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18 Maggio 2010

Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera: indicazioni Emilia Romagna

Emissioni in atmosfera: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna per le autorizzazioni di carattere generale

Con la DGR n. 2236 del 28/12/2009 la Regione Emilia Romagna ha attuato quanto previsto all’art. 272 del Testo Unico Ambientale in materia di emissioni in atmosfera.
Si tratta sostanzialmente di un atto di indirizzo alle Provincie al fine di omogeneizzare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per i seguenti impianti produttivi:
- Impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06);
- Attività a ridotto inquinamento (art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06);
- Presenza simultanea di entrambe le tipologie nello stesso stabilimento.
Pertanto le Province, per rendere esecutivo tale provvedimento, dovranno emanare un atto di recepimento.

Di seguito si riassumono le principali novità contenute nel provvedimento:
I. Esclusione, per le attività di cui all’art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06, dall’obbligo di comunicare di ricadere nell’elenco delle attività con emissioni scarsamente rilevanti;

II. Nuova modulistica (modulo 2B per attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1, inserita in uno stabilimento contenente impianti e attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 comma 3 e/o autorizzato in regime ordinario ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 o del DPR 203/88; modulo 2C per attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 inserite in uno stabilimento autorizzato in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/06 o del DPR 203/88);

III. Integrazione dell’elenco delle attività di cui all’art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06 con le seguenti:
4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica)
4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g (si tratta di tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano oli emulsionabili e sviluppano polveri secche)
4.32 - Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
4.33 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e puli-tinto-lavanderie a ciclo chiuso

IV. Esclusione dall’elenco delle attività a ridotto inquinamento dell’attività di “Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg” (tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06);

V. Sostituzione delle prescrizioni e/o i valori limite contenuti nella Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (CRIAER) con le corrispondenti voci, qualora più restrittive, dell’allegato 4 della DGR 2236/09;

VI. Eliminazione, anche le per autorizzazioni esistenti, dell’obbligo di vidimazione del registro del consumo di materie prime ed ausiliarie e dei giorni di funzionamento degli impianti.

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