dichiarazione annuale-trimestrale-mensile CONAI (dichiarazioni successive in base alla fascia di appartenenza) 31 gennaio  - Dichiarazione annuale scarichi idrici e analisi 31 gennaio (Possibile variazione a seconda del Regolamento Comunale) - Domanda per riduzione TARI 31 marzo - Dichiarazione annuale registro Pile e Accumulatori 31 marzo -  Denuncia pozzi 31 marzo -  Pagamento canone annuale pozzi Emilia Romagna 31 marzo (per il Veneto 28 febbraio) -  Bilancio di Massa/Piano Gestione Solventi 31 marzo (solo per Lombardia) - Caricamento dati di autocontrollo Emissioni in deroga su applicativo AUA-Point 30 aprile (salvo proroghe) - Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) 30 aprile - Pagamento diritti annuali Albo Gestori Ambientali per trasporto e intermediazione rifiuti e Provincia/ARPAE per impianti recupero rifiuti 30 aprile - Dichiarazioni annuale Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 30 aprile -  Report annuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)/Report E-PRTR/ Applicativo Integrale di Autocontrollo (AIDA) 30 aprile - Inserimento dati annuali Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORSO) Lombardia e Veneto 31 maggio - Inserimento dati annuali Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORSO) Emilia Romagna 30 giugno - Comunicazione per riduzione TARI anno successivo Per sapere se anche la tua azienda è soggetta agli adempimenti sopra riportati o per ricevere ulteriori approfondimenti, per richieste di assistenza oppure ancora per verificare le altre scadenze ambientali della tua attività contattaci ### Attività ispettiva INL - Tanti i provvedimenti di sospensione Negli ultimi mesi si è parlato molto di sospensione dell'attività imprenditoriale e non è un segreto che, già da febbraio di quest'anno, sia aumentato notevolemente il numero di ispettori e ispettrici dedicati ai controlli in azienda. Nei primi nove mesi dell'anno le attività di vigilanza svolte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoto sono aumentate esponenzialmente rispetto a quelle svolte lo scorso anno (12.522 svolte dal 1° gennaio al 30 settembre contro le 13.944 del 2021) e i controlli hanno riguardato tutti i settori produttivi, con particolare attenzione nei confronti di tutti quei settori produttivi che comportano rischi di infortunio più elevati. Recentemente l'INL ha reso noti i risultati della sua attività di vigilanza da cui si evince una percentuale molto elavata di irregolarità: 83% sul totale dei controlli. Ben 6.196 i provvedimenti di sospensione emessi dagli Organi di Vigilanza per impiego di personale in nero e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma cosa si intende per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza? Vediamo di elencare tutte le inosservanze che possono portare alla Sospensione: VIOLAZIONI GENERALI: Mancata elaborazione del DVR Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione Mancata formazione ed addestramento Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina dell'RSPP Mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) CADUTA DALL'ALTO: Mancata fornitura di DPI contro la caduta dall'alto Mancanza di protezione verso il vuoto RISCHIO SEPPELLIMENTO: Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. RISCHIO DI ELETTROCUZIONE: Lavoro presso linee elettriche senza disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori Presenza di conduttori nudi in tensione, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori Mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti RISCHIO AMIANTO: Mancata notifica all'Organo di Vigilanza delle possibilità di esposizione ad amianto In oltre 30 anni di attività, Remark si è specializzata nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Può sembrare scontato ma mantenere la calma e sapere esattamente cosa dire in fase di verifica può fare tutta la differenza. Se anche te, come tante aziende nostri clienti, vuoi conoscere la nostra procedura infallibile per affrontare al meglio le attività di vigilanza non esitare a contattarci. Saremo al tuo fianco per aiutarti  in caso di visita ispettiva. ### Caro bollette e microclima In questi ultimi mesi molte aziende stanno valutando come ridurre i costi energetici derivanti dal caro bollette riducendo il riscaldamento di aree aziendali poco utilizzate o con grandi aperture. In questo periodo pertanto molte aziende ci chiedono quale sia la temperatura minima da tenere nei reparti. Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, il Datore è tenuto a garantire per i lavoratori una condizione di comfort tecnico adeguato considerando anche la tipologia di lavoro svolta (Allegato IV D.Lgs 81/08). In tale contesto normativo non è possibile spegnere il riscaldamento dei reparti, ma è possibile mediante studi determinare le condizioni di esercizio che consentono di  minimizzare questa situazione di discomfort. Premesso che il benessere termico è una condizione personale, esistono numerose norme tecniche finalizzate alla determinazione del comfort tecnico per la maggior parte dei lavoratori aziendali; il più utilizzato è l'indice PMV (Predicted Mean Vote) ai sensi della norma UNI EN ISO 7730. Tale indice viene determinato mediante l'utilizzo di stazioni microclimatiche che determinano contemporaneamente la temperatura dell'aria, Temperatura Media Radiante, umidità, correnti d'aria, attività metaboliche svolte e capacità termica del vestiario e ci consente di determinare con un adeguato grado di precisione la percentuale dei lavoratori insoddisfatti ( indice PPD: Predicted Percentage of Dissadisfied). Remark ha implementato simulazioni stagionali sulla base dei dati microclimatici storici forniti da ARPA finalizzati a determinare le temperature minime raggiungibili nei vari reparti aziendali in funzione delle attività svolte dai lavoratori e dal vestiario fornito. In tale valutazione è possibile determinare compensative da adottare per superare le condizioni di maggior "discomfort"che si verranno a creare a causa della riduzione di temperatura nelle aree interessate. In particolare è possibile determinare: La temperatura minima e l'umidità di reparto al fine di garantire un numero adeguato di persone soddisfatte Il vestiario integrativo da fornire e le certificazioni richieste (es. berrette, scarpe imbottite, indumenti aggiuntivi) Utilizzo di sorgenti localizzate radianti, schermi protettivi Riorganizzazione delle aree ristoro Tempi massimi di lavoro e condizioni di recupero In tale contesto è inoltre possibile valutare gli indumenti dei lavoratori che svolgono la propria attività in esterno siano adeguati. Molto spesso le aziende infatti acquistano indumenti costosi ma non certificati per ambienti freschi e freddi. In conclusione tale approccio innovativo consente all'azienda di concentrare con i propri lavoratori (attraverso le relative rappresentanze) delle soluzioni tecniche efficaci e pragmatiche per superare senza inutili formalismi il difficile momento congiunturale dettato degli attuali costi del gas e dell'energia. Per maggiori informazioni sulla nostra valutazione o per una consulenza specifica sull'argomento, non esitare a contattarci ### ADR: dal 01/01/2023 importanti novità su obbligo nomina consulente ADR Con l'ADR (Accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada), l'obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada; la designazione deve essere effettuata entro il 31 DICEMBRE 2022. Fino a tale data la stessa norma prevede un periodo transitorio, entro il quale le imprese potevano godere di specifiche esenzioni dalla nomina del consulente ma non essendo intervenute, ad oggi, modifiche da parte del legislatore, la scadenza del 31/12/2022 viene confermata per tutte le imprese coinvolte.  Allo stato normativo attuale, quindi, anche le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti delle Merci Pericolose, ossia un Consulente ADR, entro il 31 dicembre (termine del periodo di deroga). L'obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto. Anche il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR si qualifica come speditore di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ed ha quindi l'obbligo di nominare un consuente ADR per la propria attività.  L'obbligo del consulente ADR (DGSA) Ad oggi, nella versione 2021 del manuale ADR, al paragrafo 1.8.3.1., si legge: "Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività." È stato previsto un periodo di transizione per l'applicazione dell'estensione di tale obbligo fino al 31 dicembre 2022 (ADR 1.6.1.44.), per cui dal 1° gennaio 2023 ogni spediore sarà obbligato ad avvalersi della consulenza di un DGSA. Chi sono gli speditori? Secondo la definizione dell'ADR per Speditore si indentificano "tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato speditore." Il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR è lo speditore nel momento in cui li avvia a smaltimento, ed ha quindi l'obbligo di nomina del consulente ADR. Si specifica che i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR non sono solo gli speditori, bensì anche "ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, si riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti". Il legale rappresentante di un'azienda che ricade nell'obbligo di nomina del consulente ADR e non adempie a tale obblio è sanzionabile (D.lgs. 35/2010) Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti dalla normativa. Contattaci per ricevere un'offerta dedicata! ### D.M. 3/09/2021 - Valutazione Rischio Incendio: cosa cambia? Come abbiamo già detto in uno dei nostri articoli, il D.M. 3/9/21 insieme al D.M. 1/9/2021 e il D.M. 2/9/2021, ha abrogato l’ormai storico D.M. 10/03/2022 che per anni è stato il punto di riferimento in materia di antincendio.  Il nuovo Decreto, definito Mini-codice, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e classifica i luoghi di lavoro in due tipologie che vanno a modificare la classificazione tradizionale di Alto, Medio e Basso Rischio:  Luoghi di lavoro a rischio incendio basso (strategia antincendio secondo i criteri del Mini-codice)Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso (strategia antincendio secondo i criteri del Codice di Prevenzione Incendi) COME REDIGERE UNA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO?  La valutazione rischio incendio è un’analisi dei rischi effettivi legati all’attività dell’azienda ed è uno strumento utilissimo per individuare le giuste misure di prevenzione e protezione, nonché le loro modalità di attuazione.   Di seguito elenchiamo alcuni elementi che devono sempre essere presenti all’interno della valutazione rischio incendio:  Definizione dei pericoli d’incendio  Descrizione dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui i pericoli sono inseriti Tipologia e quantità di occupanti esposti al rischioIndividuazione dei beni esposti al rischio Valutazione delle conseguenze di un incendio su occupanti, ambienti e beniDefinizione di misure preventive in grado di eliminare oppure ridurre i rischiQUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO? Una delle domande che ci viene chiesta più spesso riguarda l’aggiornamento della valutazione in questione. Come abbiamo detto il D.M. 3/9/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio, sorge quindi spontaneo chiedersi: a partire da ottobre sarà necessario aggiornare tutte le valutazioni?   Possiamo trovare la risposta a questa domanda nell’articolo 4 “Disposizioni transitorie”. L’articolo in questione precisa che all’entrata in vigore del Decreto 3/07/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio in base ai nuovi criteri, almeno che non si verifichino i seguenti casi:   Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che potrebbero incidere sulla salute e la sicurezza dei lavoratori Modifiche relative all'evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione A seguito di infortuni significativi Quando l'esito della sorveglianza sanitaria lo dimostri necessarioPer maggiori informazioni sulle novità relative all’antincendio o per richiedere una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci ### Bando Isi Inail - Si avvicina il click day! Il 16 novembre 2022 si terrà il click day per l’assegnazione dei fondi previsti dal Bando Isi Inail e tutte le aziende che avranno registrato la loro domanda telematica e ricevuto il codice alfanumerico di riconoscimento potranno accedere allo sportello telematico che permetterà loro di richiedere gli incentivi previsti dal Bando. Ma andiamo per step: che cos’è il Bando Isi Inail? Si tratta di una iniziativa proposta ogni anno dall’ente per incentivare le aziende a migliorare le loro condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il bando permette alle imprese di ottenere fondi importanti che dovranno essere impiegati nella realizzazione di progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori. Se anche tu hai un progetto di crescita che riguarda la sicurezza sul lavoro continua a leggere perché potresti ottenere fondi importanti per finanziare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza all’interno della tua azienda. Quali aziende possono partecipare? Tutte le imprese, anche individuali, presenti sul territorio italiano e iscritte alla Camera di Commercio. Sono escluse le aziende che hanno già ricevuto il contributo nel 2017, 2018 e 2019/2020, nonché tutte le imprese sottoposte a condanne di omicidio colposo o lesioni personali colpose per violazione delle norme di igiene o di sicurezza sul lavoro. Quali tipologie di progetto è possibile finanziare? Adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale Riduzione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) Bonifica dell’amianto Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria o in specifici settori di attività Potranno accedere al click day solamente le aziende che hanno ottenuto il codice di riconoscimento alfanumerico. Queste dovranno accedere il giorno prestabilito e presentare la loro domanda. I fondi saranno ripartiti tra le regioni e i contributi assegnati fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello saranno pubblicati gli elenchi provvisori, sostituiti poi da quelli definitivi che confermeranno le aziende che si sono aggiudicate gli incentivi previsti dal Bando. Vuoi avere maggiori informazioni sul bando? Mettiti in contatto con uno dei nostri esperti, risponderemo con piacere ad ogni tua domanda. ### UNI 11871: 2022 - Nuova Norma per gli studi professionali Oggi ci rivolgiamo ai nostri amici Commercialisti ed Avvocati per parlare di una nuova norma europea che potrebbe portare il loro studio ad un altro livello. Ci riferiamo alla nuova UNI 11871:2022, nata con lo scopo di migliorare l’organizzazione degli studi attraverso criteri validi e sperimentati nel tempo. La norma in questione, prima in Italia e in Europa dedicata a questi professionisti, è stata presentata il mese scorso e denominata “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”. La UNI 11871:2022 unisce i principi fondamentali della celebre UNI EN ISO 9001 (relativa ai sistemi di gestione per la qualità) e quelli dell’UNI EN ISO 31000 (dedicata al risk management). La norma non si rivolge solamente agli studi già strutturati ma anche a quelli in fase di avvio e costituisce una grande occasione per migliorare la propria organizzazione interna nelle aree vitali per uno studio come: Comunicazione interna ed esterna Rapporti con la clientela Promozione e sviluppo di talenti Sostenibilità e pari opportunità Sicurezza ad ogni livello In conclusione, possiamo dire che la nuova norma UNI 11871:2022 si pone come punto di riferimento per il miglioramento certificato dell’organizzazione degli studi professionali e, come tutte le certificazioni, porta con sé dei vantaggi interessanti come l’attestazione di qualità rilasciata da enti certificati, l’aumento del valore dello studio di fronte a clienti e potenziali clienti, l’attribuzione di punteggi preferenziali in caso di partecipazione a bandi pubblici e privati e infine, non meno importante, la possibile riduzione dei costi per le coperture assicurative obbligatorie. Per maggiori informazioni sull’UNI 11871 o su altre certificazioni non esitare a contattarci ### Rifiuti urbani e TARI: 30 GIUGNO termine per l'invio della comunicazione al Comune Come previsto dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, entro il 30 giugno le aziende che intendono affidare i propri rifiuti urbani ad operatori privati devono comunicare la loro scelta al Comune o al gestore del servizio pubblico; tale scelta avrà effetto a partire dal 1 gennaio 2023. CHI È COINVOLTO?La comunicazione deve essere inviata da tutte le aziende che intendono gestire privatamente i propri rifiuti urbani, avviandoli a recupero tramite operatori autorizzati. Ricordiamo che il D.l.gs. 116/20 ha rivoluzionato le definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali a partire dal 1 gennaio 2021, con numerose implicazioni e conseguenze: qui le prime novità e qui i chiarimenti del Ministero. CASI POSSIBILI: 1. L’azienda decide di conferire TUTTI i rifiuti urbani prodotti ad OPERATORI PRIVATI: l’azienda potrà richiedere l'ESENZIONE totale della QUOTA VARIABILE TARI; continuerà a pagare invece la Quota Fissa, ma l’esenzione totale della Quota Variabile spesso comporta una notevole diminuzione dell’importo della TARI. Ricordiamo che la fuoriuscita totale dal servizio pubblico di raccolta rifiuti comporta la rimozione di tutti i cassonetti forniti dal Comune/Ente e l’obbligo di gestione di tutti i rifiuti prodotti (anche la frazione organico e indifferenziata) con operatori privati (ossia a pagamento); 2. L’azienda decide di conferire SOLO UNA PARTE dei rifiuti urbani prodotti ad OPERATORI PRIVATI e la RESTANTE PARTE al SERVIZIO PUBBLICO: l’azienda potrà richiedere una RIDUZIONE percentuale della QUOTA VARIABILE TARI: continuerà quindi a pagare la Quota Fissa, che rimarrà invariata, e otterrà una diminuzione della sola componente della Quota Variabile. Così facendo l’azienda potrà continuare a utilizzare il servizio di pubblica raccolta per una parte di rifiuti (es. frazione organico, indifferenziata), mentre i rifiuti gestiti privatamente non potranno più essere ritirati dal Comune/Ente, ma dovranno essere avviati a recupero SOLO tramite di operatori privati (ossia a pagamento); 3. L’azienda decide di conferire TUTTI i rifiuti urbani prodotti al gestore del SERVIZIO PUBBLICO di raccolta (esempio azienda municipalizzata): in questo caso l’azienda non avrà diritto a NESSUNA riduzione della TARI e non è necessario inviare alcuna comunicazione al Comune o al gestore del servizio pubblico. QUANTO DURA LA SCELTA FATTA? La scelta avrà validità per 5 anni, a condizione che l’azienda possa dimostrare l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti urbani mediante apposita documentazione. E SE NON SI DICHIARA NULLA? La mancata comunicazione non comporta sanzioni ma potrebbe precludere la possibilità di ottenere l’esclusione o la riduzione della QUOTA VARIABILE TARI se l’azienda decidesse in seguito di richiedere delle riduzioni per recupero di rifiuti urbani con operatori privati.  Vuoi verificare la posizione TARI della tua azienda ma non sai come fare? Remark è al tuo fianco per supportarti negli adempimenti previsti in materia di tutela ambientale. Contattaci! Se invece vuoi conoscere tutte le novità apportate dal D.lgs. 116/2020? Iscriviti ai nostri EASY MASTER. Clicca QUI per maggiori dettagli. ### EMISSIONI IN ATMOSFERA da Sostanze o Miscele PERICOLOSE definite “estremamente preoccupanti”: Trasmissione relazione per valutazione della sostituzione PRIMA SCADENZA: 28 AGOSTO 2021 Gentile Cliente, desideriamo informarti che il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 (disponibile al seguente link) che ha introdotto, al comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate: - cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) - di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata - estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Per ridurre l’impiego di tali sostanze, il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone comunicazioni agli Enti e/o adeguamenti autorizzativi obbligatori osservando la seguente distinzione: STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA ESISTENTI AL 28/08/2020 Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore di stabilimento o di installazione in esercizio al 28/08/2020 deve: - entro il 28/08/2021 redigere una Relazione nella quale si analizzata la disponibilità di sostanze/miscele alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione; - entro il 01/01/2025 presentare una Domanda di Autorizzazione CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020 Nell’autorizzazione vengono riportate le seguenti nuove prescrizioni: - sostituire sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo non appena tecnicamente ed economicamente possibile. - Inviare all’autorità competente la Relazione (di cui sopra) ogni 5 anni In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele: - entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare Domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis. STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 ESISTENTI AL 28/08/2020 Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve: - presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020 Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre: - entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 oppure - comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. ESISTONO SANZIONI? Relativamente a questi nuovi obblighi di legge, il Decreto stabilisce specifiche tipologie di Sanzioni sia di tipo penale che amministrativo: Violazioni Penali per: - mancata presentazione entro il 28/08/2023 della Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA) in caso di utilizzo di sostanze e /o miscele come di cui sopra. Violazioni Amministrative per: - mancata presentazione della Relazione quinquennale per le sostanze “preoccupanti” - mancata presentazione della Relazione entro il 28/08/2021 - mancata Domanda per utilizzo di sostanze riclassificate entro 3 anni COSA POSSIAMO FARE PER TE: E’ evidente che la conoscenza delle sostanze presenti nello stabilimento sia di fondamentale importanza per condurre una gestione completa, consapevole e conforme alla normativa, evitando quindi spiacevoli sanzioni. La norma in oggetto, inoltre, non si applica a tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, ma solo a quelle dalle quali si generano Emissioni in atmosfera e quindi risulta ancora più importante arrivare ad una conoscenza completa delle dinamiche aziendali e delle realtà produttive. A questo scopo i consulenti del Gruppo Remark sono a tua disposizione per: - offrirti un servizio di censimento e gestione delle sostanze e/o miscele e delle relative schede di sicurezza - verificare se dal ciclo produttivo vengono generate Emissioni in atmosfera provenienti dalle sostanze citate dalla nuova norma - predisporre la relazione tecnica e/o comunicazione agli Enti, per adempiere agli obblighi del D.Lgs 102/2020. - Gestione delle successive scadenze ### Valutazione Categorie Sensibili ### Rischio per differenti tipologie contrattuali ### Rischio lavoro in solitaria ### Ambienti confinati ### Rischio travel risk ### Rischio da strada ### Rischio Elettrico e Fulminazione ### Rischio da investimento ### Rischi Catastrofali ### Rischi legati agli ambienti di lavoro ### Radiazioni Ionizzanti ### Esami ematici e fisiologici ### Comunicazione dati sanitari al SSN ### Riunione Periodica ### Protocollo Sanitario (PSA) ### Questionario disturbi del sonno ### Questionario CECA ### Questionario dell'equilibrio ### Test Vestibolare ### Alcol Test ### Drug Test ### E.C.G ### Audiometria ### Spirometria ### Vision Test ### DPCM 10 Aprile 2020: prorogate le misure di restrizione dal 14 aprile fino al 3 maggio Il 10 aprile 2020 è stato firmato dal Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM 10/04/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedeva misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Per effetto del nuovo DPCM, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus sono prorogate fino al 3 maggio 2020. Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni stabilite per contrastare l’emergenza comprese quelle che vietano a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano e le ulteriori misure stringenti per chi fa ingresso in Italia, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Per quanto riguarda le attività produttive, nel DPCM sono inseriti alcuni importanti chiarimenti e novità di rilievo. Tra le più rilevanti riportiamo: Proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio per le attività soggette a sospensione ex Allegato 1 del D.M 25/03/2020. Possono proseguire invece tutte le attività, prima sospese, indicate nell’Allegato 3 (elenco Codici ATECO di seguito) del DPCM 10/04/2020. Possono proseguire, previa comunicazione al Prefetto, senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3 e dei servizi essenziali. Per tutte le attività che proseguono, che sia per codice ATECO o mediante comunicazione al Prefetto, viene confermata l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. All’art.12 del DPCM si afferma che per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati, per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività di manutenzione, attività conservative, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita anche, pur sempre dandone comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di merci e forniture.   >>Scarica l'elenco dei codici ATECO   Noi di Remark siamo operativi, lavorando da casa, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quali Teams, Zoom ed altri, oltre ad un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Scrivici a info@grupporemark.it per ulteriori chiarimenti. ### Novità Test sierologici rapidi Covid-19: ora con Remark si può Considerata la situazione particolare che stiamo vivendo, noi del Gruppo Remark abbiamo preso a cuore il grosso problema che oggi grava su tutta la popolazione mondiale, sia da un punto di vista umano che professionale. La nostra esperienza e attenzione alla cura del cliente ci ha portato a studiare continuamente nuove soluzioni, soprattutto ora che ci troviamo in un periodo di emergenza. Oggi, periodo del  Covid-19, l’esigenza primaria è quella di individuare il prima possibile i soggetti potenzialmente contagiosi. A causa delle numerose urgenze, infatti, i laboratori sono impossibilitati ad effettuare il riconoscimento del virus tramite tecniche di biologia molecolare; Si sta però facendo il possibile per sviluppare tecniche di monitoraggio con l’utilizzo di test screening che a breve saranno immessi sul mercato. Vista l’impossibilità di eseguire “tamponi di massa”, la Remark ha deciso di dare il proprio contributo alla comunità, acquistando kit monouso per soggetti potenzialmente contagiosi anche se asintomatici o con sintomi inferiori o di minore intensità, che rappresentano i soggetti più difficili da individuare, ma anche quelli che mettono più a rischio chi li circonda. Attraverso un TEST RAPIDO SIEROLOGICO si ha la possibilità di identificare in 10 minuti circa la presenza nella propria Azienda di soggetti potenzialmente contagiosi. Il nostro nuovo servizio TestVeloceCovid-19 comprende: Il Test Rapido Sierologico. Il nostro personale della medicina del lavoro, su appuntamento, effettua il test con i kit monouso presso la sede aziendale delle Aziende interessate. Per ogni soggetto viene prelevata una sola goccia di sangue con un pungidito e, in 10 minuti circa, il responso è pronto con un’accuratezza molto elevata. Un resoconto immediato dei test. Il nostro staff a fine test effettua un report dettagliato con i risultati dello screening. Un Check Up delle misure adottate per l'emergenza da Covid-19. Un nostro tecnico specializzato sarà a disposizione per un'analisi telefonica delle misure adottate per contrastare l'epidemia dovuta al Covid-19. Una formula accessibile a tutte le Aziende che in questo momento si trovano in difficoltà e hanno bisogno di riprendere l'attività lavorativa in piena sicurezza per tutelare lavoratori e famiglie da eventuali rischi per la salute legati al Covid-19. Cosa succede nel caso trovassimo qualche positivo? Remark è a disposizione per gestire questa criticità, per effettuare un'eventuale supervisione e per la gestione dei follow up tramite la nostra direzione sanitaria. Oltre alla professionalità e competenza,  ci mettiamo soprattutto il cuore. Noi del Gruppo Remark ci siamo e siamo sempre al vostro fianco! Se sei interessato a ricevere questo nostro servizio di consulenza, stiamo raccogliendo le dimostrazioni di interesse proprio per organizzare al meglio il servizio e venire incontro a più richieste possibili.   >>Compila SUBITO la richiesta   Sarai ricontattato il prima possibile da un nostro consulente di zona. #andràtuttobene #insiemecelafaremo ### Covid-19: Smaltimento DPI utilizzati nei luoghi di lavoro (mascherine, guanti ecc.) Il Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22/02 ha fornito indicazioni e chiarimenti sui comportamenti da adottare per la protezione dal COVID-19, illustrando in particolare le modalità di pulizia degli ambienti sia sanitari che NON sanitari ma in cui abbiano soggiornato pazienti affetti da COVID-19. La suddetta circolare specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati (locali dove hanno soggiornato persone affette da COVID-19). Inoltre, l’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione n. 03/2020, aggiornata al 14 marzo 2020, relativa alla gestione dei rifiuti urbani, ha precisato che: “Per le abitazioni in cui NON sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (...)”. In attesa di ulteriori indicazioni in merito e al fine di adottare modalità di gestione maggiormente cautelative, si ritiene che anche i rifiuti costituiti da DPI (maschere, guanti, tute, occhialini ecc.) utilizzati nei luoghi di lavoro debbano essere gestiti con adeguate precauzioni e procedure idonee. Nei luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove NON si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia, si consiglia di conferire i DPI in appositi contenitori, dotati di uno o più sacchi all’interno, che dovranno essere adeguatamente neutralizzati (con disinfettanti), chiusi con legacci o nastro adesivo, etichettati in maniera da distinguerli dalle altre tipologie di rifiuti e smaltiti come rifiuti indifferenziati. In caso invece di luoghi di lavoro ove si siano riscontrati casi confermati di COVID-19 o in cui vi siano persone sottoposte a isolamento, quarantena o ricovero, anche con possibile contagio indiretto, dopo aver eseguito l’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi come da indicazioni ministeriali, i DPI dovranno essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” (D.P.R. 254/2003). A questa tipologia di rifiuti deve essere attribuito il codice EER 18.01.03* - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (HP9) e devono essere avviati a smaltimento come materie e rifiuti infettanti - UN 3291 (ADR). Trattandosi di rifiuti disciplinati dal D.P.R. 254/2003, gli adempimenti obbligatori da adottare per una corretta gestione sono: DEPOSITO TEMPORANEO: deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Deve inoltre essere utilizzato un apposito imballaggio a perdere recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e deve essere previsto un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, realizzato in un colore idoneo a distinguerlo dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: come per le altre tipologie di rifiuti, il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, riportante il codice EER 18.01.03* - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – Classe di pericolo HP9. REGISTRO DI CARICO/SCARICO: le registrazioni di carico e scarico devono avvenire entro 5 giorni, indipendentemente dalle quantità.   Noi della Divisione Ambiente di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quali Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Per ricevere maggiori informazioni o approfondimenti in merito allo smaltimento dei DPI utilizzati nei luoghi di lavoro, richiedi la nostra consulenza! Scrivi a info@grupporemark.it specificando nell’oggetto “Info Smaltimento DPI per Covid-19”. ### Ordinanza Regione Lombardia: disposizioni urgenti sulla gestione dei rifiuti COVID-19 La Regione Lombardia, a differenza delle altre Regioni del Territorio Nazionale, per le quali valgono le indicazioni generiche emanate dal Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22/02 (scarica qui la nostra informativa) ha emanato, in data 01/04/2020, l’Ordinanza n° 520 che contiene disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, stabilite a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’Ordinanza contiene alcune disposizioni rilevanti per l’intera collettività e alcune altre che invece interessano specificamente le Imprese che svolgono attività autorizzata di gestione rifiuti. Per la collettività: I nuclei domestici in cui è presente un soggetto risultato positivo al tampone, O in regime di isolamento precauzionale, O in regime di quarantena, sono temporaneamente esonerati dall’obbligo di differenziare i rifiuti. TUTTI i rifiuti prodotti da tali nuclei domestici devono essere gettati nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, utilizzando ogni volta almeno DUE sacchetti inseriti l’uno dentro l’altro. I nuclei domestici e le Imprese in cui non è presente alcun soggetto positivo al tampone, né in isolamento/quarantena, devono continuare a rispettare le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i DPI utilizzati per la prevenzione del contagio – mascherine, guanti, fazzoletti di carta – devono essere gettati nei rifiuti indifferenziati. I Gestori del servizio di gestione RSU dovranno garantire, e all’occorrenza incrementare, la frequenza di raccolta della frazione indifferenziata. Tale frazione andrà destinata in via prioritaria all’incenerimento. Le operazioni di spazzamento strade andranno eseguite EVITANDO l’utilizzo di soffiatori meccanici, spazzatori ad aria e servizi di spazzamento manuale, e INCREMENTANDO invece i lavaggi meccanici effettuati con spazzatrici ad umido, detergenti convenzionali e, in via straordinaria, soluzioni disinfettanti a bassa concentrazione. I Centri per il Riutilizzo (c.d. Riciclerie) restano per ora chiusi. Il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti potrebbe non essere garantito. Per le imprese che svolgono attività di recupero, trattamento, smaltimento rifiuti: Nel rispetto delle prescrizioni antincendio e dei limiti tecnici dell’impianto, le Imprese che svolgono attività di smaltimento (da D1 a D14) e di recupero (da R1 a R12) di rifiuti possono superare, per tutto l’anno 2020, i limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo, ossia ricevere e trattare quantitativi, es. giornalieri, MAGGIORI di quelli previsti dalle rispettive autorizzazioni. Resta vincolante il limite quantitativo annuale. Le imprese che svolgono attività D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, possono incrementare la potenzialità annua dei rispettivi impianti – limitatamente all’anno 2020 – fino a un massimo del 10%. Per avvalersi di tale possibilità, il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, Prefettura, Vigili del Fuoco ed ARPA. Le imprese che svolgono operazioni D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell’impian­to, aventi le medesime caratteristiche delle aree già autorizzate. Per avvalersi di tali deroghe, i titolari degli impianti devono inviare una comunicazione, re­datta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmen­te competente, Prefettura, ARPA e Vigili del fuoco, attestando il rispetto dall’autorizzazione in essere e indicando i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento. I PRODUTTORI che collocano i rifiuti in deposito temporaneo, così come definito dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06, potranno avvalersi delle seguenti deroghe: Avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento con frequenza se­mestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Avvio obbligato a recupero e smalti­mento dei quantitativi di rifiuti che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Tutte le deroghe sopra descritte resteranno in vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per i 30 giorni successivi, onde concedere a chi ne abbia beneficiato il tempo tecnico necessario per adeguarsi nuovamente alle norme standard.   >>Scarica il documento integrale    Noi della Divisione Ambiente di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quali Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Per organizzare al meglio le operazioni di gestione rifiuti in questo periodo di emergenza, richiedi la nostra consulenza! Scrivi a info@grupporemark.it specificando nell’oggetto “Info Gestione Rifiuti Ordinanza Lombardia". ### Prevenzione incendi: le proroghe del Cura Italia Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnala l'art. 103 che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. In particolare, tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,  in  scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, rimangono validi fino al 15 giugno 2020. Ci si riferisce in particolare alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, ai corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, alle omologazioni dei prodotti antincendio nonché ai termini fissati ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio. >>Scarica il documento integrale   Noi della Divisione Sicurezza di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quale Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Per ricevere tutte le informazioni ed approfondimenti necessari in merito alle proroghe per la prevenzione incendi, richiedi la nostra consulenza! Scrivi a info@grupporemark.it! ### Regione Lombardia: Misure temporanee per gli adempimenti A.I.A e per la denuncia annuale delle acque derivate In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID - 19, La Regione Lombardia ha deliberato con DECRETO N. 3430 Del 17/03/2020 le seguenti misure temporanee volte a semplificare alcuni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A.: a) differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo “AIDA”, dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019; b) sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.; c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne; >>Scarica il testo completo della Delibera      Con il D.G.R. n. 2975 del 23 marzo 2020, inoltre, la Regione ha deliberato anche il differimento al 30 settembre 2020 del termine di presentazione della denuncia annuale delle acque derivate nell’anno 2019 solitamente prevista per il 31 Marzo di ogni anno.   >>Scarica il testo completo del D.G.R.   Noi della Divisione Ambiente di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quale Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Per ricevere tutte le informazioni ed approfondimenti necessari in merito alla proroga delle principali scadenze ambientali, richiedi la nostra consulenza! Scrivi a info@grupporemark.it specificando nell'oggetto "Info Misure temporanee Regione Lombardia". ### D.G.R. n. 211: Proroga scadenze ambientali per COVID19 in Emilia Romagna La Regione Emilia Romagna, per fare fronte all'impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), a rispettare le scadenze previste nelle stesse, a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19, ha deliberato con il D.G.R. n. 211 del 16 marzo l’approvazione delle seguenti indicazioni operative: a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative; b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione; c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria; d) ove siano presenti nell’AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto precedente; e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (Determine Dirigenziali n. 20360/2017 e 12314/2019) o da comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti, per la presentazione di “riesame” nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore; Il D.G.R n. 211, inoltre, prevede di  fissare i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali, per la realizzazione degli adempimenti: 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli); 90 giorni nel caso di attivazione di impianti; 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA);   >>Scarica ora il D.G.R. della Regione Emilia Romagna   Noi della Divisione Ambiente di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza. Grazie ai nostri sistemi informatici quale Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro. Per ricevere tutte le informazioni ed approfondimenti necessari in merito alla proroga delle principali scadenze ambientali, richiedi la nostra consulenza! Scrivi a info@grupporemark.it, con oggetto "Info DGR Emilia Romagna". ### Emergenza Covid-19: MUD prorogato al 30 giugno 2020 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020, il DL 18/2020 “Cura Italia” ha previsto, tra le altre misure per aiutare le aziende a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, anche lo slittamento delle principali scadenze relative ai rifiuti. In particolare, sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di: Presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD); Presentazione della Comunicazione annuale Pile e Accumulatori; Presentazione della Comunicazione annuale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE); Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ricordiamo che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00 Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazioni delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Inoltre, come sancito dall'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Noi di Remark siamo operativi ed attrezzati secondo la normativa, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza in questo periodo di difficoltà. Per ricevere tutte le informazioni ed approfondimenti necessari per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD, contattaci ! ### Nuovo Protocollo Condiviso sul virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Come sappiamo, i recenti Decreti emanati dal Presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 hanno dettato limitazioni che stanno avendo un forte impatto su moltissime attività lavorative. Sono molte, tuttavia, le imprese che non devono e non possono fermarsi. E proprio per permettere loro di proseguire l’attività, garantendo nel contempo il massimo livello di protezione ai Lavoratori, è stato sottoscritto ieri, dopo una breve concertazione fra le parti coinvolte, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il documento contiene, in particolare, i seguenti 12 punti: 1. INFORMAZIONE L’Azienda deve informare TUTTI i Lavoratori e visitatori, mediante cartellonistica e/o dépliant illustrativi, circa le misure di sicurezza in atto. In particolare, obblighi, divieti, norme comportamentali. 