Contributo ambientale sui pneumatici fuori uso
19 ottobre 2011
Il D.M. 11 aprile 2011 n. 82 ha introdotto nuove disposizioni per la gestione degli pneumatici fuori uso che per motivazioni tecniche non possono essere oggetto di ricostruzione del battistrada (PFU) al fine di ottimizzare il loro recupero.
Le tipologie di pneumatici oggetto di tale regolamento sono le seguenti:
- Pneumatici per i veicoli a motore (auto e motoveicoli, autocarri, rimorchi, macchine agricole e industriali, ecc.) immessi sul mercato nazionale del ricambio;
- Pneumatici montati su veicoli nuovi all’atto della vendita di questi ultimi nel territorio nazionale.
Con tale decreto, analogamente a quanto già adottato per la gestione di altri prodotti esauriti, si vuole implementare un sistema gestionale atto a garantire e finanziare il recupero sia dei penumatici oggetto di sostituzione con altri acquistati sul mercato del ricambio sia degli penumatici provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita.
In particolare per i produttori ed importatori di pneumatici è istituito l’obbligo di provvedere alla gestione dei PFU in proprio o, in alternativa, attraverso l’adesione a sistemi collettivi di natura consortile. I costi di tale gestione verranno coperti da un apposito contributo ambientale.
A questo proposito si ricorda che dallo scorso 7 ottobre 2011 tale contributo viene riscosso all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo dal rivenditore del veicolo ed è inserito nella fattura di vendita in una voce ben distinta. A partire da tale data, il contributo ambientale è applicato anche sulla fattura di vendita degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio.




