Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: novità in materia di FORMAZIONE

17 gennaio 2012

 

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza, adempiendo finalmente a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) ed apportando grandi modifiche alle modalità di formazione per tutti i lavoratori e per alcune figure specifiche (RSPP Datori di Lavoro/Preposti/Dirigenti). 

Le nuove regole sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n° 8 dell’11 gennaio 2012.

Il percorso formativo individuato dall’accordo prevede una differenziazione della formazione in base alle specifiche figure aziendali: Formazione  generale per tutti i lavoratori,  Preposti, Dirigenti, RSPP (Datore di lavoro).

FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI

Si articola in un modulo base di 4 ore per tutti i lavoratori di tutti i settori, cui si aggiungono moduli specifici di durata variabile in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.

I livelli definiranno i seguenti settori:

- Basso (4 ore): uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo 

- Medio (8 ore): agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, 

- Alto (12 ore): costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali. 

FORMAZIONE PER IL PREPOSTO

La formazione dei preposti prevede, in aggiunta alla formazione generale prevista per tutti i lavoratori, un modulo specifico della durata minima di 8 ore. 

FORMAZIONE PER I DIRIGENTI

Per i dirigenti è prevista una formazione specifica articolata in 4 moduli:

1. Giuridico-normativo

2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

3. Individuazione e valutazione dei rischi

4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore.

Novità introdotta dall’accordo è l’aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per le figure di cui sopra.

RSPP (DATORI DI LAVORO)

I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

- Rischio Basso: 16 ore 

- Rischio Medio: 32 ore 

- Rischio Alto: 48 ore 

La formazione prevede 4 moduli: Normativo, Gestionale, Tecnico, Relazionale

Anche per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale differenziato a seconda del livello di rischio:

- Rischio Basso: 6 ore 

- Rischio Medio: 10 ore 

- Rischio Alto: 14 ore 

Le modalità di adeguamento alle nuove regole saranno comunicate mediante apposita news, ad oggi la pianificazione delle attività formative resta invariata.

Scarica QUI il testo dell'Accordo relativo ai lavoratori e QUI quello relativo a DL e RSPP

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