2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA PER IL PERSONALE Nel rispetto della normativa sulla privacy, potrà essere previsto il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso del Personale ai luoghi di lavoro. 3. MODALITÀ DI ACCESSO IN AZIENDA PER FORNITORI ESTERNI E VISITATORI È prevista la riduzione al minimo degli accessi da parte di persone esterne, con predisposizione di percorsi e servizi dedicati, che riducano al minimo le occasioni di contatto con il Personale dei reparti coinvolti e garantiscano il mantenimento della distanza di sicurezza. 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA Vengono dettate disposizioni specifiche circa gli obblighi di pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature di lavoro. 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Il rispetto delle norme igieniche specifiche costituisce obbligo dei Lavoratori, mentre è obbligo dell’Azienda fornire adeguata dotazione di mezzi per garantire l’igiene, in particolare delle mani. 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L’utilizzo dei DPI è obbligatorio quando il lavoro impone di operare a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative. Le Aziende che ne hanno la possibilità sono incoraggiate a produrre in proprio la soluzione igienizzante, secondo le indicazioni dell’OMS, reperibili a questo link. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSE, SPOGLIATOI, AREE BREAK, ECC.) Occorre prevedere accessi contingentati, ventilazione continua, riduzione dei tempi di sosta, pulizia giornaliera e sanificazione periodica. 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Limitatamente al periodo dell’emergenza, le Imprese potranno rivedere la propria organizzazione attuando: Ricorso al lavoro agile (smartworking) ove possibile Rimodulazione dei livelli produttivi Modifica della turnazione del Lavoratori Annullamento di viaggi e trasferte Fruizione di ferie e permessi arretrati Utilizzo degli ammortizzatori sociali ove previsti. 9. GESTIONE ENTRATA E USCITA Gli orari possono essere scaglionati per evitare assembramenti. Occorre fornire detergenti per le mani da utilizzare non appena entrati in Azienda. 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI, FORMAZIONE È prevista la riduzione o eliminazione di tutte le riunioni in presenza, di tutti gli eventi e delle attività formative. Queste ultime, se possibile, devono essere svolte con modalità a distanza. È espressamente prevista la possibilità di continuare a svolgere il ruolo prevenzionistico svolto, anche in caso di ritardo nell’aggiornamento periodico obbligatorio (es. addetti Primo Soccorso, Carrellisti). 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA Viene esposta nel dettaglio la procedura da seguire nel caso in cui un Lavoratore presenti sintomi compatibili con l’infezione da COVID-19. 12. SORVEGLIANZA SANITARIA Viene chiarito che la sorveglianza sanitaria non dev’essere interrotta. Al contrario, essa dev’essere svolta nel rispetto delle norme a tutela sia del Lavoratore, sia del Medico. Il Medico Competente dovrà collaborare attivamente con Datore di Lavoro, RSPP e RLS nell’attuare le misure di regolamentazione e nell’informare i Lavoratori di tutto quanto applicabile allo scopo di limitare la diffusione del contagio.    >>Scarica ora il Protocollo Condiviso   Vi ricordiamo che l’applicazione del presente protocollo è vincolante e comporta, in caso di non ottemperanza, sanzioni penali per violazione di norme relative a “ordine pubblico e igiene” ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Remark srl è a tua disposizione per aiutarti a organizzare e coordinare le azioni necessarie per l’attuazione del protocollo! Per poter dare spazio a tutti gli interessati, le prime 10 Aziende che lo richiederanno via mail avranno la possibilità di prenotare una CONSULENZA TELEFONICA GRATUITA con un nostro tecnico specialista in sicurezza del lavoro per fornirvi tutte le indicazioni e consigli del caso. Scrivi a info@grupporemark.it e richiedi ora la tua consulenza! ### Emergenza Coronavirus: compilazione diario giornaliero Le recenti disposizioni e misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19, definite dai diversi DPCM di marzo 2020, hanno sancito l'obbligo su scala nazionale di rimanere in casa il più possibile, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari, per tutelare la propria salute e soprattutto quella delle persone più suscettibili (bambini, anziani, malati cronici), pena gravi sanzioni penali e pecuniarie. Considerato che il periodo di incubazione del virus, ovvero il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, si stima possa arrivare ad un massimo di 14 giorni, è bene che ognuno di noi, in forma del tutto precauzionale, tenga traccia con cadenza regolare delle azioni, gli spostamenti ed i contatti avvenuti con altre persone, in modo da monitorare l'andamento di questa quarantena ed avvisare prontamente chi di dovere in caso di apparizione dei sintomi. Ricordiamo che tra i sintomi sospetti vi è principalmente febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti, però, possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Un buon strumento di monitoraggio, quindi, è rappresentato dalla compilazione di un diario giornaliero, come quello che è possibile scaricare in pdf di seguito, in modo da verificare preventivamente la progressione del contagio: >>Diario Giornaliero Coronavirus Il diario permette di mantenere un registro giornaliero dei propri sintomi e contatti e di ripercorrere i propri spostamenti negli ultimi 14 giorni ed i contatti avvenuti (faccia a faccia, in un ambiente chiuso, nella stessa casa) con persone di cui non si conosce lo stato di salute e/o hanno presentato sintomi sospetti. Grazie alla compilazione di questo diario, sarà possibile verificare l'idoneità al lavoro dei dipendenti e collaboratori (anche da smart working) e allo stesso tempo recuperare le informazioni necessarie per proteggere noi e gli altri, se contagiati. Noi di Remark siamo pronti a supportarti e continuare a tutelare la salute e sicurezza dei tuoi lavoratori. Scrivici per qualsiasi dubbio o necessità a info@grupporemark.it! ### DPCM 9 e 11 Marzo 2020: istruzioni e autodichiarazione per gli spostamenti Il DPCM del 9 Marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, fino al 3 aprile 2020. Il più recente DPCM dell'11 marzo 2020 ha aggiunto alle disposizioni precedenti la chiusura di tutti i negozi, locali e tutte le attività non essenziali su tutto il territorio nazionale fino al 25 marzo. Le attività produttive e professionali possono continuare ad operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. È la prima volta in cui noi tutti ci troviamo ad affrontare una situazione di questo tipo; è importante rispettare tutte le indicazioni fornite dal Ministero degli Interni e cercare di stare a casa il più possibile, limitando le uscite a quelle strettamente necessarie, in modo da tutelare la nostra salute e soprattutto quella delle persone più suscettibili (bambini, anziani, malati cronici). Tra le disposizioni dei due DPCM vi è la compilazione di autodichiarazioni che giustifichino gli spostamenti per casi di reale necessità, tra cui compare la ragione lavorativa. Di seguito è possibile scaricare: il modulo di autodichiarazione: è necessario compilarla in tutte le sue parti, indicando i dati della singola persona (nome, cognome, ecc.), la zona di transito, provenienza e destinazione, il motivo dello spostamento e lasciando in bianco solo la sezione finale in cui c’è l’indicazione di data, luogo e firme. Come ulteriore strumento consigliamo di allegare all’autodichiarazione il contratto di lavoro, o l’ultima busta paga, o un badge d'accesso. il documento contenente l'informativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nel lavoro agile o smart working. Qualora le Autorità competenti dovessero accertare che una persona si sta recando in un luogo, senza i presupposti di necessità o urgenza, ciò che rischia è una violazione di tipo PENALE (art 650 CP). Il procedimento penale non si conclude con il pagamento della sanzione, ma resta a carico del contravventore. La collaborazione di tutti noi è indispensabile per far sì che questo periodo sia il più breve possibile. Noi di Remark siamo operativi, sfruttando tutti i nostri mezzi a disposizione, tra cui quelli tecnologici di smart working e conference call, in modo da essere a vostra completa disposizione per ogni necessità e supporto. Affidati a noi per la tutela della tua sicurezza! Scrivici a info@grupporemark.it! ### Nota ufficiale "COVID-19. Indicazioni e chiarimenti": cosa fare nel caso di rifiuti contaminati La diffusione crescente del COVID-19 ha innescato un'apprensione generale nelle Aziende su come comportarsi per ridurre i rischi legati al Coronavirus. A questo scopo le ordinanze hanno regolamentato per quanto possibile questa situazione di emergenza, stipulando ed imponendo una serie di norme ed adempimenti e misure di prevenzione e protezione da rispettare per limitare il contagio.   Verifica la conformità del tuo Sistema anti contagio da Coronavirus al protocollo DM 24/04/2020: >> Compila l'Audit Online   Tra questi, in questo periodo, è possibile che venga richiesto ad aziende e/o ad enti, di effettuare una sanificazione degli ambienti a scopo cautelativo, oppure per potenziale o effettiva contaminazione da Coronavirus da parte di dipendenti, utenti esterni o fornitori esterni. Questo vuol dire che se un dipendente, utente esterno o fornitore esterno è risultato positivo al test, si dovrà attivare un'attività di sanificazione degli ambienti lavorativi, seguendo le indicazioni regionali ed il protocollo sanitario, informando tutti i vari soggetti coinvolti partendo dall'ASL di competenza e dotando il personale con i DPI richiesti. Oltre a questo è bene non dimenticarsi che la fase finale per la conclusione dell’attività di sanificazione comprende lo smaltimento dei rifiuti prodotti. La circolare "COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti" del 24 febbraio 2020 specifica soltanto che vengano smaltiti secondo la dicitura seguente: “Eliminazione dei rifiuti - I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).”corrispondenti al codice CER 180103 HP 9 e categoria ADR UN3291. Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, emissione di formulari di trasporto rifiuti, utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento, presentazione di MUD annuale). Il produttore del rifiuto è l’azienda incaricata alla sanificazione, che pertanto è obbligata a rispettare tutti gli adempimenti obbligatori sopra indicati. L'azienda appaltatrice non è esente da responsabilità giuridiche e penali. Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti tipo uffici e scuole in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione, non possono assolutamente: buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione; mettere DPI utilizzati e stracci, ecc.. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (e vale sia per le aziende NON iscritte all’Albo, che per quelle iscritte all’Albo in categoria 2bis per CER 180103). I rifiuti derivanti da attività di sanificazione post contaminazione dovranno: essere collocati in contenitori tipo halibox (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante); chiusi e datati a fine sanificazione anche se non pieni; messi in deposito temporaneo presso l’azienda o la struttura (con regole precise); avviati a smaltimento con incenerimento entro 5 gg di calendario dalla chiusura del contenitore.     Richiedi ora la nostra consulenza per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati! Contattaci Hai qualche domanda? Il nostro team di consulenti ti risponderà entro 24h lavorative   Sei un'azienda di Milano, Como, Lecco, Varese, Monza, Brianza o ubicata in Piemonte? Possiamo aiutarti a smaltire i rifiuti organizzando per Te per il servizio di smaltimento rifiuti con fornitura di contenitori halibox. Se sei un’azienda in altre zone d’Italia, possiamo comunque assisterti nella ricerca di trasportatori autorizzati e nella fase di organizzazione del ritiro rifiuti, con consulenza qualificata.   Contattaci a info@grupporemark.it per saperne di più! ### MUD2020: confermata la presentazione entro il 30 aprile Il 9 gennaio, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Ministero dell’Ambiente ha confermato il modello da utilizzare per la presentazione della Dichiarazione MUD2020, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2019. Nessuna variazione nella modulistica, né nella data di scadenza: il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2020, seguendo le indicazioni contenute nel DPCM 24 dicembre 2018. Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione MUD? Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00; Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazioni delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. La Dichiarazione MUD si articola in 6 comunicazioni diverse; rispetto allo scorso anno non cambiano né le informazioni da comunicare, né le modalità per la trasmissione. Leggi qui la comunicazione del Ministero dell’Ambiente. Remark è a disposizione di Enti e Imprese che devono presentare la Dichiarazione. Contattaci per ricevere un adeguato supporto! Prenota ora la tua CONSULENZA GRATUITA con i nostri Tecnici Specialisti in materia di Ambiente e Rifiuti! Scrivi a info@grupporemark.it. ### Gas Fluorurati Fgas: pubblicato il Nuovo Decreto per le sanzioni Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”. Dal 17 Gennaio 2020 entreranno in vigore quindi le NUOVE SANZIONI da applicare a chi non ottempera agli obblighi imposti sulla gestione di particolari apparecchiature contenenti F-gas. Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente decreto legislativo 26 del 2013. I casi sanzionabili riportati sono i seguenti: Per l'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è prevista una sanzione da 5 mila a 25 mila euro; Nel caso in cui l'operatore, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettui, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, deve sottoporsi ad una sanzione dai 5 mila ai 15 mila euro; L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, deve sottoporsi ad una sanzione dai 5 mila ai 15 mila euro; Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento incorrono in una sanzione dai mille ai 15 mila euro; L'operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione deve sostenere il pagamento di una sanzione da 10 mila a 100 mila euro; Le persone fisiche che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato incorrono in una sanzione da 10 mila a 100 mila euro; Le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato devono sottoporsi a sanzione da 10 a 100 mila euro. Col nuovo Decreto viene inoltre specificato (art. 16, comma 1) che l’attività di vigilanza   e   di   accertamento, ai   fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo decreto, è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale di: Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA); Agenzia delle dogane e dei monopoli. Oltre a: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Per verificare se la tua Azienda è in regola con gli adempimenti F-gas, ed evitare quindi le rispettive sanzioni, chiedi un parere a Remark! I nostri consulenti potranno effettuare un Audit di verifica F-gas finalizzato a: - Censimento apparecchiature presenti nella struttura; - Conversione in Tonn CO2eq; - Calcolo periodicità controlli; - Verifica requisiti impresa e personale che effettua i controlli.   Prenota ora la tua CONSULENZA GRATUITA! Scrivi a info@grupporemark.it.   ### CONAI: rimodulazione del contributo ambientale dal 1 Gennaio 2020 Dal 1 Gennaio 2020 è in vigore una nuova rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi. Per garantire un equilibrio economico e le risorse necessarie al raggiungimento degli obbiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su scala nazionale, il Consiglio di amministrazione CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno. Dal 1 Gennaio, quindi, tutte le Aziende che effettuano la prima cessione (quindi produttori e commercianti) di imballaggi in carta, plastica e legno dovranno applicare in fattura i nuovi importi così variati: Imballaggi in CARTA poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi: da 40 EUR/tonnellata a 55 EUR/tonnellata. Altri imballaggi in CARTA: da 20 EUR/tonnellata a 35 EUR/tonnellata. Imballaggi in PLASTICA FASCIA B2: da 263 EUR/tonnellata a 436 EUR/tonnellata. Imballaggi in PLASTICA FASCIA C: da 369 EUR/tonnellata a 546 EUR/tonnellata. Valore medio del contributo per gli imballaggi in plastica: da 263 EUR/tonnellata a 330 EUR/tonnellata. Imballaggi in LEGNO: da 7 EUR/tonnellata a 9 EUR/tonnellata.   Rimangono invariati i contributi per imballaggi in: Plastica Fascia A (150 EUR/tonnellata); Plastica Fascia B1 (208 EUR/tonnellata); Acciaio (3 EUR/tonnellata); Alluminio (15 EUR/tonnellata); Vetro (27 EUR/tonnellata).   L’aumento degli importi avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni. Consulta il documento integrale CONAI. Per tutte le Aziende interessate alla novità normativa, offriamo una consulenza specifica, per indirizzarvi verso la corretta gestione del contributo ambientale. Infatti, da anni, la nostra divisione Ambiente offre assistenza e consulenza a spot alle Aziende interessate, per le seguenti pratiche CONAI: Iscrizione; Dichiarazione periodica del contributo ambientale; Regolarizzazione del pregresso con autodenuncia; Esenzioni per esportazione; Consulenza generale sull'applicazione del contributo. Richiedi ora una CONSULENZA GRATUITA con i nostri Tecnici Specialisti in Ambiente e Rifiuti! Scrivi a info@grupporemark.it! ### La gestione dell'ambiente è un asset aziendale: l'articolo di Luca Veneri sulla rivista Cultura e Identità "La gestione dell'ambiente è un asset aziendale": questo il titolo dell'intervista di Luca Veneri, presidente del Gruppo Remark, pubblicata sul numero di novembre della rivista "Cultura e Identità". Cultura e Identità, mensile allegato a "Il Giornale", è la rivista dell'omonima associazione che ha come scopo la difesa, la promozione, la diffusione dell'identità italiana e la valorizzazione del Made In Italy e del nostro patrimonio artistico e culturale. Il numero di novembre, presentato in diretta su Tgcom24 dal suo direttore editoriale, Edoardo Sylos Labini, e su la7, è totalmente dedicato all'ambiente e per questo, non poteva non contenere il contributo di Remark, impegnata dal 1988 ad aiutare le aziende e gli imprenditori a rispettare l'ambiente, fornendo soluzioni tecnico/economiche specifiche ed adeguate alle diverse realtà aziendali. Di seguito l'intervento di Luca Veneri, presidente del Gruppo Remark:   LA GESTIONE DELL'AMBIENTE E' UN ASSET AZIENDALE Parla Luca Veneri, chimico visionario che lancia alcune proposte concrete ed innovative. Abbiamo incontrato il presidente del Gruppo Remark, insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza e medicina del lavoro e leader del settore, che nasce a Modena. Dott. Veneri ci parli del suo progetto innovativo? Il Gruppo Remark per cui lavoro è nato nel 1988 proprio per aiutare gli imprenditori nel regolamentare gli inquinanti, uscenti dai camini e dalle ciminiere delle aziende manifatturiere. Eravamo nel regime del D.P.R. 203/88. La nostra è una missione etica per aiutare le aziende e gli imprenditori a rispettare l’ambiente, per consigliare le soluzioni tecnico/economiche più indicate e, ove possibile, far recuperare delle economie all’impresa stessa. Siete la prima società di consulenza in Italia ad avere una distribuzione capillare sul territorio Emiliano, Veneto, Lombardo e Laziale, in grado così di offrire un servizio di pronto intervento, in caso di danno ambientale. Abbiamo sviluppato competenze che vanno dagli scarichi idrici e la gestione dei rifiuti speciali, alla gestione delle emissioni in atmosfera, dagli impatti acustici, agli ambienti con coperture in cemento amianto (eternit), sino alla bonifica di siti inquinati, etc.. Oggi la legge che regola la Normativa ambientale è il Decreto Legislativo n.152 del 2006, anche chiamato “Testo Unico Ambientale”. Per noi questa è la “Bibbia”. I suoi “comandamenti” sono da noi interpretati al fine di poter consigliare all’imprenditore cosa e come fare, di modo che l’ambiente non sia un aspetto in cui mettere la testa sotto la sabbia, ma un vero e proprio asset aziendale. Quali sono i principali rischi ambientali da inquinamento connessi ad un’attività industriale? Le emissioni inquinanti in atmosfera, il pericolo di incendio, che potrebbe produrre esalazione nocive, percolare nel terreno e produrre scorie e ceneri pericolose. Il percolamento di sostanze chimiche da aree di stoccaggio o di deposito, specie se stoccate in aree prive di pavimentazione, lo scarico di reflui che contengono inquinanti fuori norma. Gli sversamenti di sostanze causati da errori umani. Potrei continuare ancora fino a domani. Ognuno di questi fattori, comporta svariate responsabilità? Il settore ambientale è normato da una fitta ragnatela di leggi europee, nazionali, regionali e talvolta anche comunali, la cui mancata osservanza comporta pesanti sanzioni anche penali oltre che ripercussioni sul business per interdizione dell’attività. In effetti così il business fugge? Siamo giunti alla conclusione che oggi l’imprenditore e l’impresa non possono più prendere “sottogamba” la gestione dell’ambiente e devono considerarlo come un asset aziendale. Quindi cosa fare? In primis evitare ad esempio di dire “abbiamo sempre fatto così” e di ragionare sugli interventi post evento dannoso. Poi, dotarsi di un adeguato sistema di gestione dei rischi, ed infine, con la possibilità del trasferimento del rischio stesso ad una compagnia assicuratrice. La nostra consulenza alle Aziende prevede proprio questo: una fitta mappatura delle fonti o sorgenti di rischio, le possibili soluzioni e la giusta selezione della compagnia assicuratrice. Trovando le economie dentro e fuori l’organizzazione aziendale, per finanziare il nostro progetto tutto a “costo zero”. Visualizza la presentazione completa del numero di novembre di Cultura e Identità Tgcom24 La7   Potrai consultare la versione integrale dell'articolo di Luca Veneri sulla nostra rivista, Remark MAG. Prenota ORA la tua consulenza GRATUITA in materia di Ambiente e Rifiuti! Scrivi a info@grupporemark.it! Riceverai anche una copia del nuovo numero di Remark MAG! ### F-gas: ultime novità in merito agli obblighi di controllo Viste le numerose obiezioni e richieste di chiarimento da parte dei vari soggetti coinvolti, il Ministero dell’Ambiente ha ulteriormente chiarito sul proprio sito che "la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite". Pertanto, le apparecchiature fisse con meno di 5 Tonn di CO2 equivalenti (es. piccoli condizionatori monosplit o normali frigoriferi) NON sono obbligate ai controlli periodici. Di conseguenza risulta ancora più importante effettuare il censimento delle apparecchiature contenenti F-gas per verificarne il contenuto. Rimane invece invariato quanto esposto durante il nostro Webinar, tenutosi il 10 Ottobre 2019, in merito alle novità normative del D.P.R. 146/2018, ovvero: se per le apparecchiature coinvolte vengono effettuati interventi di installazione o di riparazione su componenti che hanno a che fare col fluido refrigerante (ad esempio in seguito a guasto) è necessario ugualmente presentare la comunicazione dell’intervento sulla Banca Dati da parte del soggetto certificato. Non hai fatto in tempo a partecipare al Webinar e non sai quali sono gli adempimenti della tua Azienda in materia di f-gas? Richiedi la registrazione del Webinar F-gas, scrivendo a info@grupporemark.it! ### Ciao Giancarlo Il Gruppo Remark, Luca Veneri, Carla Zanni Campioli e tutto lo staff, ricordano il caro Dott. Giancarlo Gatti: "È venuto a mancare un grande imprenditore che ha contribuito in modo determinante alla nascita della Remark e dello sviluppo dell’economia industriale locale". Ciao Giancarlo, buon viaggio... ### Legionella: catasto torri evaporative La regione Lombardia ha recentemente aggiornato la legge regionale 33/2009 inserendo l’obbligo di predisporre e curare il Registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi (art. 60bis 1). Probabilmente tale obbligo si estenderà anche alle altre regioni. Per torre di raffreddamento si intende ogni tipo di apparato evaporativo utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall'impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido. Esempi di questi sono: torre di raffreddamento a circuito aperto torre evaporativa a circuito chiuso condensatore evaporativo raffreddatore evaporativo scrubber Per poter istituire i catasti comunali è stata fornita una scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri (DGR n.XI del 23/07/2019), i responsabili (proprietari o gestori) delle “torri di raffreddamento” dovranno inviare ai Comuni la scheda debitamente compilata in ogni sua parte secondo le seguenti tempistiche: entro novanta giorni per ogni nuova installazione/cessazione permanente delle torri di raffreddamento entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse all'Agenzia di Tutela della Salute competente del territorio. Per gli impianti esistenti occorre compilare la scheda relativa il prima possibile per adempiere al censimento delle torri. Si ricorda che i gestori degli impianti sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti: Documento di valutazione e gestione della legionella; Presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti; Schema dell’impianto, planimetria e documentazione fotografica; Registri di manutenzione dell’impianto; Schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione. I documenti sopra descritti sono obbligatori anche per tutte le altre regioni. Se vuoi esser certo di gestire correttamente questi adempimenti, affidati ai consulenti preparati e competenti della Divisione Sicurezza del Gruppo Remark! Contattaci tramite mail a info@grupporemark.it ### Novità gas fluorurati f-gas D.P.R. 146/2018 Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018 che stabilisce importanti novità nel settore dei gas fluorurati che coinvolgono anche gli operatori (utenti e/o proprietari) di apparecchiature fisse contenenti tali sostanze. In questa news approfondiremo gli aspetti del nuovo decreto che riguardano le aziende. Se sei un’Azienda, un Ente che possiede (o utilizza senza essere direttamente il proprietario) di: apparecchiature fisse di refrigerazione apparecchiature fisse di condizionamento d’aria pompe di calore fisse apparecchiature fisse di protezione antincendio celle frigorifero di autocarri rimorchi frigorifero commutatori elettrici devi sapere che la normativa attualmente vigente impone specifici e importanti obblighi finalizzati al contenimento delle perdite dei gas ad effetto serra in atmosfera, fenomeno responsabile del surriscaldamento del nostro pianeta. Le sanzioni sono molto elevate (fino a 100.000 euro!) per chi non rispetta tali obblighi. Tra questi, il principale obbligo consiste nel controllo periodico delle perdite dei gas da queste apparecchiature che fino ad ora doveva essere riportato su registri cartacei conservati in Azienda. Col nuovo D.P.R., invece, dal 25 Settembre i dati relativi ai controlli periodici, obbligatori per legge, dovranno essere comunicati alla Banca Dati FGAS gestita dal Ministero dell’Ambiente da parte delle imprese certificate che installano nuove apparecchiature o effettuano controlli delle perdite, manutenzione, assistenza, riparazione e/o smantellamento delle apparecchiature già installate. La comunicazione va effettuata, telematicamente, entro 30 giorni: dall'installazione delle apparecchiature; dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate; dallo smantellamento delle apparecchiature. Tramite la Banca Dati telematica, l’ente di controllo (lo stesso Ministero dell’Ambiente) avrà la possibilità di verificare senza alcuna difficoltà se la gestione di queste apparecchiature viene effettuata regolarmente da parte degli operatori (gli utenti o proprietari). Vista l’importanza del tema (legato al surriscaldamento globale), le sanzioni previste e, ciononostante, la poca informazione attualmente fornita alle Aziende, Enti, direttamente coinvolti, noi del GRUPPO REMARK abbiamo organizzato un WEBINAR dove illustreremo tutti i principali obblighi di legge e le azioni da intraprendere per gestire al meglio tale aspetto normativo. Se non sei sicuro che la tua Azienda o l’Ente in cui lavori rispetta le norme F-gas, iscriviti gratuitamente al Webinar Novità f-gas 10 ottobre 2019 alle ore 10! >> Prenota ora il tuo posto GRATUITO al Webinar!   Illustreremo le caratteristiche dello strumento che abbiamo realizzato per monitorare ed ottemperare al meglio questa normativa tanto importante, ma ancora poco conosciuta! ### Novità per il trasporto rifiuti e per le imprese che utilizzano veicoli in disponibilità limitata Con le due nuove circolari n° 7 e n° 8 dell’Albo Gestori Ambientali vengono fornite nuove regole per le Imprese che effettuano il trasporto di rifiuti con veicoli in disponibilità limitata, cioè con mezzi in locazione o in comodato. In particolare: Con la circolare n. 8/2019 viene specificato che possono essere iscritti veicoli con disponibilità anche inferiore al periodo di validità dell’iscrizione e sul provvedimento finale verrà riportata, per ogni veicolo, la data di scadenza del relativo titolo di disponibilità; con la circolare n. 7/2019 vengono fornite le istruzioni, efficaci dal 1° settembre 2019, sull'iter previsto per il rinnovo della disponibilità di veicoli in locazione o comodato vicini alla scadenza; Dal 1° Settembre, infatti: Entro 5 lavorativi prima della data di scadenza del titolo di disponibilità, l’Impresa dovrà presentare, tramite piattaforma telematica, apposita comunicazione di “proroga locazione” o “variazione titolo di disponibilità”, allegando i documenti previsti. L’Albo verificherà la documentazione e invierà all’impresa una comunicazione provvisoria, con l’aggiornamento della data di scadenza del titolo di disponibilità. Successivamente, alla prima seduta utile, l’Albo delibererà la variazione ed emetterà il provvedimento di variazione definitivo, indicando la nuova data di scadenza.   Se l’Impresa non provvederà in tempo utile alla comunicazione di variazione, il veicolo verrà cancellato dall’Albo con decorrenza pari al giorno successivo alla scadenza del titolo di disponibilità e l’utilizzo del veicolo sarà vietato nonostante l’iscrizione dell’Impresa sia ancora in corso di validità.   Per le Imprese che, alla data del 1° settembre 2019, hanno veicoli iscritti con locazione scaduta o in scadenza, la comunicazione va presentata: entro il 30 settembre 2019. Cosa occorre fare: SE SEI UN TRASPORTATORE DI RIFIUTI: dovrai compilare uno scadenzario dei titoli di disponibilità provvisoria dei tuoi veicoli iscritti all’Albo e avere cura di aggiornare ogni titolo in tempo utile, presentando all’Albo le necessarie comunicazioni di variazione (occhio alla scadenza imminente del 30 Settembre!) SE SEI UN PRODUTTORE O INTERMEDIARIO DI RIFIUTI: dovrai richiedere ai Trasportatori un aggiornamento periodico del parco veicoli autorizzato, con indicazione, per ogni veicolo, della data di scadenza dell’eventuale titolo di disponibilità provvisoria. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, non è sufficiente tenere aggiornate le scadenze della propria Impresa, ma occorre verificare anche quelle dei fornitori ai quali gli stessi vengono affidati. Inoltre, dal 1° Settembre 2019 non basta accertarsi della validità dell’iscrizione al trasporto del fornitore utilizzato, ma anche degli eventuali titoli di disponibilità limitata. Eventuali illeciti in cui possono incorre i Trasportatori possono infatti tradursi anche in pesanti sanzioni per i Produttori poco attenti! Se vuoi esser certo di gestire correttamente le scadenze della tua impresa e dei suoi fornitori, affida ai consulenti preparati e competenti della Divisione Ambiente del Gruppo Remark le scadenze della tua Impresa e dei Trasportatori ai quali consegni i tuoi rifiuti. Eviterai così brutte sorprese!   SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019!!   Prenota la tua consulenza!! Scrivi a: divisioneambiente@grupporemark.it  oppure contatta il centralino al: 059 291 4811 ### Scarichi idrici: Nuovo Regolamento Regione Lombardia Il 2 Aprile 2019 è stato pubblicato sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6, che disciplina gli scarichi di acque reflue urbane e domestiche. Col nuovo Regolamento si allunga notevolmente l’elenco delle attività per le quali gli scarichi di acque reflue si considerano assimilati ai domestici ex lege, con conseguenti semplificazioni in termini autorizzativi Dal 17 Aprile 2019, infatti, sono infatti assimilate alle domestiche le acque reflue: Provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense Provenienti da pompe di calore Costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti Costituite da condense degli impianti di condizionamento Provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici Provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso Le acque il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, risulti inferiore ai valori limite espressi dal regolamento per specifici parametri. Provenienti dalle seguenti categorie di attività: Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili; Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico inferiore a 1 mc/g al momento di massima attività; Lavanderie ad acqua, sia self service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all’utenza domestica e con consumo inferiore a 20 mc/g; Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi con consumo inferiore a 5 mc/g nel momento di massima attività; Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici; Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona; Piscine e stabilimenti idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate; Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo con produzione di acque reflue non superiore a 20 mc/g; Conservazione, lavaggio, confezionamento prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con consumo idrico inferiore a 20 mc/g; Depositi e centri di vendita all’ingrosso di prodotti animali o vegetali senza annesso macello; Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi; Saloni di toelettature animali, allevamenti animali da compagnia; Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti; Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell’attività vengano smaltiti come rifiuti; Note importanti: Il nuovo Regolamento Regionale riguarda gli scarichi urbani e assimilati ai domestici, pertanto rimangono invariate le condizioni relative agli scarichi di acque reflue INDUSTRIALI e DI PRIMA PIOGGIA (che sono SEMPRE da autorizzare con AUA). Se lo scarico delle acque assimilate alle domestiche di cui al precedente elenco viene confluito in corpo idrico superficiale (es. fosso, canale tombato ecc..) o sul suolo o primi strati del sottosuolo (es. tramite subirrigazione, fitodepurazione ecc..) lo scarico deve sempre essere preventivamente autorizzato con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). L’obbligo decade solamente se lo scarico viene confluito in pubblica fognatura. In seguito all’entrata in vigore del nuovo regolamento, le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) delle singole Provincie e gli Enti Gestori della pubblica Fognatura dovranno emettere il proprio regolamento a cui necessariamente dovrà essere fatto riferimento in occasione delle pratiche autorizzative. Gli scarichi soggetti ad autorizzazione che non risultano in regola sono soggetti a sanzioni, anche di tipo penale. Se non sei sicuro che lo scarico della tua Azienda sia in regola con le attuali normative di settore, oppure se ritieni che il tuo scarico già autorizzato possa essere assimilato al domestico e quindi soggetto a semplificazioni autorizzative, chiedi un parere ai consulenti del Gruppo Remark. Scrivi una mail a: info@grupporemark.it  e richiedi la nostra consulenza!! ### Rischio Strada: Perchè è importante valutarlo? Rischio Strada: Perchè è importante valutarlo? Webinar: 30 Maggio 2019 >> Ore 14:30 >> Prenota Ora il Tuo Posto GRATUITO al Webinar! La risposta è semplice, innanzitutto perché lo dice la legge, infatti il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08), all’art. 28, prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma soprattutto perché le statistiche mostrano come gli incidenti stradali siano una vera e propria emergenza sociale in quanto non esiste “alcuna attività criminale che produca, attualmente, lo stesso numero di vittime”. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento sempre più preoccupante dei decessi legati ad incidenti stradali (fonte ISTAT): si può affermare che circa il 25% degli incidenti mortali sul lavoro è rappresentato da incidenti stradali. I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida non sono solo quelli dei trasporti di merci e persone, bensì anche tutti quelli che, per il loro lavoro, devono spostarsi da un luogo ad un altro. A tale rischio sono esposti in egual modo tutti i lavoratori sopra indicati, a prescindere che il mezzo venga utilizzato con sistematicità e continuità (ad esempio, gli autotrasportatori) oppure sporadicamente come nel caso di una commissione presso uffici esterni. Ovviamente, la valutazione di tale rischio deve essere condotta anche per tutti i lavoratori che utilizzano un mezzo (aziendale o di proprietà) per recarsi sul posto di lavoro e/o per spostarsi da un posto di lavoro ad un altro (ad esempio nel caso di aziende che presentano più sedi produttive/operative in territori diversi). Di conseguenza risulta fondamentale che, per aziende dove siano presenti lavoratori per i quali sia previsto l’uso di un mezzo (autovettura, furgone, camion) per svolgere le attività a loro assegnate, venga svolta una valutazione specifica del “rischio strada”. Tale valutazione, oltre ad essere necessaria per determinare elementi che possono aumentare il rischio di incidenti stradali e fornire indicazioni sulle misure di prevenzione necessarie, può risultare strategica per la riduzione dei costi legati agli incidenti (danni a persone/cose, premio assicurativo, giornate lavorative perse, etc.), per la maggior tutela ex D.lgs. 231/01  e per la riduzione del premio assicurativo INAIL (riduzione del tasso OT24). Qualcuno può obiettare che è difficile poter intervenire in un ambiente complesso come può essere la strada. I dati statistici Istat indicano, però, che oltre il 96% degli eventi che causano incidenti alla guida sono imputabili a comportamenti impropri del conducente nella circolazione, per questo è necessario intervenire sui comportamenti stessi. >> Prenota Ora il Tuo Posto GRATUITO al Webinar! Collegati con noi il 30 Maggio 2019 alle ore 14:30 Cos’è un webinar? E’ un seminario della durata massima di un’ora, che potrai seguire comodamente, in tempo reale, dallo schermo del tuo computer. I relatori e i moderatori potranno rispondere alle tue domande via chat. Per fare formazione in modo diretto ed efficace, su obiettivi specifici, senza perdite di tempo e costi di trasferta. La partecipazione non richiede alcuna conoscenza informatica specifica ### Sentenza del Tar: Rischi campi elettromagnetici (CEM) e cellulari Una sentenza che apre gli orizzonti della prevenzione e la lotta all'elettrosmog: Informare i cittadini sull’utilizzo corretto e sui rischi per la salute causati dai campi elettromagnetici (CEM) prodotti duranti l’uso di dispositivi mobili come smartphone, tablet e cordless, è uno dei compiti dei Ministeri: lo ha ribadito la sentenza n. 500 del 15/01/2019 del TAR del Lazio che ha accolto, parzialmente, il ricorso dell’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog. La sentenza del TAR del Lazio n. 500/2019 impone, nel rispetto dei loro ambiti di competenza, ai seguenti Ministeri: - Ministero della Salute - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di mettere in atto campagne di informazione per fornire le indicazioni sulle corrette modalità d’uso e sulla presenza di rischi per la salute e per l’ambiente connessi con i campi elettromagnetici (CEM) conseguenti all’utilizzo di apparecchi di telefonia mobile (cellullari, tablet, cordless, etc.). Tali campagne di informazione dovranno essere pubblicate entro 6 mesi dalla promulgazione della sentenza del TAR. I Ministeri coinvolti accolgono con favore la decisione dei giudici, convinti della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica a promuovere misure di prevenzione a tutela della salute durante l’esposizione a campi elettromagnetici (CEM) prodotti dai cellulari e tablet. Fonte: Sentenza n. 500 del TAR del Lazio del 15/01/2019 ### Sanzioni in caso di mancata informazione e formazione Con riferimento alla Legge di Bilancio 2019 sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro si da seguito all’incremento degli importi sanzionatori relativi alle violazioni che più di altri incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. “Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” ovvero che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e, destinatario della sanzione, sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08. Il Job Act, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando inasprimenti delle sanzioni per la mancata formazione. Il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specifica come per esempio la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru montate su autocarro, ecc...), lavori in quota e DPI III Cat., lavori elettrici (pav, pes, pei). Sanzione prevista - arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c) In questi casi se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi delle sanzioni sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi delle sanzioni sono triplicati. La Corte Suprema, con la Sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898 Corte di Cassazione Penale, sez. III, rigetta il ricorso presentato da XXX condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 37, comma 1, per non aver provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. “La Corte rigetta il ricorso, affermando che gli illeciti in materia di inosservanza degli obblighi informativi e formativi dei lavoratori non possono rientrare nella categoria della norme penali in bianco perché l’Accordo, al quale si riferisce l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008, non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto.”   