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16 Marzo 2010
"Il dipendente d'azienda che durante l'orario di lavoro, a causa di un guasto all'ascensore, imbocca le scale per spostarsi da un piano all'altro e cade, riportando delle lesioni, non ha diritto al risarcimento. A meno che non riesca a dimostrare che i gradini erano mal ridotti al punto «da rendere insicuro il transito»".
Lo ha stabilito la sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 514/2010, respingendo il ricorso presentato da un impiegato dell'Inps di Taranto. Nel 1995, dovendo scendere nell'ufficio archivio a un piano inferiore, l'impiegato era scivolato lungo le scale riportando una lesione al gomito sinistro con conseguente intervento chirurgico e fisioterapia. In prima battuta, il collegio medico competente aveva riconosciuto la «sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata». Ma il Consiglio di amministrazione dell'Inps aveva respinto il riconoscimento. Contro questo provvedimento il dipendente ha sollevato ricorso al Tar Puglia, che, con la sentenza n. 10528/2004, gli ha dato torto argomentando che «un atteggiamento non censurabile del datore, accompagnato a prestazioni lavorative prive di una propria, tipica, specifica pericolosità» depone per «un comportamento ascrivibile ad una grave imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore». Il funzionario ricorre al Consiglio di Stato. I giudici in questa fase chiariscono che per il riconoscimento della causa di servizio non è necessario un rischio «intrinsecamente» connesso alle mansioni tipiche del dipendente, ben potendosi riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio anche nelle ipotesi del cosiddetto «rischio improprio», vale a dire quello conseguente ad una «attività prodromica e strumentale» allo svolgimento delle mansioni tipiche del dipendente. Essendo sufficiente che l'attività sia «ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative», anche se il rischio sia «meramente occasionale». L'incidente «occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro» rientra, dunque, a pieno titolo in tali ipotesi a patto, però, che l'infortunio sia direttamente collegabile a «situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro» oppure alle «modalità della prestazione».
Nel caso di una caduta quindi è necessario, per esempio, che vi sia una «pavimentazione insidiosa» dei locali che il dipendente è obbligato a percorrere. Secondo il Consiglio di Stato è proprio questa prova ad essere mancata. Infatti, il ricorrente non si è premurato di dimostrare in alcun modo che le scale «fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone». Al contrario, si è limitato a rilevare l'assenza di «dispositivi antisdruccciolo», che di per sé non è sufficiente a provare la pericolosità. In conclusione, secondo i giudici, non essendovi «particolari fonti di pericolo» per evitare qualsiasi lesione sarebbe stato sufficiente un «livello assolutamente minimo di attenzione» e ciò basta ad escludere la dipendenza dell'infortunio «da un rischio specifico».
La giurisprudenza in più battute chiarisce che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando omette di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerta o vigila, affinché queste misure vengano effettivamente usate dal dipendente. La colpa del datore di lavoro si realizza ogni qual volta sia al datore di lavoro addebitabile una violazione di una regola cautelare che risulta essere violata. In questo caso il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo è interrotto dalla condotta del lavoratore che si ponga in termini di abnormità e quindi eccezionalità ed imprevedibilità, rispetto alla prestazione lavorativa: pertanto il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale ed è causa esclusiva dell’evento. Del resto, «recarsi in un locale della propria sede di servizio percorrendo delle scale è, all'evidenza, attività di assoluta routine», alla quale «è sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione».
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