Il vostro referente unico per Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Formazione e Diritto d'Impresa
18 Maggio 2010
In tema di infortunio sul lavoro, ed in particolare di azione di regresso, la Cassazione ha recentemente affermato che qualora il giudice del lavoro, in sede di appello, abbia debitamente motivato la responsabilità dell'ente e del dirigente dell'ufficio tecnico nella produzione dell’infortunio sul lavoro, a nulla rileva che in sede penale il responsabile tecnico, condannato in primo grado, sia stato prosciolto in appello per prescrizione del delitto ascrittogli.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, aveva stabilito la parziale incostituzionalità dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, ai fini dell'azione di regresso dell'Inail. Il giudice civile deve procedere direttamente all'accertamento del fatto-reato anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.
La giurisprudenza di legittimità ha in ogni modo chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruità della indennità corrisposta dall'Inail al lavoratore o ai suoi superstiti è comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicché, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede. (Cass. sez. lav. 8 febbraio 2010, n 2736)
Segnala questa pagina ad un amico
Remark Modena
Via Puccini, 151
41058 Vignola (MO)
Tel: 059.765263 Fax: 059.765273
Remark Cesena
Via Cervese, 373/B
47023 Cesena (FC)
Tel: 0547.382261 Fax: 0547.635653
Remark La Spezia
Via Pianazze, 74
19038 La Spezia (SP)
Tel: 0187.22707 Fax: 0187.22707
Remark Mantova
Via San Martino, 74
46049 Volta Mantovana (MN)
Tel: 0376.803080 Fax: 0376.803082
Remark Roma
Via Paribeni, 19
00013 Roma (RM)
Tel: 059.765263 Fax: 059.765273
Remark Cremona
Via Bissolati, 18
26100 Cremona (CR)
Tel: 0372.21942 Fax: 0372.531581