Responsabilità amministrativa degli enti
Societas Delinquere Potest Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”. Si parla di responsabilità penale anziché di responsabilità amministrativa in quanto, nonostante il testo legge faccia riferimento ad una responsabilità di tipo amministrativo, il procedimento volto all’accertamento della colpevolezza dell’impresa/ente è soggetto a tutte le tutele e cautele del processo penale. In sostanza l’impresa in caso venga commesso uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01, all’interno della propria organizzazione, viene processata come se fosse una normale persona fisica. L’unico strumento che può apportare nel processo per dimostrare la propria non colpevolezza è un Modello Organizzativo efficacemente attuato all’interno della propria organizzazione. Fattispecie di reato Le fattispecie di reato rilevanti, in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, sono soltanto quelle espressamente elencate dal decreto legge, tali reati sono definiti “reati presupposto”: 1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali Falsita` in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001); 2. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001); 3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001; 4. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001); 5. Abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001); 6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001); 7. Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità. 8. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001). 9. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies d.lgs. 231/01) 10. Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis d.lgs. 231/2001) 11. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01) 12. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 d.lgs. 231/01) 13. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs. 231/01) 14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies d.lgs. 231/01) 15. Reati ambientali introdotto dal d.l.gs n. 121/2011 Art. 25-decies del D.lgs 231/01 Sanzioni Le sanzioni previste dal D.lgs 231/01 sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €, salvo riduzioni). Le sanzioni interdittive, in particolare, sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.