Reform è a disposizione per creare un fabbisogno formativo, erogari corsi di formazione, rispettare le scadenze degli aggiornamenti. ### MUD2019: pubblicato il DPCM con le istruzioni per la compilazione Dopo lunga attesa è stato finalmente approvato il DPCM 24 dicembre 2018, contenente il nuovo modello da utilizzare per la presentazione della Dichiarazione MUD2019, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2018. A causa della tardiva pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale (22 febbraio 2019), per il solo anno 2019 la scadenza per la presentazione del MUD è prorogata al 22 giugno 2019. Il DPCM conferma la struttura di base della dichiarazione (6 comunicazioni) e i soggetti obbligati: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00; Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti e depurazioni delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Le novità riguardano esclusivamente alcuni dettagli di compilazione di natura tecnica, come ad esempio l’obbligo per i gestori che ritirano i CER 190501, 190503, 1912.., di dettagliare la provenienza di tali rifiuti oppure la specifica sulla ripartizione delle quantità per i soggetti che effettuano sia attività di solo trasporto, sia attività di recupero o smaltimento. Remark è a disposizione di Enti e Imprese che devono presentare la Dichiarazione; per evitare l’inutile trascinarsi di tale adempimento a livello aziendale, Remark provvederà comunque all’invio delle Dichiarazioni entro il 30 aprile 2019. Per ulteriori informazioni scrivi a: info@grupporemark.it ### ADDIO SISTRI... QUALE FUTURO? Il SISTRI è stato definitivamente abolito: lo stabilisce la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del DL “Semplificazioni” che abrogava il Sistema a partire dal 1° gennaio 2019. Pur considerando definitivamente chiuso il tanto discusso capitolo “Sistri”, il Ministero dell’Ambiente sta lavorando affinché venga garantita la tracciabilità dei rifiuti, come previsto dalla normativa Europea. Con la medesima Legge è stato infatti istituito il Registro Elettronico Nazionale, gestito interamente dal Ministero dell’Ambiente. Chi dovrà iscriversi? Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; Produttori di rifiuti pericolosi; Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.lgs. 152/06. Con successivo decreto saranno definiti le modalità di funzionamento del Registro, le modalità di iscrizione, gli importi dei contributi annuali da versare per la copertura dei costi di funzionamento e le relative sanzioni. Fino all’entrata in vigore del nuovo Registro Elettronico Nazionale, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite gli adempimenti cartacei (registro c/s rifiuti, formulari, MUD), che continueranno ad essere obbligatori e sanzionabili.   Per maggiori informazioni scrivi a: divisioneambiente@grupporemark.it ### Piano di emergenza rifiuti Con l’entrata in vigore del DL 113/2018 ("Decreto Sicurezza"), entro la scadenza del 4 Marzo 2019 tutti gli impianti che risultano autorizzati allo stoccaggio (D13, D14,D15) messa in riserva (R13) o lavorazioni dei rifiuti, devono predisporre un Piano di Emergenza interno finalizzato alla prevenzione degli incidenti, la protezione della salute e dell’ambiente, ad informare tempestivamente le autorità locali e la cittadinanza in caso di incidente e al successivo ripristino dei luoghi. Il 4 Dicembre 2018, con la legge di conversione 132/2018, è entrato in vigore l’articolo 26bis del Dl 113/2018 che prevede un nuovo adempimento. La norma prevede, per i gestori di impianti esistenti o di nuova costruzione, l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. I gestori degli impianti esistenti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre tale piano. Nella parte relativa agli “incidenti rilevanti” l’articolo pare ricalcare quanto previsto per le aziende soggette alla cosiddetta "LEGGE SEVESO" ovvero a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. Ad oggi la norma comprende tutti gli impianti di stoccaggio e di recupero di rifiuti, senza fare alcun tipo di distinzione. __________________________________________________________ CHI RIGUARDA: I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione COSA RIGUARDA: L'obbligo di predisporre un piano di emergenza interno finalizzato al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale e della salute pubblica. SCADENZA: 04/03/2019 Scopri subito come raggiungere gli obiettivi nel piano di emergenza per la tua azienda Scrivi a: info@grupporemark.it e prenota la tua consulenza ### STOP Sistri La notizia che tutti aspettavamo: il SISTRI sarà definitivamente soppresso a partire da gennaio 2019. Lo stabilisce il Decreto Legge “Semplificazioni” che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2018 ed entrare in vigore nella stessa data. Fino all’entrata in vigore di un nuovo sistema gestito interamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite gli adempimenti cartacei (registro c/s rifiuti, formulari, MUD), che continueranno ad essere obbligatori e sanzionabili. La conferma dell’abolizione è stata annunciata dal Ministero dell’Ambiente in un comunicato stampa di seguito riportato: DL SEMPLIFICAZIONI, STOP AL SISTRI. COSTA: UNO SPRECO DURATO 9 ANNI E COSTATO PIÙ DI 141 MILIONI Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà 2.0 e interamente gestito dal Ministero dell’Ambiente. Roma, 12 dicembre 2018 - Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento. “Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”. Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri. “Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese,  ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa - Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”. Il sistema, introdotto nel 2010 con un contratto secretato e affidato alla società Selex di Finmeccanica, fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini. Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo. Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha dichiarato Costa - L’obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende”. Il nuovo Sistri, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l’anno. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa - che digitalizzi l'intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli operativi. Per maggiori informazioni scrivi a: divisioneecologia@grupporemark.it ti risponderemo il prima possibile ### E’ disponibile il libro di Luca Veneri LA SPERANZA E' LA PRIMA A MORIRE di Luca Veneri, Presidente del Gruppo Remark.Un vero e proprio manuale pratico pensato per Datori di lavoro, Dirigenti Delegati, e Responsabili del Servizio di Prevenzione Protezione.LA SPERANZA E' LA PRIMA A MORIRE è la storia vera di un processo penale per infortunio sul lavoro.Come puoi tutelare la tua azienda evitando che ti mettano i sigilli di sequestro sugli impianti?LA TUA AZIENDA E' VERAMENTE SICURA?Ogni giorno in Italia muoiono tre persone sui luoghi di lavoro. Cosa fare in caso di incidente grave o gravissimo in azienda?Come evitare che arrivino gli ufficiali della polizia giudiziaria a mettere i sigilli alle tue macchine o ai cancelli della tua azienda?Prima di tutto devi scoprire quali sono le "attività invisibili", le vere responsabili degli infortuni in azienda.Poi serve conoscere gli strumenti che ti permettono di prevenire questi eventi e che ti tutelano nel momento stesso in cui accadono. Leggendo il nuovo libro di Luca VeneriCapirai quali sono le "attività invisibili" nel tua aziendaCapirai quali sono le cinque fasi che seguono un incidente gravissimo in aziendaTroverai gli strumenti per tutelare la tua aziendaTroverai casi reali e tante informazioni che non sono scritte in nessun manuale o che difficilmente ti vengono dette (così chiaramente) nei corsi di formazioneBasandosi sul oltre vent'anni di esperienza, Luca Veneri, ideatore, fondatore e creatore del metodo:       PRONTO INTERVENTO GARANTITO PER PMISpiega come evitare che avvengano incidenti gravi o gravissimi in azienda e cosa succede quando arrivano gli ufficiali di polizia giudiziaria. Il tutto in parole semplici e basandosi su un caso reale di incidente grave o gravissimo che ha coinvolto l'autoreper maggiori informazioni scrivi a: info@grupporemark.itper acquisto diretto: amazon.it ### Con il cuore e con la testa per costruire il futuro... Intervista a Carla Zanni Campioli, Amministratore Delegato del Gruppo Remark La vostra società oggi è un gruppo di rilievo, fortemente diversificato: quante persone lavorano per voi e in quanti rami (e ambiti di competenza) si suddivide il gruppo? Direi che con noi lavorano una sessantina di persone, tra dipendenti e collaboratori. La nostra attività la svolgiamo tramite sedi in quattro province, tutte dislocate nel Nord Italia: a Modena, Mantova, Verona e Bologna. E sì, hai ragione… la nostra è una società diversificata, che attraverso i diversi rami che la compongono cerca di far fronte a un vasto campo di esigenze. Fondamentalmente ci occupiamo di consulenza ma su fronti diversi. C’è il ramo relativo alla Medicina del Lavoro (il nostro primo ambito di competenza, peraltro), l’area Sicurezza, e la gestione Ambiente & Rifiuti. Iure Consulting (Consulenza Legale), Requalitas che si occupa di temi come Management e Qualità, e Reform per la Formazione. Insomma, consulenza ma all’interno di uno spettro estremamente diversificato dove però i diversi settori sono correlati uno con l’altro. Bene, consideriamo tutto questo come punto di arrivo (temporaneo, ovviamente). Ora vediamo di andare indietro negli anni: com’è iniziato tutto? L’inizio della nostra attività risale al lontano ‘75: abbiamo esordito come braccio operativo del laboratorio Neotron. Negli anni successivi abbiamo acquisito nuovi clienti nell’ambito della Medicina del Lavoro. Nell’ ‘88 abbiamo acquisito la nostra ragione sociale ed è nata Remark, 15 anni dopo ci siamo completamente staccati da Neotron. Se dovessi fare una specie di album dei ricordi con gli scatti più significativi che hanno scandito il vostro sviluppo…? Dunque, il momento fondamentale, il nostro principale punto di svolta, è stato l’emanazione della Legge 626. La legge sulla Sicurezza sul Lavoro, giusto? Che anno era, il ’94? Sì. Quello per noi è stato un momento cruciale, in un certo senso è allora che siamo venuti alla luce. E’ vero che – come dicevo – siamo nati nel ‘75, ma ai tempi operavamo per quelle che erano fondamentalmente delle “curiosità” (non saprei in che altro modo definirle) e solo in sinergia con il laboratorio Neotron. La legge 626 ci ha aperto un campo immenso di opportunità, la definirei uno step fondamentale all’interno di un processo legislativo iniziato qualche anno prima e proseguito negli anni successivi. Nel ’91 era stata emanata la legge 277, che parlava di rischio piombo e rischio rumore, poi è arrivata la 626 che ha affrontato l’ambito della sicurezza sul lavoro in modo globale. Nel 2008, poi, è stato il turno del decreto legislativo 81. Tutto questo iter legislativo – che ha rivoluzionato in modo così radicale il mondo del lavoro - ci ha fatto crescere nel bene e nel male. La crisi, per esempio, noi non l’abbiamo sentita. O meglio, l’abbiamo un po’ sentita più per quanto riguarda ritardi nei pagamenti e mancanza di affidabilità da parte di alcuni clienti purtroppo in difficoltà, ma non a livello operativo. Qual è la formula magica del vostro successo? Sicuramente la passione per ciò che facciamo. Il segreto sta tutto lì. Io e Luca siamo persone che vivono di passione e in questo senso abbiamo trovato un settore che è riuscito a tirare fuori il meglio di noi. E’ anche per questo, forse, che nella nostra azienda “si sta bene”. I nostri collaboratori passati sono rimasti nostri amici e questo, bè… ammettiamolo: non capita proprio a tutti. I vostri collaboratori, già: secondo loro, invece, qual è la formula magica del successo della vostra azienda? Tutti dicono che il segreto siamo io e Luca: il cuore e il cervello. Dall’equilibrio e dall’integrazione di questi due punti di vista – così diversi – nasce la nostra forza. E anche ciò che ci distingue dai nostri competitors. Puntando solo sulla strategia per generare utili saremmo diventati come tanti altri, basandoci solo sul cuore saremmo stati poco più che una Onlus. Unendo le due cose, invece, siamo riusciti a decollare e a costruirci un’identità che appartiene solo a noi. Soprattutto in un ambito come il nostro. Il ruolo del consulente non è facile, ci sono ancora molte aziende che sono prevenute nei confronti del nostro lavoro. Riuscire a fare breccia in un ambito in cui la diffidenza si taglia col coltello, ti assicuro, non è cosa da tutti! Come è cambiata la cultura della sicurezza immediatamente dopo l’emanazione della legge 626? E come sta cambiando oggi? Quando è stata emanata la legge 626, le reazioni non sono state delle migliori. Perché? L’Italia è un contesto particolare, fatto di piccole e medie aziende a conduzione familiare, strutturate dai genitori e portate avanti dai figli. Abituati a lavorare senza particolari norme di sicurezza, i proprietari delle PMI hanno letto la nuova normativa come un dispendio inutile. Lo dico come un dato di fatto, senza dare un giudizio: in realtà il problema è che è stata emanata una legge a suo modo rivoluzionaria senza preparare il terreno, cioè senza creare la cultura adatta ad accoglierla. Una cultura, peraltro, che all’estero esisteva già ma che in Italia mancava. E’ proprio qui che interveniamo noi. Quella che cerchiamo di dare ai nostri clienti quando prendiamo un incarico, è proprio la cultura della sicurezza. Non ci limitiamo ad applicare la norma, ma educhiamo il cliente ai suoi vantaggi... mostrandogli che la legge è anche e soprattutto un’opportunità. In termini di sicurezza, intendi? Anche in termini di organizzazione e (perché no?) spesso e volentieri anche dal punto di vista economico. Ci si fa raramente mente locale, ma spesso investire in sicurezza significa risparmiare a medio e lungo termine. Ad ogni modo, tornando alla tua domanda di prima, la cultura della sicurezza è progressivamente cambiata, anche successivamente all’emanazione della 626: con il decreto 81, per esempio, che è una sorta di legge 626 “aumentata”. In linea di massima, oggi vedo che c’è più voglia di conoscere questo settore: una maggior disponibilità ad affrontare il tema in modo costruttivo. In parte per motivi naturali - parlo soprattutto del gap generazionale - e in parte perché finalmente nelle scuole si è iniziato a fare formazione in merito, creando le condizioni per la nascita e la diffusione di una nuova mentalità. Credo davvero molto nell’importanza della scuola: in questo senso stiamo partecipando attivamente al cambiamento, tenendo alcuni corsi volti a informare e sensibilizzare gli studenti. Insomma, sembra che le cose stiano cambiando in meglio... eppure il tema delle morti sul lavoro è ancora attualissimo. Al di là dello spazio che i media stanno dando al problema, secondo te da questo punto di vista il mondo è cambiato in meglio o in peggio? Paradossalmente, in termini meramente numerici, la situazione era migliorata durante la crisi... ma solo per un motivo: c’era meno lavoro! Ora che l’Italia sta uscendo dalla crisi, invece, le morti sul lavoro sono tornate a crescere, come mostrano i dati INAIL. Quindi si stava meglio quando si stava peggio? No, affatto. Al di là dei numeri (che, come ti dicevo, sono in buona parte condizionati dal fatto che il mondo del lavoro si è rimesso in partenza) oggi c’è maggiore interesse per il tema della sicurezza. E anche la riduzione del lavoro in nero sta giocando un ruolo positivo. Parliamo della vostra azienda: qual è stato il punto di forza della gestione di tuo padre e quali sono stati i cambiamenti o il valore aggiunto che avete portato tu e Luca? Mio padre ha dato a Remark qualcosa che ancora ci distingue: l’anima. Il dottor Zanni è un medico vecchio stile, di quelli che non hanno mai guardato al business in quanto tale. Detta in altri termini, mio padre ha creato un’azienda con l’obiettivo di migliorare il mondo del lavoro a partire dal suo ambito di riferimento: la Medicina del Lavoro, appunto. Io e Luca abbiamo portato avanti questa prospettiva... aggiungendo però quello che è stato il nostro elemento distintivo: l’organizzazione. Abbiamo cioè ristrutturato Remark dalle radici, trasformandola in un’azienda moderna, al passo coi tempi. Immagina di avere la macchina del tempo e di andare nel futuro. Come vedi il vostro sviluppo? Attualmente stiamo perfezionando l’acquisizione di una sede su Milano e questo già la dice lunga su quello che credo sarà uno dei nostri ambiti di sviluppo: l’espansione territoriale. Il nostro sviluppo, credo che scorrerà principalmente su tre binari: l’espansione territoriale, cioè la geolocalizzazione della nostra attività, l’espansione del canale retail e un’ulteriore espansione in termini di franchising. Quella che prevediamo, quindi, è una crescita globale, su più piani. Dal momento che parliamo di futuro, qual è il ruolo della tecnologia nello sviluppo di un’azienda moderna? Fondamentale, direi! Da diversi anni a questa parte, infatti, abbiamo costruito la nostra attività imprenditoriale mettendo al centro la tecnologia. Abbiamo iniziato con l’introdurre un CRM (customer relationship management) a cui abbiamo affidato la gestione informatica della nostra attività, dopodiché abbiamo cominciato a costruire (ed è costantemente in fase di sviluppo) un software per la gestione informatizzata di tutta la documentazione necessaria in materia di sicurezza e ambiente: uno strumento utilissimo che ci consente di gestire adeguatamente il nostro scadenziario e la gestione completa delle commesse. Ultimamente siamo anche entrati in un progetto di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie 4.0: un chip che permetta di monitorare gli strumenti di sicurezza presenti all’interno delle aziende. Per esempio, per quanto riguarda gli estintori è difficile valutarne la capacità di funzionamento e soprattutto se funzioneranno quando ce ne sarà eventualmente bisogno. La norma prevede che ogni 6 mesi un’impresa esterna effettui il controllo degli estintori, ma nell’arco di 6 mesi - si sa - può succedere di tutto. Per questo - in sinergia con Doctor Fire - stiamo mettendo a punto un chip che una volta al giorno manderà un segnale alla centrale, visibile sul cellulare del cliente. Il segnale fornirà i parametri necessari per verificare se l’estintore funziona o meno. Stiamo tra l’altro studiando il modo di collocare questo tipo di micro chip anche sulle macchine operatrici, dove avvengono la maggior parte degli infortuni sul lavoro. Il problema, in questi casi, è che i dispositivi di sicurezza vengono spesso e volentieri bypassati dagli operatori stessi: un micro chip ad hoc sarebbe quindi utilissimo anche a monitorare il dipendente in questo senso. Si parla sempre più spesso di industria 4.0: rispetto al vostro settore, quale credi che sarà il futuro dell’apporto umano? Senza dubbio si andrà incontro a una riduzione esponenziale di un certo tipo di figura, come l’operatore a bordo macchina, per esempio. Detto questo, le macchine per funzionare hanno bisogno di tecnologie che devono essere messe a punto, sistemate e curate da operatori tecnici in carne e ossa. Per come la vedo io, quindi, si assisterà alla nascita di nuove mansioni per ambiti diversi: controllo KPI, gestione dati... nasceranno poi nuove figure legate alla parte elettronica e elettrotecnica e nell’ambito della gestione telematica del processo industriale. E’ in questo senso, quindi, che credo che il cambiamento vada affrontato anche in termini di opportunità. Stai per spegnere le candeline: puoi esprimere un desiderio... Dal punto di vista umano mi piacerebbe riuscire a dare anche in futuro soddisfazioni e nuovi trampolini di lancio sia ai nostri clienti sia ai ragazzi della nostra squadra. Più in generale vorrei che continuassimo a evolvere e a cambiare rimanendo però fondamentalmente noi stessi. Il punto di forza di un’azienda moderna, secondo me, è la capacità di coordinare elementi diversi come tradizione e innovazione. Andare avanti, quindi... senza però perdere quelle che sono le proprie radici. A cura di Martina Fragale ### Rifiuti AEE, definite le tariffe per i produttori da versare entro il 31/10/2018 Come previsto dal DM Ambiente 17 giugno 2016, il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote di mercato e le tariffe che i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono versare relativamente all’anno 2017. Questa tariffa copre gli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed è composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalla comunicazione annuale presentata entro il 30 aprile 2018 al Registro AEE. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2018 tramite bonifico bancario direttamente dal produttore (o suo delegato) oppure dal Sistema collettivo di gestione a cui il produttore ha aderito; la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE, accedendo all’area riservata. I produttori potranno trovare tutte le informazioni in merito agli importi e alle modalità di pagamento nella sezione “Quote e Tariffe” dell’area riservata del sito www.registroaee.it, accedendo con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto delegato. Ricordiamo che il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che: è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. Contattaci. ### Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE): cosa cambia dal 15 Agosto 2018 Nel mondo delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in questi giorni si parla solo di “Open Scope”: ma di cosa si tratta? Riguarda anche la tua azienda? Partiamo dall’inizio... il D.lgs. 49/2014 definisce con apparecchiature elettriche ed elettroniche “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 Volt per la corrente alternata e a 1500 Volt per la corrente continua”. La definizione di AEE non verrà modificata a partire dal 15 agosto 2018... Allora cosa cambia? Come previsto dall’art. 2 del D.lgs. 49/2014, fino al 14 agosto 2018 le AEE erano suddivise in 10 categorie molto specifiche (es. frigoriferi, aspirapolvere, stampanti, strumenti musicali ecc.) pertanto se l’apparecchiatura prodotta, importata o distribuita dalla tua azienda non rientrava in una di queste categorie si riteneva automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione del decreto. Dal 15 agosto invece cambieranno radicalmente i raggruppamenti delle tipologie di AEE, diventando molto più ampi (es. apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)). Ed eccoci quindi a parlare del cosiddetto “Open Scope” o “Campo Aperto”: tutte le AEE che non rientrano espressamente nelle esclusioni saranno soggette a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 49/2014. Qualche esempio? Iscrizione al Registro AEE e relative comunicazioni periodiche, obblighi di informazione agli utilizzatori, obbligo di finanziamento della corretta gestione dei RAEE ecc. Qualche esempio di “nuove” AEE? Cavi con connettori, prese, adattatori, fusibili, prolunghe, stufe a pellet, bici elettriche... Le casistiche sono molteplici e presentano numerose particolarità, pertanto ogni caso è da valutare singolarmente. Ecco un breve schema decisionale con il quale potrai verificare se il tuo prodotto rientra nella definizione di AEE: Quali sono le uniche apparecchiature esplicitamente escluse? Le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; Le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; Le lampade a incandescenza; Le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; Le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; Le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; I dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi. Per aiutare le aziende a districarsi nel mondo delle AEE il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una guida contenente importanti indicazioni operative in merito al “campo aperto”. La puoi trovare a questo link. Non sai se la tua azienda rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 o non sai cosa devi fare? Contattaci. ### Classificazione dei rifiuti: attenzione a quell’HP14! A partire dal 5 luglio 2018 sarà applicabile il Regolamento 2017/997/Ue (in vigore dal 4 luglio 2017) e tutti i produttori di rifiuti speciali dovranno porsi nuovamente delle domande sui propri rifiuti, ad esempio: i miei rifiuti sono pericolosi? Quali caratteristiche di pericolo devo attribuire? Il Regolamento ha infatti modificato la metodologia per l’attribuzione della tanto tormentata caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, rendendola finalmente uniforme in tutti gli Stati Membri. Quindi, cosa deve fare il produttore? • In caso di rifiuti classificati con codice CER non pericoloso assoluto la classificazione rimarrà invariata; • In caso di rifiuti classificati con codice CER pericoloso assoluto dovrà essere rivalutata la sola classe di pericolo HP14, secondo le nuove modalità; infatti, rifiuti che in passato non erano pericolosi di tipo HP14 potrebbero diventarlo o viceversa; • In caso di rifiuti classificati con codice CER “a specchio” dovrà essere rivalutata la sola classe di pericolo HP14, secondo le nuove modalità; in questo caso il cambiamento potrebbe essere ancora più incisivo. Rifiuti che in passato erano classificati come NON PERICOLOSI potrebbero risultare PERICOLOSI di tipo HP14 dal 5 luglio 2018 o viceversa. Ricordiamo che la corretta classificazione dei rifiuti è responsabilità del produttore e che un’errata classificazione porta immancabilmente a un’errata gestione (deposito temporaneo, scelta trasportatori e impianti di destino, compilazione dei formulari, registro e MUD, assoggettabilità Sistri), sanzionabile ai sensi del D.lgs. 152/06. Siamo, come sempre, a completa disposizione per ulteriori approfondimenti. CONTATTACI ### 28 Aprile 2018 – Giornata Nazionale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Dal 2003 l’Ilo (l’Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha riconosciuto il 28 aprile come la Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Ma quest'anno si è unita insieme alla Giornata mondiale contro il lavoro minorile (WDACL), che solitamente veniva svolta il 12 giugno. La prima promuove il lavoro sano e dignitoso e l'altra auspica il miglioramento della sicurezza e della salute dei giovani lavoratori e la fine lavoro minorile. 28april.org -  In questa pagina è possibile trovare le iniziative promosse in tutto il mondo. La sicurezza sul lavoro non è un settore trascurabile: purtroppo gli incidenti del lavoro sono aumentati quest'anno rispetto all'anno scorso, secondo i dati INAIL. Per questo è importante che si diffonda la cultura della sicurezza e le dicerie secondo cui sarebbero solo un costo. Sulla pagina di ILO si legge “La campagna ha l’obiettivo di accelerare l’azione per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Oss), l’obiettivo 8.8 di ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori entro il 2030 e l’obiettivo Sdg 8.7 di porre fine a tutte le forme di lavoro minorile entro il 2025. Raggiungere questi obiettivi richiede un approccio concertato e integrato per eliminare il lavoro minorile e incoraggiare la cultura della prevenzione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (Ssl) a beneficio della forza lavoro globale di domani. I 541 milioni di giovani lavoratori (15-24 anni) – che comprendono 37 milioni di bambini in lavori infantili pericolosi – rappresentano oltre il 15% della forza lavoro mondiale e soffrono fino al 40% in più di tasso di lavoro non mortale infortuni rispetto ai lavoratori adulti di età superiore ai 25 anni. Molti fattori possono aumentare la vulnerabilità dei giovani ai rischi di Ssl, come il loro stadio di sviluppo fisico e psicologico, la mancanza di esperienza lavorativa e di formazione, la conoscenza limitata dei rischi legati al lavoro e la mancanza di competenze professionali e una inadeguata capacità di negoziazione che può portarli ad accettare incarichi o lavori in cattive condizioni di lavoro. La campagna SafeDay del 2018 evidenzia l’importanza cruciale di affrontare queste sfide e migliorare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori, non solo per promuovere un’occupazione giovanile dignitosa, ma anche per collegare questi sforzi alla lotta contro le sostanze pericolose e tutte le altre forme di lavoro minorile”. ### OCCHIO agli UV: cosa devono fare le aziende? PARMA - Lampade a ultravioletti per illuminare la festa: oltre 100 persone all’ospedale Si tratta degli ospiti dell'Hotel Terme di Monticelli che hanno partecipato ad una festa nella palestra messa a loro disposizione e che, a partire dall’ora di cena di sabato 24 febbraio, avevano iniziato ad accusare tutti gli stessi sintomi. Nella notte di sabato è dunque scattata la chiamata al medico reperibile dell’Igiene pubblica dell’Ausl. Le responsabili si sono rivelate essere le lampade Uv (a ultra violetti) dei soffitti della palestra, responsabili dei fastidi a occhi e pelle degli ospiti dell’albergo. In realtà, queste lampade sono solitamente utilizzate dal personale della struttura per la disinfezione dei locali, pratica regolare se eseguita nei tempi e con le modalità corrette. Il problema è sorto quando queste luci sono state accese e utilizzate come normali lampade da illuminazione. Le 108 persone coinvolte, che si sono presentate all'Ospedale Maggiore, sono state visitate negli ambulatori di oculistica e sono state dimesse con prognosi lieve, mediamente dai 2 ai 5 giorni. Può succedere anche nei luoghi di lavoro? Negli ambienti di lavoro possono essere presenti queste e spesso i relativi rischi legati ad una esposizione giornaliera vengono trascurati. Quali sono gli effetti dell’esposizione sull’uomo? La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come: Effetti sugli occhi la fotocheratocongiuntivite i danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta il danno retinico di natura fotochimica negli individui afachici (assenza del cristallino) Effetti sulla pelle la fotoelastosi, effetto associato con il fotoinvecchiamento della pelle la fotocancerogenesi cutanea l’eritema le reazioni fototossiche e fotoallergiche l’immunosoppressione da RUV la vera pigmentazione adattativa (abbronzatura). Dove possiamo trovare le attrezzature rischiose nei processi produttivi? Luce Infrarossa Lampade riscaldanti ad infrarossi di comune utilizzo presso uffici, attività industriali e luoghi di ritrovo Lavorazioni a incandescenza di vetro e metalli Lampade infrarossi per Carrozzeria (essicazione vernici) Luce Blu/UV Saldature ad arco e a elettrodo Processi di indurimento di resine e polimeri Lampade utilizzate per la sterilizzazione e disinfezione Processi di stampa industriali (lampade per la fotoincisione) Lampade per la stagionatura del calcestruzzo Studi fotografici pubblicitari, Teatri e studi televisivi Supermercati e grandi magazzini Lampade e sistemi di lampade, inclusi i LED (norma CEI-EN 62471:2009) Utilizzo di laser Cosa deve fare l’azienda? E’ importante che venga svolto un censimento di quelle che sono le attrezzature che espongono a ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali) nell’ambiente di lavoro ed effettuare una specifica valutazione del rischio.   Per richiedere un preventivo per effettuare la valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali o per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di Remark all’indirizzo info@grupporemark.it   Fonte Repubblica.it ### SISTRI: 30 aprile 2018 scadenza pagamento contributo annuale Soggetti obbligati, modalità di versamento e di comunicazione L’obbligo del versamento del contributo riguarda solo i rifiuti pericolosi e i seguenti soggetti: produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti trasportatori professionali e in conto proprio (iscritti in categoria 5) trasportatori in conto proprio (iscritti in categoria 2-bis), solo se obbligati ad aderire come produttori recuperatori e gestori di rifiuti nuovi produttori (impianti che dal trattamento di rifiuti non pericolosi producono rifiuti pericolosi) Non sono più tenuti all'adesione (ma possono aderire volontariamente): i soggetti produttori di soli rifiuti non pericolosi le imprese produttrici anche di rifiuti pericolosi fino a dieci addetti. Il contributo deve essere versato per ogni unità locale iscritta al Sistri, nella quale si producono rifiuti pericolosi, ed è calcolato in base al numero degli addetti presenti presso ciascuna unità locale. Cosa devono fare le aziende prima di effettuare il pagamento: Verificare che la pratica di iscrizione sia allineata alla situazione odierna dell’azienda (es. numero addetti); Accedere a SISTRI – Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti e, tramite il pulsante “Crea Pratica”, creare la pratica di rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2018, nella quale sarà indicato l’importo da versare (per ulteriore verifica dell’importo clicca qui) Effettuare entro il 30 aprile il versamento del contributo tramite bonifico bancario o bollettino postale (clicca qui per gli estremi di pagamento). Effettuato il pagamento, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite il portale Sistri, accedendo all’Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti – Pulsante “Inserisci Pagamento” e allegando la relativa ricevuta. Ricordiamo che fino alla data di subentro del nuovo gestore del Sistri e comunque non oltre il 31 dicembre 2018: NON si applicano le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri; restano in vigore, ridotte del 50%, le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo; restano in vigore le sanzioni relative agli adempimenti cartacei (formulari, registro carico/scarico, MUD). Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. Contattaci. ### RLS: chi sono, quanti sono, i doveri e la formazione CHI E' IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)? Il Testo Unico dice che l'RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori. Tutti i lavoratori possono ambire a coprire questa carica, ad eccezione degli apprendisti o lavoratori a termine. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia all’INAIL, sia al resto dei dipendenti. La carica ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze sindacali aziendali o nel caso non fossero presenti, viene eletto direttamente dai lavoratori. QUANTI RLS CI DEVONO ESSERE IN AZIENDA? In ogni caso il numero minimo di RLS deve essere: Aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori: 1 RLS Aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS Tutte le altre aziende/ unità produttive oltre i 1.000 lavoratori: 6 RLS QUALI SONO I SUOI COMPITI? Le attività dell’RLS sono: collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda; avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. FORMAZIONE Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che l'RLS debba svolgere la formazione, in particolare: Corso Completo RLS di 32 ore Corso di Aggiornamento di 4 ore (per aziende dai 15 ai 50 lavoratori) Corso di Aggiornamento di 8 ore (per aziende con più di 50 lavoratori) Vai al Calendario Corsi per iscriverti subito ### Classificazione dei rifiuti: il grande pasticcio dell’HP14 Le modifiche introdotte al Regolamento CLP (norma relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) dal Regolamento 2016/1179/Ue sconvolgono nuovamente il mondo della classificazione dei rifiuti pericolosi. La tanto tormentata classe di pericolo HP14 (ecotossico) è stata infatti messa in discussione da un’ulteriore modifica normativa. Ma partiamo dall’inizio: 1.    Fino al 03/07/2017, in base a un decreto italiano, la modalità di determinazione di tale caratteristica di pericolo prevedeva l’utilizzo dei metodi indicati dall’ADR (accordo Europeo relativo al trasporto delle merci pericolose su strada); la validità di tale metodologia era stabilita “nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14”; 2.    Il 04/07/2017 entra in vigore il Regolamento 2017/997/Ue che stabilisce una nuova modalità di calcolo per l’attribuzione dell’HP14; tale regolamento, tuttavia, si applica a decorrere dal 5 luglio 2018. Ed eccoci alla prima incertezza normativa: gli “specifici criteri” sono stati adottati, ma sono applicabili prima del 5 luglio 2018? 3.    Il 1° marzo 2018 vengono applicate a livello comunitario alcune modifiche al Regolamento CLP (riclassificazione di alcune sostanze) che inevitabilmente ricadono sulla metodologia di determinazione dell’HP14 secondo le modalità previste dall’ADR. E qui il secondo problema: lo scontro tra la normativa italiana e quella europea ha portato al formarsi di una finestra temporale (tra il 1° marzo 2018 ed il 5 luglio 2018) in cui vige l’assoluta incertezza sulle modalità da adottare per la determinazione della pericolosità dei rifiuti. Il risultato? Rifiuti identici che il 28 febbraio erano NON pericolosi, dal 1° marzo potrebbero essere pericolosi, per poi ritornare ad essere non pericolosi il 5 luglio solo per l’applicazione di diverse metodiche di classificazione. Le reazioni sono state molteplici e diametralmente opposte: dalla totale indifferenza all’assoluto allarmismo. In questa situazione di caos normativo è possibile che gli impianti di recupero/smaltimento richiedano una rivalutazione della classificazione dei rifiuti pericolosi o con codici “a specchio”. Siamo, come sempre, a tua completa disposizione. Contattaci per approfondire a divisioneambiente@grupporemark.it Per i più coraggiosi, lasciamo di seguito i principali riferimenti normativi: ·         Regolamento 1272/2008/Ce (CLP) ·         Regolamento 2016/1179/Ue (9° Adeguamento al Progresso Tecnico) ·         Dl 19 giugno 2015, n. 78 ·         Regolamento 2017/997/Ue ·         Nota Ministero dell’Ambiente del 28/02/2018, n° 3222 ·         Nota interpretativa del Consiglio Nazionale dei Chimici, n°01/2018 del 28/02/2018 ### Visite mediche e visite specialistiche Di cosa si tratta La Medicina del Lavoro prevede l'istituzione, da parte del Medico Competente, di un protocollo sanitario che stabilisce, mansione per mansione, il calendario degli accertamenti necessari ad accertare l'idoneità del lavoratore alla sua dimensione lavorativa e a monitorarne lo stato di salute nel corso del tempo, in relazione ai rischi lavorativi ai quali è soggetto. Rivolto a Tutte le Organizzazioni che svolgono attività con rischi individuate dal D.Lgs. 81/08. Ad esempio, i casi in cui la nomina del Medico competente è obbligatoria sono rappresentati da quelle situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi quali chimico, di rumori, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. La nomina del medico competente è altresì obbligatoria per i lavoratori videoterminalisti (con un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali) e per i lavori notturni. Obbligo del Datore di Lavoro è inoltre quello di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Il servizio Remark L’esperienza del gruppo Remark ha permesso la creazione di un pool di medici specialisti a disposizione per approfondimenti della Medicina del Lavoro. Sanzioni In caso di inadempienza, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da € 3.000 a € 10.000. Riferimenti Normativi Art. 18 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"   Contattaci   ### Tecnici strumentisti specializzati per esami strumentali ed esami integrativi Di cosa si tratta Oltre alla visita medica finalizzata all'idoneità, si svolgono esami strumentali (i più comuni sono audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, vision test) ed ematochimici o tossicologici (prelievo ed analisi sangue e/o urine), e visite specialistiche (ad es. dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica). Rivolto a Tutte le Organizzazioni che svolgono attività con rischi individuate dal D.Lgs. 81/08. I casi in cui la nomina del Medico Competente è obbligatoria sono rappresentati, ad esempio, da esposizione dei lavoratori a rischi quali chimico, di rumori, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. La nomina del medico competente è obbligatoria anche per i lavoratori videoterminalisti (con un utilizzo del computer superiore alle 20 ore settimanali) e per i lavori notturni. Il servizio Remark Nell'organico del gruppo Remark sono presenti tecnici audiometristi e infermieri professionali, in affiancamento ai Medici Competenti; Remark dispone inoltre di una stabile rete di Medici Specialisti per la programmazione e l'esecuzione dei necessari accertamenti integrativi. Sanzioni In caso di inadempienza, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da € 3.000 a € 10.000. Riferimenti Normativi Art. 41 D.Lgs. 81/08   Contattaci   ### Nomina Medico Competente DI COSA SI TRATTA Il Medico Competente è un medico specializzato in medicina del lavoro a cui il datore di lavoro affida la "competenza” della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. Il Medico Competente stabilisce il "protocollo sanitario", programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (visite mediche), istituisce, aggiorna e gestisce le "cartelle sanitarie" dei lavoratori, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno. Alcune delle funzioni del Medico Competente sono inoltre la collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all' attività di formazione e informazione dei lavoratori e all' organizzazione del servizio di primo soccorso. RIVOLTO A: Tutte le Organizzazioni che svolgono attività con rischi individuate dal D.Lgs. 81/08. Ad esempio, i casi in cui la nomina del competente è obbligatoria sono rappresentati da quelle situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi quali chimico, di rumori, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. La nomina del medico competente è altresì obbligatoria per i lavoratori videoterminalisti (con un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali) e per i lavori notturni. IL SERVIZIO REMARK Remark gestisce "in toto” il servizio di Medicina del Lavoro in quanto dispone di un software gestionale realizzato ad hoc in grado di informatizzare la documentazione necessaria alle aziende clienti. La segreteria organizzativa pianifica e coordina lo staff di medici, di tecnici strumentisti qualificati e di infermieri professionali che eseguono le visite e gli accertamenti presso le aziende o presso le nostre sedi operative. SANZIONI In caso di inadempienza, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da € 3.000 a € 10.000 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 18 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"   Contattaci   ### Archivio digitale, custodia e gestione delle cartelle sanitarie su server dedicati Di cosa si tratta Con le integrazioni al Testo Unico apportate Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 è stata introdotta anche la possibilità per il Datore di Lavoro di concordare con il Medico Competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie dei lavoratori, non chè di custodire le cartelle sanitarie in formato digitalizzato. Rivolto a Tutte le Organizzazioni che svolgono attività con rischi individuate dal D.Lgs. 81/08. Il servizio Remark Remark dispone di un software gestionale per la Medicina del Lavoro realizzato ad hoc, e in grado di informatizzare la documentazione necessaria alle aziende clienti, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Riferimenti Normativi Art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i."Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"   Contattaci   ### Alcool e droghe negli ambienti di lavoro Di cosa si tratta Nei casi previsti dalla normativa la sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata alla verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di condizioni di alcol dipendenza. L'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, abitudinaria o saltuaria, comporta alterazioni dell'equilibrio psicofisico nocive soprattutto per i lavoratori che svolgono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi. La correlazione tra consumo di alcol ed eventi infortunistici è considerevole, ed è inoltre importante sottolineare che l'interazione tra bevande alcoliche e particolari sostanze utilizzate nel corso di specifiche lavorazioni aumenta il rischio di malattie professionali. Rivolto a Organizzazioni che svolgono attività con rischi elencate nell'Intesa Stato - Regioni del 30 Ottobre 2007, tra le quali: mansioni inerenti il trasporto (autisti, carrellisti, conducenti ferroviari, aerei, nautici, manovratori di macchine movimento merci e terra, attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi (gas tossici, fuochi d'artificio, centrali nucleari), addetti e responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Il servizio Remark Le procedure applicate dai medici competenti Remark sono atte allo scopo di definire ed attivare misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumita' del lavoratore stesso e di terze persone, e finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio (escludendo o identificando la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). Dette procedure, per le finalita' di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa. Riferimenti Normativi Art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 ### VIA - Valutazione di Impatto Ambientale Di cosa si tratta E’ un procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento della sostenibilità ambientale di determinate attività antropiche. Rivolto a Progetti elencati nell’allegato II del D.lgs. 152/2006 (progetti di competenza statale), tra i quali raffinerie di petrolio grezzo, elettrodotti aerei aventi determinate caratteristiche, .. Progetti inerenti le modifiche o estensione dei progetti elencati nell’allegato III del D.lgs. 152/2006 che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), tra i quali: - Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno; - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: — 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; — 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) — 900 posti per scrofe. Progetti elencati nell’allegato IV del D.lgs. 152/2006 (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), tra i quali gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs 152/06. Il servizio Remark Remark offre assistenza nella predisposizione degli elaborati che devono essere forniti nel corso del procedimento di VIA. Sanzioni La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti suddetti, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Riferimenti normativi Parte II del D.lgs. 152/2006   Contattaci   ### Valutazione stato di conservazione coperture in amianto Di cosa si tratta Valutazione visiva dello stato di conservazione delle coperture contenenti amianto Rivolto a Tutte le azienda che hanno coperture contenenti amianto e quindi sono soggette all’obbligo della valutazione del loro stato di conservazione. Il servizio Remark Remark si offre di effettuare la compilazione delle schede di valutazione secondo: - Linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del Rischio: Assessorato alla Sanità – Servizio Sanità Pubblica della regione Emilia Romagna. Oppure: - Decreto della Direzione Generale Sanità del 18 novembre 2008 n. 13237 approvato dalla Regione Lombardia. Remark fornisce inoltre assistenza nella gestione dei controlli periodici delle coperture in caso di valutazioni che lo prevedano. Sanzioni e Riferimenti normativi D.M.06 Settembre 1994   Contattaci   ### Valutazione di impatto acustico Di cosa si tratta La valutazione di impatto acustico è uno studio dell’esposizione della popolazione ad attività rumorose, finalizzato ad individuare gli interventi tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge (Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95). La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della menzionata Legge quadro. Rivolto a 1) nell'ambito delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; -strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni; -discoteche; -circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; -impianti sportivi e ricreativi; -ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 2) devono predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico i soggetti titolari -delle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture -delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive 3) Soggetti privati disturbati da attività rumorose possono presentare un esposto in comune presentando una propria valutazione. Il servizio Remark Remark dispone di tecnici competenti in acustica, di adeguata strumentazione (fonometri e strumentazione di corredo) e di software per l’analisi dati per studi previsionali per l’effettuazione di: - studi previsionali di impatto acustico (ante-operam) - studi di impatto acustico (post operam) Sanzioni Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da circa 1.000 € a 10.000 €. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da circa 500 € a 5.000 €. Riferimenti normativi Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico”   Contattaci   ### RENTRI ### Sistemi di Gestione Ambientale Di cosa si tratta La norma UNI EN ISO14001 fornisce un approccio strutturato alla pianificazione, implementazione e gestione di un sistema di gestione ambientale. Tale Sistema di Gestione è inoltre strutturato per essere compatibile con le norme ISO 9001 e OHSAS 18001, facilitando quelle organizzazioni che intendono progettare, implementare e gestire un sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza. Rivolto a Le Aziende di ogni dimensione, operanti in qualsiasi settore di attività (industriale, commerciale, di servizi) che desiderano: - Dotarsi di un sistema di gestione ambientale - Dimostrare la conformità con quanto stabilito dalla propria politica ambientale - Certificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale avvalendosi di un'organizzazione indipendente Il servizio Remark Le attività principali di tale servizio comprendono: - verifiche preliminari per analizzare le principali lacune, prima di avviare le fasi di implementazione del sistema; - verifica della documentazione del sistema di gestione e verifica preliminare dello stato di attuazione del sistema a fronte dei requisiti più importanti; - implementazione del sistema ed applicazione in azienda; - completamento della verifica dell'attuazione del sistema di gestione, chiudendo le non conformità emerse. Benefici L’implementazione di un SGA permette a qualsiasi tipo di organizzazione di raggiungere un grado di efficienza tale da ottenere sia una riduzione dei costi di gestione (causati prevalentemente da situazioni di non conformità dovute a problemi organizzativi), sia un miglioramento dei rapporti con le istituzioni e con gli altri stakeholders. Inoltre consente, in caso di certificazione del SGA, di ottenere vantaggi in termini di estensione del periodo di validità di alcune autorizzazioni ambientali (AIA) e la riduzione degli importi delle fideiussioni da presentare.   Contattaci   ### PIANIFICAZIONE attività e gestione delle scadenze, archiviazione dati digitale Il servizio Remark viene erogato mediante l’ausilio di un ufficio dedicato alla pianificazione risorse, che: pianifica con il Cliente gli appuntamenti degli interventi tecnici, con conferma via e-mail. definisce per tempo le risorse umane e gli strumenti necessari all’intervento. fornisce il supporto tecnico per l’accesso all’area web. in caso di assenza del Service Manager assegnato (ferie, malattia etc…), al presentarsi di una eventuale urgenza per il cliente, identifica un adeguato sostituto per gestire al meglio l’evento. garantisce supporto in caso di emergenze aziendali Contattaci ### MUD Di cosa si tratta Il M.U.D. "Modello Unico di Dichiarazione” è stato istituito con la Legge n.70 del 25 gennaio 1994 ed è stato previsto quale mezzo di semplificazione degli adempimenti in materia ambientale. E' il modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni, e quelli smaltiti e/o avviati al recupero e/o trasportati nel corso dell'anno precedente a quello della dichiarazione. Il Mud deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce, solitamente entro il 30 aprile di ogni anno. Rivolto a I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/06 con più di dieci dipendenti. Il servizio Remark Remark si offre di predisporre e trasmettere alla CCIAA territorialmente competente il mud per conto dell’azienda. Sanzioni I soggetti che non effettuino la dichiarazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Riferimenti normativi Articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Circolare del Ministero dell’Ambiente 2 marzo 2011   Contattaci   ### Modelli organizzativi 231/01 – la Responsabilità Ambientale delle imprese Di cosa si tratta A partire dal 16 agosto 2011 società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi nel loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti. Il servizio Remark Avviene tramite la consociata IureConsulting. Riferimenti normativi La responsabilità ambientale è prevista dalle norme recate dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi, provvedimento che ha riformulato il D.lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, inserendo tra gli illeciti alle stesse imputabili le condotte "contra legem" previste da precise norme ambientali. Contattaci ### Iscrizione all’Albo gestori ambientali Di cosa si tratta L'Albo nazionale gestori ambientali, costituisce, in estrema sintesi, l'Ente pubblico deputato (attraverso il suo Comitato nazionale e le sue Sezioni regionali e provinciali) alla selezione, alla qualificazione ed al controllo, "a monte", delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Rivolto a Devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti, attività di bonifica siti inquinati e bonifica di beni contenenti amianto. Il servizio Remark Remark si offre di predisporre l’intera pratica di iscrizione all’Albo gestori ambientali, monitorando i tempi di rilascio e curando i rapporti con l’ente. Tecnici qualificati Remark possono inoltre assumere l’incarico di Responsabile Tecnico ; Remark è inoltre in grado di redigere perizie tecniche relativamente ad automezzi da impiegare per il trasporto di rifiuti Sanzioni Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, …, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione all’Albo gestori Ambientali è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Riferimenti normativi Articolo 212 del D.lgs. 152/2006   Contattaci   ### GSA Global Service Ambiente Di cosa si tratta Il Global Service Ambiente (GSA) è un servizio di consulenza in materia di Ambiente, strutturato ed erogato in base alle caratteristiche specifiche dell'Azienda. Il GSA, che prevede l'assegnazione di un consulente Remark dedicato, ottimizza la gestione di tutte le problematiche legate all’ambiente nel rispetto della legislazione cogente. Permette inoltre un aggiornamento sistematico alla normativa con consigli fortemente applicativi e prevede l’assistenza in caso si verifichi un eventuale danno ambientale. Rivolto a: Tutte le aziende la cui attività presenti un impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, …). Nelle Aziende già strutturate con competenze interne, il GSA si affianca a queste professionalità per offrire un adeguato supporto operativo e consulenziale. Il servizio Remark Il Servizio Global Service Ambiente (GSA) si sviluppa mediante l'erogazione di una serie di "interventi" finalizzati a realizzare le attività tecniche/formative e gestionali necessari, concordati tra Cliente e Service Manager Remark. Riferimenti normativi D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Assistenza Legale con Avvocato specializzato interno Il Global Service Remark in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale prevede al suo interno un elemento che lo rende unico nel panorama del mercato della consulenza Nazionale: l’assistenza IURECONSULTING. Le aziende in assistenza GSS e GSA potranno usufruire dell’assistenza di avvocati e giuristi d’impresa specializzati nelle materie ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia nei casi in cui l’azienda intenda prevenire la comminazioni di responsabilità civili, penali o amministrative che nella malaugurata ipotesi in cui sia già incorsa in accadimenti che hanno fatto scaturire delle conseguenze giuridiche per l’azienda e per la sua Direzione Generale quali infortuni sul lavoro, verbali Enti Pubblici, danni ambientali, sanzioni amministrative, prescrizioni legali. Il Gruppo Remark intende offrire alle aziende cliente un’ assistenza che va al di là della semplice consulenza tecnica, offrendo anche una TUTELA LEGALE volta a difendere i propri clienti da ingiusti provvedimenti.   Contattaci   ### Gestione telematica dei rifiuti (carico-scarico / MUD) Di cosa si tratta Il servizio di gestione telematica dei rifiuti consente all’azienda di delegare la gestione burocratica della documentazione in materia di rifiuti (Registro di carico e scarico rifiuti e MUD) e le responsabilità ad essa collegate. Rivolto a Tutte le aziende obbligate alla tenuta di un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Il servizio Remark Remark, mediante: - una capace segreteria tecnica - un servizio di gestione documentale innovativo - una copertura assicurativa adeguata consente all’Azienda Cliente di delegare la responsabilità della gestione burocratica della documentazione in materia di rifiuti. In particolare: -- Per il piccolo produttore di rifiuti, essendo Remark anche Associazione di Categoria, può detenere presso la propria struttura i suddetti documenti con evidenti vantaggi del cliente sia in termini di responsabilità che di sicurezza nella conservazione del materiale stesso. -- Per il grande produttore di rifiuti, Remark propone un sistema fortemente innovativo ed informatizzato che porta all’erogazione di un servizio dinamico via web di aggiornamento della documentazione Sanzioni I soggetti che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. I soggetti che non effettuino la dichiarazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Riferimenti normativi Art. 189 e 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Contattaci ### Autorizzazione scarichi idrici Di cosa si tratta In via generale tutti gli impianti industriali e le attività dalle quali si originano scarichi idrici devono ricevere preventiva autorizzazione. L'autorizzazione deve essere chiesta all'Autorità competente (Provincia, Comune o Ato a seconda della tipologia di scarico) sia per l’attivazione di un nuovo scarico, sia per la sua modifica quali-quantitativa. Rivolto a Tutte le attività dalle quali si originano scarichi idrici Il servizio Remark Remark si offre di predisporre domande di autorizzazione per scarichi di tipo domestico, industriale e di acque meteoriche in pubblica fognatura o in acque superficiali. Remark è inoltre in grado di predisporre relazioni tecniche per la gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento. Sanzioni Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza apposita autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro. Riferimenti normativi Capo III parte III D.lgs. 152/2006   Contattaci   ### Autorizzazione recupero/smaltimento rifiuti Rivolto a Tutte le imprese che intendono effettuare attività di recupero o smaltimento rifiuti Il servizio Remark Remark si offre di predisporre le domande di autorizzazione per intraprendere attività di trattamento rifiuti (smaltimento o recupero) e le comunicazioni di inizio attività per recupero di rifiuti. Sanzioni Chiunque effettua una attività di recupero o smaltimento in mancanza della prescritta autorizzazione è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Riferimenti normativi Titolo I parte quarta D.lgs 152/06   Contattaci   ### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Di cosa si tratta In via generale tutti gli impianti industriali e le attività che producono emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione deve essere chiesta all'Autorità competente (coincidente con la Regione, la Provincia autonoma o altro Ente indicato dalle leggi regionali) sia per l'installazione di un nuovo impianto, sia per la sua sostanziale modifica. Rivolto a Tutte le attività che producono emissioni in atmosfera Il servizio Remark Remark assiste l’azienda nella predisposizione delle pratiche relative alla presentazione di domande di autorizzazione di nuove emissioni in atmosfera o di modifiche delle autorizzazioni vigenti, monitorando i tempi di rilascio e curando i rapporti con l’autorità competente. Sanzioni Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuarne comunicazione, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Riferimenti normativi Parte quinta (artt. 269, 272 e 275) D.lgs. 152/2006   Contattaci   ### Analisi chimiche e monitoraggio inquinamento aria, acqua, suolo, rifiuti, amianto. Di cosa si tratta Si effettuano analisi di Laboratorio sulle seguenti componenti ambientali : - Emissioni in Atmosfera; - Rifiuti industriali; - Terreni e Acque da siti inquinati e/o sottoposti a bonifica; - Acque di Scarico - Acque Potabili - Amianto Il servizio Remark Il gruppo Remark dispone di tecnici specialisti per il campionamento degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera, nell’acqua, nei rifiuti. Remark effettua la gestione dei controlli periodici degli impianti in possesso di autorizzazione alle emissioni ed offre assistenza nella vidimazione del registro degli autocontrolli.   Contattaci   ### AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale Di cosa si tratta L'autorizzazione integrata ambientale mira alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento proveniente da alcune specifiche attività industriali e prevede misure destinate ad evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché misure relative ai rifiuti prodotti dall'attività medesima, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente Rivolto a Le categorie di attività industriali sottoposte ad Aia sono individuate dall’allegato VIII alla Parte seconda, Dlgs 152/2006, e tra di esse vi sono: 1. Attività energetiche 2. Produzione e trasformazione dei metalli 3. Industria dei prodotti minerali 4. Industria chimica 5. Gestione dei rifiuti Il servizio Remark Remark offre assistenza per la predisposizione delle nuove domande di Autorizzazione integrata ambientale; nel caso di attività già autorizzate, Remark offre assistenza per la predisposizione delle domande di rinnovo, di comunicazioni di modifiche all’Autorizzazione Integrata Ambientale, della relazione annuale da inoltrare all’autorità competente ed offre inoltre assistenza nella gestione degli adempimenti previsti nel Piano di monitoraggio e controllo dell’AIA. Il servizio può inoltre prevedere la presenza, a supporto dell’azienda, di un consulente Remark durante le visite ispettive programmate previste dall’AIA. Sanzioni Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Riferimenti normativi La disciplina sull’Aia è contenuta nella Parte seconda del D.lgs. 152/2006, Titolo III-bis introdotto dal D.lgs. 128/2010 che ha dato attuazione alla nuova direttiva comunitaria Ippc 2008/1/Ce e ha contestualmente abrogato, dal 26 agosto 2010, il D.lgs. 59/2005.   Contattaci: Errore: Modulo di contatto non trovato. ### SISTRI, MUD, registri e formulari: novità 2018 Molteplici gli argomenti trattati in materia di rifiuti dalla Legge n° 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio), in vigore dal 1° gennaio 2018. SISTRI Proroga del regime "doppio binario”: fino al 31 dicembre 2018 i soggetti obbligati dovranno gestire i soli rifiuti speciali pericolosi sia mediante il Sistri, sia attraverso gli attuali adempimenti cartacei. Fino a tale data NON si applicano le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri, mentre restano in vigore le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo e le sanzioni relative agli adempimenti cartacei (formulari, registro carico/scarico, MUD). Recupero contributi non corrisposti: il Ministero dell’Ambiente, con apposito decreto, dovrà stabilire delle procedure finalizzate al recupero dei contributi dovuti e non versati e le relative richieste di rimborso. Per tale contributo viene inoltre stabilito il termine di prescrizione decennale. REGISTRI e FORMULARI Digitalizzazione degli adempimenti: prevista la possibilità di tenuta in formato digitale dei tradizionali registri di carico e scarico e formulari rifiuti. Si resta però in attesa di un apposito decreto da parte del Ministero dell’Ambiente, contenente le specifiche dei formati da utilizzare. Invio della quarta copia via PEC: introdotta la possibilità di trasmissione della quarta copia dei formulari anche mediante posta elettronica certificata; la Legge non specifica ulteriormente le modalità di invio e di conservazione delle copie cartacee. Approvato infine il DPCM 28 dicembre 2017 contenete il nuovo modello da utilizzare per la presentazione, entro il 30 aprile 2018, della Dichiarazione MUD 2018, riguardante i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2017. Le principali novità riguardano la Scheda Autorizzazioni, che dovrà essere compilata da tutti i soggetti che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti, e ulteriori specifiche che i Consorzi dovranno indicare nella Sezione Imballaggi. Da quest’anno, l’invio del MUD sarà possibile SOLO in formato digitale: non è più consentita la trasmissione della Comunicazione Rifiuti Semplificata in forma cartacea. ### Valutazione dei Rischi Non ascoltare noi, ascolta loro! Ecco la testimonianza di Ivan Comini. FCB Costruzioni di Mantova ha richiesto la nostra consulenza per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). http://www.grupporemark.it/wp-content/uploads/2017/12/FCBcostruzioni-DVR.mp4 DVR: cos'è. Il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda che deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08) è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta.. Rivolto a A partire dal primo di giugno del 2013 l’obbligo di redazione riguarda tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio). Restano esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR. Il servizio Remark - Sopralluogo di un tecnico competente al fine di conoscere i processi aziendali e valutare le condizioni di rischio all’interno dell’azienda - Stesura del relativo Documento di Valutazione dei Rischi Generale con programma di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di adeguamento alle norme di riferimento. Sanzioni Da € 3.000 a € 15.000 di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. Riferimenti Normativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Contattaci ### Rischio Stress Lavoro Correlato Di cosa tratta Per stress lavoro correlato, si intende lo stress correlato a situazioni e/o ambienti lavorativi stressanti per i lavoratori. Rivolto a Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva. Il servizio Remark - Analisi documentale e delle condizioni di rischio; - valutazioni e misurazioni effettuate con gli strumenti di indagine; - stesura del relativo Documento di Valutazione Rischio Stress con programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale; - eventuali azioni di sensibilizzazione ed info-formazione ai Lavoratori; - eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio. Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con ammenda da € 2.000 a € 4.000. Riferimenti Normativi Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### SGS - Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001 / Art.30 81/08 Di cosa si tratta La norma OHSAS 18001 fornisce all'Azienda un approccio strutturato alla pianificazione, implementazione e gestione di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tale Sistema di Gestione è inoltre strutturato per essere compatibile con le norme ISO 9001 e ISO 14001, facilitando quelle organizzazioni che intendono progettare, implementare e gestire un sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza. Rivolto a Le Aziende di ogni dimensione, operanti in qualsiasi settore di attività (industriale, commerciale, di servizi) che desiderano: - Dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza - Dimostrare la conformità con quanto stabilito dalla propria politica di salute e sicurezza sul lavoro - Certificare il proprio Sistema di Gestione della SSL avvalendosi di un'organizzazione indipendente Il serivizio Remark Le attività principali di tale servizio comprendono: - verifiche preliminari per analizzare le principali lacune, prima di avviare le fasi di implementazione del sistema; - verifica della documentazione del sistema di gestione e verifica preliminare dello stato di attuazione del sistema a fronte dei requisiti più importanti; - implementazione del sistema ed applicazione in azienda; - completamento della verifica dell'attuazione del sistema di gestione, chiudendo le non conformità emerse. Sanzioni La sua adozione, pur non essendo obbligo di legge, ha efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Contattaci ### Rischio Videoterminalisti Di cosa si tratta E' considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per legge. Rivolto a Per tutte le attività in cui sono presenti postazioni con videoterminali, macchine dotate di VDT… Il servizio Remark - Analisi documentale e delle condizioni di rischio; - individuazione dei Lavoratori esposti e definizione delle eventuali misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale; - eventuali azioni di sensibilizzazione ed info-formazione ai Lavoratori; - eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio. Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Art. 28 comma 1 e Art. 174 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### Rischio Vibrazioni Di cosa si tratta Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero causate dall'usuale attrezzatura di lavoro, che trasmesse all'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, lombalgie e traumi del rachide. Rivolto a Tutte le attività in cui sono utilizzati macchinari/attrezzature/veicoli vibranti (carrelli elevatori, trattori, autocarri, attrezzature elettriche manuali, ecc.) Il servizio Remark - Analisi documentale e delle eventuali condizioni di rischio; - valutazioni e misurazioni effettuate con gli strumenti di indagine (Accelerometro); - stesura del relativo Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni con programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale; - eventuali azioni di sensibilizzazione ed info-formazione ai Lavoratori; - eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Art. 28 comma 1 e Art. 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### Rischio Rumore Di cosa si tratta L’ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, determina un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza. L'ipoacusia da rumore è la patologia professionale più frequentemente denunciata in Italia. Rivolto a Tutte le attività in cui sono presenti ambienti rumorosi e/o utilizzati macchinari/attrezzature rumorosi Il servizio Remark - Analisi documentale e delle condizioni di rischio; - valutazioni e misurazioni effettuate con gli strumenti di indagine (Fonometro); - stesura del relativo Documento di Valutazione Rischio Rumore con programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale; - eventuali azioni di sensibilizzazione ed info-formazione ai Lavoratori; - eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Art. 28 comma 1 e Art. 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Contattaci ### Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali Di cosa tratta Riguarda l'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. Sanzioni arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Riferimenti Normativi Titolo IX, Capo V (da art. 213 a art. 218) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### Rischio Movimenti Ripetitivi Di cosa si tratta Prende in esame il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo Rivolto a Lavori che comportano abitualmente movimenti ripetuti di presa, di forza sulla spalla, dei tendini flessori ed estensori della mano, appoggio prolungato sul polso, pressione sulla parte inferiore del palmo. Il servizio Remark Valutazione del rischio di esposizione lavorativa tramite analisi di dettaglio, studi "osservazionali", compilazione di apposite check list o questionari Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con ammenda da € 2.000 a € 4.000.   Contattaci   ### Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi e Trainospinta Di cosa si tratta Attività lavorativa di movimentazione manuale dei carichi che comporta per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari Rivolto a Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva soggetto a movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Il serivizio Remark La valutazione del Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi secondo il metodo NIOSH comprende: sopralluogo in azienda; individuazione degli addetti e dei movimenti svolti; valutazione dei carichi e delle modalità di movimentazione; stesura e analisi della valutazione del rischio; consegna della documentazione redatta. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400. Riferimenti Normativi Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contattaci ### Rischio Microclima Di cosa si tratta Il confort microclimatico è fondamentale in tutti gli ambienti di lavoro. Per ottenere situazioni di benessere microclimatico occorre garantire condizioni accettabili sia dal punto di vista delle grandezze termoigrometriche che caratterizzano il microclima, sia del livello di illuminazione, sia della qualità dell'aria. Rivolto a Tutte le attività lavorative, in particolare tutti i lavori esercitati all'aperto o a ridosso di forni, i lavori che prevedono accessi alla cella frigo ma anche camere bianche, sale operatorie... Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con ammenda da € 2.000 a € 4.000.   Contattaci   ### Rischio attrezzature di lavoro e impianti Di cosa si tratta Macchine, attrezzature destinate ad essere usate durante il lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto Rivolto a Tutte le attività in cui sono utilizzate macchine/linee produttive potenzialmente pericolose. Il servizio Remark - Analisi documentale e delle modalità di utilizzo delle macchine; - valutazioni e misurazioni effettuate con gli strumenti di indagine; - identificazione dei pericoli; - stesura del relativo Documento di Valutazione Rischio Macchine con programma delle misure di prevenzione/protezione da attuare. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Riferimenti Normativi Titolo III CAPO I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contattaci ### Rischio Lavori in Quota Temporanei Di cosa si tratta Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Rivolto a Tutte le attività lavorative che effettuano lavori in quota, in particolare quelle del settore edile Il servizio Remark - Analisi delle condizioni di accesso in quota; - Identificazione delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale; - Eventuali azioni di sensibilizzazione ed formazione/addestramento sui DPI di 3° categoria Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Titolo IV CAPO II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contattaci ### Gestione Appalti ### Rischio Chimico Di cosa si tratta Rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. Rivolto a Tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione a tali agenti. Il servizio Remark Analizza le metodologie di lavoro poste in essere dall'azienda nonché gli ambienti e le attrezzature utilizzate e in relazione alla frequenza delle operazioni ed ai tempi di esposizione definisce potenziali fattori di minaccia per la sicurezza e la salute degli addetti. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Titolo IX, Capo I (da art. 221 a art. 232) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### Rischio Cancerogeno DI COSA SI TRATTA Rischio di esposizione a sostanze e preparati pericolosi (agenti cancerogeni e mutageni), sia in campo nazionale che comunitario. Rivolto a Tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione a tali agenti. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Riferimenti normativi Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Contattaci ### Rischio Biologico Di cosa si tratta Rischio di esposizione a qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Rivolto a Tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione a tali agenti. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Riferimenti normativi Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.   Contattaci   ### Piano Operativo di Sicurezza Di cosa si tratta Tale piano è costituito dall’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per quell’impresa e per quell’opera, rispetto all’utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. E’ completato dall’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI. Il POS descrive pertanto le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere congruente con il lavoro da svolgere nello specifico cantiere. Rivolto a Redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere e illustrato al personale dipendente occupato in cantiere. Il servizio Remark Supporto nella redazione del documento e nell'analisi dei rischi specifici. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti normativi art. 96 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Contattaci ### Piano di emergenza Di cosa si tratta Definisce criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare alla pianificazione delle procedure di esodo e di primo intervento da attuare in caso di incendio. Rivolto a Tutte le attività lavorative tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici presenti. Contattaci ### Perizie impianti per rinnovo prevenzione incendi ### Monitoraggio inquinanti aerodispersi Contattaci ### Gestione emergenza antincendio ### Servizio di consulenza RSPP Esterno ### GSS Global Service Sicurezza Di cosa si tratta Il Global Service Sicurezza (GSS) è un servizio di consulenza in materia di Sicurezza, strutturato ed erogato in base alle caratteristiche specifiche dell'Azienda. Il GSS, che prevede l'assegnazione di un consulente Remark dedicato, mira a disimpegnare il più possibile il personale interno dall'onere di seguire gli adempimenti connessi alla sicurezza, con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi e riducendo al tempo stesso i costi ad essa riferiti, permettendo così al Cliente una ottimale gestione di tutte le problematiche legate alla prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro. Rivolto a Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva. Nelle Aziende già strutturate con RSPP ed altre competenze interne, il GSS si affianca a queste professionalità per offrire un adeguato supporto operativo e consulenziale. Il Servizio Remark Il Servizio Global Service Sicurezza (GSS) si sviluppa mediante l'erogazione di una serie di "interventi" finalizzati a realizzare le attività tecniche/formative e gestionali necessari, concordati tra Cliente e Service Manager Remark Riferimenti Normativi D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Contattaci ### Valutazione progetto di prevenzione incendi Di cosa si tratta Il nuovo regolamento incendi d.P.R. n. 151/2011 sostituisce l'elenco di attività soggette a CPI ai sensi del D.M. 16/02/'82 distinguendo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione a rischio connesso all'attività Rivolto a Tutte le attività lavorative elencate nell'allegato I al d.P.R. 151/2011 Riferimenti Normativi d.P.R. 151/2011 Contattaci ### Rischio Campi Elettromagnetici Di cosa si tratta Il Testo Unico determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto. Sanzioni In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Titolo VIII CAPO IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contattaci ### Rischio atmosfere esplosive Di cosa si tratta Riguarda l'esposizione dei lavoratori al rischio di atmosfere esplosive, vale a dire una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri. Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Titolo XI (da art. 287 a art. 297) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Contattaci ### Appalti: le aziende impreparate rischiano grosso Oggi le difficoltà economiche hanno portato molti imprenditori, soprattutto nelle piccole e medie imprese, a pensare alla salute e sicurezza dei lavoratori come ad una voce di bilancio da ridurre, o nel peggiore dei casi da tagliare completamente. Molte aziende, in virtù di una politica di contenimento dei costi, hanno deciso di affidare all’esterno molte attività che precedentemente venivano svolte all’interno della propria organizzazione produttiva. Questa scelta risulta essere strategica non solo da un punto di vista economico, ma da un punto di vista giuridico perché ci si vuole liberare di alcune responsabilità civili e penali. Una scelta aziendale assolutamente condivisibile, se fatta ovviamente con i giusti criteri e valutazioni normative. Ma da avvocato ho pur sempre questa triste incombenza di dare i corretti avvertimenti per evitare conseguenze negative. I contratti di appalto devono essere utilizzati per tutte quelle attività che non possono essere realizzate all’interno della propria organizzazione lavorativa dall’azienda. L’azienda appaltatrice, da parte sua, si impegna autonomamente al risultato economico con la propria organizzazione di mezzi e di personale. Gli appalti e le forniture di servizi generano rischi legali, talvolta anche di portata rilevante. Questi rischi vengono spesso sottovalutati. Il 26 Ottobre 2017 a Verona o il 16 Novembre 2017 a Modena illustreremo in un workshop gratuito quali sono le Regole d'Oro per la Gestione degli Appalti 1 - Come impostare adeguatamente i contratti di servizi e/o appalto 2 - Quali appalti sono da evitare in quanto ti espongono a rischi legali 3 - Che documentazione richiedere agli appaltatori 4 - Gestire correttamente la sicurezza durante l’appalto 5 - Come limitare la tua responsabilità ed evitare problemi La partecipazione all'incontro da diritto a 3 crediti formativi per RSPP/ASPP. TI aspettiamo a Verona il 26 Ottobre 2017 oppure a Modena il 16 novembre 2017. Iscriviti a questi link: Verona: http://formazione.grupporemark.it/corso/gestire-gli-appalti/ Modena: http://formazione.grupporemark.it/corso/gestire-gli-appalti-mo/ Se non potrai partecipare ai nostri eventi, contattaci a info@grupporemark.it perchè potremo sempre darti informazioni e supporto diretto. ### Reform per la domanda di riduzione del tasso medio INAIL L'Inail premia con uno sconto denominato oscillazione per prevenzione (OT/24), tutte le aziende attive da almeno un biennio e in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa. Il tasso di premio applicabile all'azienda determina un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue: fino a 10 lavoratori riduzione: 28% da 11 a 50 lavoratori riduzione: 18% da 51 a 200 lavoratori riduzione: 10% oltre 200 lavoratori riduzione: 5% oltre 500 lavoratori riduzione: 7% Anche quest'anno la formazione è un punto focale per tutte le aziende con meno di 50 lavoratori che hanno effettuato la formazione entro il 31 Ottobre 2017. Il Gruppo Remark è a disposizione delle aziende interessate che necessitino di un supporto per la compilazione della domanda. Per ogni eventuale chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici! ### Integrare ISO 14001 e ISO 9001 senza mal di testa ISO 14001 è lo standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale più utilizzato al mondo. Il 14 settembre 2018 tutti i certificati ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 cesseranno la propria validità. Si passa definitivamente alla versione 2015! La norma ISO 14001:2015 é appositamente progettata per essere facilmente integrata con ISO 9001. Questo è un grande vantaggio. Una struttura semplificata che permette di gestire le due certificazioni in modo univoco evita alle aziende di ridurre tempi e costi di gestione perché si annullano le ripetizioni tra i sistemi. Cosa avrai già pronto? Se hai già un sistema di gestione ISO 9001, avrai già questi processi in atto: • Redazione, aggiornamento e diffusione della politica aziendale • Gestione degli obiettivi • Gestione della formazione, delle competenze e della comunicazione • Controllo delle informazioni documentate • Valutazione delle prestazioni • Audit interni • Riesame di direzione • Gestione delle non conformità • Miglioramento continuo Ti basterà aggiornare questi processi per includere gli aspetti ambientali, ma non dovrai né crearne da zero né duplicarli! Un’altra grande innovazione della 14001:2015 è la prospettiva del ciclo di vita del prodotto. La prospettiva del ciclo di vita induce le aziende a valutare non solo i propri aspetti ambientali diretti, ma anche a comprendere quali impatti derivano dalle attività esternalizzate (a fornitori, terzisti e centri di assistenza post vendita), allo scopo di favorire la reale sostenibilità dello sviluppo d’impresa. Se devi ancora affrontare la transizione alla norma 14001:2015 e vuoi comprendere come affrontare al meglio i requisiti introdotti da detta normativa, partecipa al seminario che Gruppo Remark organizza a Verona il 28 settembre 2017. Info ed iscrizioni a questo indirizzo: http://formazione.grupporemark.it/corso/adeguare-sistemi-iso-9001-iso-14001-ad-1-anno-dalla-scadenza/   ### Siamo sul MEPA Il MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - è un mercato digitale in cui le Amministrazioni di tutta Italia possono facilmente acquistare beni e servizi offerti esclusivamente da fornitori abilitati - e agisce tramite il portale Acquisti in Rete PA. I vantaggi - risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi - trasparenza e tracciabilità Il bando al quale abbiamo partecipato: 1602049 SERVIZI Come trovarci sul MePA Opzione 1 Andare sul sito Acquisti in Rete PA ed effettuare il Login Cercare nel Catalogo Elettronico MePa attraverso la barra di ricerca "Cerca", posizionata in alto a destra sullo schermo. Se già si conosce il codice dell'articolo, selezionare nell'elenco la voce "codici del catalogo" e inserire il codice prodotto. Cliccare su "Avvia". Scegliere tra i risultati il prodotto desiderato. Se non si conosce il codice dell'articolo, selezionare nell'elenco la voce "catalogo" e inserire il nome prodotto o una parola chiave. Cliccare su "Avvia". Scegliere tra i risultati il prodotto desiderato.Procedere con l'Ordine di acquisto diretto (ODA) Opzione 2 Andare sul sito Acquisti in Rete PA ed effettuare il Login Cercare nel Catalogo Elettronico MePa attraverso la tipologia merceologica che comprende tutti gli articoli con gli attributi tecnico/specifici descritti nel capitolato tecnico della categoria di riferimento. ### Produttori di AEE: le quote da versare entro il 31/10/2017 Sei un produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio computer telefonia elettrodomestici... qualsiasi cosa che funzioni tramite corrente elettrica)? Ti ricordi che annualmente devi versare una tariffa relativa agli oneri di gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature? Come previsto dal DM Ambiente 17 giugno 2016, il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote di mercato e le tariffe che i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono versare relativamente all’anno 2016. Questa tariffa copre gli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed è composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalla comunicazione annuale presentata entro il 02 maggio 2017 al Registro AEE. L’avviso dell’avvenuta determinazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2017 tramite bonifico bancario direttamente dal produttore (o suo delegato) oppure dal Sistema collettivo di gestione a cui il produttore ha aderito; la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE, accedendo all’area riservata. I produttori potranno trovare tutte le informazioni in merito agli importi e alle modalità di pagamento nella sezione "Quote e Tariffe” dell’area riservata del sito www.registroaee.it, accedendo con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto delegato. Chi sono i produttori di apparecchi elettrici ed elettronici? Il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che: 1.è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2.è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3.è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4.è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. ### Medico Competente: c'era una volta il medico di fabbrica Medico Competente, una figura che si è evoluta negli anni. La figura del Medico Competente prevista dalla normativa sulla sicurezza del lavoro negli ultimi anni è profondamente cambiata. Esistono ancora, ma sono rari a trovarsi, i vecchi medici curanti che esercitavano anche attività del medico di fabbrica (cosi veniva chiamato). Erano gli anni in cui il medico era prestato alle visite in azienda. Erano gli anni in cui i medici erano innanzitutto medici curanti che poi per passione o lungimiranza avevano intrapreso la carriera assai più redditizia della medicina del lavoro. Erano i tempi in cui il medico svolgeva delle campagne diagnostiche e di screening sui lavoratori aziendali senza una reale ed attenta correlazione dell’accertamento ad un reale fattore di rischio. Erano gli anni dei medici che oggi definiremmo “puristi” che per vocazione svolgevano un servizio di controllo complementare al medico di base sulla popolazione lavorativa, gli anni in cui il medico riusciva a coniugare le esigenze di imprenditore e lavoratore al fine di prevenire eventuali patologie che potevano inficiare rispettivamente sulla produttività aziendale o sulla vita privata del lavoratore. Erano gli anni dei medici viaggiavano con pacchi di cartelle sanitarie per le aziende, fatti di faldoni di carta, spesso armadi, sigilli, formulari, e strumentazione diagnostica spesso ingombrante e che richiedeva lunghe attività preparatorie da parte degli “strumentisti”. Osservando, da direttore tecnico, il percorso svolto dai medici dello staff Remark negli ultimi 10 anni devo dire che tutto questo è un lontano ricordo. C'è stata una rivoluzione tecnologica ed informatica. Strumentazione diagnostica completamente informatizzata, cartelle sanitarie digitalizzate, firma biometrica, archiviazione sostitutiva e conservazione protetta della documentazione digitale  sono solo alcuni step fondamentali ed imprescindibili, che amplificano quel senso di smarrimento dei rari medici di famiglia che per arrotondare si erano approcciati 20 anni fa a questa professione. Di fatto, la crescente complessità organizzativa ha costretto molti medici liberi professionisti a strutturarsi o ad aderire in società specializzate al fine di ridurre i costi, legati alla onerosa dotazione informatica, organizzazione alla gestione delle comunicazioni sempre più frequenti non solo con le aziende ma sempre più spesso con i lavoratori. Con l’avvento della D.Lgs 626/94 – Medico del Lavoro- e successivamente del D.Lgs 81/08 – Medico Competente, si è avviato un processo che ha chiesto al medico un profondo cambiamento, e non solo nella definizione. Oggi al Medico Competente è richiesto un ruolo più complesso, articolato e multidisciplinare, quello che comunemente oggi chiamiamo medicina della prevenzione. Negli intenti del normatore il medico non è più quella figura aziendale che aveva solo il compito di svolgere le visite sanitarie ma bensì il braccio operativo del Datore di Lavoro che in sinergia con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione studiano soluzioni di prevenzione aziendale al fine di garantire un completo stato di benessere psico-fisico del lavoratore. Questo obiettivo ambizioso e altisonante, seppur ormai sancito legislativamente da quasi dieci anni, appare ancora oggi per molti versi largamente disatteso. Oggi i Medici moderni più avveduti abbracciano il ruolo centrale nel processo di valutazione del rischio, elemento imprescindibile per una corretta impostazione dell’attività di sorveglianza sanitaria. La partecipazione al processo di valutazione del rischio rappresenta il primo passo per individuare i rischi specifici del lavoratore o di un gruppo di lavoratori esposti agli stessi rischi che svolgono determinate mansioni aziendali. Tale fase, che prima era lasciata ai tecnici della prevenzione, deve essere ora fatta propria dal medico competente al fine di giustificare l’accertamento specifico. L’approccio per molti è in punta dei piedi, visto il continuo e tumultuoso cambiamento degli strumenti tecnici di valutazione del rischio. Studio di molte norme tecniche, algoritmi di valutazione spesso discutibili, indicatori di rischio che non sempre sono allineati con i reali dati epidemiologici. Per non parlare poi di rischi ove non esistono in realtà degli strumenti di valutazione riconosciuti e per cui il medico è comunque tenuto ad una giustificazione (un esempio su tutti la valutazione del sovraccarico degli arti superiori non correlata a movimenti ripetuti) ma di estrema importanza visto l’enorme numero di patologie legate alla spalla. A questo si uniscono le numerose patologie psico-sociali che rappresentano ancora oggi una complessa sfida valutativa ma che impongono al medico competente di esprimersi nel merito. I nuovi certificati di idoneità prevedono l’obbligo di formalizzare non solo i rischio ma la sua entità e di correlarlo all’esame di accertamento specifico svolto. Al medico competente è richiesto un contributo che non lascia più spazio a valutazioni sommarie e superficiali dei rischi aziendali avendo cura che tali dati siano tra di loro consequenziali e coerenti in tutto il processo: valutazione del rischio, protocollo sanitario, visite mediche, accertamenti specifici, rendicontazione annuale dei dati sanitari. L’idoneità alla mansione viene ad assumere un ruolo molto più impattante nell’organizzazione dell’azienda perché costringe l’azienda in determinati schemi organizzativi (in caso di cambio di mansione l’azienda sarebbe costretta ad un nuova visita di cambio mansione) che contrastano con la continua ricerca di flessibilità ed elasticità che il Datore di lavoro richiede ai propri lavoratori. Per contro la formazione di lavoratori “polivalenti” impone nella valutazione del medico un profilo di rischi molto più ampio e potenzialmente più elevato con inevitabili possibili limitazioni o prescrizioni al lavoratore oltre ad esporre maggiormente l’imprenditore a possibili contestazioni per malattie professionali. Pertanto, con il Dl.gs 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane. ### Lombardia: rinnovo autorizzazione emissioni per lavanderie industriali Dal 1° aprile 2017 le aziende della Lombardia con impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, devono rinnovare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. OGGETTO Rinnovo autorizzazione alle emissioni da pulizia a secco di tessuti e pellami e da pulitolavanderie.. A CHI INTERESSA Aziende della regione Lombardia. Aziende con impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. ESCLUSI Gli impianti di pulizia a secco di pellicce. I Gestori di attività già autorizzati in regime di AUA.   CASO 1: Impianti esistenti già autorizzati ai sensi della DGR 20138/2004 (rinnovo) COSA SI DEVE FARE presentare la domanda di adesione al SUAP territorialmente competente in modalità telematica oppure (*)presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/213 al SUAP territorialmente competente in modalità telematica QUANDO: entro il 31 marzo 2018 Il decreto propone un calendario di presentazione delle domande per agevolare i lavori da parte delle Autorità Competenti (indicativo e non perentorio): Iniziale del Cognome del Gestore/Rappresentante Finestra di presentazione della domanda di adesione A-F Entro il 30 giugno 2017 G-N Dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 M-R Dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 S-Z Dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2017 CASO 2: Impianti che aderiscono per la prima volta all’autorizzazione generale COSA SI DEVE FARE presentare la domanda di adesione al SUAP territorialmente competente in modalità telematica oppure (*)presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/213 al SUAP territorialmente competente in modalità telematica. In questo caso, ai fini dell’esercizio dell’attività il gestore dovrà aspettare il rilascio dell’AUA da parte del SUAP. QUANDO: Almeno 45 giorni prima dell’avvio dell’attività (escluso il caso di trasferimento di attività all’interno dello stesso edificio). (*)opzione facoltativa ai sensi dell’art. 7 DPR n°59/2013. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici Remark al tel 0376/803080 ### Formazione attrezzature lavoro: proroga per il settore agricolo Con la legge milleproroghe si rimanda 31.12.2017 l’entrata in vigore di una norma già operativa, con il seguente risultato: - i lavoratori di nuovo ingresso non hanno obbligo formativo specifico fino al 31.12.2017; - nel caso al 31.12.2017 non abbiano ancora maturato due anni di esperienza avranno comunque altri due anni di tempo per frequentare il corso di abilitazione (31.12.2019) - gli operatori con almeno due anni esperienza dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2018. ### Lavoro in estate: temperature elevate, attenzione ai "colpi di calore" Il rischio da colpo di calore è un’emergenza estiva ma non è un’emergenza imprevedibile perché rappresenta una realtà che si ripete ogni estate. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, e ciò include quindi lo stress termico. Oltre alla gravità del problema (il colpo di calore in certi casi può provocare la morte) si presuppone che le Ausl possano effettuare controlli mirati presso le aziende soggette a rischio al fine di verificarne una corretta gestione. A tal proposito Remark propone una Valutazione Rischio Colpo di Calore per lavori in esterno, progettata seguendo le linee guida fornite dall’Ausl di Forlì nel 2015. Risultano soggette le aziende che effettuano lavorazioni all’aperto, sia all’ombra, sia in pieno sole; a titolo esemplificativo ne citiamo alcune: - Attività in campagna (tra cui serre) e affini (manutenzione aree verdi, ecc..) - Attività presso cantieri - Attività di facchinaggio sotto tettoie o all’interno di magazzini dotati di aperture mantenute aperte durante le lavorazioni - Attività di traslochi - Manutenzioni ad impianti esterni professionali - Magazzini e depositi esterni, più in generale attività svolte su piazzali - Attività di rifornimento carburanti - Operatori ecologici, attività di spurgo - Ecc…. Risultano invece escluse dal campo di applicazione di tali linee guida le attività in cui alle condizioni atmosferiche si aggiungono in modo prevedibile altre sorgenti di calore e umidità antropogeniche e quindi non meramente legate alle condizioni atmosferiche (ad esempio: attività di asfaltatura). In cosa consiste il servizio: Durante il sopralluogo il tecnico effettuerà con apposita strumentazione alcuni rilievi di Temperatura ed Umidità presso le aree di lavoro all’aperto; tali rilevazioni devono essere svolte in una ipotetica giornata peggiorativa, ovvero in cui si preveda che la Temperatura all’ombra superi i 30° e/o l’umidità relativa sia superiore al 70%. Oltre al Documento di Valutazione del Rischio, forniremo istruzioni, procedure e buone prassi per evitare malori ed infortuni. Se ritieni che il rischio da esposizione a calore sia significativo nella tua azienda, contattaci: info@grupporemark.it I clienti in assistenza Global Service Sicurezza di Remark hanno la valutazione inclusa nelle opzioni del servizio. Siamo ovviamente disponibili per tutte le aziende, e vi invitiamo a programmare da subito i nostri interventi per l’estate, non aspettiamo semplicemente che "faccia caldo”. ### Il Decalogo del trasporto rifiuti: come compilare un formulario salvando le tue tasche   “3000 euro? Non è possibile… ma stiamo scherzando? Dovrei sborsare 3000 euro perché tre anni fa ho fatto un errore minimo? Che poi, manco fosse un errore vero e proprio: si trattava di una pura e semplice dimenticanza!” Questo non è uno scherzo, ma una telefonata che abbiamo ricevuto da un nostro cliente. Una telefonata ‘tipo’, in realtà, che avremmo potuto ricevere (e infatti riceviamo) da diverse persone che si trovano ad affrontare problemi simili. Sono in tanti, infatti, che sul tasto dolente del trasporto rifiuti finiscono – prima o poi – per ricevere una bella doccia fredda. Il cliente di cui sopra, per esempio, la doccia fredda l’aveva ricevuta a tre anni di distanza dal ‘fattaccio’… che poi, in realtà, proprio un fattaccio non era: semplicemente, tre anni prima, il nostro cliente aveva effettuato uno smaltimento imballaggi misti compilando il formulario… ma tralasciando un dato Capita, ahimè, e in questi casi il prezzo da pagare è salato: senza se e senza ma. D’altra parte, è facile incappare in qualche errore: il rapporto con le leggi e il loro linguaggio non è mai semplice e diretto per chi gravita in ambiti lavorativi diversi. Sta di fatto, però, che gli strumenti per evitare di fare errori ci sono. Ecco, per esempio, un decalogo che potrebbe tornarti utile. Dieci cose semplici semplici da verificare sempre quando si compila un formulario.   Inserisci sempre il codice fiscale di Produttore, Trasportatore e Destinatario, non la Partita Iva! Controlla che le autorizzazioni di Trasportatore, Destinatario ed eventuale intermediario siano corrette… Se affidi i tuoi rifiuti ad aziende non autorizzate sei sanzionabile! Scegli tu il CER da attribuire al rifiuto (punto 4), non lasciare che sia il trasportatore a decidere per te. La corretta caratterizzazione del rifiuto è una tua responsabilità! Inserisci una descrizione corretta del rifiuto al punto 4… Devi indicare la descrizione da catalogo europeo e, se necessario, altre informazioni per identificare il rifiuto. Non basta barrare la casella “Recupero” o “Smaltimento” al punto 5… Devi indicare anche la modalità… e che sia presente nell’autorizzazione dell’Impianto di destino! Non dimenticare la stima della quantità in partenza al punto 6, e, se non sei sicuro che la stima sia precisa, barra sempre la casella “Peso da verificarsi a destino”! Il rifiuto è sottoposto a normativa ADR (punto 8 )? Se sì, inserisci i riferimenti nello spazio annotazioni! Controlla che le targhe del mezzo e dell’eventuale rimorchio siano presenti nell’autorizzazione del trasportatore Hai fatto degli errori? Ricordati che i formulari si possono correggere solo prima della partenza, e le modifiche devono essere a ricalco su tutte le copie! Riporta inoltre “Correzione effettuata prima della partenza” nello spazio annotazioni. Ricordati di firmare il formulario solo dopo aver controllato che tutti i dati siano corretti!   Per informazioni, scrivi a divisioneecologia@grupporemark.it ### Nuovo assunto in vista? 6 regole d'oro che ti eviteranno un mare di problemi In azienda, c'è un nuovo lavoratore in dirittura d'arrivo. Lo hai assunto per motivi precisi: avete delle specifiche esigenze lavorative che rendono necessaria la presenza di una nuova leva. Ma cosa comporta, il suo ingresso in azienda, sul piano pratico? Parecchie gatte da pelare, per dirla in parole povere. Con l'aggravante, che tu - sommerso continuamente da tonnellate di urgenze a cui far fronte - tendi a tralasciare quelli che per te sono solo meri aspetti formali. Il che è comprensibile ma anche... pericoloso. A volte, infatti, la pigrizia che ti spinge a non affrontare certe magagne giocando d'anticipo, rischia poi di cacciarti in un mare di guai: problemi seri e pesantissimi. Insomma, riassumendo, se hai un nuovo lavoratore che sta per entrare in azienda ti conviene (giusto per quieto vivere!) leggere queste 6 regole d'oro. Un vademecum facile facile che ti eviterà parecchie grane. Verifica che la mansione assegnata sia prevenzionistica e individuata dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Perché? Te lo spieghiamo in un esempio. In azienda viene assunto un nuovo lavoratore e nel contratto viene inquadrato come operaio. Dal punto di vista della prevenzione e della valutazione dei rischi, però, è necessario che la mansione prevenzionistica venga specificata. Il nostro operaio, per esempio, potrebbe essere addetto alle macchine utensili oppure magazziniere… In questo caso, si tratterebbe di due mansioni prevenzionistiche distinte, che implicano rischi diversi e richiedono - di conseguenza -anche un tipo di sorveglianza sanitaria (visita medica) differente. Senza contare che, se il lavoratore viene assunto con una mansione prevenzionistica diversa da quelle individuate dal DVR (documento valutazione rischi) è necessario aggiornare la valutazione e valutare i rischi contestualmente. La mancata valutazione dei rischi  è sanzionata dal d.lgs. 81/08 quindi è importante che il DVR sia sempre aggiornato! Informa subito il medico competente. Comunica il nominativo, la mansione prevenzionistica e pianifica la prima visita medica per il lavoratore se previsto dalla valutazione dei rischi. Se il lavoratore è esposto a rischi per la salute avere il giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente PRIMA dell’inizio delle attività, non è importante… è fondamentale! Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica, in caso contrario la sanzione prevista dal d.lgs. 81/08 è “ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro” (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati!). Durante la prima visita il medico redige l’anamnesi del lavoratore, stabilisce il suo stato di salute ed individua eventuali fattori individuali che possano aumentare i rischi. Senza giudizio di idoneità alla mansione prevenzionistica, il lavoratore non può lavorare. Provvedi a informare il lavoratore sull’organizzazione aziendale (figure prevenzionistiche aziendali) e sui rischi a cui è esposto durante lo svolgimento della sua mansione Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore dei rischi a cui è esposto durante le attività lavorative. Deve inoltre essere consegnato al lavoratore l’Organigramma della sicurezza che deve riportare chi è il datore di lavoro, chi è il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), chi è il medico competente, chi è il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), chi sono gli eventuali preposti e chi sono gli addetti antincendio e gli addetti primo soccorso presenti in azienda. Consegna subito al lavoratore eventuali dispositivi di protezione individuale necessari alla sua attività I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono tutti quei dispositivi che proteggono i lavoratori dai rischi, come ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi, maschere respiratorie, ecc… Se il rischio non può essere eliminato o ridotto diversamente, il datore di lavoro deve consegnare ai neo assunti questi dispositivi, verificando che vengano utilizzati correttamente. La mancata consegna ai lavoratori di necessari ed idonei DPI è sanzionata dal d.lgs. 81/08 con “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro” Individua il fabbisogno formativo del lavoratore (corso di formazione basso/medio/alto rischio, eventuali corsi come addetto all’utilizzo di attrezzature di lavoro, ecc…) e organizza tutti i corsi necessari perché il neo assunto possa lavorare in salute e in sicurezza Il datore di lavoro deve formare il lavoratore in merito ai rischi a cui è esposto durante le attività lavorative. La formazione deve essere organizzata il prima possibile, non solo perché così compete al datore di lavoro ma anche perché si tratta di una tutela per la salute e la sicurezza. Se il lavoratore è informato e formato sui rischi a cui è esposto durante le attività lavorative, è infatti meno probabile che si verifichi un infortunio. Questa formazione è normata dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che suddivide le aziende in basso, medio ed alto rischio in base al loro codice ATECO e prevede che i lavoratori siano formati con corsi di formazione basso (8 ore), medio (12 ore), alto (16 ore) in funzione del rischio a cui sono esposti. Esempio: impiegato basso rischio, quindi formazione di 8 ore; verniciatore alto rischio, quindi formazione di 16 ore. La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata dal d.lgs. 81/08 con “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro”(se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati). Preoccupati di organizzare l'eventuale addestramento necessario all’attività del neoassunto. E’ di competenza del datore di lavoro, non solo occuparsi di informazione e formazione, ma anche di addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro. Per alcune attrezzature, come carrello elevatore, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, ecc.. oltre ad una formazione teorica in aula è necessaria anche una formazione pratica - di addestramento appunto – in modo da garantire che l’utilizzo avvenga in sicurezza. Sembra tanta roba... e di fatto lo è! Il che, di sicuro, non ti farà molto piacere. Dal tuo punto di vista (e hai ragione!) hai altro da fare e hai assunto una nuova leva per semplificarti la vita, mica per complicartela! Niente di più giusto... ma è a questo che serve delegare. A delle figure competenti in materia, ovvio. E' qui che entriamo in gioco noi: dei professionisti del settore che lavorano in modo da aiutarti ad affrontare tutti i passi necessari per permetterti di dormire sonni tranquilli. Redazione articolo a cura di Jessica Soldati Per informazioni, scrivi a info@grupporemark.it ### Terremoti:cosa puoi fare per limitare i danni? L’Italia e i terremoti: un tema che oggi purtroppo è – più che mai – all’ordine del giorno, come emerge dalle immagini di un Centro Italia devastato dal sisma. Il nostro paese, d’altra parte, è uno dei territori più a rischio a livello europeo. Il Vecchio Continente (proprio in quanto ‘vecchio) è abbastanza fortunato in quanto a sismi, ma la sua geografia non esclude dei punti nevralgici: Balcani, Grecia, Islanda, sud della Spagna e del Portogallo… nonché l’Italia, ovviamente. Basta infatti dare un’occhiata alla mappa sismica del Paese, per rendersi conto di quanto, per noi, il terremoto rappresenti molto più che uno spauracchio: una vera e propria spada di Damocle. Di terremoto si muore: è vero.... ma non solo. Per esempio, hai mai pensato a cosa succederebbe se la tua zona venisse colpita da un sisma? Cosa capiterebbe alla tua azienda: ai tuoi dipendenti, agli edifici, ai magazzini? Non si tratta di gufare, ma di porsi delle domande molto concrete. Domande, le cui risposte pesano una tonnellata.   La sicurezza della tua azienda   Eseguire una valutazione del rischio sismico, è una scelta che ti conviene fare per diversi motivi. In primo luogo, per regolarizzare la tua azienda rispetto a un adempimento normativo e un obbligo attuale. Detta così, sembra 'burocratese'... ma attenzione! Dietro alla burocrazia si nascondono delle esigenze effettive, di cui è meglio - e soprattutto utile - tenere conto. Giusto per evitare tutte quelle che potrebbero essere le conseguenze - umane ed economiche - di un eventuale crollo. Fino ad oggi, infatti, il rischio sismico è stato da molti ampiamente trascurato. Ci si è limitati per molto tempo, a una mera valutazione formale della documentazione progettuale e autorizzativa dell’edificio. Per esempio: l'edificio era dotato di Certificato di Agibilità? Perfetto! Bastava questo perché la costruzione fosse considerata sicura. Questione chiusa. Ma attenzione... è corretto archiviare il problema così? La verità, infatti, è che - per quanto riguarda il rischio sismico - il Certificato di Agibilità non dice nulla sulla sicurezza di una struttura in merito all'azione sismica. Il documento serve solo a stabilire che l’edificio sia stato costruito rispettando le norme vigenti all'epoca del rilascio. Se non è stata presa in considerazione l'azione sismica in sede di progetto, essa mancherà come valutazione dei rischi ambientali oltre che come requisito di stabilità e solidità dell’edificio stesso. Una bella gatta da pelare!   Caro datore di lavoro... ecco cosa devi fare   Insomma, veniamo al sodo: il rischio sismico non è una chimera, ma un problema molto concreto che ogni Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare e gestire attraverso: l'identificazione delle opere soggette al rischio (edifici, impianti, scaffalature...). la valutazione della loro sicurezza sismica, con la stima della loro vulnerabilità sismica, cioè del parametro che misura la predisposizione dell'opera a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità e severità. la programmazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico necessari e sufficienti a ridurre/eliminare la loro vulnerabilità sismica, con un piano delle azioni prioritarie. Per una esaustiva valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro, è importante indagare anche sulla vulnerabilità sismica di: elementi strutturali "secondari", non strutturali, arredi e impianti (es: impianti gas, impianti antincendio, ecc), che insieme alla struttura portante formano l'edificio; scaffalature, da assimilare ad attrezzature di lavoro. Durante un terremoto, ciò che provoca vittime è principalmente il crollo totale o parziale della struttura portante degli edifici, ma gioca un ruolo di rilievo anche il danneggiamento degli elementi strutturali "secondari" e non strutturali (tamponature, parapetti, cornicioni, balaustre; ancoraggi di controsoffitti, decorazioni, arredi, armadi, librerie, corpi illuminanti; ...), o degli impianti, o delle scaffalature. Tutto ciò può costituire una grave minaccia per l'incolumità delle persone, oltre a determinare l'ostruzione delle vie di fuga e/o l'inagibilità dell'edificio. Le leggi in merito, sono molto severe. Per esempio...   La parola alle legge!   Il D.lgs. 81/08 s.m.i. contiene specifici precetti che riguardano le condizioni di sicurezza che devono essere garantite per lo svolgimento delle attività lavorative. Ecco i riferimenti da cui non si può prescindere: Art. 15. Misure generali di tutela; (Titolo I – PRINCIPI COMUNI) Art. 17‐Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 29‐Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza; (Titolo II – LUOGHI DI LAVORO) Art. 64 – Obblighi del datore di lavoro; (“) Infine il TUSL dedica un intero allegato alla stabilità dell’ambiente di lavoro, e le prescrizioni ed implicazioni sono molto chiare ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro   Quali sono le azioni ambientali cui occorre riferirsi è chiarito delle NTC (2008), con riferimento agli interventi sugli edifici esistenti (sisma, vento, neve e temperatura). Pertanto è in virtù di tali raccordi normativi che occorre: a) effettuare la valutazione del rischio sismico; b) verificare che il luogo di lavoro sia stabile rispetto ad esso. (Attenzione! Non si tratta di due opzioni, ma di precetti perfettamente complementari: l'uno non esclude l'altro.) Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (DLGS 81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse. Il richiamo del DLGS 81/2008 alle “caratteristiche ambientali“ non lascia spazi interpretativi: se le conoscenze disponibili rilevano una nuova e documentata variazione della pericolosità ambientale (come è avvenuto ad esempio con la nuova mappatura sismica del territorio italiano, e come è stato confermato dai tragici eventi del terremoto emiliano del 2012), la stabilità e la solidità degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere adattate in modo corrispondente alle mutate condizioni di pericolo. Ecco, questo giusto per darti un breve assaggio... ci sarebbe molto da aggiungere, ma di fatto l'aspetto importante è questo: la necessità di non eludere il problema.   Concretamente... cosa rischi? La sintesi di tutto questo, è che un sisma può costarti molto caro anche in termini economici e legali (oltre che, naturalmente, umani). Cosa rischi? Riassumendo: per lesioni personali gravissime la pena prevista può essere di oltre 3 anni (art. 590 del codice penale) e gli anni possono arrivare a 7 se si parla di omicidio colposo (art. 589 del codice penale). Queste violazioni per la 231/2001, potrebbero generare la responsabilità diretta della tua società e coinvolgerti in un procedimento amministrativo di natura “penale”, con sanzioni pecuniarie ed interdittive dell’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.   Ecco cosa puoi fare... "Prevenire è meglio che curare", recitava un vecchio spot pubblicitario. E di fatti è vero. Proprio così: affrontare un eventuale problema con lungimiranza, può ridurre al minimo l'impatto di un rischio reale. L'Italia è un paese sismico, dicevamo... ma - in giro per il mondo - di paesi ben più sismici dell'Italia, ce ne sono a iosa. Il Giappone, la California... o il Cile, per esempio: paesi che - anziché nascondere la testa sotto la sabbia, come fa lo struzzo - hanno affrontato il rischio sismico a viso aperto. Trasformando un problema in opportunità migliorativa: potenziando la stabilità delle loro strutture e mettendo a punto strategie efficaci... tanto che oggi, tendenzialmente, un terremoto in Giappone provoca danni minori rispetto a un sisma italiano di magnitudo inferiore. Certo, è vero che i problemi (e le condizioni) di ogni paese sono diverse, ma una cosa la possiamo dire con certezza: una cultura della prevenzione serve... e non poco. Per questo, noi di Remark abbiamo deciso di dedicare parte delle nostre risorse alla valutazione del rischio sismico, affrontando il problema a trecentosessanta gradi e partendo dalle radici. Dall’aggiornamento del DVR con l’inserimento di una pre-valutazione basata sull’analisi dei documenti e sull’acquisizione di informazioni in fase di intervento mirato... e dal tema - spinoso, come dicevamo - del Certificato di Agibilità e dell'adattamento alle norme vigenti ATTUALMENTE. E' su questo terreno, che affrontiamo poi nello specifico il tema del rischio sismico, cercando di mettere al sicuro i nostri clienti da tutto ciò che può essere umanamente evitato.   Per informazioni, scrivi a francesco.delucia@grupporemark.it ### Chi ha tempo, non aspetti tempo. Soprattutto quando si parla di incidenti Occhio alle cifre: a quello che dicono... e a cosa nascondono Quando si parla di incidenti stradali, le statistiche annuali dell’ISTAT sono sicuramente il dato più attendibile: l'unico (o quantomeno uno dei primi) a cui è lecito dare credito. In questo senso, i dati sembrano buoni: secondo le stime, dal 2007 il numero degli incidenti stradali con feriti è andato riducendosi mediamente quasi del 3% ogni anno. E questo è un ottimo risultato, in termini di riduzione di infortuni e decessi. C’è’ tuttavia un aspetto importante da sottolineare, che deve necessariamente interessare chi si occupa di sicurezza stradale. L'effettiva riduzione degli incidenti, non deve essere considerata in sé, come un fattore isolato: va infatti necessariamente paragonata con il consumo medio di combustibili da autotrazione registrato nello stesso periodo. Grazie a questo confronto osserviamo macroscopicamente che la quasi totalità della riduzione degli incidenti è di fatto spiegata dal minor utilizzo dei veicoli stradali. Detta in parole povere, usiamo meno la macchina. Minore utilizzo dei veicoli, minore quantità di incidenti: la correlazione è diretta e non fa una grinza. Ciò significa che le azioni di prevenzione messe in atto contro il fenomeno degli incidenti stradali, hanno avuto un impatto minimale sulla riduzione degli incidenti stessi negli ultimi 10 anni. Quindi, bando ai facili ottimismi: che sulle strade ci siano meno morti, è un'ottima cosa ma questo non implica un vero e proprio cambiamento in termini di sicurezza stradale. Il che, ovviamente, non significa passare alla visione opposta e crogiolarsi nell'adagio pessimista secondo cui "alla fine non cambia nulla". Il senso dell'analisi deve essere un altro. Prendere atto della realtà dei fatti, significa cioè che il problema deve essere affrontato in maniera molto diversa perché si possano ottenere risultati reali. E tangibili.   Change the mind! L'alternativa intelligente La realtà è tutta questione di angolature. Il miglior punto di vista sulla prevenzione, implica quindi un cambiamento di prospettiva: il fatto, cioè, di affidarsi a degli esperti. Utilizzando tecniche e strumenti presi in prestito da realtà nelle quali la sicurezza è ormai sotto controllo da decine di anni. Per esempio chi opera in contesti di cantiere o di produzione, così come chi lavora nel mondo aeronautico, conosce bene l’incredibile risultato che si può ottenere in termini di sicurezza quando, nell'ottica di ridurre il rischio, vengono presi in considerazione gli incidenti mancati... senza aspettare, cioè, che succeda il patatrac. Perché aspettare che avvenga un incidente o che qualcuno si faccia male per mettere in atto delle azioni correttive? Parliamo dei cosiddetti Near Miss, ovvero di tutte quelle situazioni di incidente “sfiorato” che al loro interno contengono una ricca quantità di informazioni utili al miglioramento e alla riduzione efficace del rischio. In un contesto industriale possiamo dire che, analizzando sistematicamente le informazioni contenute nei Near Miss e mettendo in atto le relative azioni correttive, l’abbattimento del rischio di un incidente con danni può essere anche del 95%. In ambito stradale questo approccio non è purtroppo preso in considerazione da nessun organo istituzionale o privato, né tantomeno dalla didattica prevista per il conseguimento della patente di guida. L'educazione stradale si concentra infatti per la stragrande maggioranza dei casi sul ribadire le norme stabilite dal codice... mentre a livello di tecniche di “previsione di incidente” non viene insegnato nulla. D'altra parte, guardando altrove, balza all'occhio che i risultati dell’applicazione di una tecnica innovativa – già perfettamente funzionante in altri contesti – porterebbero subito a miglioramenti clamorosi. Miglioramenti che in fondo, sarebbero perfettamente alla portata di tutti.   Un esempio che parla chiaro Nel 1998 una società americana operante nell’ambito della sicurezza stradale ha allestito un esperimento i cui risultati hanno sbaragliato le aspettative. Un gruppo di studenti è stato messo sotto osservazione alla guida per 18 settimane, attraverso telecamere montate in auto che permettevano di rilevare e registrare tutte le situazioni di “avvicinamento all’incidente” dovute ad accelerazioni o decelerazioni fuori norma. In sostanza, qualsiasi brusca frenata o scarto laterale (sintomatici di un’azione di evitamento di incidente) è stata oggetto di segnalazione ai genitori dei ragazzi... con relativa discussione al seguito. Questo ha fatto sì che i ragazzi stessi, per evitare di doversi giustificare con i propri genitori, abbiano iniziato a focalizzarsi sui segnali che li avrebbero portati a quelle brusche frenate o accelerazioni laterali (per esempio un pedone indeciso se attraversare o no oppure un’altra auto che non abbia intenzione di fermarsi allo stop). I ragazzi hanno iniziato a trarre spunto dagli incidenti sfiorati, per modificare i propri comportamenti e il risultato è stato sbalorditivo. In 18 settimane i comportamenti a rischio si sono ridotti del 76%.   Come si cambia punto di vista? I dati ISTAT sugli incidenti stradali e le diverse sperimentazioni realizzate da aziende private e Università confermano che c'è un solo modo per innescare una reale riduzione dell’incidentalità sulla strada. La chiave, è utilizzare un approccio innovativo rispetto al tema della sicurezza: andando al di là del semplice rispetto del Codice della Strada o della consapevolezza dei danni potenziali, e concentrandosi invece su tecniche e strumenti di previsione degli avvenimenti sulla strada. Oggi, all’interno della formazione BrainOnRoad per la sicurezza stradale, l’uso dei Near Miss per la riduzione del rischio di incidente è un processo strutturato utilizzabile con semplicità da qualsiasi guidatore. È addirittura disponibile una didattica specifica, realizzata utilizzando formazione in e-learning abbinata alla sperimentazione autonoma su strada e al supporto remoto di un Trainer, perfettamente efficace per ottenere una riduzione del rischio fino al 95%. Parliamo di una piaga sociale che causa quasi 10 morti e circa 700 persone lesionate ogni giorno, con un impatto sociale superiore a qualsiasi epidemia o atto violento. Un fenomeno troppo trascurato rispetto alle conseguenze che comporta. E per le aziende parliamo di oltre il 50% dei decessi sul lavoro provenienti da incidenti stradali. Un dato di fatto davanti al quale non possiamo restare indifferenti... soprattutto se la soluzione è alla portata di chiunque voglia affrontare il problema. ### Telefoni cellulari: un nuovo rischio lavorativo? Cosa devi sapere e cosa puoi fare per tutelare te stesso e i tuoi dipendenti 12 ottobre 2012: una sentenza della Corte di Cassazione – nel suo piccolo, che piccolo non è – finisce per fare la storia. Per la prima volta in Italia, infatti, viene riconosciuto il nesso di causa effetto tra l’uso reiterato del cellulare a scopi professionali e l’emergere di una patologia tumorale. Nello specifico, si tratta di tumore al nervo trigemino, sviluppato da un direttore commerciale che il cellulare, lo aveva usato parecchio. La sentenza – dicevamo – a suo modo fa la storia, stabilendo un (primo) punto fermo all’interno di una problematica spinosa e molto dibattuta. Un problema che ancora oggi, di sfumature e zone d’ombra ne ha parecchie. Tanto che vale la pena di fare un passo indietro… magari anche due, per capire di cosa stiamo parlando.   