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La rivoluzione nella gestione dei rifiuti speciali (SISTRI)

Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009 che prevede l'istituzione di un Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta delle informazioni su produzione, detenzione trasporto e smaltimento dei rifiuti (intera filiera del rifiuto).

SISTRI (cosi viene denominato) è un sistema che semplifica le procedure e gli adempimenti cartacei finalizzati alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi permettendo la gestione elettronica dei formulari di identificazione rifiuto, dei registri di carico e scarico e del MUD. Il sistema, tra gli obiettivi del formatore, dovrebbe portare a maggiori garanzie di trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità, celerità negli adempimenti.

In particolare il sistema prevede che ogni soggetto obbligato collegandosi su internet al portale “SISTRI”, inserisca i propri dati in un banca dati affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente (NOE).

Al fine di monitorare tutta la filiera del rifiuto, la procedura di introduzione del sistema che sarà graduale, prevede l'utilizzo di dispositivi elettronici di seguito descritti:

Per produttori, smaltitori, recuperatori Per trasportatori Per discariche
una chiavetta USB idonea a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica

Soggetti obbligati

Iscrizione Partenza del sistema Tipologia di azienda
Entro il 28 febbraio 2010 13 luglio 2010
  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti.
  • I produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi in conto proprio con più di 50 dipendenti.
  • Per le imprese e gli enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da:
    • lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lettera c) D.lgs 152/06)
    • lavorazioni artigianali (art. 184 comma 3 lettera d) D.lgs 152/06)
    • attività di trattamento rifiuti (art. 184 comma 3 lettera g) D.lgs 152/06)
  • per i commercianti e gli intermediari senza detenzione
  • per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali conto terzi
  • per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 Dal 12 agosto 2010
  • Le imprese che producono rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti
  • Le imprese che producono rifiuti non pericolosi da 11 a 50 dipendenti provenienti da:
    • lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lettera c) D.lgs 152/06)
    • lavorazioni artigianali (art. 184 comma 3 lettera d) D.lgs 152/06)
    • attività di trattamento rifiuti (art. 184comma 3 lettera g) D.lgs 152/06)
Volontaria dopo il 12 agosto 2010 Volontaria dopo il 12 agosto 2010
  • Le imprese che producono rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti provenienti da:
    • lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lettera c) D.lgs 152/06)
    • lavorazioni artigianali (art. 184 comma 3 lettera d) D.lgs 152/06)
    • attività di trattamento rifiuti (art. 184 comma 3 lettera g) D.lgs 152/06)
  • le aziende che trasportano i propri rifiuti purché non pericolosi
  • gli imprenditori agricoli

Riferimenti normativi

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)
  • Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
  • SISTRI

Per ulteriori chiarimenti sul tema potete contattare:

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