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Novità introdotte dall'entrata in vigore (il 26 settembre 2009) del D.L. 135 del 25/09/09 che ha modificato, sostituendolo, il precedente comma 15 del DLgs 209 del 24/06/2003 dalla legge 15.
Le Imprese di Autoriparazione che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose, hanno l'obbligo di conferire i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dall'attività di autoriparazione esclusivamente ai centri di raccolta dei veicoli fuori uso.
Tali rifiuti possono essere conferiti ai centri di raccolta (autodemolitori), previo verifica della congruità delle loro autorizzazioni, direttamente dai produttori se autorizzati al trasporto in conto proprio dall'Albo Gestori Ambientali, in alternativa, il trasporto deve essere effettuato da imprese iscritte allo stesso Albo per il trasporto in conto terzi.
Oli minerali usati e batterie devono continuare ad essere invece conferite agli appositi Consorzi obbligatori nazionali (COBAT-COU).
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