Reati ambientali
Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 Luglio 2011 il testo di Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs. 231/2001 ed estende alle Aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123Cee che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento. Nel D.Lgs. 231 è stato introdotto l’articolo Art. 25-decies (Reati ambientali) Le macro aree introdotte dal descritto decreto ministeriale sono: - distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; - tratta di specie in estinzione; - scarico acque reflue; - rifiuti; - inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; - emissioni in atmosfera; - sostanze lesive dell’ozono; - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di “sostanze inquinanti”) L’inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, impone all’azienda un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale. Un’organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e/o Emas risulta avvantaggiata in quanto tiene monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo la possibilità di incorrere in reati collegati. Di seguito il testo dell'art. 25-decies del D.lgs 231/01, che amplia il novero dei reti amministrativi ai reati ambientali. «1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’articolo 727-bis [1] la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis [2] la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all’articolo 29-quattuordecies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui all’articolo 137: 1) per la violazione dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. c) per i reati di cui all’articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. d) per i reati di cui all’articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. e) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per la violazione dell’articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; g) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; h) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; i) per la violazione dell’articolo 279, ad eccezione dell’ultima ipotesi del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera c), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.»





