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16 Maggio 2010
Sulla Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2010 è stato pubblicato il D. M. 08 marzo 2010 n. 65 recante "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".
Il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dal 19 maggio. Da questa data, i distributori (inclusi quelli che effettuano televendite e vendite online) avranno un mese di tempo per iscriversi in una specifica sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, informare i consumatori della novità e organizzarsi per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse.
Il D.M. attuativo del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i. relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti tecnologici, riguarda i RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici) e RAEE professionali, (risultanti da attività amministrative ed economiche). Tale decreto definisce le procedure di gestione semplificata non solo per i distributori, ma anche per installatori e gestori dei centri di assistenza AEE.
Dal 18 giugno 2010 in seguito all’applicazione di detto regolamento scatterà:
• per i distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito - in ragione di uno contro uno - dell'apparecchiatura usata.
• il ritiro dei RAEE da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE evitando gli adempimenti di norma connessi alle attività di gestione dei rifiuti.
I soggetti coinvolti (distributori compresa la GDO, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) dovranno:
• risultare iscritti in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
• raggruppare i RAEE ritirati in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato (i RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, garantendo l'integrità delle apparecchiature ed adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose);
• accompagnare il trasporto dei RAEE ai Centri di Raccolta con un documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari (vedi Allegato II del decreto);
• adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di apposito schedario numerato progressivamente da conservare per tre anni dalla data dell’ultima registrazione (vedi Allegato I del decreto);
La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere inoltre attestata da un documento di autocertificazione dagli stessi sottoscritto, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III del decreto e consegnato all'addetto del centro di raccolta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
Il Regolamento precisa inoltre che:
• i RAEE raggruppati presso il proprio punto vendita (distributori) o presso i locali del proprio esercizio (installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 kg;
• il quantitativo di RAEE oggetto del trasporto ad opera di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica non deve superare i 3500 kg e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg;
• devono essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate;
Per i RAEE professionali l’obbligo di raggruppamento per il trasferimento ai centri di raccolta, di tenuta dello schedario e del documento semplificato di trasporto è previsto per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza che siano stati formalmente incaricati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dalla presentazione del MUD.
Si attende inoltre dall'Albo Gestori Rifiuti l'emanazione della modulistica per procedere correttamente all'iscrizione nell'apposita categoria per la quale è richiesto il versamento del contributo di € 50,00 annuali.
Centri di Raccolta
La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta per i conferimenti di RAEE si svolge con le modalità previste dal D.M. del Ministero dell’Ambiente dell’ 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Sanzioni
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.
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