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D.Lgs 106/2009: novità in materia di medicina del lavoro

Il 3 agosto 2009 è stato approvato il D.lgs. 106/2009 (con entrata in vigore 20 agosto 2009), correttivo al D.lgs. 81/08 denominato “Testo unico della sicurezza”.
Il decreto ha apportato numerose novità tra cui:

  • Obbligo di visita medica: obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.
  • Visita preassuntiva: in pratica a far data dal 20 agosto sono ora legali le visite preassuntive, (aspetti vietati dal primo correttivo del 15 aprile 2009) finalizzate a verificare l'idoneità del lavoratore per:
    • visita medica preventiva in fase preassuntiva
    • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Da segnalare inoltre la possibilità per le visite preassuntive per il datore di lavoro di avvalersi sia del medico competente che dei dipartimenti di prevenzione dell'ASL.
  • Verifica dei controlli su alcool e tossicodipendenze: revisione degli accertamenti delle tossicodipendenze entro e non oltre il 31/12/2009 questo al fine di snellire l'attuale procedura molto rigorosa, laboriosa e costosa per le aziende e dall'altra ad equiparare le due tipologie di controlli che ad oggi seguono iter totalmente differenti.
  • Comunicazione dei dati sanitari aggregati al servizio nazionale e cartelle sanitarie: reintroduzione dell'obbligo ma con un nuovo format da definirsi anch'esso con apposito decreto entro e non oltre il 31/12/2009 dei dati aggregati relativi all'andamento della sorveglianza sanitaria e revisione dei contenuti della cartella sanitaria.
  • Gestione Cartelle sanitarie: in caso di cessazione del lavoro da parte del lavoratore:
    • Il medico competente consegna la cartella sanitaria originale al datore di lavoro e in copia al lavoratore.
    • Il datore di lavoro conserva la cartella sanitaria per 10 anni (salvo esposizione a rischi particolari es. agenti cancerogeni…).

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