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Il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativo/penale delle persone giuridiche. Le persone giuridiche prese in considerazione dalla normativa sono le società di capitali, le società di persone, le associazioni anche se prive di personalità giuridica, le società cooperative, gli Enti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività economica privata. Sono escluse dalla responsabilità amministrativo/penale degli enti le imprese individuali, gli Enti pubblici che svolgono esclusivamente una funzione pubblica, le amministrazione pubbliche, quali Comuni, Provincie, Regioni, i Sindacati ed i Partiti politici. In sostanza sono state escluse dal legislatore tutte quelle persone giuridiche che gestiscono interessi di natura pubblica e libertà costituzionalmente garantite. I reati, per cui le persone giuridiche possono essere incriminate, sono tassativamente previsti dal D.lgs 231/01 (reati presupposto). Il decreto, ha avuto, nei suoi primi 8 anni di vita, diversi aggiornamenti, all'inizio l'approccio del legislatore è stato di tipo “minimalista”, vennero infatti previsti solamente i reati di corruzione e di truffa nei confronti della pubblica amministrazione.
Successivamente di anno in anno si sono aggiunte ulteriori fattispecie di reato fino all'introduzione nel 2007 dei reati di omicidio colposo e delle lesioni personali gravi e gravissime derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
L'introduzione di questi ultimi reati hanno dato grande risonanza alla normativa, in quanto l'infortunio sul lavoro è un evento che rientra negli ordinari accadimenti dell'attività d'impresa.
È sufficiente un infortunio per cui venga riscontrata una prognosi superiore ai 40 giorni per innescare l'esercizio di un'azione penale nei confronti dell'Ente.
Le sanzioni che possono colpire una Società, un Ente o in generale un Azienda sono di tipo pecuniario ed interdittivo, inoltre possono essere applicate misure cautelari (sequestro di beni mobili, immobili o di denaro) e la confisca. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vanno da un minimo di €25.800,00 ad un massimo di €1.549.000,00. Le sanzioni pecuniarie vengono espresse in quote, il valore della singola quota va da un minimo di €250,00 a un massimo di €1.549,00. Il numero delle quote applicate variano in funzione del grado di colpevolezza dell'Ente. L'entità della singola quota è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell'Ente sanzionato.
L'ente, tuttavia, può evitare l'inflizione delle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) previste dalla norma, dimostrando di avere adottato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo e di aver verificato l'efficacia del predetto modello organizzativo attraverso un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”).
Il Modello Organizzativo non è altro che un sistema di gestione e controllo delle attività degli Enti finalizzato ad evitare che vengano commessi i reati presupposto previsti dalla normativa.
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