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29 Aprile 2010

Consulenza legale

L'OMBRELLO DELLA «231»: responsabilità penale degli enti (D.LGS 231/81)

L’interpretazione degli ultimi indirizzi giurisprudenziali in materia 231, ci fanno riflettere sulla funzione dei modelli organizzativi e sulla loro propedeuticità all’esenzione delle aziende dalle responsabilità penali.
La domanda che ogni oculato e previdente imprenditore dovrebbe porsi è: quando un modello organizzativo può essere utile ad evitare sanzioni pecuniarie ed interdittive per l’azienda?
Fino ad oggi solo poche aziende hanno adottato un modello organizzativo e soprattutto non lo hanno implementato in via preventiva, e cioè ante factum; la maggior parte delle stesse lo ha attivato solo dopo l'avvio di un procedimento penale, al fine di evitare o ridurre il rischio di sanzioni interdittive.
La recente sentenza del GIP di Milano, commentata nella passata newsletter, vedeva sul banco degli imputati la Ditta Impregilo per i reati di aggiotaggio e manipolazione dei mercati commessi dai suoi manager. La Società in questione, leader nazionale nell’edilizia, veniva dichiarata non imputabile in virtù del modello organizzativo adottato preventivamente alla commissione dei reati. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato anche nelle materie della sicurezza sul lavoro, dal Giudice Penale unico del Tribunale di Trani. Nel caso di specie il Giudice, nel condannare tre società per una gravissima sciagura avvenuta sul luogo di lavoro, ha fornito una serie di indicazioni operative sulla fisionomia e i contenuti del modello su un fronte cruciale come quello del presidio penale a tutela della sicurezza dei lavoratori. Nelle motivazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale di Trani l'11 gennaio 2010, il magistrato ha chiarito innanzitutto che un'impresa può avere interesse a commettere anche un delitto colposo come le lesioni gravi e gravissime o l'omicidio in materia di sicurezza del lavoro. Non fosse altro che per risparmiare sulle misure da prendere per mettere al riparo dai rischi i propri dipendenti. Quanto ai modelli però, un'impresa che vuole avere le carte in regola davanti alle contestazioni dell'Autorità Giudiziaria deve evitare almeno due errori: quello di considerare che gli ormai consueti documenti in materia di valutazione rischi possano essere sostitutivi di una specifica organizzazione aziendale intesa a prevenire i reati in discussione. E poi che possano essere evitate misure indirizzate a chi prende contatto con le lavorazioni a rischio della stessa impresa. In altre parole, il Giudice di Trani ha voluto dare due precise indicazioni alle aziende che intendono adottare un modello organizzativo per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro:
1) Non basta un documento di valutazione dei rischi per poter esimere le colpe da organizzazione dell’azienda ma deve essere implementato un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza.
2) I lavoratori di altre aziende, ingaggiati per fare fronte ad attività anche pericolose, devono essere esplicitamente considerati tra i soggetti a cui si indirizza il modello.
Come si suol dire, a buon intenditor poche parole…

A cura del

Dott. Giuseppe Meconi
Avvocato

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