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18 Maggio 2010

Consulenza legale

Azione di regresso Inail a seguito di infortunio


In tema di infortunio sul lavoro, ed in particolare di azione di regresso, la Cassazione ha recentemente affermato che qualora il giudice del lavoro, in sede di appello, abbia debitamente motivato la responsabilità dell'ente e del dirigente dell'ufficio tecnico nella produzione dell’infortunio sul lavoro, a nulla rileva che in sede penale il responsabile tecnico, condannato in primo grado, sia stato prosciolto in appello per prescrizione del delitto ascrittogli.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, aveva stabilito la parziale incostituzionalità dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, ai fini dell'azione di regresso dell'Inail. Il giudice civile deve procedere direttamente all'accertamento del fatto-reato anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

La giurisprudenza di legittimità ha in ogni modo chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruità della indennità corrisposta dall'Inail al lavoratore o ai suoi superstiti è comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicché, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede. (Cass. sez. lav. 8 febbraio 2010, n 2736)

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