Obbligo di sostanze assorbenti per impianti di gestione di accumulatori
05 novembre 2011In riferimento al D.M. n. 20 del 24/01/2011, che individua le tipologie e quantità di prodotti assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi le officine e gli impianti che provvedono allo stoccaggio, ricarica e manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, non sono previste sanzioni specifiche in caso di inadempienza. Resta il fatto che, nel caso in cui lo sversamento di sostanze inquinanti comporti danni ambientali, si potrà incorrere nelle sanzioni previste per questo illecito (art. 257 D.lgs. 152/06), e che pertanto si ritiene opportuno dotarsi di tali materiali assorbenti. Inoltre, in tutti i casi di verifica ispettiva finalizzata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, CPI…, pur in assenza di specifica sanzione, l’inadempimento potrebbe risultare ostativo rispetto al buon esito della verifica da parte degli enti preposti. Sanzioni: Art. 257 D.lgs 152/06
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.