Gli effetti collaterali dello sviluppo tecnologico Cellulari, smartphone… chi più ne ha, più ne metta. Con loro ci svegliamo, mangiamo, ci addormentiamo. E soprattutto: con loro lavoriamo. Costantemente. Ma cosa comporta lavorare a stretto contatto con una o più sorgenti di campo elettromagnetico? Quali sono le conseguenze di un’esposizione prolungata alle famose RF, ossia le radiofrequenze? Le indagini condotte da Remark hanno permesso di individuare alcuni scenari di maggiore esposizione. Per esempio, l’uso del cellulare in mobilità implica esposizioni maggiori rispetto all’utilizzo in postazioni fisse. In particolare, segnaliamo: 1- l’utilizzo durante i viaggi in treno (causa: cambio frequente di stazioni radio base) 2- l’uso durante i viaggi in auto (causa: effetto paragonabile alla gabbia di Faraday. Aggravante: vetri oscurati) 3- il mancato uso degli auricolari. E quindi? Possiamo parlare di rischio professionale? Il nocciolo della questione, sta tutto in questa domanda. E nella risposta che le è stata data. Anzi: nelle risposte. Rischio professionale: evidenza scientifica o…? Sembra strano, ma il problema sta tutto qui: la difficoltà di determinare se il nesso di causa-effetto fra esposizione alle radiofrequenze e lo sviluppo di neoplasie abbia evidenza scientifica o meno. Le ricerche in merito, pullulano. Uno studio condotto dal gruppo HARDELL, citato anche dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 2012, evidenzia il rapporto tra uso reiterato dei cellulari e lo sviluppo di glioma (specifica neoplasia cerebrale). Secondo tale studio, che riconosce il nesso causale come evidenza scientifica, l’utilizzo ipsilaterale del telefono cellulare per 10 anni, anche per una sola ora al giorno, aumenta il rischio di contrarre la neoplasia. E quindi? Dov’è il problema? Il problema sta nel fatto che in realtà, un punto fermo alla questione non sia stato mai messo in modo definitivo. Perché le cose – o meglio, la visione delle cose – è molto meno univoca di quanto sembri. Un esempio? Nel maggio del 2011, gli scienziati di 14 Paesi si riuniscono presso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro con l’obiettivo di analizzare il rischio di cancerogenicità da esposizione a campi elettromagnetici a RF. La conclusione è il riconoscimento di una limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo ovvero, ad oggi, manca una conclusione certa, condivisa dall’intera comunità scientifica, riguardo il nesso eziologico tra esposizione a RF e sviluppo di patologie tumorali. Sugli effetti a lungo termine, quindi, la questione rimane aperta. Allora? Qual è la verità, ma soprattutto… come se ne esce?   Nell’incertezza scientifica, cosa ti serve sapere… Quando non si sa che pesci pigliare, c’è poco da fare: l’approccio migliore è sempre lo stesso… cioè quello pratico. Sono tre i punti fermi da cui non si può prescindere: la sentenza della Corte di Cassazione di cui parlavamo, l’articolo 2087 del Codice Civile e il D.Lgs. 81/2008, che implica l’obbligo del DdL di valutare TUTTI i rischi, compresi i rischi da ignoto tecnologico che includono la possibile cancerogenicità delle RF dei cellulari. Per dirla in parole povere: quello dell’uso del cellulare e della conseguente esposizione alle RF, è e rimane un problema serio che non puoi permetterti di eludere. Sono molti, i buoni motivi che ti impongono di inserire questa valutazione del DVR. Giusto per semplificarti le cose, ti sintetizziamo i principali. Il fatto, cioè, che il datore di lavoro sia: 1- la figura garante di salute e sicurezza sul lavoro 2- il soggetto debitore di sicurezza 3- il diretto responsabile della valutazione dei rischi. Di fatto, al di là delle polemiche scientifiche rimaste ancora aperte, è questo che ti serve sapere.   … E cosa puoi fare Il servizio che offre Remark in merito, mira al nocciolo della questione con una risposta basata su un approccio che vuole essere pratico e professionale al tempo stesso: o, per dirla in altri termini, snello e approfondito. Ecco qualche elemento, per farti capire in sintesi cosa facciamo. Partendo dalle basi: cioè dalla valutazione. Ciò che offre Remark è: 1- Un'indagine aziendale tramite la  raccolta dati sulla modalità di utilizzo del telefono cellulare 2- Valutazione del rischio senza bisogno di misurazioni strumentali 3- La possibilità del DdL di dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge (valutazione di tutti i rischi) 4- Valutazione che considera anche le categorie sensibili di lavoratori (per esempio: donne in gravidanza e portatori di pacemaker) 5- Individuazione di misure semplici e pratiche  di precauzione e di prevenzione per ridurre il rischio.   La valutazione viene effettuata in due fasi: la prima, di sopralluogo (con recupero dati) e la seconda di elaborazione dati tramite algoritmo MOVaCell e redazione del documento di valutazione specialistica.   Per informazioni, scrivi a divisionesicurezza@grupporemark.it ### L’uso continuativo del cellulare ha causato un tumore Da tempo parliamo alle aziende dei rischi derivanti dall’utilizzo smodato del cellulare per lavoro. Tutti i giornali nei mesi passati hanno riportato una sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea. L’INAIL è stata condannata a corrispondere un vitalizio per malattia professionale ad un dipendente di una azienda cui è stato diagnosticato un tumore al cervello, dopo che per 15 anni ha usato il cellulare per più di tre ore al giorno senza protezioni. Non facciamo terrorismo, questo non vuol dire automaticamente che "i cellulari sono cancerogeni”. Ma, come evidenziato dalle nostre ricerche, le aziende che hanno lavoratori che nello svolgimento delle loro mansioni utilizzano intensivamente telefonini e smartphones fanno bene ad iniziare a valutare il rischio. Se ne parla come di un rischio da ignoto tecnologico (si può provocatoriamente fare un parallelo con l’amianto, ugualmente sottovalutato nel secolo scorso). E’ noto che i campi elettromagnetici possono creare rischi per la sicurezza, mentre i loro effetti sulla salute sono ancora oggetto di studio. Vuoi evitare una futura rivalsa da parte dell’Inail per malattia professionale?  Per affrontare il problema nelle aziende abbiamo creato un algoritmo chiamato MOVACELL (premiato da INAIL con una borsa di studio) per valutare il rischio per i lavoratori che utilizzano cellulari aziendali, senza dover ripetere continuamente misure sul campo. Se credi che ti possa interessare approfondire l'argomento, partecipa al nostro webinar gratuito:   Rischio Cellulare: Il futuro amianto? A cura della Dott.ssa Stefania Torlai Martedì 16 Aprile ore 14:30 - 15:30 Voglio partecipare ### Pagamento contributo annuale SISTRI entro il 2 maggio E' stato posticipato al 02 maggio il termine per il pagamento del contributo annuale SISTRI. L’obbligo del versamento del contributo riguarda solo i rifiuti pericolosi ed i seguenti soggetti: recuperatori e gestori di rifiuti trasportatori professionali e in conto proprio (iscritti in categoria 5) produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti. Non sono più tenuti all'adesione (ma possono aderire volontariamente): i soggetti produttori di soli rifiuti non pericolosi le imprese produttrici anche di rifiuti pericolosi fino a dieci addetti. Il contributo deve essere versato per ogni unità locale iscritta al Sistri, nella quale si producono rifiuti pericolosi, ed è calcolato in base al numero degli addetti presenti presso ciascuna unità locale. Cosa devono fare le aziende prima di effettuare il pagamento: Verificare che la pratica di iscrizione sia allineata  alla situazione odierna dell’azienda (es. numero addetti); Accedere a SISTRI– Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti e, tramite il pulsante "Crea Pratica”, creare la pratica di rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2017, nella quale sarà indicato l’importo da versare (per ulteriore verifica dell’importo clicca qui) Effettuare entro il 02 maggio  il versamento del contributo  tramite bonifico bancario o bollettino postale (clicca quiper gli estremi di pagamento). Effettuato il pagamento, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente  tramite il portale Sistri, accedendo  all’Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti – Pulsante "Inserisci Pagamento” e allegando la  relativa ricevuta. Ricordiamo che fino alla data di subentro del nuovo gestore del Sistri e comunque non oltre il 31 dicembre 2017: NON si applicano le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri; restano in vigore, ridotte del 50%, lesanzioni per omessa iscrizionee versamento del contributo; restano in vigore le sanzioni relative agliadempimenti cartacei(formulari, registro carico/scarico, MUD). Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema, contattaci. ### Bando Inail: i contributi a fondo perduto sono disponibili. Anche quest'anno l'INAIL supporta le aziende Italiane con finanziamenti a fondo perduto. Ovvero se sei bravo, fino al 65% del tuo investimento in sicurezza viene rimborsato. Potevi non saperlo fino ad oggi, ma adesso chi te lo fa fare di non approfittarne? So che per le aziende partecipare ai bandi per ottenere soldi pubblici è complicato, e nel nostro paese a volte lo sembra ancora di più. E poi, con tutto l’impegno che ci metti nel fare la domanda, non hai nemmeno la certezza che venga accettata. Se non è il tuo mestiere, è ancora più difficile ottenere i finanziamenti. Ecco tre informazioni importanti secondo noi: 1)     I finanziamenti INAIL coprono fino al 65% del tuo investimento in sicurezza, a fondo perduto, per un massimo di 130.000 Euro. Tra i progetti finanziabili, l’adozione di un Modello Organizzativo 231. 2)     Puoi implementare un modello organizzativo 231 e partecipare al bando tramite noi sarà completamente gratuito. Scriviamo insieme il tuo progetto e prepariamo la domanda, la inoltriamo noi in via telematica, seguiamo realizzazione e rendicontazione. L'anno scorso il 58% delle nostre domande sono andate a buon fine. 3)     L’implementazione di un modello organizzazione 231 sicurezza permette alle aziende di ottenere lo sgravio del tasso medio INAIL con facilità ed automaticità. Quindi c’è un ulteriore risparmio all’orizzonte: in sostanza quel 65% può crescere ancora. Le domande si possono presentare dal 19 aprile al 5 giugno 2017. Noi abbiamo già iniziato a lavorare, perché i progetti vanno preparati con grande cura. Se credi che la tua azienda sia interessata a certificare la sicurezza a costo zero, contattaci e chiedici di valutare la tua situazione per avviare al più presto l’istruttoria iniziale e non perdere questa scadenza così vantaggiosa! ### L'11 Gennaio 2017 è passato: e ora cosa faccio? L’11 Gennaio 2017 è scaduto il termine per l’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro con funzione di RSPP. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, chi aveva una formazione precedente al 2012 era tenuto a svolgere un aggiornamento formativo. Ne consegue che le figure (in particolare RSPP, dirigenti e preposti) non adempienti l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perdano la propria funzione. Per quanto riguarda i lavoratori invece, la mancata formazione si traduce in un'inadempienza da parte del datore di lavoro. Segnaliamo che le sanzioni delD.Lgs. 81/2008, previste dall'articolo 55 per la mancanza di una formazione adeguata sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro. ### SISTRI e MUD: proroghe, conferme e novità per il 2017 Con il D.L. "Milleproroghe” slittano i termini di applicazione delle sanzioni riguardanti l’utilizzo del Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI); nessuna novità inoltre in merito alla modulistica relativa al MUD2017. Il Decreto Legge n. 244/2016 ha slittato nuovamente il periodo di non sanzionabilità del Sistri, allungando quindi il regime "doppio binario”, durante il quale i soggetti obbligati dovranno gestire i soli rifiuti speciali pericolosi sia mediante il Sistri, sia attraverso gli attuali adempimenti cartacei. Tutto questo con una importante novità: il regime "doppio binario” e la parallela sospensione delle sanzioni non sono stati prorogati, come consuetudine, di un anno, bensì, come si legge all’articolo 12, "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”. Viene così introdotta una duplice ed alternativa scadenza; nello specifico, fino alla data di subentro del nuovo gestore del Sistri (Almaviva, Tim e Agriconsulting - vincitori della gara Consip) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017: •NON si applicano le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri; •restano in vigore, ridotte del 50%, le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo; •restano in vigore le sanzioni relative agli adempimenti cartacei (formulari, registro carico/scarico, MUD). Ricordiamo inoltre che anche quest’anno entro il 30 aprile 2017 dovrà essere presentata la dichiarazione MUD relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2016. Ad oggi non è ancora stato pubblicato il consueto Dpcm; pertanto, salvo ulteriori novità, si ritiene confermata la modulistica utilizzata nel 2016. Siamo a tua disposizione per ulteriori approfondimenti. Contattaci. ### Campagna "Tutti In Regola" di CONAI CAMPAGNA TUTTI IN REGOLA DI CONAI: UN’OPPORTUNITA’ PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE CHE IMPORTANO MERCI IMBALLATE In questi giorni CONAI sta divulgando alle Aziende consorziate potenzialmente interessate  una circolare informativadella campagna "Tutti in regola” che consente di accedere ad un’importante agevolazione  per chi effettua importazioni di merci imballate e non ha mai presentato le relative comunicazioni periodiche al consorzio stesso. La semplificazione consiste nella possibilità di regolarizzare le micro/piccole imprese importatrici di merci imballate e le micro/piccole imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno, sia in caso di mancata iscrizione al CONAI che per l’omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale. La regolarizzazione avviene versando al CONAI l’eventuale contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 (anziché i 10 anni pregressi come da procedura ordinaria) senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione. La procedura sarà operativa fino al 31 dicembre 2016. Tale semplificazione rappresenta una buona opportunità per le imprese non ancora in regola, evitando il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti CONAI. Contattaci per ulteriori informazioni. Per micro e piccole imprese si intende: - piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di Euro; - microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di Euro. ### Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza I comportamenti in ambito stradale possono influenzare la nostra vita. Una corretta informazione è non solo necessaria, ma anche doverosa, al fine di salvaguardare la nostra incolumità sia in ambito privato che lavorativo. Tutelare se stessi e la propria azienda: gli atti dell'evento BNI di Mantova, 27/10/2016. ### Rifiuti – AEE: definite le tariffe per i produttori da versare entro il 31/10/2016 Come previsto dal DM Ambiente 17 giugno 2016, il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote di mercato e le tariffe che i produttori di AEE devono versare relativamente all’anno 2015. Questa tariffa copre gli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed è composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalla comunicazione annuale presentata entro il 30 aprile 2016 al Registro AEE. L’avviso dell’avvenuta determinazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2016 tramite bonifico bancario direttamente dal produttore (o suo delegato) oppure dal Sistema collettivo di gestione a cui il produttore ha aderito; la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE, accedendo all’area riservata. I produttori potranno trovare tutte le informazioni in merito agli importi e alle modalità di pagamento nella sezione "Quote e Tariffe” dell’area riservata del sito www.registroaee.it, accedendo con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto delegato. Ricordiamo che il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che: 1.è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2.è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3.è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4.è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. ### E' in Gazzetta Ufficiale il decreto sui Campi Elettromagnetici 1° agosto 2016, n. 159 Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il Decreto legislativo n. 159 del 1° agosto 2016, in attuazione della direttiva 2013/35/UE, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Importante: Le valutazioni svolte negli ultimi 12 mesi dagli esperti Remark relativamente a tale fattore di rischio sono già conformi alla nuova direttiva europea e pertanto non necessitano di nessun aggiornamento. Il provvedimento entra in vigore il 2 settembre 2016. Il decreto riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti a breve termine e, dagli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) sui lavoratori nei luoghi di lavoro (l’ambito di applicazione non include le ipotesi di effetti a lungo termine). I valori limite di esposizione (VLE) riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, vengono modificati gli articoli dal 206 al 212 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con l’introduzione dell’articolo 210 bis. Sono state inserite nuove definizioni all’articolo 207 tra cui: - Effetti biofisici diretti provocati nel corpo umano dalla presenza del campo elettromagnetico, suddivisi a loro volta in "effetti termici / effetti non termici” - Effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza; - Valori limite di esposizione VLE - VLE relativi agli effetti sanitari - VLE relativi agli effetti sensoriali - Valori di Azione VA L’articolo 209 comma 5 indica la traccia per la redazione della valutazione del rischio, mentre all’articolo 210 si parla di Programma d’Azione al superamento dei Valori di Azione. Nell’allegato XXXVI Parte II - Effetti non termici sono elencati i VLE ed i VA nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 10 MHz, mentre alla Parte III - Effetti termici sono elencati i VLE ed i VA nell’intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/18/16G00172/sg ### I nostri clienti raccontano: La Pasta Di Celestino "Abbiamo ottenuto il finanziamento di Inail per l’implementazione nella nostra azienda del Modello Organizzativo e Gestionale 231. Ho affidato la redazione del progetto e la presentazione della domanda al Gruppo Remark, che svolge questo servizio gratuitamente. Cercavo un’azienda che mi seguisse nella giungla degli adempimenti sulla sicurezza e mi desse tranquillità: l’ho trovata in Remark. Inoltre, ho ottenuto vantaggi economici vincendo grazie a loro il Bando ISI Inail.”   Graziano Morotti, Titolare de La Pasta di Celestino INAIL conferma il suo sostegno alle imprese Italiane: risorse destinate a finanziare i progetti che hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul posto di lavoro. Affidati alla nostra esperienza: abbiamo ideato una soluzione specifica e completamente gratuita che consente alle aziende di accedere ai fondi con maggiore facilità. ### Novità RAEE per privati ed aziende RAEE derivanti da nuclei domestici:  Vecchi cellulari, tablet e mini Raee: dal 22 luglio si possono portare in negozio  Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti riguardanti la gestione dei RAEE in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014. Il DM Ambiente n° 121 del 31 maggio 2016, pubblicato sulla GU del 7 luglio 2016, ha la scopo di incentivare la raccolta ed il recupero dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). A partire dal 22 luglio è possibile conferire ai grandi distributori i RAEE domestici di piccolissime dimensioni (es. smartphone) senza obbligo di acquisto di un’apparecchiatura equivalente (ritiro "uno contro zero”). Il decreto impone infatti ai distributori con superficie di vendita superiore a 400 mq di predisporre idonei contenitori accessibili agli utilizzatori finali per il conferimento dei RAEE di dimensioni esterne inferiori ai 25 cm. I distributori hanno l’obbligo di informare gli utilizzatori della gratuità del ritiro e devono riportare chiaramente sui contenitori l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili. Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione i RAEE provenienti dai nuclei domestici con dimensioni superiori ai 25 cm (per i quali il consumatore può avvalersi del ritiro "1 contro 1”) e i RAEE professionali. Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche –AEE: nuovi obblighi Un’altra importante novità che interessa tutti i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) è contenuta nel DM Ambiente 17 giugno 2016, pubblicato sulla GU n. 155 del 5 luglio 2016, che definisce le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). La tariffa sarà composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalle comunicazioni annuali presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Registro AEE. La tariffa dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno, previa pubblicazione, entro il 30 giugno, degli importi da versare nell’area riservata del Registro AEE e la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE contestualmente all’invio della comunicazione annuale. Il versamento potrà essere effettuato anche cumulativamente dai Sistemi Collettivi di Finanziamento per conto dei produttori associati. La tariffa dovrà essere versata anche per il 2015 utilizzando la modulistica che sarà pubblicata sul sito www.registroaee.it . Ricordiamo che il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che: - è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; - è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);  - è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; - è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. Contattaci. ### SISTRI: novità dalle guide operative A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico (Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78) sono stati pubblicati sul sito del Sistri due nuovi documenti di supporto agli utenti approvati dal Ministero dell'Ambiente, le "Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda" e il "Manuale Operativo Sistri". Il fascicolo "Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda" espone le modalità  di iscrizione al Sistri, di pagamento del contributo annuale e di comunicazione dei dati al sistema, riprendendo alcuni passaggi della già  esistente "Guida Gestione Azienda". Di seguito le principali novità: - I soggetti già  iscritti al Sistri  e non più obbligati devono chiarire la propria posizione "nel più breve tempo possibile", aderendo in maniera volontaria al sistema, mediante l'apposito flag all'interno della sezione "Gestione Azienda", o procedendo alla cancellazione e restituzione dei dispositivi (tutte le istruzioni qui); - I nuovi produttori (soggetti che producono rifiuti da pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi) che producono rifiuti pericolosi dalla gestione di rifiuti non pericolosi sono tenuti ad iscriversi, oltre che nella categoria dei produttori, anche nella categoria dei gestori; - I trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi iscritti in categoria 2-bis e già  obbligati ad iscriversi come produttori (ossia con più di 10 addetti) devono iscriversi anche nella categoria dei trasportatori in conto proprio e installare la Black Box. Il "Manuale Operativo Sistri" conferma le modalità  di utilizzo finora applicate, specificando le procedure per il corretto coordinamento tra i soggetti iscritti e non iscritti al sistema e illustrando i procedimenti da seguire in caso di situazioni particolari. Tutte le guide sono disponibili al seguente link. Ricordiamo che sono in vigore le sanzioni relative alla mancata iscrizione e all'omesso pagamento del contributo Sistri, mentre le sanzioni riguardanti l'operatività  entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017. Siamo a disposizione per aiutare le aziende nella procedura di cancellazione e per ulteriori approfondimenti sul tema. Contattaci. ### CONAI: applicazione del contributo ambientale sugli espositori di merci dal 1° Luglio Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) ha deliberato, nell'ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio, di fornire i seguenti chiarimenti ed istruzioni operative riguardanti i cosiddetti "espositori di merci". Nello specifico, ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, in un'ottica di semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016: rientrano nella sfera di applicazione del contributo ambientale CONAI: - gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita; - gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita; non sono da assoggettare a Contributo ambientale CONAI: - gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto; - gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita. Il contributo ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, ecc.) Qualora il produttore di tali articoli al momento della "prima cessione" non abbia sufficienti elementi per la classificazione degli espositori nell'una o nell'altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione. I clienti Remak che avessero dubbi sulla propria situazione possono contattare il loro referente in tema di Ambiente & Rifiuti. ### Prevenire è meglio Lavorare sicuri: prevenire è meglio. Intervista con Christian Grazioli su Asconauto Informa di Giugno 2016. Vai all'Articolo completo "Non essere in regola con gli obblighi della sicurezza negli ambienti di lavoro è un rischio elevato. Può bastare una consulenza specifica per ridurre il rischio di sanzioni, infortuni e procedimenti penali". ### Il nastro isolante sulle sicurezze : come una pratica largamente usata ti può costare molto cara Mi capita spesso di andare in aziende produttive che hanno problemi di consegne (o che hanno alti costi di produzione e li vogliono ridurre). Come da prassi la prima cosa che faccio è capire dove si strozza il processo, dove è il collo di bottiglia in produzione. Poi vado ad esaminare il macchinario (o la linea in questione) e molto spesso mi trovo costretto a dover intervenire anche sugli impianti per via della scarsa sicurezza. Troppo spesso, in effetti, trovo la pratica di mettere del nastro isolante sui micro perchè così “si lavora più veloci”,  si “lavora meglio”....oppure perchè così “riesco ad arrivare a parti che altrimenti non potrei raggiungere quando il macchinario è in funzione”. Nota, io non sono un esperto in sicurezza anche se per tre anni ho avuto anche l’incarico di responsabile della sicurezza per una multinazionale dove lavoravano oltre 350 persone. Proprio per questo tipo di tematiche (valutazione dei rischi, marcatura CE ... ) collaboro con i migliori nel settore nel campo della sicurezza, medicina e ambiente. Ho subito indirettamente, un tipo di esperienza che mi ha scottato molto :  un operaio, proprio per “far più veloce” si è rotto un polso, reciso una mano ed è stato assente dal lavoro per infortunio per tre mesi. Mi ricordo che era Giugno del 2010 e ho ricevuto a casa una telefonata dei Carabinieri che mi chiedevano di andare in azienda con urgenza. C’era un codice rosso. La persona in questione doveva fare un’operazione di sbavatura sul fianco di un ingranaggio molto grande. Per fare prima l’operazione ha deciso di sbavarlo a mano per cui : - ha escluso le sicurezze procurandosi una chiave si è procurato una mola più grande del previsto (da 400 anzichè da 150) ha impostato a 12500 giri ... e appena la mola ha toccato il dente dell’ingranaggio è esplosa rompendogli il polso, e squarciandogli la mano. Per fortuna la mola infrangendosi non gli ha reciso l’arteria, altrimenti rischiava veramente il dissanguamento. La cosa che non si sa, finchè non succede, è che un colpo così forte può far svenire la persona dopo pochi secondi. Per fortuna i ragazzi del pronto intervento aziendale sono stati veramente bravi a soccorrerlo. Ora quando vado in azienda e giro nei reparti produttivi ho sempre davanti a me i Carabinieri e lo SPISAL che mi fanno 1.000 domande....senza poi contare i sindacati ed il lavoratore che è quello che ci ha rimesso di più. Ma perchè si escludono le sicurezze anche se si infrange l’art. 20 del Dlgs 81/08? Nelle aziende produttive (soprattutto nelle automotive) quello che capita è che gli operatori escludano le sicurezze per questi motivi : Per andare più veloci Per controllare le lavorazioni quando i pezzi vengono spruzzati con acqua emulsionata Per effettuare manovre particolari con la macchina in movimento che altrimenti non riuscirebbero a fare Per abitudine, specialmente se la macchina è stata certificata CE da poco. A volte concordo con il fatto che alcune sicurezze siano “scomode” per l’operatore, ma questo succede soprattutto perchè sono macchine fatte marcare CE da aziende che non sono del tutto competenti...o meglio da persone che non sono molto pratiche.   Ed ecco il paradosso aziendale. Per “andare più veloci” o per lavorare meglio si escludono le sicurezze dei macchinari. Nella maggior parte dei casi si cerca di recuperare alcuni secondi (o magari anche un minuto) da un processo molto lungo eludendo le sicurezze e mettendo a rischio il personale quando invece bisognerebbe lavorare sul processo per poter recuperare delle giornate. Un pò come voler vincere una gara di formula uno basandosi solo sul cambio gomme e sui rifornimenti. Puoi limare dei secondi, per carità, ma la vera gara si vince quando hai : una buona vettura ed un buon pilota. Cosa centra tutto questo con la tua azienda? Lavorare escludendo le sicure “per fare delle operazioni altrimenti più lente o difficili” e tralasciando il vero problema è esattamente come quelli che gareggiano con una macchina scarsa e lavorano sulla strategia del cambio gomme/rifornimenti. Prima lavora sul processo produttivo e poi sui tempi dei singoli impianti. Un buon lavoro sul processo produttivo può farti recuperare un sacco di tempo sul tuo tempo di consegna (lead time di produzione).   Come fare allora? Il primo passo da fare è di misurare le perdite di tempo che ci sono. Ricorda, puoi migliorare solo quello che misuri! Il miglior modo per farlo è usando l’indicatore globale di rendimento (OEE) che trovi gratuitamente qui. Il secondo passo è quello di migliorare le performance dell’impianto. Tramite l’indicatore troverai delle aree di miglioramento (tipo dimezzare i tempi di set-up, migliorare la manutenzione, adottare nuovi standard di lavoro...) Sicuramente in questa fase, avrai modo di lavorare fisicamente sul tuo impianto. Controlla se tutte le normative di sicurezza sono rispettate. E’ particolarmente importante se non vuoi che prima o poi arrivi la chiamata dei Carabinieri  anche per te. Proprio in questa fase di valutazione assicurati di avere al tuo fianco solo chi sa darti soluzioni pratiche.   Infine, se hai altre strozzature di processo riparti dal prossimo collo di bottiglia. individua un nuovo collo di bottiglia misura le performance in termini di disponibilità, efficienza e qualità impianto (scarica qui il report che ti spiega passo passo come fare ed i due fogli excel per applicarlo alla tua azienda) migliora le performance dell’impianto ripristina la sicurezza o migliora gli standard di sicruezza espandi ad un macchinario/linea simile riparti dal punto 1 Questa guida ti può aiutare sia a ridurre i tempi di consegna che i costi di produzione. Ma, se ben applicata, ti permetterà di migliorare lo standard di sicurezza della tua azienda. Commenta pure qui sotto, ti risponderò appena possibile! ### Autorizzazione emissioni in atmosfera da rinnovare Autorizzazione emissioni in atmosfera, chi deve rinnovare? Tutte le aziende la cui attività è iniziata prima del 2006 che risultano autorizzate ai sensi del D.P.R. 203/88 in data successiva al 31 dicembre 1999 devono inviare obbligatoriamente la domanda di rinnovo entro il 31/12/2015. La mancata presentazione della domanda di autorizzazione ordinaria art. 269 o della domanda di adesione alla autorizzazione di carattere generale A.V.G. nel termine del 31/12/2015 comporta la decadenza della precedente autorizzazione, pertanto lo stabilimento sarà sprovvisto di autorizzazione e non potrà utilizzare gli impianti che generano emissioni in atmosfera soggette all'obbligo di preventiva autorizzazione. Si precisa che qualora la domanda sia presentata nel termine suindicato l'esercizio dello stabilimento può essere proseguito, alle condizioni dell'autorizzazione vigente, fino alla pronuncia della Provincia. Rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. ### SISTRI, indicazioni del Governo e nuove sanzioni Le risposte della Sottosegretaria per l’ambiente in sede di interrogazione alla Camera Salvo ulteriori proroghe e/o aggiornamenti normativi, il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore le sanzioni relative all’operatività del Sistri, che diventerà l’unica modalità di registrazione per la movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi. Il 19 novembre 2015 il Governo ha espresso la sua idea per lo sviluppo del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Durante l’interrogazione alla Camera sono stati elencati i criteri in base ai quali dovrà essere sviluppato il nuovo sistema di tracciabilità che prendono in considerazione i pareri espressi durante i numerosi tavoli tecnici con le Associazioni coinvolte. Tali parametri sono stati recepiti dalla Consip nell’ambito delle attività di predisposizione del bando di gara e le lettere di invito alle aziende qualificate per la presentazione di un’offerta sono state inviate in data 11 novembre. Il nuovo SISTRI prevederà la tracciabilità dei rifiuti senza l’ausilio di dispositivi USB e blackbox che saranno quindi eliminati. Il sistema dovrà inoltre essere sviluppato per garantire una completa tracciabilità del flusso di rifiuti, quindi sarà molto probabile un’estensione dell’obbligo di utilizzo a tutte le tipologie di rifiuti e a tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione.         ### REACH e CLP REACH e CLP: Il 1° giugno 2015 scade la seconda disposizione transitoria introdotta dal Regolamento CLP 1272/2008 e s.m.i. (“Classification, Labelling and Packaging”) sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose, entrando così “pienamente” in vigore. Dal 1° giugno 2015, quindi, sarà obbligatorio classificare, etichettare ed imballare le sostanze e le miscele pericolose unicamente secondo le disposizioni del Regolamento CLP. Il Regolamento CLP è strettamente interconnesso con il Regolamento REACH 1907/2006 e s.m.i., che definisce le procedure da seguire per la fabbricazione delle sostanze e le modalità per trasferire informazioni all’interno della catena di approvvigionamento (Schede di Sicurezza – SDS). Entrambi questi regolamenti costituiscono le basi della nuova “legislazione chimica” dell'UE, che si applica a tutti i settori, in particolare a quello industriale. Inoltre, sempre a far data dal 1° giugno 2015 verrà adattata la classificazione del CLP anche alla classificazione dei rifiuti pericolosi. Con la piena entrata in vigore di tali regolamenti, a differenza di quanto avveniva con le Direttive precedenti, si rende possibile il diretto parallelismo tra le categorie di pericolo e i rispettivi simboli previsti dal nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed i simboli di pericolo previsti dall’ADR (“European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”). La nuova ADR 2015 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e come di consueto il testo dell’Accordo Europeo ha previsto sei mesi di periodo transitorio da concedere agli Stati membri per aderire all’accordo (scadenza 30 giugno 2015). Per i trasporti internazionali, quindi, l’ADR 2015 è entrata in vigore a far data dal 1° luglio 2015. In questo contesto è importante sottolineare come i regolamenti REACH, CLP e quindi anche ADR abbiamo impatti rilevanti sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). A tal fine l’Agenzia europea ECHA realizza e mantiene aggiornata, in forma di banca dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature per le sostanze e le miscele pericolose, nonché per tutte le sostanze soggette a registrazione ai sensi del Regolamento REACH. Il fabbricante/importatore ha l’obbligo pertanto di notifica all’Agenzia entro un mese dall’immissione sul mercato di tali sostanze. Le informazioni contenute nell'inventario sono accessibili al pubblico. Altre fonti: http://www.reach.gov.it/ http://echa.europa.eu/it/regulations/reach REACH e CLP ### Valutazione Rischio Macchine: per il ddl c'è sempre l'obbligo Dubbi tra Valutazione Rischio Macchine e Direttiva Macchine La Direttiva Macchine, entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009 è un insieme di regole definite dall'Unione europea, rivolto ai costruttori di macchine, che si prefiggono di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine immesse sul mercato europeo; essa si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento. La Direttiva Macchine differenzia le macchine in due grandi macro gruppi: Macchine che devono essere certificate da Enti Terzi, per le quali la conformità a requisiti è valutata da appositi enti (organismi notificati) Macchine che possono essere autocertificate dal produttore, per le quali è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell'allegato V della Direttiva stessa. Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della Direttiva devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della Direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano. Per ogni macchina prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione: fascicolo tecnico della costruzione (FTC), che deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine valutazione di conformità il manuale d'uso e manutenzione inoltre devono essere visibili sulla macchina stessa: il marchio CE nome del fabbricante e suo indirizzo designazione della serie o del tipo anno di costruzione Per il datore di lavoro introdurre in azienda macchine in possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti dalla Direttiva Macchine non significa l’esenzione dall'obbligo di verificare la sicurezza delle macchine stesse; per tanto il datore di lavoro deve adoperarsi affinché sia svolta la valutazione rischio macchine e sia attuato il piano di miglioramento e l’adeguata formazione agli operatori al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Diverse sentenze hanno dimostrato che “l’inadeguatezza dei presidi antinfortunistici rende irrilevante la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza” – Cassazione Penale, Sez. IV –Sentenza n. 7818 del 2° febbraio 2015. ### Valutazione rischio microclima Con l'aumento delle temperature esterne aumentano anche i rischi per i lavoratori derivanti dalla permanenza in luoghi di lavoro con condizioni termiche non confortevoli e si rende necessaria la valutazione rischio microclima. Il microclima di un ambiente di lavoro, cioè quel complesso di parametri fisici (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) che insieme a parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli  scambi termici tra ambiente e lavoratori, è un elemento molto importante di ogni valutazione dei rischi. Infatti l’ambiente termo-igrometrico in cui opera un lavoratore non solo può comprometterne la sicurezza e salute, ma può essere non adeguato alla attività e creare vere e proprie sensazioni di disagio (discomfort). Riguardo alle condizioni di benessere estive, con riferimento alle stesse attività: - la "temperatura operativa deve essere compresa tra 23 °C e 26 °C”; - la "differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3 °C”; - "l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”. La valutazione microclima ambientale e del comfort dei lavoratori avviene mediante la misurazione di parametri ambientali ed individuali, misurazione seguita dall'elaborazione di specifici indici di comfort che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche di un ambiente. Come indicato da Inail si possono distinguere, dal punto di vista termico, diverse tipologie di ambiente: - "ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort”; - "ambienti severi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore”. Cosa fare? Intervento di un tecnico specializzato per rilevazione dei parametri con strumentazione certificata in tutti i punti a rischio microclima - Relazione Tecnica riportante tutti i parametri rilevati e gli indici di comfort emersi dall'analisi - Piano di miglioramento per adozione delle idonee misure di protezione (uso dpi) e formazione lavoratori Riferimenti normativi: Allegato IV, D.Lgs. N. 81/20008 ## Pagine ### Informativa sulla privacy in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI REMARK Srl, Strada Scaglia Est 31/A, 6 - 41126, Modena (MO),  info@grupporemark.it  Tel 0592914811 – Fax 0592914889 DPO: Stefano Puccetti, stefano.puccetti@consulenteremark.it Remark Srl (nel seguito “Remark”) aderisce ai principi fondamentali contenuti nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del Parlamento Europeo (UE) 2016/679. In base a tali principi: * Qualsiasi dato, raccolto da Remark, che sia idoneo ad identificare una persona, sarà usato solo nel rispetto delle procedure e per lo scopo preventivamente dichiarato alla persona interessata, ed a condizione che quest’ultima, nei casi previsti dalla legge, lo abbia espressamente autorizzato. * Nella conservazione dei dati verranno osservate accuratezza e precisione per garantire l’integrità e la qualità dei dati trattati. * I dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI Premesso che Remark e le sue società controllate (Reform Srl e Iureconsulting Srl, entrambe con sede legale ed indirizzo di contatto presso la sede legale di Remark, di seguito “controllate”) operano nei servizi vs. aziende, i dati personali, raccolti anche attraverso il proprio sito, sono utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti e l’invio di quelle informazioni che l’interessato richiede sul sito compilando lo specifico form. Il trattamento dei dati raccolti avverrà mediante l’ausilio di strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Finalità del trattamento: prestazione dei servizi richiesti; comunicazione tecnica e commerciale effettuata mediante invio di informative relative ad adempimenti normativi e comunicazioni di opportunità di sviluppo aziendale, nonché inviti a seminari e convegni; invio di newsletter quando l’utente ne faccia apposita richiesta iscrivendosi al servizio. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRLI Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi secondo quanto previsto in questa pagina di informativa, comporterà l’impossibilità da parte di Remark di erogare i servizi richiesti. