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16 Marzo 2010

Medicina del lavoro

Alcool e ambiente di lavoro: il punto della situazione

Alcool e ambiente di lavoro: il punto della situazione

In attesa della pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni che rivisiterà le condizioni e le modalità per l’accertamento dell’alcool dipendenza, la regione Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento ci forniscono alcune prime indicazioni con approcci diversificati ma complementari.

Si ricorda che le mansioni a rischio sono quelle individuate nell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006, e la verifica di alcool dipendenza deve avvenire in occasione della visita medica preventiva, periodica o di cambio mansione per i lavoratori esposti a rischi professionali.
E’ importante sottolineare che anche per i lavoratori ove non vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria ma fanno parte della lista dell’allegato 1, il datore di lavoro potrà ricorrere se necessario alla Commissione medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale in quanto tale aspetto rientra nelle misure di prevenzione di carattere generale ( art. 18 comma 1 lettera C D.lGS 81/08).

Azioni di Prevenzione (sorveglianza sanitaria)
La Regione Emilia Romagna ha rilasciato delle indicazioni dettagliate sui procedimenti diagnostici di sorveglianza sanitaria, modulando l’intervento del Medico Competente a seconda della condotta del lavoratore sul consumo di bevande alcoliche.
In particolare il Medico Competente in sede di visita medica dovrà svolgere sul lavoratore ( ai sensi art. 40) un test denominato AUDIT C composto da 3 brevi domande sul consumo alcolico, indipendentemente dall’esito si prosegue con un esame obiettivo mirato soprannominato AUDIT parte clinico ABBREVIATO. Se il lavoratore risulta negativo a tutti e due i controlli, lo si incita a mantenere l’assunzione di alcool entro i limiti; invece se il lavoratore risulta positivo solo all’AUDIT C il medico fa un intervento breve facendo capire al lavoratore che deve ridurre il consumo alcolico. Il Medico Competente può quindi decidere di rivedere il lavoratore dopo 60/90 giorni, e nel caso in cui risulti positivo a tutti e due i test o solo all’ AUDIT parte clinico ABBREVIATO si deve procedere con l’AUDIT parte clinica COMPLETO vale a dire all’effettuazione di esami emato-chimici.
Se il lavoratore risulta positivo all’AUDIT CLINICO e gli esami del sangue si presentano alterati, è opportuno che il Medico Competente invii il lavoratore al Centro Alcologico rilasciando un giudizio di non idoneità temporaneo alla mansione a rischio. Dopo l’avvio di un percorso riabilitativo preso il Servizio Alcologico e acquisita la valutazione positiva dello specialista, si può riammettere il lavoratore alla mansione originaria rilasciando un certificato d’idoneità.
La Provincia autonoma di Trento ha introdotto un approccio più invasivo ma poco pragmatico, affermando che il Medico Competente in sede di visita medica possa effettuare al lavoratore a rischio i controlli alcolimetrici direttamente con etilometri (valori che non devono superare 0.5 g/l di tasso alcolico), non finalizzati però ad esprimere un giudizio di idoneità ma a sensibilizzare il lavoratore sul tema.

Azioni di protezione (intossicazione acuta)
Al Medico Competente è assegnata la responsabilità , a seguito di segnalazioni da parte del Datore di Lavoro, di fatti accaduti in azienda o di evidenze oggettive (es. alito alcolico) inquadrabili come situazioni di potenziale pericolo. Il Medico può anche effettuare il controllo alcolimetrico. In particolare la Regione Emilia Romagna ha proposto di utilizzare il limite indicato per la guida sicura (0.5 g/l).
Pertanto, in caso di test con valore di alcolemia > 0.5 g/l, il lavoratore viene allontanato dalla mansione a rischio per il tempo necessario al rientro del tasso alcolico entro il limite prestabilito e ripetizione senza preavviso del test nei giorni successivi. In caso di recidiva o di elevata alcolemia (pari o superiore >1.0 g/l) il lavoratore viene mandato per un approfondimento diagnostico al Centro Alcologico di riferimento territoriale.
Interessante e concreto appare in questo caso l’indicazione emersa dalla provincia di Trento la quale sancisce in maniera inequivocabile che il Datore di lavoro è legittimato nella segnalazione di lavoratori con problemi nell’uso di alcol e che tale aspetto non contravviene alla normativa sulla privacy segnalando anche tale aspetto in caso di manifesta e ripetuta evidenza agli organi preposti.
Gli organi stessi potranno sanzionare il lavoratore ai sensi dell’art. 20 comma 2 lettera I ( da 200€ a 600 € di sanzione) per la violazione del divieto.
Si sottolinea inoltre che tali controlli sono da intendersi obbligatori e in caso di rifiuto il lavoratore verrà comunque considerato non idoneo temporaneamente alla mansione.

Vi ricordiamo infine che il rischio “alcool”deve essere oggetto della informazione e della formazione ai lavoratori, ed è fortemente raccomandato che le aziende sviluppino una propria politica verso l’alcool con delle specifiche disposizioni aziendali.
Ad esempio, il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, all’interno del progetto SPSAL “Alcool e Lavoro”, ha elaborato i concetti di base per l’azienda “alcool free”.
Si ricorda che il D. Lgs. N° 81/2008, ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, recita: “1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. 1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.”
Attraverso un’azione di prevenzione che comprende l’intervento coordinato del Servizio di Prevenzione e Protezione, Datore di Lavoro e Medico Competente, il divieto di assunzione di bevande alcoliche nelle aziende a rischio è stato interpretato come base di partenza per una vera e propria campagna informativa il cui obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori/cittadini promuovendo uno stile di vita sano.

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