Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: novità in materia di FORMAZIONE
17 gennaio 2012
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza, adempiendo finalmente a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) ed apportando grandi modifiche alle modalità di formazione per tutti i lavoratori e per alcune figure specifiche (RSPP Datori di Lavoro/Preposti/Dirigenti).
Le nuove regole sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n° 8 dell’11 gennaio 2012.
Il percorso formativo individuato dall’accordo prevede una differenziazione della formazione in base alle specifiche figure aziendali: Formazione generale per tutti i lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP (Datore di lavoro).
FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
Si articola in un modulo base di 4 ore per tutti i lavoratori di tutti i settori, cui si aggiungono moduli specifici di durata variabile in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
I livelli definiranno i seguenti settori:
- Basso (4 ore): uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
- Medio (8 ore): agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
- Alto (12 ore): costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
FORMAZIONE PER IL PREPOSTO
La formazione dei preposti prevede, in aggiunta alla formazione generale prevista per tutti i lavoratori, un modulo specifico della durata minima di 8 ore.
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
Per i dirigenti è prevista una formazione specifica articolata in 4 moduli:
1. Giuridico-normativo
2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
3. Individuazione e valutazione dei rischi
4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore.
Novità introdotta dall’accordo è l’aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per le figure di cui sopra.
RSPP (DATORI DI LAVORO)
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
- Rischio Basso: 16 ore
- Rischio Medio: 32 ore
- Rischio Alto: 48 ore
La formazione prevede 4 moduli: Normativo, Gestionale, Tecnico, Relazionale
Anche per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale differenziato a seconda del livello di rischio:
- Rischio Basso: 6 ore
- Rischio Medio: 10 ore
- Rischio Alto: 14 ore
Le modalità di adeguamento alle nuove regole saranno comunicate mediante apposita news, ad oggi la pianificazione delle attività formative resta invariata.
Scarica QUI il testo dell'Accordo relativo ai lavoratori e QUI quello relativo a DL e RSPP