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI Nell’ambito delle indicate finalità i dati potranno essere comunicati a terze parti, più in particolare: alle società controllate sopra indicate (Reform Srl, Iureconsulting Srl); a liberi professionisti che operano in nome e per conto di Remark e sue controllate nell’erogazione delle prestazioni di servizio richieste; a società ed operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede. Per i soggetti indicati ai n. 2) e 3) viene indicata solo la categoria di destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Gli interessati possono richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento dei dati come sopra indicato. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI I dati dell’utente potranno essere trasferiti a soggetti terzi stabiliti presso Paesi appartenenti all’Unione europea e, pertanto, sottoposti agli obblighi normativi di cui al Regolamento UE 2016/679. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l’interessato ha manifestato il suo consenso e, nello specifico: per la prestazione dei servizi richiesti per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) anni dal momento della raccolta di dati dell’interessato per l’adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; per le finalità di comunicazione tecnica e commerciale per 5 (cinque) anni dal momento del rilascio del consenso al trattamento. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del CAPO III del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha il diritto di: accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo, ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; Opposizione al trattamento; Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; Revoca del consenso al trattamento per finalità di comunicazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; Proporre reclamo ai sensi dell’art 77 GDPR all’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web garanteprivacy.it COME ESERCITARE I DIRITTI Per esercitare questi diritti è possibile inviare apposita richiesta al Titolare del trattamento dei dati indicato in capo alla presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato saranno evase senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dalla domanda; solo in caso di particolare complessità e/o  del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi. ### Remarkpodcast ### Guide Scarica tutte le Guide Adesso Le aziende che hanno già richiesto il nostro magazine ### Remark MAG Il primo magazine specializzato in cultura d'impresa e sicurezza Per Imprenditori, Manager e Responsabili Sicurezza delle PMI italiane Rimani sempre aggiornato gratuitamente con il magazine RE-MAG Scarica tutti i Magazine Adesso Le aziende che hanno già richiesto il nostro magazine ### Parità di Genere Crescere Insieme Da sempre, come gruppo di persone prima ancora che di aziende, ci siamo impegnati nella creazione di un ambiente sano, collaborativo ed inclusivo per tutti. Siamo consapevoli del fatto che sono proprio le diversità di ognuno di noi a rendere grande l’azienda, ecco perché abbiamo scelto di incentivare una realtà impreditoriale di cui le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori potessero andare fieri, come si fa in una famiglia.Crendiamo nel potere dell’uguaglianza e nelle pari opportunità e facciamo ogni giorno del nostro meglio per trasmettere questi concetti a tutte le persone che ci seguono e che collaborano con noi. Consulta la nostra Politica ### Sostenibilità La sostenibilità è la chiave per garantire un futuro migliore per noi e per le generazioni future. Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza, con piccoli gesti quotidiani e scelte consapevoli. Investire in pratiche sostenibili non solo consente alle aziende di ridurre l’impatto ambientale della propria attività, ma anche di creare un vantaggio competitivo a lungo termine. Vediamo alcuni vantaggi di cui potrai usufruire adottando un approccio sostenibile:  Programmi di finanziamento agevolati Maggiore competitività sul mercato Maggiore fidelizzazione dei clienti Impatto positivo sulla reputazione Processi più efficaci e riduzione di sprechi Lo scopo dell’Agenda 2030 è di creare un futuro sostenibile e equo per tutti, ponendo fine alla povertà estrema, combattendo le disuguaglianze e affrontando il cambiamento climatico. L’Agenda 2030 è stata adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015 e si compone di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che coprono una vasta gamma di sfide globali. Le aziende hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Seguire l’Agenda 2030 può essere vantaggioso per le aziende in quanto può aiutare a creare un’immagine positiva e di responsabilità sociale, aumentare la fiducia dei clienti e degli investitori, migliorare la reputazione e la brand identity, ridurre i rischi ambientali e sociali e creare nuove opportunità di business. Inoltre, le aziende che si impegnano a seguire l’Agenda 2030 possono avere accesso a finanziamenti e sostegni governativi per le iniziative sostenibili, ottenere vantaggi competitivi sui mercati globali e attrarre e mantenere talenti motivati e consapevoli. In sintesi, seguire l’Agenda 2030 può aiutare le aziende a diventare più resilienti, innovative e competitive, a lungo termine. I criteri ESG (Environmental, Social and Governance) sono un insieme di fattori che vengono utilizzati per valutare la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese.  Il criterio ambientale (Environmental) si riferisce alle pratiche delle imprese per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività, come la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra.  Il criterio sociale (Social) riguarda le politiche delle imprese sulla tutela dei diritti dei lavoratori, l’equità e la diversità, la salute e la sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale e la relazione con le comunità locali. Il criterio di governance (Governance) si concentra sulla gestione e sulla leadership dell’impresa, inclusa la trasparenza e l’etica aziendale, la gestione del rischio, la retribuzione dei dirigenti e la correttezza delle pratiche contabili.  L’analisi dei criteri ESG consente agli investitori di identificare le imprese più sostenibili e responsabili, nonché di valutare i rischi e le opportunità a lungo termine. La carbon footprint, o impronta di carbonio, è una misura delle emissioni di gas a effetto serra causate dall’attività umana, come ad esempio l’uso di combustibili fossili, il trasporto e la produzione di beni e servizi. Questa misura tiene conto della quantità di anidride carbonica (CO2) e di altri gas a effetto serra prodotti da queste attività. La carbon footprint può essere valutata per un’azienda, un prodotto o un individuo e rappresenta una metrica importante per comprendere l’impatto ambientale delle nostre azioni e identificare opportunità di miglioramento per ridurre le emissioni e mitigare il cambiamento climatico.La certificazione della propria impronta di carbonio può aiutare la tua azienda a identificare potenziali inefficienze e ad implementare i giusti sistemi per renderla più produttiva , oltre ad aprire nuove opportunità di business in mercato o settori dove la carbon footprint  è fortemente richiesta. Vuoi avere maggiori informazioni sull’argomento e scoprire come rendere la sostenibilità una risorsa importante per la tua crescita, richiedi maggiori informazioni. Richiedi Informazioni Il nostro impegno per la sostenibilità Abbiamo intrapreso un viaggio ambizioso verso un futuro più responsabile: Remark ha completato l’ESG Assessment. È stato un percorso di consapevolezza, che ci ha portati a misurare concretamente il nostro impatto su ambiente, società e governance. Un passo deciso per continuare a essere non solo partner affidabili, ma anche protagonisti del cambiamento sostenibile. bilancioPMITestingCompany_2024-1 BilancioESG-Gruppo-Remark-2023-2 ### Remark nel Sociale Da sempre il Gruppo Remark si è distinto per il suo impegno nel sociale. Nel corso degli anni abbiamo creato partnership importanti, sostenendo associazioni ed enti e le loro nobili cause. In questo momento storico così difficile e pieno di confusione (soprattutto legislativa), il Gruppo Remark sta analizzando, studiando e progettando azioni che possano aiutare concretamente le Aziende.Sappiamo che le nostre aziende clienti stanno vivendo un periodo di intenso stress e demotivazione causati da pandemia, paure, incertezze sul futuro e gestione del personale e per questo vogliamo dare il nostro contributo, creando servizi ad hoc, affinché Aziende e lavoratori possano affrontare questo momento con più serenità e coscienza possibile, tirando fuori dai momenti difficili la propositività che serve per andare avanti senza abbattersi.Per farlo però abbiamo bisogno di Voi, della vostra opinione, perché solo così possiamo capire il vero bisogno.È importante per noi conoscere le Tue reali esigenze, in modo tale che la parte Umana unita alla tecnica, rinforzi la crescita di efficienza, efficacia, economia, valori e fiducia. Di seguito trovi due brevi sondaggi che riguardano un argomento che ci sta molto a cuore, ovvero “la gestione dell’impatto Covid-19 nelle Aziende” analizzato sotto due aspetti diversi, uno più dal punto di vista psicologico e il secondo dal punto di vista legislativo: Di seguito trovi due brevi sondaggi che riguardano un argomento che ci sta molto a cuore, ovvero “la gestione dell’impatto Covid-19 nelle Aziende” analizzato sotto due aspetti diversi, uno più dal punto di vista psicologico e il secondo dal punto di vista legislativo: Superare l’Incertezza. Gestire l’impatto Covid-19 nelle Aziende Riteniamo, infatti, che gli imprenditori e i dirigenti abbiano bisogno di due tipi di supporto: Gestionale: rivolto ai comportamenti dei lavoratori, che devono essere orientati e motivati alla sicurezza e all’adozione di tutte le misure individuate per il contenimento della pandemia e sue paure/preoccupazioni; Organizzativo: per la costruzione di percorsi lavorativi flessibili e innovativi. Compilando il questionario, riceverai il libro “Nel cuore delle Aziende” di Carla Zanni Campioli, Amministratore Delegato del Gruppo Remark, gratuitamente! Compila adesso Caos Legislativo in Azienda: Responsabilità civili e penali Ritieni che imprenditori, datori di lavoro, dirigenti ed RSPP abbiano bisogno di chiarimenti legali gratuiti?Stiamo infatti progettando uno  SPORTELLO LEGALE REMARK gratuito per le aziende che hanno situazioni da risolvere oppure semplicemente da chiarire, in materia civile, amministrativa o penale, con il supporto di un teamFacci sapere cosa ne pensi: il tuo contributo è importante! di legali specializzati. Compila adesso A gennaio 2020 siamo diventati soci sostenitori di Imprenditore Non Sei Solo Associazione di imprenditori e professionisti consolidati che aiutano volontariamente i colleghi in difficoltà offrendo loro formazione e consulenza gratuita. L’obiettivo dell’Associazione è, infatti, quello di rimettere in piedi gli imprenditori in difficoltà o vicini al fallimento, fornendogli assistenza e consulenza in ambito finanziario, di marketing, individuando una strategia vincente, e di leadership & management per la gestione interna delle risorse. In una società, come quella del nostro paese, dove è sempre più difficile fare impresa, dedicare il proprio tempo e le proprie conoscenze ed esperienze al prossimo è fondamentale per creare un ecosistema genuino, in cui far fiorire nuove opportunità d’affari e di benessere. Noi del Gruppo Remark crediamo fortemente in questa giusta causa e vogliamo coinvolgere anche i nostri clienti a farne parte, in modo da creare un gruppo di supporto, sia economico che psicologico, per tutti quegli imprenditori e freelance che si ritrovano soli ad affrontare le difficoltà del mestiere. Partecipa anche tu! Per maggiori informazioni clicca qui Sopra Le Righe Dentro l’Autismo A dicembre 2019, abbiamo sostenuto l’Associazione “Sopra Le Righe Dentro l’Autismo” di Carpi (MO) tramite l’acquisto di pandori natalizi, il cui ricavato ha contribuito al supporto delle famiglie di bambini e ragazzi affetti da autismo. I pandori sono stati poi distribuiti ai nostri clienti, avvicinandoli così all’Associazione e la sua causa. Per visitare il sito web dell’Associazione, clicca qui ### Lavora con Noi Dal 0 Anno di fondazione 0000 Aziende servite Lavora con noi La tua crescita personale passa da noi Il Gruppo Remark è in rapida crescita ed è sempre aperto alla valutazione di nuovi inserimenti che possano dare il proprio contributo professionale. La nostra gestione delle risorse umane si basa sul principio di vietare discriminazioni di sesso, di carattere politico, di fede, di razza.In particolare, le pari opportunità tra uomini e donne sono tenute in grande considerazione (sia dal punto di vista retributivo, che di opportunità di crescita, con poco meno del 50% dell’organico - inclusi incarichi dirigenziali - appartenente al sesso femminile), così come la stabilità dei rapporti di lavoro (maggioranza di lavoratori dipendenti) e l’attenzione verso le attività formative (il nostro "sapere” è la nostra ricchezza). Posizioni Aperte MEDICINA DEL LAVORO SPECIALISTA IN AMBIENTE ED ECOLOGIA  CONSULENTE COMMERCIALE  CONSULENTE COMMERCIALE QUALITÀ CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO  CONSULENTI AMBIENTE/ GESTIONE RIFIUTI TIROCINIO FORMATIVO CONSULENTE SICUREZZA MEDICINA DEL LAVORO Stiamo ampliando la nostra squadra dei medici del lavoro, attualmente formato da una decina di unità e quattro tecnici strumentisti che affiancano il Medico Competente.Cerchiamo Medici del lavoro per le zone di Verona, Mantova, Modena, Bologna e Milano. Perché candidarti all’interno del nostro gruppo?Perché la nostra Organizzazione è disponibile ad assumere a tempo indeterminato o ad instaurare una collaborazione full-time.Farai parte della Squadra di medicina del lavoro più importante sul territorio nazionale.Se sei da poco specializzato, ti aiuteremo a formarti tramite affiancamenti e avrai, sempre a tua disposizione, il nostro Direttore Sanitario.Avrai a disposizione un tecnico strumentista che ti accompagnerà con la propria auto presso le infermerie delle aziende clienti del gruppo Remark.Potrai contare su una segreteria organizzativa che ti aiuterà a gestire le scadenze e si occuperà di programmare la tua agenda al meglio.Grazie al nostro gestionale informatizzato, potrai utilizzare l’archivio elettronico della cartella sanitaria di ogni addetto, in modo da gestire velocemente il certificato d’idoneità. SPECIALISTA IN AMBIENTE ED ECOLOGIA  Il Consulente ambiente ed ecologia seguirà pratiche amministrative di autorizzazione ambientali e consulenza ai nostri clienti industriali. È richiesta anche la volontà di svolgere campionamenti ambientali (inquinanti emissioni in atmosfera e ambienti di lavoro). Dovrà inoltre avere competenze nella normativa rifiuti e poter gestire pratiche di iscrizione all’Albo gestori rifiuti e trasporto degli stessi.Si richiede esperienza nel settore ed una specializzazione inerente al settore stesso. Gradita è l’esperienza in studi di consulenza e la libera professione. CONSULENTE COMMERCIALE  Quali sono le caratteristiche fondamentali per un/una commerciale? Secondo i nostri Area Manager, cuore e passione! Per questo cerchiamo persone entusiaste, intraprendenti, ambiziose e dinamiche, con ottima attitudine alla vendita e pronte a rappresentare la nostra azienda al meglio.Remark cerca per le proprie sedi di Modena, Bologna, Milano, Mantova, Verona, Vicenza delle figure da inserire come consulenti commerciali.Vuoi sapere cosa significa lavorare in Remark? Guarda il nostro video: CONSULENTE COMMERCIALE QUALITÀ Requalitas, società del Gruppo Remark dedicata ai sistemi per il Management, cerca per le proprie sedi di Modena, Bologna, Milano, Mantova, Verona, Vicenza delle figure da inserire come consulenti commerciali.Il tuo compito sarà quello di svolgere un’attenta analisi della situazione aziendale del cliente e proporgli delle soluzioni di tipo consulenziale. Noi ti aiuteremo a individuare i contatti di potenziali clienti e tu dovrai fissare gli appuntamenti per vendere i nostri servizi. Accanto a queste attività, dovrai occuparti di implementare la lista dei contatti.Per scoprire di più sulla nostra realtà, guarda l’intervista: CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO  Gruppo Remark ricerca, per le proprie sedi operative, dei tecnici per la prevenzione dei rischi, capaci anche di svolgere formazione alla nostra clientela. recisione, puntualità spiccato orientamento al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi, ottime capacità di comunicazione, relazione e mediazione completano il profilo.Saranno valutati prioritariamente i candidati con laurea breve/specialistica in ingegneria meccanica, tecniche della prevenzione, elettrica/elettronica, gestionale, chimica o ambiente/territorio. Oltre ai requisiti di studi, il candidato ideale deve avere un’ottima propensione al lavoro in autogestione, un ottimo spirito di squadra e volontà di ampliare la propria conoscenza.Le condizioni di inserimento e la retribuzione saranno in linea con le competenze maturate. L’ambiente di lavoro è giovane, stimolante e offre spazi per la crescita professionale. CONSULENTI AMBIENTE/ GESTIONE RIFIUTI La figura, avvalendosi di uno staff multi-professionale di colleghi, avrà in gestione un pacchetto clienti per i quali dovrà assumere l’incarico di Consulente Tecnico Rifiuti e svolgerà le seguenti mansioni:Assistenza telefonica e on site per aziende di piccole, medie o grandi dimensioniAttività di data entry giornaliera mediante software WinWaste per la movimentazione amministrativa dei rifiuti specialiConsulenza per pratiche autorizzative (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, trasporto e intermediazione rifiuti, etc.)Monitoraggi e campionamenti ambientali (acque, rifiuti, inquinanti atmosferici, rumore, etc.)Svolgimento di corsi di formazione in materia di ambiente e rifiutiE’ richiesta precisione, costanza, buona conoscenza informatica, affinità al lavoro di gruppo in ambiente giovane e dinamico. Avranno titolo preferenziale diplomi o lauree in materie scientifiche. TIROCINIO FORMATIVO CONSULENTE SICUREZZA Concorrerà alla garanzia del rispetto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzione ambientale, nonché al rispetto delle procedure certificate in materia di sicurezza e ambiente. Si occuperà della formazione, della proposta e dell’implementazione di pratiche innovative.Sono considerati requisiti preferenziali:Laurea tecnica, possibilmente Ingegneria Meccanica, Ambiente, Gestionale o della prevenzione dei rischiEsperienza anche breve in ambito sicurezza all’interno di realtà manifatturiere;Gradita la certificazione ASPPOltre ai requisiti di legge, il candidato ideale deve avere un’ottima propensione al lavoro in autogestione, un ottimo spirito di squadra e volontà di ampliare la propria conoscenza. MEDICINA DEL LAVORO MEDICINA DEL LAVORO Stiamo ampliando la nostra squadra dei medici del lavoro, attualmente formato da una decina di unità e quattro tecnici strumentisti che affiancano il Medico Competente.Cerchiamo Medici del lavoro per le zone di Verona, Mantova, Modena, Bologna e Milano. Perché candidarti all’interno del nostro gruppo?Perché la nostra Organizzazione è disponibile ad assumere a tempo indeterminato o ad instaurare una collaborazione full-time.Farai parte della Squadra di medicina del lavoro più importante sul territorio nazionale.Se sei da poco specializzato, ti aiuteremo a formarti tramite affiancamenti e avrai, sempre a tua disposizione, il nostro Direttore Sanitario.Avrai a disposizione un tecnico strumentista che ti accompagnerà con la propria auto presso le infermerie delle aziende clienti del gruppo Remark.Potrai contare su una segreteria organizzativa che ti aiuterà a gestire le scadenze e si occuperà di programmare la tua agenda al meglio.Grazie al nostro gestionale informatizzato, potrai utilizzare l’archivio elettronico della cartella sanitaria di ogni addetto, in modo da gestire velocemente il certificato d’idoneità. SPECIALISTA IN AMBIENTE ED ECOLOGIA  SPECIALISTA IN AMBIENTE ED ECOLOGIA  Il Consulente ambiente ed ecologia seguirà pratiche amministrative di autorizzazione ambientali e consulenza ai nostri clienti industriali. È richiesta anche la volontà di svolgere campionamenti ambientali (inquinanti emissioni in atmosfera e ambienti di lavoro). Dovrà inoltre avere competenze nella normativa rifiuti e poter gestire pratiche di iscrizione all’Albo gestori rifiuti e trasporto degli stessi.Si richiede esperienza nel settore ed una specializzazione inerente al settore stesso. Gradita è l’esperienza in studi di consulenza e la libera professione. CONSULENTE COMMERCIALE  CONSULENTE COMMERCIALE  Quali sono le caratteristiche fondamentali per un/una commerciale? Secondo i nostri Area Manager, cuore e passione! Per questo cerchiamo persone entusiaste, intraprendenti, ambiziose e dinamiche, con ottima attitudine alla vendita e pronte a rappresentare la nostra azienda al meglio.Remark cerca per le proprie sedi di Modena, Bologna, Milano, Mantova, Verona, Vicenza delle figure da inserire come consulenti commerciali.Vuoi sapere cosa significa lavorare in Remark? Guarda il nostro video: CONSULENTE COMMERCIALE QUALITÀ CONSULENTE COMMERCIALE QUALITÀ Requalitas, società del Gruppo Remark dedicata ai sistemi per il Management, cerca per le proprie sedi di Modena, Bologna, Milano, Mantova, Verona, Vicenza delle figure da inserire come consulenti commerciali.Il tuo compito sarà quello di svolgere un’attenta analisi della situazione aziendale del cliente e proporgli delle soluzioni di tipo consulenziale. Noi ti aiuteremo a individuare i contatti di potenziali clienti e tu dovrai fissare gli appuntamenti per vendere i nostri servizi. Accanto a queste attività, dovrai occuparti di implementare la lista dei contatti.Per scoprire di più sulla nostra realtà, guarda l’intervista: CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO  CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO  Gruppo Remark ricerca, per le proprie sedi operative, dei tecnici per la prevenzione dei rischi, capaci anche di svolgere formazione alla nostra clientela. recisione, puntualità spiccato orientamento al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi, ottime capacità di comunicazione, relazione e mediazione completano il profilo.Saranno valutati prioritariamente i candidati con laurea breve/specialistica in ingegneria meccanica, tecniche della prevenzione, elettrica/elettronica, gestionale, chimica o ambiente/territorio. Oltre ai requisiti di studi, il candidato ideale deve avere un’ottima propensione al lavoro in autogestione, un ottimo spirito di squadra e volontà di ampliare la propria conoscenza.Le condizioni di inserimento e la retribuzione saranno in linea con le competenze maturate. L’ambiente di lavoro è giovane, stimolante e offre spazi per la crescita professionale. CONSULENTI AMBIENTE/ GESTIONE RIFIUTI CONSULENTI AMBIENTE/ GESTIONE RIFIUTI La figura, avvalendosi di uno staff multi-professionale di colleghi, avrà in gestione un pacchetto clienti per i quali dovrà assumere l’incarico di Consulente Tecnico Rifiuti e svolgerà le seguenti mansioni:Assistenza telefonica e on site per aziende di piccole, medie o grandi dimensioniAttività di data entry giornaliera mediante software WinWaste per la movimentazione amministrativa dei rifiuti specialiConsulenza per pratiche autorizzative (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, trasporto e intermediazione rifiuti, etc.)Monitoraggi e campionamenti ambientali (acque, rifiuti, inquinanti atmosferici, rumore, etc.)Svolgimento di corsi di formazione in materia di ambiente e rifiutiE’ richiesta precisione, costanza, buona conoscenza informatica, affinità al lavoro di gruppo in ambiente giovane e dinamico. Avranno titolo preferenziale diplomi o lauree in materie scientifiche. TIROCINIO FORMATIVO CONSULENTE SICUREZZA TIROCINIO FORMATIVO CONSULENTE SICUREZZA Concorrerà alla garanzia del rispetto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzione ambientale, nonché al rispetto delle procedure certificate in materia di sicurezza e ambiente. Si occuperà della formazione, della proposta e dell’implementazione di pratiche innovative.Sono considerati requisiti preferenziali:Laurea tecnica, possibilmente Ingegneria Meccanica, Ambiente, Gestionale o della prevenzione dei rischiEsperienza anche breve in ambito sicurezza all’interno di realtà manifatturiere;Gradita la certificazione ASPPOltre ai requisiti di legge, il candidato ideale deve avere un’ottima propensione al lavoro in autogestione, un ottimo spirito di squadra e volontà di ampliare la propria conoscenza. Selezioni Invia la tua candidatura a info@grupporemark.it. Verrai ricontattato per un pre-colloquio ed un successivo incontro conoscitivo. I curriculum incompleti (senza foto e autorizzazione ai dati personali) non saranno presi in considerazione. A causa della spiacevole ma inevitabile impossibilità di inviare a tutti una risposta, si informano i candidati che solo in caso di interesse saranno contattati da un nostro incaricato. Candidatura spontanea Remark è sempre alla ricerca di tecnici della sicurezza, ambiente, medici del lavoro e stagisti. Per candidarti spontaneamente, scrivi una mail all'indirizzo info@grupporemark.it con oggetto "candidatura spontanea" e la posizione per la quale ci si sta candidando. Prenderemo in carico tutte le candidature e, in caso di interesse, sarà nostra premura avvisarvi il prima possibile. ### Domande sull'ambiente Qualche domanda sull'Ambiente? Qui alcune risposte Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico rifiuti speciali? La tenuta del Registro è obbligatoria per:Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporta di rifiutiI commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzioneLe imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiutiI Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiutiLe imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali o derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.Registro di carico e scarico rifiuti speciali Cos’è il Registro di carico e scarico rifiuti speciali? È un libro, ufficiale e vidimato, su cui i soggetti obbligati devono annotare tutte le operazioni di produzione, trasporto, intermediazione, recupero o smaltimento rifiuti speciali.Registro di carico e scarico rifiuti speciali Che cos’è un movimento di Carico per i Produttori? Per i Produttori, il movimento di Carico rappresenta la produzione di un rifiuto e il suo accantonamento in deposito temporaneo.Registro di carico e scarico rifiuti speciali Che cos’è un movimento di Scarico per i Produttori? Per i Produttori, il movimento di Scarico rappresenta lo smaltimento di un rifiuto precedentemente accantonato in deposito temporaneo. Al movimento di Scarico corrisponde il Formulario di Trasporto rifiuti che ha accompagnato il rifiuto durante il trasporto verso l’impianto di destino.Registro di carico e scarico rifiuti speciali Quali sono i tempi di registrazione da rispettare? Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190, comma 1):a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativad) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti Che cosa è il Formulario di Trasporto Rifiuti? È il documento, ufficiale e vidimato, che accompagna ogni rifiuto speciale durante il trasporto dal Produttore al Destinatario.Formulario di Identificazione Rifiuto Cosa vuol dire F.I.R.? È l’acronimo di Formulario di Identificazione Rifiuto. È il documento ufficiale e vidimato, che accompagna ogni rifiuto speciale durante il trasporto dal Produttore al Destinatario.Formulario di Identificazione Rifiuto Che cosa vuol dire C.E.R. o E.E.R? Sono gli acronimi rispettivamente di Catalogo Europeo dei Rifiuti e di Elenco Europeo dei Rifiuti, ed entrambi indicano il medesimo elenco. Si tratta della codificazione valida a livello europeo per tutte le tipologie di rifiuti.Elenco Europeo dei Rifiuti Come individuare il codice E.E.R. Il codice E.E.R. (o C.E.R.) è composto da 6 cifre: le prime due identificano la categoria o attività che genera il rifiuto; la seconda coppia indica il processo produttivo che genera il rifiuto, mentre l’ultima coppia identifica in modo univoco il singolo rifiuto.L’attribuzione del corretto codice E.E.R. e della corretta classificazione del rifiuto è responsabilità del Produttore.Elenco Europeo dei Rifiuti Posso inserire due codici E.E.R. su un Formulario? No. È un errore grave. Per ogni tipologia di rifiuto trasportata deve essere emesso un Formulario distinto.Elenco Europeo dei Rifiuti Chi emette il Formulario? Il formulario può essere emesso dal Produttore o dal Trasportatore, ma la responsabilità dei dati inseriti è del Produttore.Formulario di Identificazione Rifiuto Come si compila un Formulario? Puoi scaricare le nostre semplici istruzioni.Istruzioni compilazione Formulario Rifiuti Ho sbagliato a compilare il Formulario e ho fatto degli errori, cosa faccio? Gli errori possono essere corretti solo prima della partenza dei rifiuti, quindi è importante controllare bene i Formulari prima di firmarli. Se gli errori sono tanti, meglio annullare il Formulario e ricompilarne uno nuovo. Se è solo un errore, si deve barrare il dato errato con una riga (senza bianchettarlo, senza gomma, senza scarabocchi, ma in modo che il dato errato risulti comunque leggibile), riscrivendo il dato corretto di lato o sopra. La correzione deve essere visibile e chiara. Nel campo annotazioni scrivere “Correzione effettuata prima della partenza”.Istruzioni compilazione Formulario Rifiuti Se acquisto un Registro di carico e scarico rifiuti o un blocco Formulario, posso utilizzarli subito? No, entrambi i documenti devono essere prima vidimati presso la Camera di Commercio competente; nel caso del blocco Formulario, la vidimazione può essere effettuata anche presso l’Agenzia delle Entrate.Formulario Trasporto RifiutiRegistro di Carico e ScaricoModulo Vidimazione Registro e FormularioIstruzioni per la vidimazione del Formulario Rifiuti Che cos’è il MUD? È la dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare al Catasto Rifiuti entro il 30 aprile di ogni anno.Salvo eccezioni, i soggetti obbligati sono Trasportatori, Intermediari, Impianti di recupero o smaltimento, Produttori di rifiuti pericolosi e Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di depurazione con più di 10 dipendenti. A cosa serve il MUD? Il MUD viene richiesto per comunicare al Catasto le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, intermediati, recuperati e smaltiti nell’anno precedente. Cosa accade se non rispetto la scadenza di presentazione del MUD? Il MUD può essere presentato in ritardo, ma è prevista una sanzione per la presentazione tardiva. Per quanti anni devo conservare Registro, Formulari e MUD? Tutti i documenti rifiuti devono essere conservati per 5 anni a partire dalla data di ultima registrazione presente sul registro c/s. Ho smarrito il Registro di carico e scarico rifiuti speciali, cosa faccio? In caso di smarrimento del Registro c/s è necessario sporgere denuncia di smarrimento al Comando di Carabinieri di zona. Nella denuncia dovrà essere dichiarata la data di vidimazione del Registro, oltre alla prima e all’ultima data di registrazione presenti sullo stesso. La denuncia dovrà essere presentata dal legale rappresentante oppure da un delegato munito di delega e copia di carta d’identità del legale rappresentante. Sono passati tre mesi e non ho ancora ricevuto la quarta copia del Formulario, cosa faccio? Allo scadere dei tre mesi deve essere inviata una Comunicazione alla Provincia di competenza, tramite PEC o Raccomandata A/R. E’ solo la ricezione della quarta copia o l’invio della comunicazione a sollevare il produttore dalla responsabilità sul rifiuto. La quarta copia può essere restituita al produttore anche tramite PEC, ma l’allegato deve essere firmato digitalmente.Esempio Comunicazione alla Provincia Ho la quarta copia del Formulario ma ho perso la prima, come mi comporto? È necessario sporgere denuncia di smarrimento al Comando di Carabinieri di zona. Nella denuncia dovrà essere dichiarato il numero di serie del formulario, e la data di emissione, e andrà consegnata anche una fotocopia della quarta copia del formulario. La denuncia dovrà essere presentata dal legale rappresentante oppure da un delegato munito di delega e copia di carta d’identità del legale rappresentante. L’Azienda si trasferisce, cosa faccio per i rifiuti? Nessun rifiuto può essere trasferito da un’unità locale all’altra, pertanto tutti i rifiuti prodotti devono essere avviati a recupero /smaltimento prima del trasferimento, lasciando vuota la zona del deposito temporaneo e scaricando così tutti i carichi registrati sul Registro c/s.Se l’Azienda è un soggetto obbligato alla tenuta del Registro deve essere vidimato un nuovo Registro relativo alla nuova unità locale prima dell’avvio dell’attività. L’Azienda cambia ragione sociale, come mi comporto per il registro? Se l’Azienda cambia solo la ragione sociale, ma non il codice fiscale, può continuare ad utilizzare lo stesso Registro di carico e scarico rifiuti speciali vidimato.Se invece cambia anche il codice fiscale, deve essere vidimato un nuovo registro rifiuti e, se l’Azienda è soggetta MUD, l’anno successivo a quello di variazione dovranno essere presentate due dichiarazioni, una per ognuna delle due Aziende. ### Domande sulla medicina Qualche domanda sulla Medicina? Qui alcune risposte Chi è il Medico Competente? Il Medico Competente è un medico specializzato in medicina del lavoro a cui il datore di lavoro affida la “competenza” della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. Il Medico Competente stabilisce il “protocollo sanitario”, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (visite mediche), istituisce, aggiorna e gestisce le “cartelle sanitarie” dei lavoratori, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. Alcune delle funzioni del Medico Competente sono inoltre la collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all’ attività di formazione e informazione dei lavoratori e all’ organizzazione del servizio di primo soccorso. Come faccio a sapere se la mia azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria e quindi nominare un medico competente? Hai già il DVR per la tua Azienda? Se sì, in base all’esposizione dei rischi riportati nel documento di valutazione si capirà se attivare la sorveglianza sanitaria. Altrimenti è sempre meglio far fare prima il documento e poi attivare nel caso il servizio. Contattaci per saperne di più. Quali sono i lavoratori che devono effettuare il controllo sull’uso di sostanze stupefacenti? ALLEGATO I  del provvedimento 30 ottobre 2007  di  intesa della Conferenza Stato – Regioni MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Il Medico Competente in base a cosa decide come elaborare il protocollo sanitario (l’insieme degli accertamenti e degli esami clinici e periodicità a cui dovrà essere sottoposto il lavoratore)? Il medico competente si basa sui risultati della valutazione dei rischi per elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria. Perché alcuni impiegati non fanno la visita e altri si, e perché hanno diverse tipologie di scadenza biennali o quinquennali? La Sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli impiegati che fanno un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali davanti al videoterminale, e la periodicità della visita è diversa per i seguenti motivi: Biennale se hanno correzioni/defict visivi o se supera i 50 anni di età Quinquennale  se non correzioni/defict visivi o non supera i 50 anni di età a giudizio del Medico Competente. Il lavoratore può richiedere una visita medica a richiesta? Certo che sì, la legge prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In cosa consiste il drug test? Il drug test consiste in una visita medica e nell’analisi delle urine. Per la ricerca delle droghe ci si avvale del test di screening che può essere effettuato direttamente in fabbrica o in laboratorio. Le urine risultate positive allo screening di primo livello vengono inviate ad un laboratorio per l’esecuzione del test di conferma. In caso di positività del test di conferma il lavoratore viene sospeso dall’attività a rischio e avviato al SERT.Guarda questo video per saperne di più. In cosa consistono gli esami strumentali e integrativi? Oltre alla visita medica finalizzata all’idoneità, si svolgono esami strumentali (i più comuni sono audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, vision test) ed ematochimici o tossicologici (prelievo ed analisi sangue e/o urine), e visite specialistiche (ad es. dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica). Chi è e cosa fa il Tecnico Audiometrista? Il Tecnico Audiometrista è l’operatore sanitario abilitato a svolgere attività di prevenzione e valutazione delle patologie a carico del sistema uditivo. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione della sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.Il Tecnico Audiometrista opera in vari settori tra cui la Medicina del Lavoro, dove svolge principalmente l’esame audiometrico tonale. Cosa si intende per Audiometria? L’Audiometria, detta anche audiogramma o esame audiometrico, è un esame molto richiesto in ambito lavorativo e serve a verificare eventuali deficit uditivi a carico del lavoratore. Si tratta di uno specifico esame che riguarda l’udito e si presenta con un grafico a due colori. È essenziale per comprendere le condizioni dell’apparato uditivo del dipendente e se le sue condizioni di salute sono perfettamente congrue agli incarichi che dovrà ricoprire.Guarda questo video per maggiori informazioni. Cosa si intende per Spirometria? Si tratta di un esame volto a verificare la capacità respiratoria dei lavoratori esaminati. Si rivela utile per monitorare la salute di quei lavoratori che prestano la loro opera in condizioni ambientali caratterizzate dalla presenza di polveri sottili o di altre sostanze potenzialmente nocive.Clicca qui per saperne di più. Cosa si intende per Screening visivo? Lo Screening è un esame che viene eseguito periodicamente ai lavoratori al fine di monitorare la loro capacità visiva per evitare peggioramenti. Visto il numeroso utilizzo di videoterminali praticamente in qualsiasi tipo di attività, i disturbi alla vista sono i più diffusi. Per questo risulta essenziale un controllo frequente e programmato per poterli monitorare.Clicca qui per maggiori informazioni. ### Domande sulla sicurezza sul lavoro Qualche domanda sulla Sicurezza? Qui alcune risposte Sono obbligato a fare il DVR? Sì, se nella tua azienda c’è almeno un lavoratore anche se socio.DVR: Documento di Valutazione dei Rischi Chi è il RSPP? Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 21/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Chi è il Datore di Lavoro per il D.lgs 81/08? È il titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità e l’autonomia di organizzare il luogo di lavoro senza dover chiedere ad altri. Ci possono essere più Datori di Lavoro nel caso in cui più amministratori abbiano gli stessi poteri. Chi è il RLS? È un lavoratore eletto fra i lavoratori che deve frequentare corsi specifici per la sicurezza in modo da poter rappresentare i suoi colleghi e proporre all’azienda soluzioni per migliorare le condizioni di salute e sicurezza.Dai un’occhiata ai corsi di formazione Reform. È obbligatorio eleggere un RLS? Ogni azienda è obbligata ad avere un RLS. Ma non è obbligatorio che venga eletto internamente. Se i lavoratori non trovano un accordo e non scelgono un RLS interno verrà automaticamente affidato un RLS Territoriale a cura degli Organismi Paritetici. Fino ad allora l’azienda non è obbligata a fare niente. Il Datore di Lavoro è sanzionabile solo nel caso in cui non abbia informato i lavoratori del diritto di eleggere un RLS. Il RSPP può essere anche RLS? No, perché le due figure rappresentano due ruoli ben distinti all’interno dell’azienda: il RSPP viene designato dal Datore di Lavoro mentre il RLS viene scelto dai lavoratori. Cos’è il DVR? Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che riporta la descrizione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. A cosa servono i DPI? I DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, sono usati per proteggere i lavoratori dai rischi che possono minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro. Si usano quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Chi partecipa alla riunione periodica? Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ove nominato e il RLS. Bisogna fornire una copia del DVR al RLS? Noi del Gruppo Remark consigliamo di metterlo a disposizione in azienda. Non vi è l’obbligo di fornire una copia del DVR al RLS: l’importante è che ne prenda visione. Cos’è il DUVRI? È un documento obbligatorio a cura del committente per ogni appalto presente in azienda. Serve per ridurre i rischi di interferenza fra le attività svolte.Dai un’occhiata a questi video per saperne di più:Il DUVRI: cos’è?Il DUVRI è sempre obbligatorio?Il DUVRI: le responsabilitàLe principali differenze tra DVR e DUVRI Sono un Preposto o un Dirigente? Per la sicurezza la distinzione è la seguente:Dirigente: ha il potere decisionale su un gruppo di lavoratoriPreposto: ha il compito di controllare altri lavoratoriPreposto e Dirigente Cosa si intende per lavoratore nel D.Lgs. 81/08? Colui che svolge un’attività lavorativa sotto il controllo di un Datore di Lavoro, indipendentemente dalla tipologia di contratto in essere: socio lavoratore, dipendente, collaboratore, interinale, stagista, volontario etc. A chi appartiene l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza in ambiente lavorativo? Nel D.Lgs 81/2008 non si ravvisa un preciso obbligo in tal senso. Ciò che appare sottinteso dal Legislatore è che la formazione va considerata bagaglio tecnico del lavoratore ed in quanto tale resta di proprietà dello stesso.Dai un’occhiata a questo video per saperne di più:Corsi di formazione: a chi appartiene l’attestato di partecipazione?Corsi di formazione: a chi appartiene l’attestato di partecipazione – Fase 2 Quali sono gli Obblighi del Datore di lavoro per lo Smart Working? Di seguito un semplice modello per assolvere agli obblighi che ha il Datore di Lavoro per ogni lavoratore in Smart Working.Smart Working o Lavoro Agile: Obblighi per il Datore di Lavoro Che tipologie di Registri Sicurezza Antincendio esistono? Ai sensi del D.P.R. 151 del 1 Agosto 2011.Registro Semplificato: ideale per le piccole attività con attrezzature antincendio base (estintori, illuminazione di emergenza, vie di fuga)Registro Completo: adatto ad aziende più complesse ed articolate che riportano anche altre attrezzature antincendio (idranti, naspi, impianti di spegnimento automatico) Quali istruzioni devono seguire gli Utilizzatori di Carrelli Elevatori? Scarica il documento e troverai tutte le istruzioni per effettuare in sicurezza le operazioni di ricarica del carrello elevatore, di rabbocco dei liquidi e di conduzione.Conduzione dei carrelli elevatori (muletti) – carrellisti In funzione dei parametri indicati dall’INAIL, come individuo a che gruppo del Primo Soccorso appartiene la mia Azienda? Il D.M. 388/03, recante disposizioni relative al pronto soccorso aziendale classifica le aziende in 3 gruppi, in relazione alla natura delle attività svolte, all’indice infortunistico di inabilità permanente assegnato dall’INAIL e al numero dei lavoratori: gruppo A, B e C.Individuazione gruppo di appartenenza – Primo Soccorso Qual è il contenuto minimo della cassetta di Pronto Soccorso? Questo elenco riporta il contenuto minimo delle cassette primo soccorso aziendali per ciascun gruppo aziendale di appartenenza secondo il D.M. 388/03.Può essere utilizzato per la scelta di acquisto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione, oppure può servire per il controllo del contenuto della cassetta, o ancora per il riordino dei presidi scaduti o utilizzati.Contenuto minimo cassetta di Primo Soccorso Dove posso registrare l’avvenuto controllo periodico della Cassetta di Pronto Soccorso? Per garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso aziendale sia completo di quanto previsto ai sensi del DM 388/2003 e non vi siano presidi scaduti è necessario mantenere un controllo. Questo semplice modello permette di registrare il controllo e dimostrare l’intervento effettuato.Registro Controllo Cassetta Primo Soccorso Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati formalmente? Ogni addetto alla gestione delle emergenze aziendali deve essere incaricato formalmente dal Datore di Lavoro o da un Dirigente ai sensi degli artt. 18 comma 1 lett. b) e 43 comma 1 lett. b) D. Lgs. 81/08 con apposito modulo.Lettera di incarico per addetto Primo Soccorso Dove posso registrare l’avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)? Si deve registrare su un modulo di ricevuta di consegna dei DPI, da utilizzare ad ogni nuova consegna per dimostrarne l’attuazione con firma del lavoratore e di colui che ha consegnato i DPI.Consegna Dispositivi di Protezione Individuale Cos’è l’informativa rischi? È un documento che l’azienda committente fornisce agli appaltatori e descrive i rischi presenti presso l’azienda committente.Puoi scaricare la nostra informativa rischi, cliccando qui. ### Supporto Hai bisogno di aiuto? 01 Sicurezza Rispondiamo a molte delle più comuni domande in tema di sicurezza in azienda Vai alle FAQ 01 Medicina Rispondiamo a molte delle più comuni domande in tema di Medicina del lavoro Vai alle FAQ 01 Ambiente Rispondiamo a molte delle più comuni domande in tema di Ambiente e Sostenibilità aziendale Vai alle FAQ ### Sicurezza Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Morbi mollis tellus ac sapien. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Donec posuere vulputate arcu.Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Fusce neque. Etiam vitae tortor. Proin magna. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. 11 Ambiente Documenti - Moduli 29 Medicina Documenti - Moduli 16 Sicurezza Documenti - Moduli ### Coronavirus Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Morbi mollis tellus ac sapien. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Donec posuere vulputate arcu.Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Fusce neque. Etiam vitae tortor. Proin magna. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. 11 Ambiente Documenti - Moduli 29 Medicina Documenti - Moduli 16 Sicurezza Documenti - Moduli ### Ambiente Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Morbi mollis tellus ac sapien. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Donec posuere vulputate arcu.Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Fusce neque. Etiam vitae tortor. Proin magna. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. 11 Ambiente Documenti - Moduli 29 Medicina Documenti - Moduli 16 Sicurezza Documenti - Moduli ### Webinar In Primo Piano Resta sintonizzato per vedere tutti i nostri webinar gratuiti Ambiente vedi tutti Consulenza Legale vedi tutti Coronavirus vedi tutti Formazione vedi tutti Qualità vedi tutti Sicurezza vedi tutti ### Risorse 11 Ambiente Documenti - Moduli 29 Medicina Documenti - Moduli 16 Sicurezza Documenti - Moduli ### Servizi medicina del lavoro perchè sceglierci Servizio di medicina del lavoro Gestire la medicina del lavoro in modo efficace è una sfida che non puoi permetterti di trascurare. 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FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI Premesso che Remark e le sue società controllate (Reform Srl e Iureconsulting Srl, entrambe con sede legale ed indirizzo di contatto presso la sede legale di Remark, di seguito “controllate”) operano nei servizi vs. aziende, i dati personali, raccolti anche attraverso il proprio sito, sono utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti e l’invio di quelle informazioni che l’interessato richiede sul sito compilando lo specifico form. Il trattamento dei dati raccolti avverrà mediante l’ausilio di strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Finalità del trattamento: prestazione dei servizi richiesti; comunicazione tecnica e commerciale effettuata mediante invio di informative relative ad adempimenti normativi e comunicazioni di opportunità di sviluppo aziendale, nonché inviti a seminari e convegni; invio di newsletter quando l’utente ne faccia apposita richiesta iscrivendosi al servizio. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRLI Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi secondo quanto previsto in questa pagina di informativa, comporterà l’impossibilità da parte di Remark di erogare i servizi richiesti. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI Nell’ambito delle indicate finalità i dati potranno essere comunicati a terze parti, più in particolare: alle società controllate sopra indicate (Reform Srl, Iureconsulting Srl); a liberi professionisti che operano in nome e per conto di Remark e sue controllate nell’erogazione delle prestazioni di servizio richieste; a società ed operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede. Per i soggetti indicati ai n. 2) e 3) viene indicata solo la categoria di destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Gli interessati possono richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento dei dati come sopra indicato. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI I dati dell’utente potranno essere trasferiti a soggetti terzi stabiliti presso Paesi appartenenti all’Unione europea e, pertanto, sottoposti agli obblighi normativi di cui al Regolamento UE 2016/679. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l’interessato ha manifestato il suo consenso e, nello specifico: per la prestazione dei servizi richiesti per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) anni dal momento della raccolta di dati dell’interessato per l’adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; per le finalità di comunicazione tecnica e commerciale per 5 (cinque) anni dal momento del rilascio del consenso al trattamento. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del CAPO III del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha il diritto di: accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo, ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; Opposizione al trattamento; Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; Revoca del consenso al trattamento per finalità di comunicazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; Proporre reclamo ai sensi dell’art 77 GDPR all’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web garanteprivacy.it COME ESERCITARE I DIRITTI Per esercitare questi diritti è possibile inviare apposita richiesta al Titolare del trattamento dei dati indicato in capo alla presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato saranno evase senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dalla domanda; solo in caso di particolare complessità e/o  del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi. ### Cookie Policy Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento del Garante Privacy 8 maggio 2014, Remark Srl, Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio www.grupporemark.it. Cosa sono i cookie? I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti). Come Remark utilizza i cookie? – Cookie tecnici e di sessione Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di tutte le sue funzionalità, come ad esempio la compilazione del form per l’iscrizione alla newsletter, o la possibilità di ricordare le tue credenziali per l’accesso alle funzionalità e_commerce. Senza questi cookie alcuni servizi necessari non possono essere fruiti. – Cookie Analitici Questi cookie raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali sono le pagine più visitate, o la posizione geografica dalla quale provengono i visitatori. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo. Questo tipo di cookie sono installati utilizzando la piattaforma di Google Analytics che rilevano “in chiaro” l’indirizzo IP dell’utente. Google Analytics è in grado di incrociare i dati raccolti tramite il nostro sito con altri in suo possesso per profilare il visitatore e proporre pubblicità mirata alle sue abitudini di consumo o comunque alle sue preferenze. – Cookie di terze parti Il nostro sito utilizza funzionalità Social ed è per questo che viene richiesto il consenso all’installazione di cookie provenienti da: Sassy Social Share: piattaforma web che permette di condividere, inserire un “like” o commenti ai contenuti presenti sul sito. Il Social Network potrebbe utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili comportamentali dell’utente da utilizzare a scopi commerciali per campagne di advertising. Per accedere alla privacy policy di Sassy Social Share clicca qui Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie? Al momento dell’accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una informativa breve. Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso all’uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti nella sezione precedente. Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser: Internet Explorer  (Gestione dei cookie) Chrome (Gestione dei cookie) Firefox  (Gestione dei cookie) Opera  (Gestione dei cookie) Safari (Gestione dei cookie) Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente. Comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere comunicati alle Società che gestiscono i servizi sopraelencati. Queste Società sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento. Alcune delle Società che gestiscono le informazioni raccolte tramite i cookies hanno sede in Paesi extra UE, il trasferimento dei dati avviene sulla base dell’accordo UE-US Privacy Shield. I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi. Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è Remark Srl con sede in Via Tavoni 6 – 41058 Vignola (MO) – mail: info@grupporemark.it I Suoi diritti Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, consultabili al seguente link. Per l’esercizio dei Suoi diritti, può inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a info@grupporemark.it Può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – mail: urp@gpdp.it ### Servizi di sicurezza La sicurezza che meriti Consulenti sicurezza lavoro Affidarsi a consulenti esperti in sicurezza sul lavoro significa mettere al sicuro la tua azienda da rischi e sanzioni, concentrandosi sulla prevenzione e sulla protezione. Remark, presente dal 1988, è il partner che sa interpretare e applicare correttamente le normative, eliminando ogni dubbio e riducendo al minimo i rischi di errori o dimenticanze che possono costarti caro. Esperti in Sicurezza per la Tua Tranquillità La nostra consulenza in sicurezza sul lavoro è un investimento sicuro per chi vuole evitare interruzioni, incidenti o, peggio, multe dovute a ispezioni impreviste. Garantiamo assistenza immediata in caso di infortuni, emergenze o controlli ispettivi, offrendoti sempre la sicurezza di avere un team preparato e disponibile, ovunque la tua azienda operi. Affidati ai Nostri Consulenti per la Sicurezza del Lavoro Dal 1988, supportiamo imprese in tutta Italia attraverso le nostre sedi di Modena, Bologna, Mantova, Verona, Milano e Ferrara, erogando servizi di consulenza che ti permettono di concentrarti sul cuore del tuo business, senza preoccuparti della gestione della sicurezza. Affida la sicurezza della tua azienda a Remark, e goditi la tranquillità di un lavoro protetto e conforme. Vedi tutti i servizi E’ disponibile il libro di Luca Veneri​ La tua azienda è veramente sicura? "La Speranza è la Prima a Morire" di Luca Veneri è un racconto avvincente e sconvolgente basato su una storia vera di un processo penale per infortunio sul lavoro. Attraverso questa lettura, potrai comprendere i rischi nascosti e le sfide legali che possono colpire qualsiasi azienda, inclusa la tua. Questo libro non è solo una testimonianza potente, ma anche una guida pratica su come tutelare la tua azienda. Scopri le strategie per evitare che i tuoi impianti vengano sequestrati e per mantenere al sicuro la tua attività. Acquista ora su Amazon Non aspettare che sia troppo tardi. Proteggi il futuro della tua azienda! Cosa possiamo fare per te Servizi sicurezza Sicurezza Global Service Sicurezza Servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per le aziende, strutturato ed erogato in base alle caratteristiche specifiche dell’azienda. Approfondisci Sicurezza Incarico RSPP Scegliere un incarico RSPP esterno significa affidarsi a professionisti esperti che possono offrire un servizio completo e conforme alle normative. Approfondisci Proteggi la tua azienda e i tuoi lavoratori Gestire i rischi sul lavoro Gestire i rischi sul lavoro non è solo un obbligo di legge, ma una responsabilità fondamentale per proteggere la tua azienda e i tuoi lavoratori. Con Remark al tuo fianco, la gestione dei rischi lavoro diventa semplice e sicura: ti aiutiamo a identificare, valutare e minimizzare ogni rischio sul lavoro, garantendo un ambiente operativo conforme alle normative vigenti. Dalla valutazione dei rischi sicurezza lavoro fino all'implementazione di misure preventive, Remark è il partner che ti permette di lavorare serenamente, mettendo la sicurezza al primo posto e lasciandoti concentrare sullo sviluppo del tuo business. Scegli Remark per una gestione completa e personalizzata dei rischi sul lavoro, che ti libera dalle preoccupazioni e ti garantisce un ambiente sicuro, protetto e in regola con le normative. Richiedi una Consulenza adesso Proteggiamo il tuo futuro Per noi, Sicurezza significa progettare interventi specifici per la tua attività. L’esperienza maturata ci consente di assistere le aziende proponendo le soluzioni più idonee a risolvere i problemi di sicurezza e igiene del lavoro, fornendo un servizio globale di alta qualità per sollevare il cliente dagli oneri della gestione di obblighi e scadenze, in accordo con il D.lgs 81/08 “Testo Unico della Sicurezza”. Affidati a noi per una gestione senza stress della sicurezza sul lavoro. Con Remark, non dovrai più preoccuparti delle complesse responsabilità legate alla sicurezza: ci occupiamo noi di tutto, lasciandoti libero di concentrarti sulla crescita del tuo business.Scegli una gestione della sicurezza senza stress e senza pensieri: scegli Remark. Implementazioni strategiche efficaci Sviluppo della massima qualità Richiedi una Consulenza adesso E’ disponibile il libro di Luca Veneri​ Ogni azienda corre rischi legali. Pochi ne sono davvero consapevoli La Speranza è la Prima a Morire" è il frutto di una storia vera: un processo penale che ha travolto un imprenditore e messo in discussione l’intera operatività della sua azienda. Luca Veneri racconta in modo diretto e senza giri di parole cosa succede davvero quando la magistratura mette i sigilli ai tuoi impianti. Questo libro è molto più di una testimonianza: è un manuale per chi vuole anticipare i problemi. Al suo interno troverai esempi concreti, errori da evitare e consigli pratici su come rafforzare la tua azienda contro le minacce legali più insidiose. Acquista ora su Amazon Non aspettare che sia troppo tardi. Proteggi il futuro della tua azienda! Oltre 5000 clienti fidelizzati(contenti e al "sicuro") Proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con le soluzioni su misura di Remark Richiedi una Consulenza adesso Grazie a un team di consulenti tecnici esperti specializzati nelle varie discipline e tematiche della sicurezza sul lavoro presenti nelle nostre sedi di Modena, Verona, Bologna, Mantova e Milano, il continuo aggiornamento normativo, tecnico e tecnologico e lo stretto contatto con gli Enti preposti supportiamo i nostri clienti con progetti sulla sicurezza personalizzati in grado di creare valore aggiunto e nuove economie per le aziende che scelgono i nostri servizi di consulenza.L’utilizzo di numerosi e sinergici strumenti di comunicazione e di management ci consentono di erogare una formazione a tutti i livelli aziendali con l’obiettivo, non solo di trasferire mera informazione, ma di creare cultura della sicurezza, cercando di agire alla radice delle ragioni dell’infortunio o della malattia professionale. Con Remark, la sicurezza diventa parte integrante della tua cultura aziendale.Le nostre competenze ci consentono di svolgere la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, tra cui: rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio chimico, rischio movimenti ripetitivi, rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio stress lavoro correlato, rischio incendio, rischio ATEX atmosfere esplosive, rischio CEM campi elettromagnetici, rischio biologico, rischio cancerogeno, rischio ROA radiazioni ottiche artificiali, rischio macchine, rischio microclima, rischio videoterminalisti.  Ultimi Articoli Testimonials Proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con le soluzioni su misura di Remark Gruppo Remark, oltre a fornire consulenza a 360 gradi (dalla formazione, all’ambiente, alla sicurezza e consulenza legale) ha dei Service Manager preparati, disponibili e collaborativi. Federica Valmori Responsabile Sicurezza, AGOP Oleoidraulica Spa Abbiamo ottenuto lo snellimento di procedure che prima sembravano complicate e a volte troppo difficili da affrontare. I nostri consulenti precedenti erano uno studio più piccolo, quindi non paragonabile. Maurizio Venturi Responsabile di Produzione, Plasticfibre Spa Una collaborazione perfetta. Esperienza e professionalità nella gestione delle tempistiche e dei rilievi. Patrizia Formenti RSPP, Veolia Water Technologies Italia Abbiamo ottenuto il finanziamento di Inail per l’implementazione nella nostra azienda del Modello Organizzativo e Gestionale 231. Ho affidato la redazione del progetto e la presentazione della domanda al Gruppo Remark, che svolge questo servizio gratuitamente. Graziano Morotti Titolare, La Pasta di Celestino Sono già parecchi anni che lavoriamo con Remark, e non ho mai riscontrato alcuna difficoltà. Il valore più grande che posso testimoniare è l’assoluta disponibilità e cortesia del loro personale. Con competenza hanno portato chiarezza e semplificazione in procedure che per ragioni normative sono spesso piuttosto articolate. Un punto di forza di Remark rispetto alla concorrenza è la velocità nel dare risposte Elisa ### INCARICO RSPP Incarico RSPP Esterno La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è uno degli interventi primari per l’adeguamento dell’azienda alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro. L’assenza di incarico RSPP è infatti sanzionata duramente. Il Servizio Remark La Remark offre ai propri Clienti la possibilità di avvalersi di professionisti qualificati ad operare nel ruolo di RSPP in TUTTI i macro settori, dai cantieri all’agricoltura, dall’industria alla fornitura di servizi. Sanzioni Il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Riferimenti Normativi Art. 17, co. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08Art. 34, co. 2, D.Lgs. 81/08 ### TESTIMONIANZE Non ascoltare noi, ascolta LORO Se anche tu hai a che fare con la vendita o con la promozione dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi saprai benissimo che, davanti ad un potenziale cliente, ti trovi nella situazione di dover raccontare quanto sei bravo in quello che fai. Noi preferiamo dimostrarlo con i fatti dandoti contenuti, spiegandoti quello che siamo capaci di fare in modo tale da farti comprendere la nostra abilità e la nostra esperienza. Però alla fine rimarremmo sempre noi a dirlo. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto ad alcuni clienti di parlare delle loro esperienze con il Gruppo Remark in modo tale che tu abbia la versione dei fatti da chi ha veramente provato a lavorare con noi. La parola al cliente Testimonianze sui nostri servizi DEL GRUPPO REMARK Testimonials Proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con le soluzioni su misura di Remark Sono già parecchi anni che lavoriamo con Remark, e non ho mai riscontrato alcuna difficoltà. Il valore più grande che posso testimoniare è l’assoluta disponibilità e cortesia del loro personale. Con competenza hanno portato chiarezza e semplificazione in procedure che per ragioni normative sono spesso piuttosto articolate. Un punto di forza di Remark rispetto alla concorrenza è la velocità nel dare risposte Elisa Gruppo Remark, oltre a fornire consulenza a 360 gradi (dalla formazione, all’ambiente, alla sicurezza e consulenza legale) ha dei Service Manager preparati, disponibili e collaborativi. Federica Valmori Responsabile Sicurezza, AGOP Oleoidraulica Spa Abbiamo ottenuto lo snellimento di procedure che prima sembravano complicate e a volte troppo difficili da affrontare. I nostri consulenti precedenti erano uno studio più piccolo, quindi non paragonabile. Maurizio Venturi Responsabile di Produzione, Plasticfibre Spa Una collaborazione perfetta. Esperienza e professionalità nella gestione delle tempistiche e dei rilievi. Patrizia Formenti RSPP, Veolia Water Technologies Italia Abbiamo ottenuto il finanziamento di Inail per l’implementazione nella nostra azienda del Modello Organizzativo e Gestionale 231. Ho affidato la redazione del progetto e la presentazione della domanda al Gruppo Remark, che svolge questo servizio gratuitamente. Graziano Morotti Titolare, La Pasta di Celestino Clienti serviti quest'anno 0 00 K+ Lavoratori serviti 0 Sedi in Italia dal 1988 ### GLOBAL SERVICE SICUREZZA GLOBAL SERVICE SICUREZZA Il Global Service Sicurezza (GSS) è un servizio di consulenza in materia di Sicurezza, strutturato ed erogato in base alle caratteristiche specifiche dell’Azienda. Il GSS, che prevede l’assegnazione di un consulente Remark dedicato, mira a disimpegnare il più possibile il personale interno dall’onere di seguire gli adempimenti connessi alla sicurezza, con l’obiettivo di eliminare o ridurre i rischi e riducendo al tempo stesso i costi ad essa riferiti, permettendo così al Cliente una ottimale gestione di tutte le problematiche legate alla prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro Rivolto a Tutte le piccole e medie imprese che vogliono delegare in outsourcing la gestione della sicurezza. Nelle Aziende già strutturate con RSPP ed altre competenze interne, il GSS si affianca a queste professionalità per offrire un adeguato supporto operativo e consulenziale. Il Servizio Remark Il Servizio Global Service Sicurezza (GSS) si sviluppa mediante l’erogazione di una serie di “interventi” finalizzati a realizzare le attività tecniche/formative e gestionali necessari, concordati tra Cliente e Service Manager Remark Riferimenti Normativi D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ### Home 14/10/2025 - ore 8:30 - online Corso ADR: La tua difesa contro sanzioni e costi imprevisti Scarica il modulo sicurezza sul lavoro e ambiente Noi siamo Scopri i servizi Scoprilo con il Rischiometro! La Tua Azienda è Davvero al Sicuro? Compila Adesso Scaricala adesso! Guida Sicurezza Gratuita Richiedila ora Dal 1988 siamo stati sceltida più di 5.000 aziende italiane e da oltre 75.000 lavoratori. GRUPPO REMARK Consulenti in Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Formazione, Consulenza Legale e Sistemi per il Management. Quattro aziende specialistiche e integrate: Remark srl, Reform srl, Iureconsulting srl e ReQualitas srl Operiamo su tutto il territorio Nazionale: Sedi a Modena, Bologna, Mantova, Verona, Milano e Ferrara. dal 1988 Chi siamo Siamo il Gruppo Remark Dal 1988 il Gruppo Remark è sinonimo di eccellenza e innovazione nel campo della consulenza per la sicurezza, l'ambiente e la medicina del lavoro.Fondata con la missione di proteggere e valorizzare le risorse umane e aziendali, Remark ha costruito un'ampia rete di professionisti qualificati, impegnati ogni giorno a fornire soluzioni su misura che garantiscano la conformità alle normative e migliorino la qualità del lavoro. Scopri L'azienda Luca Veneri I Vantaggi Soluzioni integrate e sostenibili Referente unico​ Per sicurezza, ambiente e medicina del lavoro, con consulenza a 360 gradi CRM avanzato E software dedicato, per una gestione centralizzata di scadenze, documenti e conformità normativa Pronto intervento garantito In caso di infortunio o visita ispettiva, contenzioso con un fornitore, in due ore oppure è gratis.  Copertura assicurativa Che protegge e rassicura i clienti, potrai essere risarcito dalle sanzioni imposte dagli Enti di Controllo. Sei sedi In Emilia-Romagna e Lombardia​, per una presenza costante e capillare Servizio di pianificazione Un servizio di help desk che risponde tempestivamente ad ogni tua esigenza e si preoccupa dell'organizzazione del piano di lavoro concordato. Cruscotto Per Datori di Lavoro, delegati alla sicurezza e Servizio di Prevenzione (RSPP e ASPP) per vedere a colpo d'occhio i progressi della propria Organizzazione.  Studio Legale Specializzato in materia di sicurezza e ambiente, è messo a tua in caso di necessità e/o emergenza legale. Soddisfatti o Rimborsati Prova i nostri servizi, se non sei soddisfatto, rimborsiamo l'investimento. Perché scegliere Gruppo Remark Non siamo solo consulenti; siamo il supporto strategico che ti guida verso il successo, garantendo sicurezza, efficienza e conformità normativa. Con la nostra formula "100% soddisfatto o rimborsato", non hai nulla da perdere e tutto da guadagnare. Un unico partner per tutte le tue esigenze: Libera il tuo tempo affidandoti a un referente che copre ambiente, sicurezza, medicina del lavoro e molto altro. Semplifica la gestione e concentra le tue energie sulla crescita del tuo business. Tecnologia che potenzia la tua azienda: Con i nostri strumenti avanzati, gestisci scadenze e conformità con facilità. Meno burocrazia, più efficienza. Trasforma la complessità in un vantaggio competitivo. Supporto immediato quando conta davvero: Gli imprevisti accadono, ma non devi affrontarli da solo. Il nostro pronto intervento garantito ti offre la tranquillità di avere sempre un esperto al tuo fianco, esattamente quando ne hai bisogno. Richiedi una Consulenza adesso Clienti serviti quest'anno 0 00 K+ Lavoratori serviti 0 Sedi in Italia dal 1988 La sicurezza che meriti Consulenti in sicurezza lavoro Per un titolare d'azienda, ogni infortunio o ispezione non superata è un rischio che costa tempo e denaro. Remark anticipa e risolve questi problemi con soluzioni su misura che garantiscono conformità alle normative e sicurezza. Evita sanzioni e fermo produzione, affidandoti a un partner che offre assistenza immediata in caso di emergenze. Contattaci per scoprire come il nostro pronto intervento garantito e la nostra assicurazione dedicata possono proteggere la tua azienda da ogni rischio, offrendoti tranquillità totale. Approfondisci Metti al sicuro la tua azienda La Tua Sicurezza, la Nostra Priorità Oltre 5000 imprese hanno già messo al sicuro il loro futuro. Affidati a noi per proteggere la tua azienda. Richiedi una Consulenza adesso La chiave per un futuro sostenibile Consulenti Ambiente La gestione dell'impatto ambientale non è solo un obbligo, ma un'opportunità per risparmiare sui costi e migliorare l'immagine aziendale. Remark ti supporta nel rispettare le normative ambientali, riducendo i rischi di sanzioni e ottimizzando l'efficienza operativa. Fai crescere la tua azienda in modo sostenibile e sicuro. Scopri come la nostra infrastruttura tecnologica avanzata ci permette di gestire pratiche come MUD, RENTRI e Dichiarazioni annuali interamente in via telematica, offrendo un servizio rapido ed efficiente su tutto il territorio nazionale. Approfondisci Metti al sicuro la tua azienda Scegli la Competenza Ambientale Investi nel controllo degli impatti ambientali e scopri i benefici economici e reputazionali per la tua azienda. Richiedi una Consulenza adesso La salute dei tuoi dipendenti al primo posto Medicina del Lavoro Il benessere dei tuoi dipendenti è fondamentale per un ambiente di lavoro sereno e produttivo. Con Remark, la medicina del lavoro diventa uno strumento per migliorare la salute dei lavoratori, ridurre i rischi e garantire un'operatività efficiente. Pianifichiamo visite mediche e accertamenti in modo preciso, gestendo tutto attraverso una piattaforma informatizzata che assicura sicurezza e accesso immediato ai dati. Contattaci per scoprire come la nostra pianificazione personalizzata e reperibilità full-time possano supportare la tua azienda, garantendo un'assistenza tempestiva e continuativa. Approfondisci Metti al sicuro la tua azienda Proteggi i Tuoi Dipendenti Con Remark, la Medicina del Lavoro diventa un alleato prezioso per la tua azienda. Richiedi una Consulenza adesso La tua azienda è davvero al sicuro? Scoprilo con il Rischiometro! Basta un piccolo errore per trasformare la tranquillità in un grosso problema. Sei sicuro che la tua azienda sia al riparo da rischi e sanzioni? Non lasciare nulla al caso.Con il Rischiometro, puoi ottenere una valutazione immediata dello stato di salute della tua azienda in relazione agli obblighi di legge previsti dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. Un semplice passo per garantire che tu sia sempre in regola e al sicuro. Compila subito Compila subito il Rischiometro e proteggi la tua azienda Siamo esperti in: 01 Sicurezza Per noi, Sicurezza significa progettare interventi specifici per la tua attività. Scopri di più 01 Ambiente Il controllo dell'impatto ambientale è un obbligo che valorizza la tua impresa. Scopri di più 01 Medicina Esperienza sul campo e costante aggiornamento scientifico e normativo. Scopri di più 01 Formazione La formazione del personale riduce il numero di incidenti in azienda. Scopri di più 01 Consulenza legale IURECONSULTING SRL è il tuo supporto giuridico Scopri di più 01 Qualità Sistemi Direzionali per gestire e migliorare la tua azienda. Scopri di più La parola al cliente Testimonianze sui nostri servizi del GRUPPO REMARK Ultimi Articoli Oltre 5.000 clienti fidelizzati(contenti e al "sicuro") Proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con le soluzioni su misura di Remark Richiedi una Consulenza adesso ### CHI SIAMO Azienda Mission Vision Consulenti dal 1988Gruppo Remark è il punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e la medicina del lavoro. Con oltre 35 anni di esperienza e un portafoglio di oltre 5000 aziende servite, abbiamo sviluppato soluzioni integrate che proteggono i lavoratori e promuovono la sostenibilità.Il nostro know-how si estende tra Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Formazione, Consulenza Legale e Sistemi per il Management.Quattro aziende specialistiche e integrate: Remark srl, Reform srl, Iureconsulting srl e Requalitas srl.Operiamo su tutto il territorio Nazionale tramite sedi a Modena, Verona, Bologna, Mantova,  Milano e Ferrara. Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese nei settori manifatturiero, chimico-farmaceutico, agro-alimentare, logistica e trasporti, tutte realtà che hanno bisogno di soluzioni efficaci e innovative per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale. Collaboriamo anche con aziende di servizi e pubbliche amministrazioni.Operiamo in un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione. Grazie al nostro approccio integrato, forniamo alle aziende un supporto completo, semplificando la gestione delle normative e delle scadenze e assicurando il rispetto delle leggi in modo efficace.Inoltre, lo facciamo in totale sicurezza per la tua Azienda.Consulta la nostra informativa dei rischi ai sensi dell’art.26 D.Lgs 81/2008 Vogliamo diventare il modello di riferimento per la consulenza alle imprese italiane, integrando efficacia delle soluzioni ed attitudine al confronto. Azienda Consulenti dal 1988Gruppo Remark è il punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e la medicina del lavoro. Con oltre 35 anni di esperienza e un portafoglio di oltre 5000 aziende servite, abbiamo sviluppato soluzioni integrate che proteggono i lavoratori e promuovono la sostenibilità.Il nostro know-how si estende tra Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Formazione, Consulenza Legale e Sistemi per il Management.Quattro aziende specialistiche e integrate: Remark srl, Reform srl, Iureconsulting srl e Requalitas srl.Operiamo su tutto il territorio Nazionale tramite sedi a Modena, Verona, Bologna, Mantova,  Milano e Ferrara. Mission Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese nei settori manifatturiero, chimico-farmaceutico, agro-alimentare, logistica e trasporti, tutte realtà che hanno bisogno di soluzioni efficaci e innovative per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale. Collaboriamo anche con aziende di servizi e pubbliche amministrazioni.Operiamo in un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione. Grazie al nostro approccio integrato, forniamo alle aziende un supporto completo, semplificando la gestione delle normative e delle scadenze e assicurando il rispetto delle leggi in modo efficace.Inoltre, lo facciamo in totale sicurezza per la tua Azienda.Consulta la nostra informativa dei rischi ai sensi dell’art.26 D.Lgs 81/2008 Vision Vogliamo diventare il modello di riferimento per la consulenza alle imprese italiane, integrando efficacia delle soluzioni ed attitudine al confronto. Scarica la nostra brochure Chi siamo Siamo il Gruppo Remark Dal 0 Anno di fondazione 0000 Aziende servite Perché Remark? Remark fa la differenza Affiancare, sciogliere nodi, concordare con VOI strategie comuni. L’integrazione dei servizi di assitenza, l’orientamento per accedere a finanziamenti e ridurre oneri, rendono il gruppo Remark partner e risorsa per la vostra Azienda. Con Remark risolvere è semplice. 01 Vicini a VOI Modena, Bologna, Mantova, Milano, Verona, Ferrara. Il Gruppo Remark ha dislocato le sedi per esservi vicino, per affiancarvi e intervenire anche in caso di emergenza. 01 Integrazione L’integrazione tra le divisioni operative e la capacità di affrontare i problemi vi liberano dalla gestione della quotidianità o di una specifica esigenza. Avere un unico referente vi permette di risparmiare. 01 Finanziamenti Siamo attenti alla qualità dei servizi e all’impiego di risorse che essi comportano. Il gruppo Remark vi aggiorna sulle agevolazioni economiche che possono ridurre di molto tali oneri. i Global Service sono le basi per intraprendere azioni di risparmio aziendali garantite. Vi teniamo continuamente informati sulle opportunità di finanziamento. Possiamo affermare la nostra capacità di realizzare servizi a costo zero, ovvero progetti che si autofinanziano. 01 Pianificazione Oltre il dieci per cento dei nostri addetti è direttamente impegnato a gestire le vostre scadenze. Ogni giorno il nostro help desk pianifica e programma l’attività per VOI. Considerateci un sicuro riferimento. 01 Tecnologia I nostri sistemi informatici (CRM Customer Relationship Management) offrono la gestione web based centralizzata delle diverse aree di servizio: area clienti online e app, dematerializzazione delle cartelle sanitarie, firma elettronica avanzata, software gestione Ambiente, Qualità, Sicurezza, Privacy, Mod. 231 e molto altro. Clienti serviti quest'anno 0 00 K+ Lavoratori serviti 0 Sedi in Italia dal 1988 Vignola, Modena Una storia che inizia nel 1975 La sede nel 2007 La sede di Vignola (MO) nella brochure 2007 I fondatori di Remark srl iniziano la propria attività nel 1975 a Modena, erogando servizi e consulenze di Medicina del Lavoro tra i servizi di Neotron, laboratorio di analisi chimiche del settore agro-alimentare. L’espansione delle attività richiese la fondazione dell’entità giuridica Remark srl nel 1988. 01 Remark ed Eco2000 Eco2000, azienda di servizi in materia di Ecologia, Sicurezza negli ambienti di lavoro e Qualità, viene fondata a Volta Mantovana (MN) nel 1988. Le aziende Remark ed Eco2000, entrambe operanti su tutto il territorio Nazionale, si uniscono nel 2008 costituendo il Gruppo Remark, una ampia squadra di consulenti e tecnici per erogare consulenza alle aziende in Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Formazione e Diritto d’Impresa. 01 Iureconsulting srl Iureconsulting srl nasce poi con il proposito di completare la gamma di servizi e competenze che il Gruppo Remark offre ai propri clienti, proponendo alle imprese una consulenza giuridica in materia di Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro, di Responsabilità Penale degli Enti, della Privacy e del Diritto delle Assicurazioni. 01 Acquisisce Geatech Srl Geatech Srl, azienda di servizi di Qualità, Ambiente e Sicurezza di Bologna viene acquisita dal Gruppo Remark nel 2010. 01 Nasce Reform Nel 2010, inoltre, all’interno del Gruppo Remark nasce Reform, una società dedicata esclusivamente alle attività formative. Reform progetta e pianifica soluzioni su misura per il cliente, in aggiunta ad un ampio calendario di eventi e corsi. 01 Nasce Requalitas Nel 2017 viene lanciata Requalitas, la divisione operativa dedicata alla Qualità ed ai Sistemi di Gestione. 01 Acquisisce Startrash srl Nel 2018 il Gruppo Remark acquisisce la società milanese Startrash srl, aprendo quindi la prima sede a Milano. Inoltre, nello stesso anno, il personale del gruppo festeggia i 30 anni dalla fondazione di Remark srl con l’entusiasmo di sempre. 01 Nuova sede Roma Nel 2019 Remark sbarca nella capitale, aprendo una nuova sede a Roma, a cui segue a marzo 2020 l’apertura della sede di Vicenza. Oltre 5.000 clienti fidelizzati(contenti e al "sicuro") Proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con le soluzioni su misura di Remark Richiedi una Consulenza adesso Proteggiamo il tuo futuro Gruppo Remark è tra i soci fondatori dell’Associazione Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa. Una realtà dinamica, voluta con determinazione da un gruppo di imprese modenesi, che si pone un obiettivo ben definito: divulgare i principi della sostenibilità, coinvolgendo più aziende possibili in un percorso che prevede incontri con esperti di settore, collaborazioni con università e il coinvolgimento diretto nella realizzazione di progetti speciali di RSI. Le imprese promotrici di questa iniziativa, unica nel panorama modenese, sono: Aliante, C.M.S. S.p.A, Consorzio di Solidarietà Sociale, Cooperativa Scuola di Pallavolo, Florim Ceramiche SpA, Forgia del Frignano, Gruppo Remark, Gulliver Società Cooperativa Sociale, Lumaca Soc. Coop Sociale, Gruppo Manutencoop, Mediagroup98, MediaMo, Nordiconad, Socfeder SpA, Suincom SpA, TEC Eurolab srl, Tellure Rôta SpA. ASSOCIAZONE RSI 17 aziende di dimensione e natura giuridica diversa, che impiegano, direttamente o attraverso i propria associati complessivamente più di 31 mila operatori, sul territorio nazionale. Numeri importanti che sottolineano la rilevanza di questa iniziativa. L’Associazione si propone l’obiettivo di promuovere in modo aperto, inclusivo e plurale (nella sua composizione per tipologia, settore, dimensione) la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità sociale nelle attività economiche e amministrative, al fine di riuscire a costruire insieme davvero uno sviluppo sostenibile. Attraverso un programma che prevede attività ed eventi interessanti, sia per le PMI che per le grandi imprese, vogliamo riuscire a tradurre la Responsabilità Sociale d’impresa in progetti concreti e condivisibili, che possano facilitare la crescita economica delle nostre aziende e della nostra comunità. Esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune dei soci e dei loro “stakeholder”, favorire la divulgazione delle buone pratiche intese ad accrescere la conoscenza della responsabilità sociale di impresa; rendere la formazione un momento indispensabile di condivisione, e stimolando soprattutto la collaborazione tra le aziende e le reti d’imprese, creando così davvero un contesto positivo e propositivo in termini di RSI. E’ importante il contributo di tutti coloro che credono nei valori della Responsabilità Sociale d’Impresa per rendere davvero questa associazione un punto di riferimento importante per il territorio e la comunità. L’associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato indirizzata al Presidente dell’Associazione elena.salda@gruppocms.it Associazione RSI Via Divisione Acqui 129, 41122 Modena P.IVA 03596270367 – C.F.94177980 https://www.associazioneperlarsi.it/ ### Contatti Contattaci Modena (sede direzionale e operativa) Strada Scaglia Est 31/A 41126 Modena (MO) Tel.: 059.2914811 Verona Via Francia 21/C 37135 Verona (VR) Tel.: 045.7860233 Bologna Via dell’Arcoveggio 49/5 40129 Bologna (BO) Tel.: 051.0420155 Milano 20133 Milano Via Bronzino 9 Tel.: 02.70637070 Mantova Via del Commercio, 1 46030 San Giorgio Bigarello (MN) Tel.: 0376.803080 Ferrara Via del Lavoro, 26 44122 Ferrara (FE) Tel.: 05321640299 Richiedi un check-up gratuito! ### Blog