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16 Marzo 2010

Rifiuti

SISTRI: ecco il decreto correttivo che proroga i termini d?iscrizione

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2010, il Decreto del Ministro dell'Ambiente 15 febbraio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
L'atteso decreto modificativo ed integrativo del provvedimento (DM 17 dicembre 2009) sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 che apporta una serie di modifiche correttive al precedente Decreto e differisce di trenta giorni i termini dell’iscrizione dei primi due gruppi di soggetti obbligati agli adempimenti in materia di SISTRI.
Il decreto correttivo chiarisce le disposizioni che hanno generato maggiori incertezze tra gli operatori, tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive (n. 13 articoli) segnaliamo:

  • All'articolo 1 il Decreto proroga di trenta giorni il termine di iscrizione al SISTRI per tutti i soggetti; quindi avremo il primo gruppo soggetto all’iscrizione entro il 30 marzo 2010 e il secondo gruppo entro il 29/04/2010.
  • All’articolo 12 una definizione più precisa del “Delegato” al fine di chiarire ruolo e responsabilità, modificando, l’attuale definizione di delegato in “Referente” e non di “Responsabile”. Con il DM 15 febbraio 2010 il Delegato è “ il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”.
  • All’articolo 2 l’estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento oltre alle discariche.
  • All’articolo 4 la possibilità, per quanto riguarda l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del D.Lgs 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un ulteriore dispositivo per ciascuna unità locale, fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale il contributo dovrà essere versato per ciascuna di esse.
  • All’articolo 5 l’importante integrazione all’allegato II del DM 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi chiariti per ogni categoria.
  • All’articolo 6 l’aggiunta, tra le modalità previste per l’iscrizione della posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli d’iscrizione.
  • All’articolo 10 la riformulazione dei moduli di iscrizione cartacei per correggere una serie di errori fermo restando che le iscrizioni effettuate fino all’entrata in vigore del decreto correttivo sulla base di vecchio moduli saranno fatte salve.
  • All’articolo 7 vengono modificati i termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione dei rifiuti pericolosi le 8 ore previste per i produttori passano a 4 mentre per il trasportatore si passa da 4 ore a 2 ore. Per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi è azzerata ogni tempistica.

Tra le altre modifiche viene ridotto da 8 a 4 ore prima che si effettui l'operazione di di rifiuti pericolosi, il termine per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti stessi (Art. 7, comma 1, lettera a)). Tra l'altro, sono stati modificati i moduli cartacei per l'iscrizione.
Poiché il nuovo decreto entra in vigore domani, 28 febbraio 2010, dalla medesima data chi iscriversi, dovrà utilizzare la nuova modulistica.

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