Datore di lavoro e l'assimilazione delle norme infortunistiche

16 settembre 2010

La Cassazione Penale ha recentemente respinto il ricorso di un Datore di Lavoro, proprietario di un cantiere edile e della persona che nello stesso cantiere rivestiva l’incarico di Preposto, sostenendo che «Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro».

Per garantire la sicurezza e la formazione dei lavoratori «non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza». E se alcune misure sono particolari «è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano» dei dipendenti.

Nel caso di specie l’infortunio era accaduto in seguito alla caduta da un ponteggio da parte di un operaio che non aveva indossato la cintura di sicurezza per la caduta dall’alto. La difesa degli imputati si era imperniata sugli eventuali profili di responsabilità degli operai, colpevoli di aver ignorato le norme poste a presidio della loro stessa sicurezza. Il datore di lavoro e il preposto avevano dato delle precise indicazione di sicurezza su come effettuare lo smontaggio di un ponteggio, ma gli operai avevano effettuato lo smontaggio nel mentre il lavoratore infortunato si trovava ancora sopra l’impalcatura.

«Il datore di lavoro – scrivono i giudici della quarta sezione penale – è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme».Per la Cassazione è «imprudente» il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – oppure, «rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». In ogni caso, conclude la Cassazione – fissando un principio che trova rispondenza nel testo unico sulla sicurezza del lavoro – se è vero che destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni non sono solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, «giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza».

Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza n. 31679, dell’11 agosto 2010