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18 Maggio 2010
Impianti fotovoltaici:
no al parere di conformità se non si modifica il rischio incendio
(Nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 5158 del 26 marzo 2010)
La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato una guida per l'istallazione degli impianti fotovoltaici (FV) (con tensione in corrente continua -c.c.- non superiore a 1500V) nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DM 16/2/1982 e nelle attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il lavoro è stato redatto da un gruppo di esperti del settore elettrico ed è stato approvato dal C.C.T.S. (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) .
Gli impianti FV, installati in attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DM 16/2/1982 devono essere progettati e realizzati secondo le norme CEI e devono essere mantenuti a regola d’arte.
Nella Nota si precisa che gli impianti FV non configurano, di per se stessi, attività soggette al controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)
Tuttavia quando presenti in attività soggette ai controlli dei WF, per il rilascio del C.P.I.,oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del certificato di collaudo ai sensi del DM 19/2/2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387".
Tra i vari requisiti tecnici elencati nella Nota, si evidenzia che l'impianto FV nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco:
- non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione, o fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, deve prevedere l’installazione della parte di impianto in c.c, compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX;
- deve prevedere apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008 nell’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile;
- deve prevedere che l'ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti nonché deve tener conto dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc). In ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi.
Gli impianti FV, installati in attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° Marzo1968, n. 186 e dal D.M. 22/01/2008, n. 37.
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